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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/11/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 431/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 21 luglio 2023 da
e elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati presso l'avv. Raffaele Pellicanò che li rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellanti- contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VERONA elettivamente domiciliato presso il funzionario delegato Avv. Elena
LL che lo rappresenta e difende ex art. 6, co. 9, d.lgs. n.
150/2011
- appellato – Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 184/23 del Tribunale di Verona
In punto: opposizione ad ordinanze ingiunzione n. 448 e 449/2020
Causa trattata all'udienza del 23 ottobre 2025
Conclusioni per parti appellanti: “in via principale: accertatane e dichiaratane l'illegittimità per i motivi dedotti in narrativa, annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 449/2020 e n. 448/2020 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, ridurre la sanzione ad € 16.666,66 per ciascun ricorrente, o a quell'altra cifra che dovesse risultare ad esito del giudizio. Con condanna dell'appellata al rimborso delle spese di lite di primo e di secondo grado a favore degli appellanti. In via istruttoria […]”
Conclusioni per parte appellata: “NEL MERITO Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, confermare la sentenza Tribunale di Verona Sez. Lavoro n. 184/2023, pubblicata il 25 maggio 2023 resa nel giudizio RG 452/2021 (al quale è stato riunito quello avente RG 500/2021) tra , Parte_1 Parte_2
e di Verona, nonché sin d'ora rigettare le istanze
[...] CP_1 istruttorie ex adverso proposte e respingere integralmente l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare le ordinanze ingiunzione opposte. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio IN VIA ISTRUTTORIA […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 21 luglio 2023 Parte_1
e succedutisi nella carica di amministratori
[...] Parte_2
unici della Startcoop soc.coop (di seguito, per brevità Startcoop), hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Verona indicata in
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia epigrafe che, previa riunione delle cause originariamente introdotte con distinti ricorsi, ha rigettato le opposizioni alle ordinanze ingiunzione nn. 449 e 448, emesse dall'Ispettorato del Lavoro di
Verona con le quali era stato loro ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 50.000,00, per violazione dell'art. 29 del D.lgs. n.
276/2003.
Il giudice di prime cure ha richiamato e riproposto la motivazione della sentenza n. 463/2022 del medesimo Tribunale, che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla (di Controparte_2
seguito, per brevità ) nei confronti dell'ordinanza ingiunzione CP_2
basata sul medesimo accertamento ispettivo, contenente a sua volta richiami alla sentenza n. 370/2021, che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla nei confronti della pretesa creditoria dell' CP_2 CP_3
basata sullo stesso verbale di accertamento.
Ha rilevato la correttezza e fondatezza dell'accertamento ispettivo che aveva qualificato come somministrazione irregolare di manodopera il rapporto tra la società , il Consorzio Gestione Servizi Integrati CP_2
e la consorziata Startcoop, formalmente qualificato in termini di appalto.
In particolare, ha rilevato che l'indagine condotta nel 2016 dal Nucleo
Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dai funzionari di Verona, CP_4
conclusa con il verbale di accertamento del 23.11.2016, relativo agli anni 2014-2015, aveva accertato che la non Parte_3
disponeva di autonomia operativa o di mezzi propri, limitandosi a fornire personale utilizzato stabilmente da , impiegata in CP_2
attività di somministrazione di alimenti e bevande nei ristoranti
Burger King delle province di Verona, Mantova e Brescia.
Ha valorizzato, quali dati emergenti dall'attività ispettiva che: le quote della e l'amministrazione della stessa erano riconducibili a CP_2
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
, e la Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
era sia socia e consigliere di amministrazione di sia CP_5 CP_2
dipendente, con funzioni di incaricata alla selezione del personale, di
Startcoop, per poi essere assunta da;
tale passaggio dalla CP_2
società alla cooperativa aveva coinvolto anche altri lavoratori assunti occasionalmente a voucher, che hanno confermato la sostanziale sovrapposizione tre le due datrici di lavoro, rispetto al rapporto di lavoro, rimasto invariato.
Nel riportare la motivazione del precedente citato viene ripercorsa l'istruttoria testimoniale svolta, dalla quale era emersa: la direzione e gestione diretta da parte della , che si occupava di reclutare e CP_5
di organizzare le mansioni del personale;
la gestione delle ferie e dei turni a cura del management di;
il passaggio di lavoratori dalla CP_2
cooperativa alla società mantenendo le medesime mansioni e CP_2
orari, con continuità totale del rapporto di lavoro.
Il giudice di prime cure, condividendo le motivazioni dei precedenti richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha ritenuto pienamente provata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la fittizietà del contratto di appalto e la violazione dell'art. 18, comma 5-bis, D.Lgs.
276/2003.
Ha affermato, infine, l'insussistenza di motivi per rideterminare le sanzioni pecuniarie, alla luce del fatto che gli illeciti erano stati contestati in relazione ai periodi in cui e Parte_1 Parte_2
avevano ricoperto la carica di legali rappresentanti della
[...]
Startcoop e, per ciascun periodo, l'importo complessivo da calcolarsi sarebbe stato sicuramente superiore al limite massimo applicato di €
50.000,00.
Propongono appello gli originari ricorrenti sulla base di cinque motivi:
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
a) Con il primo motivo di appello, censurano la sentenza per omessa motivazione, in quanto il giudice di primo grado ha trascritto integralmente la sentenza n. 463/2022, con cui era stata rigettata l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da
. CP_2
Rilevano che, non essendo stato acquisito il fascicolo dell'opposizione proposta dalla suddetta società, non è stato possibile confrontare le ragioni di opposizione fatte valere nel presente contenzioso con quelle proposte della committente
. CP_2
b) Con il secondo motivo di appello, lamentano l'erronea rilevanza attribuita dalla sentenza impugnata al ruolo di socio e amministratore di rivestito dalla , trascurando CP_2 CP_5
che quest'ultima era altresì dipendente di Startcoop con compiti di selezione e direzione del personale.
Evidenziano, inoltre, che non vi è nessuna norma, né una presunzione legale che escluda la genuinità di un appalto nel caso in cui un socio/amministratore della committente lavori anche alle dipendenze dell'appaltatore.
