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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/10/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA ER ER GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1727/2025 R.G. v.G.,
TRA
nata a [...] il Parte_1
12/07/1977, rappresentata e difesa dall'avv. FALLARINO FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto;
E
nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. RICCIARDI MASSIMILIANO, nel cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrenti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 1 maggio 2004, in Campoli del Monte Taburno (Bn) alle condizioni concordate.
1 I ricorrenti hanno depositato, nel termine all'uopo assegnato, per l'udienza a trattazione scritta del 26 settembre 2025, dichiarazione sottoscritta ed autenticata dal procuratore con la quale hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare, che rinunciano alla comparizione personale in udienza e confermano le condizioni già trascritte in ricorso ed ivi specificamente riportate;
il Giudice delegato all'istruttoria si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha in data 6 ottobre 2025 dato parere favorevole all'accoglimento delle domande.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge
898/1970 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data dell'udienza a trattazione scritta nella quale la causa è stata trattenuta in decisione, con rinuncia delle parti alla comparizione personale, ( 5 marzo 2024) nel procedimento di separazione consensuale terminato con sentenza di omologa 502/2024
e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative e all'interesse dei figli, maggiorenni e non economicamente autosufficienti, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data 01 maggio 2004, a Campoli del Monte Taburno
(Bn) (Registro atti di matrimonio del Comune di Campoli del Monte
2 Taburno, Anno 2004, Parte 2, N. 1, Serie A) tra Parte_1 nata a [...] il [...], e CP_1
nato a [...] il [...] alle condizioni di
[...] cui al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile alla luce di quanto disposto dall'art. 152 septies disp. att. cpc;
-nulla per le spese.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ER ER
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA ER ER GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 1727/2025 R.G. v.G.,
TRA
nata a [...] il Parte_1
12/07/1977, rappresentata e difesa dall'avv. FALLARINO FRANCESCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto;
E
nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. RICCIARDI MASSIMILIANO, nel cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrenti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 1 maggio 2004, in Campoli del Monte Taburno (Bn) alle condizioni concordate.
1 I ricorrenti hanno depositato, nel termine all'uopo assegnato, per l'udienza a trattazione scritta del 26 settembre 2025, dichiarazione sottoscritta ed autenticata dal procuratore con la quale hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare, che rinunciano alla comparizione personale in udienza e confermano le condizioni già trascritte in ricorso ed ivi specificamente riportate;
il Giudice delegato all'istruttoria si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha in data 6 ottobre 2025 dato parere favorevole all'accoglimento delle domande.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge
898/1970 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data dell'udienza a trattazione scritta nella quale la causa è stata trattenuta in decisione, con rinuncia delle parti alla comparizione personale, ( 5 marzo 2024) nel procedimento di separazione consensuale terminato con sentenza di omologa 502/2024
e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative e all'interesse dei figli, maggiorenni e non economicamente autosufficienti, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data 01 maggio 2004, a Campoli del Monte Taburno
(Bn) (Registro atti di matrimonio del Comune di Campoli del Monte
2 Taburno, Anno 2004, Parte 2, N. 1, Serie A) tra Parte_1 nata a [...] il [...], e CP_1
nato a [...] il [...] alle condizioni di
[...] cui al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile alla luce di quanto disposto dall'art. 152 septies disp. att. cpc;
-nulla per le spese.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ER ER
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
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