Richiamano le testimonianze dei testi e dalle Tes_1 Tes_2
quali emergerebbe la genuinità dell'appalto, in quanto le direttive e le richieste di ferie e permessi passavano tramite il referente della cooperativa e non del committente.
c) Con il terzo motivo, lamentano l'erroneità della sentenza laddove il giudice di prime cure ha ritenuto che lavoratori occasionali pagati a mezzo voucher da fossero stati CP_2
assunti da Startcoop. Evidenziano che tale vicenda riguarderebbe la diversa cooperativa “Star coop”, società operante in un periodo temporale differente rispetto a quello
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia oggetto dell'accertamento ispettivo ed estranea a Startcoop e agli appellanti.
d) Con il quarto motivo di appello, lamentano l'erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado ha ritenuto non genuino l'appalto per l'assenza di attrezzature e strumenti di lavoro da parte della cooperativa. Ritengono che l'appalto possa essere genuino anche qualora l'appaltatore si limiti ad organizzare l'attività dei dipendenti, con piena autonomia gestionale nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dell'orario di lavoro.
Sostengono che, nel caso in esame, il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto della particolarità dell'appalto in quanto, trattandosi di un franchising Burger King, era normale che il personale dovesse inossare la relativa divisa, rispettare le regole e utilizzare le attrezzature dell'affiliante.
e) Con il quinto motivo di appello, censurano la quantificazione della sanzione irrogata. Rilevano che per la violazione dell'art. 18, comma 5-bis, D. Lgs. 276/2003, la sanzione fissa prevista è di € 50 per ogni giorno di appalto illecito di manodopera, e che il D. Lgs. n. 8/2016 ha previsto un minimo di €5.000 e massimo di €50.000. Richiamano la nota del Controparte_8
Sociali del 9.08.2016 con cui si è chiarito che il limite
[...]
massimo di €50.000 si sarebbe dovuto applicare anche alle violazioni commesse e non ancora punite prima dell'entrata in vigore del D. Lgs n. 8/2016. Evidenziano che, nel caso di specie, il verbale unico ha preso in esame unitariamente il periodo dal
1.04.2014 al 30.11.2015 e, quindi, l'importo massimo previsto di € 50.000 doveva riferirsi complessivamente a tale periodo. Cont Lamentano che l' , nel quantificare la sanzione per una sola
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia violazione, ha applicato la sanzione massima a ciascuno dei legali rappresentanti. Nella denegata ipotesi di rigetto degli altri motivi d'appello, chiedono la riduzione della sanzione nel minor importo pro capite di € 16.666,66 ciascuno, pari a un terzo del limite massimo (essendo tre i legali rappresentanti che si sono succeduti). Cont Si è costituito l' di Verona sostenendo la correttezza della sentenza e chiedendo il rigetto dell'appello.
Evidenzia, in particolare, che la fondatezza dell'accertamento ispettivo secondo cui Startcoop aveva fornito una somministrazione irregolare di manodopera in favore di , è stata oggetto di altre CP_2
due sentenze della Sezione Lavoro del Tribunale di Verona: la n. Cont 463/2022 nella causa promossa da contro l' avente ad CP_2
oggetto l'ordinanza ingiunzione basata sul medesimo accertamento e la n. 370/2021 avente ad oggetto l'opposizione a cartella esattoriale emessa a seguito di iscrizione al ruolo di crediti . CP_3
Evidenzia che il ruolo della , socia e membro del c.d.a di CP_5
e dipendente di Startcoop, e poi assunta da , era CP_2 CP_2
strumentale agli interessi della società committente per coordinare il personale Startcoop eludendo oneri retributivi, fiscali e previdenziali.
Rileva che, in tal modo, veniva aggirata la differenza retributiva tra il
CCNL Multiservizi, applicato dalla cooperativa, prevedente minimi retributivi inferiori, e il CCNL Pubblici esercizi, applicato da . CP_2
Il fatto che i lavoratori, dopo essere stati assunti in via occasionale con voucher da , venissero indirizzati a Startcoop e, in seguito, CP_2
talvolta riassunti direttamente da , continuando sempre la stessa CP_2
attività, negli stessi locali e con gli stessi responsabili, dimostrerebbe la strumentalità delle scelte organizzative, finalizzate unicamente alla gestione flessibile e meno onerosa del costo del lavoro.
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
Sostiene che i dipendenti Startcoop impiegati nell'appalto con CP_2
svolgevano di fatto l'attività propria di quest'ultima, consistente nella somministrazione di bevande e alimenti e nella pulizia delle aree di lavoro.
Ritiene corretta la quantificazione della sanzione in quanto ciascun legale rappresentante è chiamato a rispondere delle violazioni nel periodo in cui rivestiva tale ruolo, fermo restando il limite massimo previsto.
La causa, a seguito di un rinvio per transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza 23 ottobre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato.
1.1 – Gli appellanti sostengono che la sentenza di primo grado sia viziata per carenza di motivazione atteso che la stessa avrebbe acriticamente recepito il contenuto di altre pronunce aventi ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti della committente (fondata sul medesimo Controparte_2
verbale ispettivo) e l'impugnazione della medesima società della cartella di pagamento avente ad oggetto pretese contributive dell' CP_3
sempre fondate sul medesimo verbale ispettivo.
1.2 – E' ben vero che la sentenza riporta la motivazione della sentenza resa in relazione all'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di (richiamata e riproposta ex art. 118, co. 1, CP_2
disp. att. c.p.c.), ma è altrettanto vero che il giudice chiarisce e afferma che tale motivazione, resa in un processo in cui si contestava la fondatezza dei medesimi addebiti di cui al verbale ispettivo, era in grado di esaurire le questioni di fatto e di diritto che venivano in
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
rilievo anche nel presente contenzioso. Nella motivazione, formulata sia pur tramite richiamo e riproduzione di quanto esposto nella citata sentenza, vengono esaminati i fatti oggetto di causa, vengono valorizzate e analizzate le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede Cont ispettiva (prodotte dall' anche nel presente giudizio) e vengono riportate alcune delle testimonianze assunte in quel processo al fine di sostenere la natura non genuina dell'appalto e la gestione della forza lavoro meramente fornita da Startcoop da parte della committente
. Sempre nella motivazione si respinge, in modo argomentato e CP_2
puntuale, anche il motivo di doglianza riferito alla richiesta di riduzione della sanzione comminata. Deve, quindi, escludersi che si sia in presenza di un'omessa motivazione avendo il giudice di primo grado esplicitato le ragioni e il percorso argomentativo – il medesimo della sentenza richiamata che già si era pronunciata sugli stessi addebiti – che lo hanno portato a ritenere fondati gli addebiti sottesi alle ordinanze ingiunzioni qui opposte.
1.3 - L'unica doglianza formulata nei ricorsi introduttivi che non è stata esaminata nella sentenza gravata è quella relativa alla prospettata illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di motivazione che, nella sostanza, deriverebbe a sua volta dalla carenza di motivazione del verbale di accertamento notificato (in particolare con riferimento all'individuazione dei giorni e dei lavoratori interessati dalle violazioni contestate atteso che non sarebbe stata allegata la tabella riepilogativa cui si cenno nel verbale stesso). Parte appellante non ha formulato uno specifico motivo d'appello sul punto (essendosi limitato a richiamare le deduzioni svolte in primo grado) ma, in ogni caso, la doglianza è infondata atteso che il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto
(Cass. sez. un., n. 1786 del 28/01/2010) e che “l'ordinanza-
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ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante” (Cass. sez. II, n. 14567 del
30/05/2025). Nel caso di specie l'ordinanza ingiunzione è adeguatamente motivata in quanto reca indicazione dei trasgressori, delle norme violate, una sintetica descrizione delle violazioni e del tempo in cui sono state commesse, l'indicazione dei lavoratori coinvolti, le modalità di calcolo della sanzione. Richiama, inoltre, per relationem la dettagliata ricostruzione dei fatti e l'indicazione delle fonti di prova di cui al sotteso verbale ispettivo.
2 – Il secondo e il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi e relativi al merito delle violazioni contestate, sono parimenti infondati.
2.1 Secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale
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organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cass. sez. lav., n. 27213 del 26/10/2018). Si è, inoltre, precisato che “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (Cass. sez. lav., n.
12551 del 25/06/2020).
Nel caso di specie le emergenze istruttorie, tra cui ben possono essere valorizzate le dichiarazioni raccolte dagli ispettori in quanto tra loro coerenti e sostanzialmente univoche, conducono ad affermare che l'organizzazione operativa dell'attività oggetto dell'appalto stipulato con Consorzio GSI – e poi affidata alla consorziata Startcoop – è stata gestita dalla committente che ha costantemente esercitato il proprio potere direttivo sui dipendenti della subappaltatrice, la cui prestazione
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lavorativa rappresentava, in ultima analisi, il vero oggetto dell'appalto. Di contro, la società formale datrice di lavoro e subappaltatrice si è limitata ad un ruolo di gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, mentre il ruolo effettivo di datore di lavoro è stato svolto dalla società committente per il tramite dei suoi soci e amministratori, e . Controparte_7 Controparte_6
2.2 - Nel ripercorrere quanto dichiarato dai lavoratori in sede di sommarie informazioni, si rileva che ha dichiarato di Testimone_3
aver sempre identificato il datore di lavoro in e Controparte_6
, anche al variare della persona giuridica con cui Controparte_7
sottoscriveva i contratti di lavoro, dando atto di aver lavorato sia per
, sia per Startcoop. La lavoratrice assunta CP_2 Testimone_4
prima con voucher presso e poi, da settembre 2015, presso CP_2
Startcoop e da dicembre 2015 assunta presso , ha affermato che CP_2
riceveva ordini in merito all'attività lavorativa da Persona_1
o quali responsabili a turno della sede Persona_2 Persona_3
di EN e che i predetti responsabili “facevano poi capo alla signora quale responsabile manager dell'intera Controparte_7
o al quale Parte_4 Controparte_6
amministratore delegato. Questo indifferentemente sia quando lavoravo per Startcoop che ora che lavoro per tutto ciò che CP_2
era organizzazione del lavoro, direzione del personale e ogni nostra esigenza o problema venivano affrontati e risolti con la e il CP_5
”. La stessa ha anche dichiarato che “il cambio di datore di CP_6
lavoro avveniva in maniera automatica allo scadere dei vari contratti di lavoro e mi veniva prospettato come conseguenza di una nuova organizzazione aziendale”. Inoltre, ha sempre individuato i suoi datori di lavoro nella sig.ra e nel sig. . Controparte_7 Controparte_6
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Il sig. – indicato dalla come uno dei responsabili a Persona_2 Tes_4
turno del locale che ha lavorato sia per Startcoop, che per , ha CP_2
chiarito: “come organizzazione interna sicuramente vedevo quale datore di lavoro la signora che in doppia veste di Controparte_7
proprietaria di e dipendente di Startcoop fungeva da CP_2
collegamento, nel senso che dirigeva il personale Startcoop in funzione dei bisogni di . La Startcoop di fatto la vedevo come CP_2
addetta ai meri adempimenti formali come contrattazione e redazione delle buste paga. Per il resto la vera gestione del personale era appunto sfera di competenza di come emissaria Controparte_7
dell ”. Il medesimo ha indicato come suoi datori di lavoro (per CP_2
tutto il periodo lavorato, indipendentemente da chi fosse la società datrice) la sig.ra e il sig. . Controparte_7 Controparte_6
Coerente anche la dichiarazione di che, dopo aver Testimone_5
richiamato i nomi dei tre responsabili a turno del locale, citati anche dalla collega , aggiunge: “i predetti responsabili fanno poi capo Tes_4
alla signora quale responsabile manager Controparte_7
dell'intera Sempre la , Parte_4 CP_5
quale figlia del presidente di , aveva le Controparte_9
medesime mansioni ed incarichi anche ai tempi in cui ero occupata alle dipendenze delle cooperative. Questa viene coadiuvata dal suo compagno sig. . Ai tempi delle cooperative Controparte_6
fondamentalmente con tali entità (cooperative) si avevano contatti meramente formali come firma di contratti e rilascio buste paga, tutto ciò che era organizzazione del lavoro, direzione del personale e ogni nostra esigenza o problema venivano affrontati e risolti con la
e il ”. CP_5 CP_6
Il lavoratore , anch'egli alle dipendenze di Startcoop e Persona_4
di , individua quale datore di lavoro la e precisa che CP_2 CP_5
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
quest'ultima e il parlavano alle riunioni e davano direttive CP_6
da seguire. Similmente che individua – sia per il periodo Testimone_6
lavorato presso Startcoop, sia per il periodo presso – quali CP_2
datori di lavoro la e il , precisando anche che CP_5 CP_6
“sempre loro mi sottoponevano per la firma i contratti di lavoro con la Startcoop. Gli stessi mi motivavano tali passaggi societari come una loro prassi aziendale”.
ha indicato quali datori di lavoro – sia quando CP_10
lavorava per Startcoop, sia quando lavorava per – la CP_2 CP_5
e il i quali “oltre ad avere un atteggiamento direttivo CP_6
all'interno del punto vendita abbiamo avuto delle riunioni dove questi ci illustravano le modalità con cui svolgere le nostre mansioni e organizzavano il personale del punto vendita”. Dello stesso tenore sostanziale anche la dichiarazione di . Persona_5
Anche – che ha lavorato sia per le cooperative CP_11
Starcoop e Startcoop, sia per - ha confermato che gli ordini in CP_2
merito all'attività lavorativa provenivano dai vari dipendenti di CP_2
assunti con mansioni di Manager quali responsabili a turno della sede di EN, che i predetti responsabili facevano capo a CP_7
o a (indipendentemente dai periodi
[...] Controparte_6
lavorati), che tutto quanto riguardava l'organizzazione del lavoro, la direzione del personale e altri problemi veniva gestito con la CP_5
e il . Ha anche precisato di non aver mai avuto modo di CP_6
conoscere il titolare della Startcoop e di aver visto un responsabile della Startcoop solo una volta, quando gli fu comunicato di godere delle ferie arretrate a fine 2015.
Anche i testi escussi e hanno confermato il ruolo Tes_7 Tes_1
direttivo della , sia quando lavoravano alle dipendenze di CP_5
Startcoop, sia quando lavoravano alle dipendenze di . Il teste CP_2
~ 14 ~ Corte d'Appello di Venezia
IC: “Che io sappia la titolare era la signora CP_7
o almeno era la nostra referente più in alto. I manager in
[...]
turno chiedevano a lei per eventuali problemi sul lavoro. Penso che fossi inquadrato come socio lavoratore. Ho fatto il colloquio presso
Burger King con la signora non ricordo esattamente il Persona_6
cognome. era una cooperativa che è venuta dopo Startcoop. CP_2
Dopo sei mesi circa Startcoop non mi ha rinnovato il contratto e per quanto era a mia conoscenza sono passato direttamente ad . CP_2
Non è cambiato nulla per quanto riguarda la organizzazione e la
continuava ad essere la manager più in alto”. La teste CP_7
nel periodo di apertura era più presente in turno e Tes_1 CP_7
faceva le funzioni di manager e gestiva il lavoro e assegnava i compiti. Poi man mano che i manager si erano formati la è CP_7
stata meno presente”.
Diversi lavoratori, inoltre, hanno dichiarato che la si CP_5
occupava anche della selezione del personale che sarebbe stato assunto da Startcoop per lavorare presso la committente CP_2
(circostanza, peraltro, riconosciuta dagli appellanti – pag. 7 appello).
2.3 – Parte appellante sostiene che il ruolo e l'attività di CP_7
non sarebbe sintomatica della non genuinità dell'appalto
[...]
atteso che la stessa era stata assunta dalla cooperativa appaltatrice
Startcoop, pur essendo socia e amministratrice della committente. Si vuol sostenere che queste attività di gestione, di cui si è dato conto, venissero svolte dalla in quanto dipendente della CP_5
cooperativa. In realtà, è del tutto evidente che proprio l'assunzione presso l'appaltatrice – peraltro in coincidenza con la durata dell'appalto – ha permesso alla committente, per il tramite di uno dei suoi amministratori di esercitare un effettivo e diretto potere organizzativo sull'attività appaltata e sui dipendenti della cooperativa.
~ 15 ~ Corte d'Appello di Venezia
Non emergono, infatti, evidenze (e neppure allegazioni) in ordine al fatto che la dovesse rispondere del proprio operato nei CP_5
confronti della cooperativa, atteso che tutte le emergenze istruttorie depongono nel senso che fosse lei ad esercitare quel potere direttivo e organizzativo sui dipendenti della cooperativa e a gestire operativamente l'esecuzione, per il tramite di questi ultimi, dell'attività formalmente appaltata. La cooperativa, come emerso dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, si limitava invece alla mera gestione amministrativa dei rapporti di lavoro.
Sotto altro, concorrente, profilo si devono poi valorizzare anche le dichiarazioni (numerose e concordi) secondo cui non solo la
, ma anche (amministratore delegato di CP_5 Controparte_6
e certamente non dipendente della cooperativa) esercitava in CP_2
concreto il potere datoriale, organizzando il lavoro, dando direttive sulle attività da svolgere ai dipendenti della cooperativa appaltatrice e gestendo le problematiche con il personale della Startcoop. Atteso il numero e la concordanza delle dichiarazioni raccolte (in tempi più vicini allo svolgimento dei fatti) in merito al ruolo datoriale esercitato anche dal (sia pur in modo meno palese e frequente rispetto CP_6
alla ), deve ritenersi meno attendibile la dichiarazione della CP_5
teste laddove ha affermato, riferendosi al , “Lui Tes_1 CP_6
veniva solo per vedere se andava tutto bene, si prendeva un caffè, non dava disposizioni a noi che lavoravamo”.
2.4 – Risulta, inoltre, pacifico che la cooperativa Startcoop non avesse mezzi propri per svolgere l'attività appaltata (somministrazione di cibo e bevande e pulizia dei locali) e si sia servita di mezzi della committente. Tale elemento, su cui si sofferma parte appellante nel quarto motivo, è ben vero che da solo non riveste un carattere decisivo, ma si accompagna alle ben più rilevanti circostanze di fatto
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che dimostrano la carenza di una reale autonomia della cooperativa appaltatrice nell'esecuzione dell'appalto. Altrettanto pacifico – e dimostrato dalle dichiarazioni raccolte – il fatto che l'attività concretamente svolta dai lavoratori impiegati non sia mutata al variare della formale titolarità del rapporto di lavoro, così come non sono mutati i soggetti che concretamente esercitavano il potere direttivo e organizzativo (sempre la e il ). Si delinea, CP_5 CP_6
pertanto, una fattispecie in cui l'appaltatrice era priva di mezzi per eseguire l'appalto e, per poter svolgere le attività affidate, si è limitata a mettere a disposizione della committente la manodopera necessaria, che è stata gestita e organizzata dagli stessi amministratori della committente (una dei quali anche formalmente assunta dalla cooperativa per poter incidere, in modo ancor più diretto, sull'organizzazione dell'appalto e sulla gestione e selezione del personale).
2.5 – Deve, quindi, confermarsi la non genuinità dell'appalto, venendo in rilievo una somministrazione illecita di manodopera.
3 – Il terzo motivo d'appello non risulta concludente, né rilevante ai fini del decidere. La sentenza gravata ha fatto riferimento all'assunzione con rapporti di lavoro occasionale presso di CP_2
alcuni lavoratori, poi assunti dalla cooperativa appaltatrice per continuare a svolgere la medesima attività presso il punto vendita.
Tale circostanza, in effetti, emerge da alcune delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori. Si pensi al caso di che ha Testimone_4
dichiarato di aver lavorato da luglio 2015 per circa due mesi a voucher con e poi di essere stata assunta da Startcoop. Analoga vicenda CP_2
è stata ripotata dal lavoratore Entrambe le dichiarazioni si Tes_3
riferiscono temporalmente ad un periodo in cui Startcoop aveva già ottenuto l'affidamento dell'appalto. È dunque, inconferente la
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doglianza di parte appellante laddove sostiene che la vicenda dell'assunzione dopo un periodo di lavoro occasionale avrebbe interessato (solo) la precedente società affidataria dell'appalto
Starcoop. Ad ogni buon conto, anche laddove la sentenza avesse voluto prendere in considerazione vicende che hanno coinvolto CP_2
e Starcoop, il motivo di doglianza sarebbe irrilevante ai fini del decidere alla luce delle suesposte considerazioni – svolte in relazione al primo e al quarto motivo d'appello – che sono autonome e sufficienti per giungere ad una valutazione di illiceità dell'appalto di manodopera qui in contestazione.
4 – Anche il quinto motivo d'appello è infondato. Come ricordato a più riprese dal giudice di legittimità, “Nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente” (Cass. sez. II, n. 3879 del 12/03/2012). Ne deriva che la
~ 18 ~ Corte d'Appello di Venezia
sanzione è stata calcolata correttamente in relazione a ciascun legale rappresentante in relazione al periodo di durata della rispettiva carica nel periodo in cui sono state commesse le violazioni contestate.
Ognuno di essi, in virtù della responsabilità personale che informa il sistema sanzionatorio di cui alla legge n. 689/81, è chiamato a rispondere delle violazioni commesse nel periodo in cui ha ricoperto la carica di legale rappresentante. Risulta pacifico, in quanto neppure contestato, che il calcolo aritmetico della sanzione per ciascuno degli appellanti, considerando il numero di giorni in cui si è protratta la violazione (mentre erano legali rappresentanti) e il numero di lavoratori coinvolti, avrebbe condotto ad un valore superiore al massimo e, pertanto, è stata quantificata nel limite del valore massimo, pari ad Euro 50.000.
5 – Per le ragioni esposte, l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base di valori medi di scaglione, tenuto conto del disposto dell'art. 9, l. n. Cont 149/2015. (atteso che anche in grado d'appello l si è costituito con funzionario delegato)
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello;
~ 19 ~ Corte d'Appello di Venezia
- Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'amministrazione appellata che si liquidano in Euro 7.990 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 23.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
IP RD IA IO
~ 20 ~
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. IP GIORDAN Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 21 luglio 2023 da
e elettivamente Parte_1 Parte_2
domiciliati presso l'avv. Raffaele Pellicanò che li rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente
-appellanti- contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VERONA elettivamente domiciliato presso il funzionario delegato Avv. Elena
LL che lo rappresenta e difende ex art. 6, co. 9, d.lgs. n.
150/2011
- appellato – Corte d'Appello di Venezia
Oggetto: appello avverso sentenza n. 184/23 del Tribunale di Verona
In punto: opposizione ad ordinanze ingiunzione n. 448 e 449/2020
Causa trattata all'udienza del 23 ottobre 2025
Conclusioni per parti appellanti: “in via principale: accertatane e dichiaratane l'illegittimità per i motivi dedotti in narrativa, annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 449/2020 e n. 448/2020 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Verona;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, ridurre la sanzione ad € 16.666,66 per ciascun ricorrente, o a quell'altra cifra che dovesse risultare ad esito del giudizio. Con condanna dell'appellata al rimborso delle spese di lite di primo e di secondo grado a favore degli appellanti. In via istruttoria […]”
Conclusioni per parte appellata: “NEL MERITO Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, confermare la sentenza Tribunale di Verona Sez. Lavoro n. 184/2023, pubblicata il 25 maggio 2023 resa nel giudizio RG 452/2021 (al quale è stato riunito quello avente RG 500/2021) tra , Parte_1 Parte_2
e di Verona, nonché sin d'ora rigettare le istanze
[...] CP_1 istruttorie ex adverso proposte e respingere integralmente l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto e confermare le ordinanze ingiunzione opposte. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio IN VIA ISTRUTTORIA […]”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 21 luglio 2023 Parte_1
e succedutisi nella carica di amministratori
[...] Parte_2
unici della Startcoop soc.coop (di seguito, per brevità Startcoop), hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Verona indicata in
~ 2 ~ Corte d'Appello di Venezia epigrafe che, previa riunione delle cause originariamente introdotte con distinti ricorsi, ha rigettato le opposizioni alle ordinanze ingiunzione nn. 449 e 448, emesse dall'Ispettorato del Lavoro di
Verona con le quali era stato loro ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 50.000,00, per violazione dell'art. 29 del D.lgs. n.
276/2003.
Il giudice di prime cure ha richiamato e riproposto la motivazione della sentenza n. 463/2022 del medesimo Tribunale, che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla (di Controparte_2
seguito, per brevità ) nei confronti dell'ordinanza ingiunzione CP_2
basata sul medesimo accertamento ispettivo, contenente a sua volta richiami alla sentenza n. 370/2021, che aveva rigettato l'opposizione proposta dalla nei confronti della pretesa creditoria dell' CP_2 CP_3
basata sullo stesso verbale di accertamento.
Ha rilevato la correttezza e fondatezza dell'accertamento ispettivo che aveva qualificato come somministrazione irregolare di manodopera il rapporto tra la società , il Consorzio Gestione Servizi Integrati CP_2
e la consorziata Startcoop, formalmente qualificato in termini di appalto.
In particolare, ha rilevato che l'indagine condotta nel 2016 dal Nucleo
Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dai funzionari di Verona, CP_4
conclusa con il verbale di accertamento del 23.11.2016, relativo agli anni 2014-2015, aveva accertato che la non Parte_3
disponeva di autonomia operativa o di mezzi propri, limitandosi a fornire personale utilizzato stabilmente da , impiegata in CP_2
attività di somministrazione di alimenti e bevande nei ristoranti
Burger King delle province di Verona, Mantova e Brescia.
Ha valorizzato, quali dati emergenti dall'attività ispettiva che: le quote della e l'amministrazione della stessa erano riconducibili a CP_2
~ 3 ~ Corte d'Appello di Venezia
, e la Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
era sia socia e consigliere di amministrazione di sia CP_5 CP_2
dipendente, con funzioni di incaricata alla selezione del personale, di
Startcoop, per poi essere assunta da;
tale passaggio dalla CP_2
società alla cooperativa aveva coinvolto anche altri lavoratori assunti occasionalmente a voucher, che hanno confermato la sostanziale sovrapposizione tre le due datrici di lavoro, rispetto al rapporto di lavoro, rimasto invariato.
Nel riportare la motivazione del precedente citato viene ripercorsa l'istruttoria testimoniale svolta, dalla quale era emersa: la direzione e gestione diretta da parte della , che si occupava di reclutare e CP_5
di organizzare le mansioni del personale;
la gestione delle ferie e dei turni a cura del management di;
il passaggio di lavoratori dalla CP_2
cooperativa alla società mantenendo le medesime mansioni e CP_2
orari, con continuità totale del rapporto di lavoro.
Il giudice di prime cure, condividendo le motivazioni dei precedenti richiamati ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha ritenuto pienamente provata, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la fittizietà del contratto di appalto e la violazione dell'art. 18, comma 5-bis, D.Lgs.
276/2003.
Ha affermato, infine, l'insussistenza di motivi per rideterminare le sanzioni pecuniarie, alla luce del fatto che gli illeciti erano stati contestati in relazione ai periodi in cui e Parte_1 Parte_2
avevano ricoperto la carica di legali rappresentanti della
[...]
Startcoop e, per ciascun periodo, l'importo complessivo da calcolarsi sarebbe stato sicuramente superiore al limite massimo applicato di €
50.000,00.
Propongono appello gli originari ricorrenti sulla base di cinque motivi:
~ 4 ~ Corte d'Appello di Venezia
a) Con il primo motivo di appello, censurano la sentenza per omessa motivazione, in quanto il giudice di primo grado ha trascritto integralmente la sentenza n. 463/2022, con cui era stata rigettata l'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da
. CP_2
Rilevano che, non essendo stato acquisito il fascicolo dell'opposizione proposta dalla suddetta società, non è stato possibile confrontare le ragioni di opposizione fatte valere nel presente contenzioso con quelle proposte della committente
. CP_2
b) Con il secondo motivo di appello, lamentano l'erronea rilevanza attribuita dalla sentenza impugnata al ruolo di socio e amministratore di rivestito dalla , trascurando CP_2 CP_5
che quest'ultima era altresì dipendente di Startcoop con compiti di selezione e direzione del personale.
Evidenziano, inoltre, che non vi è nessuna norma, né una presunzione legale che escluda la genuinità di un appalto nel caso in cui un socio/amministratore della committente lavori anche alle dipendenze dell'appaltatore.
Richiamano le testimonianze dei testi e dalle Tes_1 Tes_2
quali emergerebbe la genuinità dell'appalto, in quanto le direttive e le richieste di ferie e permessi passavano tramite il referente della cooperativa e non del committente.
c) Con il terzo motivo, lamentano l'erroneità della sentenza laddove il giudice di prime cure ha ritenuto che lavoratori occasionali pagati a mezzo voucher da fossero stati CP_2
assunti da Startcoop. Evidenziano che tale vicenda riguarderebbe la diversa cooperativa “Star coop”, società operante in un periodo temporale differente rispetto a quello
~ 5 ~ Corte d'Appello di Venezia oggetto dell'accertamento ispettivo ed estranea a Startcoop e agli appellanti.
d) Con il quarto motivo di appello, lamentano l'erroneità della sentenza laddove il giudice di primo grado ha ritenuto non genuino l'appalto per l'assenza di attrezzature e strumenti di lavoro da parte della cooperativa. Ritengono che l'appalto possa essere genuino anche qualora l'appaltatore si limiti ad organizzare l'attività dei dipendenti, con piena autonomia gestionale nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dell'orario di lavoro.
Sostengono che, nel caso in esame, il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto della particolarità dell'appalto in quanto, trattandosi di un franchising Burger King, era normale che il personale dovesse inossare la relativa divisa, rispettare le regole e utilizzare le attrezzature dell'affiliante.
e) Con il quinto motivo di appello, censurano la quantificazione della sanzione irrogata. Rilevano che per la violazione dell'art. 18, comma 5-bis, D. Lgs. 276/2003, la sanzione fissa prevista è di € 50 per ogni giorno di appalto illecito di manodopera, e che il D. Lgs. n. 8/2016 ha previsto un minimo di €5.000 e massimo di €50.000. Richiamano la nota del Controparte_8
Sociali del 9.08.2016 con cui si è chiarito che il limite
[...]
massimo di €50.000 si sarebbe dovuto applicare anche alle violazioni commesse e non ancora punite prima dell'entrata in vigore del D. Lgs n. 8/2016. Evidenziano che, nel caso di specie, il verbale unico ha preso in esame unitariamente il periodo dal
1.04.2014 al 30.11.2015 e, quindi, l'importo massimo previsto di € 50.000 doveva riferirsi complessivamente a tale periodo. Cont Lamentano che l' , nel quantificare la sanzione per una sola
~ 6 ~ Corte d'Appello di Venezia violazione, ha applicato la sanzione massima a ciascuno dei legali rappresentanti. Nella denegata ipotesi di rigetto degli altri motivi d'appello, chiedono la riduzione della sanzione nel minor importo pro capite di € 16.666,66 ciascuno, pari a un terzo del limite massimo (essendo tre i legali rappresentanti che si sono succeduti). Cont Si è costituito l' di Verona sostenendo la correttezza della sentenza e chiedendo il rigetto dell'appello.
Evidenzia, in particolare, che la fondatezza dell'accertamento ispettivo secondo cui Startcoop aveva fornito una somministrazione irregolare di manodopera in favore di , è stata oggetto di altre CP_2
due sentenze della Sezione Lavoro del Tribunale di Verona: la n. Cont 463/2022 nella causa promossa da contro l' avente ad CP_2
oggetto l'ordinanza ingiunzione basata sul medesimo accertamento e la n. 370/2021 avente ad oggetto l'opposizione a cartella esattoriale emessa a seguito di iscrizione al ruolo di crediti . CP_3
Evidenzia che il ruolo della , socia e membro del c.d.a di CP_5
e dipendente di Startcoop, e poi assunta da , era CP_2 CP_2
strumentale agli interessi della società committente per coordinare il personale Startcoop eludendo oneri retributivi, fiscali e previdenziali.
Rileva che, in tal modo, veniva aggirata la differenza retributiva tra il
CCNL Multiservizi, applicato dalla cooperativa, prevedente minimi retributivi inferiori, e il CCNL Pubblici esercizi, applicato da . CP_2
Il fatto che i lavoratori, dopo essere stati assunti in via occasionale con voucher da , venissero indirizzati a Startcoop e, in seguito, CP_2
talvolta riassunti direttamente da , continuando sempre la stessa CP_2
attività, negli stessi locali e con gli stessi responsabili, dimostrerebbe la strumentalità delle scelte organizzative, finalizzate unicamente alla gestione flessibile e meno onerosa del costo del lavoro.
~ 7 ~ Corte d'Appello di Venezia
Sostiene che i dipendenti Startcoop impiegati nell'appalto con CP_2
svolgevano di fatto l'attività propria di quest'ultima, consistente nella somministrazione di bevande e alimenti e nella pulizia delle aree di lavoro.
Ritiene corretta la quantificazione della sanzione in quanto ciascun legale rappresentante è chiamato a rispondere delle violazioni nel periodo in cui rivestiva tale ruolo, fermo restando il limite massimo previsto.
La causa, a seguito di un rinvio per transito ad altra giurisdizione del precedente relatore, è stata discussa e decisa all'udienza 23 ottobre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Il primo motivo d'appello è infondato.
1.1 – Gli appellanti sostengono che la sentenza di primo grado sia viziata per carenza di motivazione atteso che la stessa avrebbe acriticamente recepito il contenuto di altre pronunce aventi ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti della committente (fondata sul medesimo Controparte_2
verbale ispettivo) e l'impugnazione della medesima società della cartella di pagamento avente ad oggetto pretese contributive dell' CP_3
sempre fondate sul medesimo verbale ispettivo.
1.2 – E' ben vero che la sentenza riporta la motivazione della sentenza resa in relazione all'impugnazione dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di (richiamata e riproposta ex art. 118, co. 1, CP_2
disp. att. c.p.c.), ma è altrettanto vero che il giudice chiarisce e afferma che tale motivazione, resa in un processo in cui si contestava la fondatezza dei medesimi addebiti di cui al verbale ispettivo, era in grado di esaurire le questioni di fatto e di diritto che venivano in
~ 8 ~ Corte d'Appello di Venezia
rilievo anche nel presente contenzioso. Nella motivazione, formulata sia pur tramite richiamo e riproduzione di quanto esposto nella citata sentenza, vengono esaminati i fatti oggetto di causa, vengono valorizzate e analizzate le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede Cont ispettiva (prodotte dall' anche nel presente giudizio) e vengono riportate alcune delle testimonianze assunte in quel processo al fine di sostenere la natura non genuina dell'appalto e la gestione della forza lavoro meramente fornita da Startcoop da parte della committente
. Sempre nella motivazione si respinge, in modo argomentato e CP_2
puntuale, anche il motivo di doglianza riferito alla richiesta di riduzione della sanzione comminata. Deve, quindi, escludersi che si sia in presenza di un'omessa motivazione avendo il giudice di primo grado esplicitato le ragioni e il percorso argomentativo – il medesimo della sentenza richiamata che già si era pronunciata sugli stessi addebiti – che lo hanno portato a ritenere fondati gli addebiti sottesi alle ordinanze ingiunzioni qui opposte.
1.3 - L'unica doglianza formulata nei ricorsi introduttivi che non è stata esaminata nella sentenza gravata è quella relativa alla prospettata illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di motivazione che, nella sostanza, deriverebbe a sua volta dalla carenza di motivazione del verbale di accertamento notificato (in particolare con riferimento all'individuazione dei giorni e dei lavoratori interessati dalle violazioni contestate atteso che non sarebbe stata allegata la tabella riepilogativa cui si cenno nel verbale stesso). Parte appellante non ha formulato uno specifico motivo d'appello sul punto (essendosi limitato a richiamare le deduzioni svolte in primo grado) ma, in ogni caso, la doglianza è infondata atteso che il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto
(Cass. sez. un., n. 1786 del 28/01/2010) e che “l'ordinanza-
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ingiunzione con cui la P.A., disattendendone le deduzioni difensive, irroghi al trasgressore una sanzione amministrativa è censurabile dal giudice dell'opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, unicamente nel caso in cui sia del tutto priva di motivazione (ovvero questa sia solo apparente) e non anche se la stessa risulti insufficiente, atteso che l'eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale involge una valutazione di merito che non compete al giudice ordinario, concernendo il giudizio di opposizione non l'atto della P.A., ma il rapporto sottostante” (Cass. sez. II, n. 14567 del
30/05/2025). Nel caso di specie l'ordinanza ingiunzione è adeguatamente motivata in quanto reca indicazione dei trasgressori, delle norme violate, una sintetica descrizione delle violazioni e del tempo in cui sono state commesse, l'indicazione dei lavoratori coinvolti, le modalità di calcolo della sanzione. Richiama, inoltre, per relationem la dettagliata ricostruzione dei fatti e l'indicazione delle fonti di prova di cui al sotteso verbale ispettivo.
2 – Il secondo e il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi e relativi al merito delle violazioni contestate, sono parimenti infondati.
2.1 Secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità “Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale
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organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cass. sez. lav., n. 27213 del 26/10/2018). Si è, inoltre, precisato che “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (Cass. sez. lav., n.
12551 del 25/06/2020).
Nel caso di specie le emergenze istruttorie, tra cui ben possono essere valorizzate le dichiarazioni raccolte dagli ispettori in quanto tra loro coerenti e sostanzialmente univoche, conducono ad affermare che l'organizzazione operativa dell'attività oggetto dell'appalto stipulato con Consorzio GSI – e poi affidata alla consorziata Startcoop – è stata gestita dalla committente che ha costantemente esercitato il proprio potere direttivo sui dipendenti della subappaltatrice, la cui prestazione
~ 11 ~ Corte d'Appello di Venezia
lavorativa rappresentava, in ultima analisi, il vero oggetto dell'appalto. Di contro, la società formale datrice di lavoro e subappaltatrice si è limitata ad un ruolo di gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, mentre il ruolo effettivo di datore di lavoro è stato svolto dalla società committente per il tramite dei suoi soci e amministratori, e . Controparte_7 Controparte_6
2.2 - Nel ripercorrere quanto dichiarato dai lavoratori in sede di sommarie informazioni, si rileva che ha dichiarato di Testimone_3
aver sempre identificato il datore di lavoro in e Controparte_6
, anche al variare della persona giuridica con cui Controparte_7
sottoscriveva i contratti di lavoro, dando atto di aver lavorato sia per
, sia per Startcoop. La lavoratrice assunta CP_2 Testimone_4
prima con voucher presso e poi, da settembre 2015, presso CP_2
Startcoop e da dicembre 2015 assunta presso , ha affermato che CP_2
riceveva ordini in merito all'attività lavorativa da Persona_1
o quali responsabili a turno della sede Persona_2 Persona_3
di EN e che i predetti responsabili “facevano poi capo alla signora quale responsabile manager dell'intera Controparte_7
o al quale Parte_4 Controparte_6
amministratore delegato. Questo indifferentemente sia quando lavoravo per Startcoop che ora che lavoro per tutto ciò che CP_2
era organizzazione del lavoro, direzione del personale e ogni nostra esigenza o problema venivano affrontati e risolti con la e il CP_5
”. La stessa ha anche dichiarato che “il cambio di datore di CP_6
lavoro avveniva in maniera automatica allo scadere dei vari contratti di lavoro e mi veniva prospettato come conseguenza di una nuova organizzazione aziendale”. Inoltre, ha sempre individuato i suoi datori di lavoro nella sig.ra e nel sig. . Controparte_7 Controparte_6
~ 12 ~ Corte d'Appello di Venezia
Il sig. – indicato dalla come uno dei responsabili a Persona_2 Tes_4
turno del locale che ha lavorato sia per Startcoop, che per , ha CP_2
chiarito: “come organizzazione interna sicuramente vedevo quale datore di lavoro la signora che in doppia veste di Controparte_7
proprietaria di e dipendente di Startcoop fungeva da CP_2
collegamento, nel senso che dirigeva il personale Startcoop in funzione dei bisogni di . La Startcoop di fatto la vedevo come CP_2
addetta ai meri adempimenti formali come contrattazione e redazione delle buste paga. Per il resto la vera gestione del personale era appunto sfera di competenza di come emissaria Controparte_7
dell ”. Il medesimo ha indicato come suoi datori di lavoro (per CP_2
tutto il periodo lavorato, indipendentemente da chi fosse la società datrice) la sig.ra e il sig. . Controparte_7 Controparte_6
Coerente anche la dichiarazione di che, dopo aver Testimone_5
richiamato i nomi dei tre responsabili a turno del locale, citati anche dalla collega , aggiunge: “i predetti responsabili fanno poi capo Tes_4
alla signora quale responsabile manager Controparte_7
dell'intera Sempre la , Parte_4 CP_5
quale figlia del presidente di , aveva le Controparte_9
medesime mansioni ed incarichi anche ai tempi in cui ero occupata alle dipendenze delle cooperative. Questa viene coadiuvata dal suo compagno sig. . Ai tempi delle cooperative Controparte_6
fondamentalmente con tali entità (cooperative) si avevano contatti meramente formali come firma di contratti e rilascio buste paga, tutto ciò che era organizzazione del lavoro, direzione del personale e ogni nostra esigenza o problema venivano affrontati e risolti con la
e il ”. CP_5 CP_6
Il lavoratore , anch'egli alle dipendenze di Startcoop e Persona_4
di , individua quale datore di lavoro la e precisa che CP_2 CP_5
~ 13 ~ Corte d'Appello di Venezia
quest'ultima e il parlavano alle riunioni e davano direttive CP_6
da seguire. Similmente che individua – sia per il periodo Testimone_6
lavorato presso Startcoop, sia per il periodo presso – quali CP_2
datori di lavoro la e il , precisando anche che CP_5 CP_6
“sempre loro mi sottoponevano per la firma i contratti di lavoro con la Startcoop. Gli stessi mi motivavano tali passaggi societari come una loro prassi aziendale”.
ha indicato quali datori di lavoro – sia quando CP_10
lavorava per Startcoop, sia quando lavorava per – la CP_2 CP_5
e il i quali “oltre ad avere un atteggiamento direttivo CP_6
all'interno del punto vendita abbiamo avuto delle riunioni dove questi ci illustravano le modalità con cui svolgere le nostre mansioni e organizzavano il personale del punto vendita”. Dello stesso tenore sostanziale anche la dichiarazione di . Persona_5
Anche – che ha lavorato sia per le cooperative CP_11
Starcoop e Startcoop, sia per - ha confermato che gli ordini in CP_2
merito all'attività lavorativa provenivano dai vari dipendenti di CP_2
assunti con mansioni di Manager quali responsabili a turno della sede di EN, che i predetti responsabili facevano capo a CP_7
o a (indipendentemente dai periodi
[...] Controparte_6
lavorati), che tutto quanto riguardava l'organizzazione del lavoro, la direzione del personale e altri problemi veniva gestito con la CP_5
e il . Ha anche precisato di non aver mai avuto modo di CP_6
conoscere il titolare della Startcoop e di aver visto un responsabile della Startcoop solo una volta, quando gli fu comunicato di godere delle ferie arretrate a fine 2015.
Anche i testi escussi e hanno confermato il ruolo Tes_7 Tes_1
direttivo della , sia quando lavoravano alle dipendenze di CP_5
Startcoop, sia quando lavoravano alle dipendenze di . Il teste CP_2
~ 14 ~ Corte d'Appello di Venezia
IC: “Che io sappia la titolare era la signora CP_7
o almeno era la nostra referente più in alto. I manager in
[...]
turno chiedevano a lei per eventuali problemi sul lavoro. Penso che fossi inquadrato come socio lavoratore. Ho fatto il colloquio presso
Burger King con la signora non ricordo esattamente il Persona_6
cognome. era una cooperativa che è venuta dopo Startcoop. CP_2
Dopo sei mesi circa Startcoop non mi ha rinnovato il contratto e per quanto era a mia conoscenza sono passato direttamente ad . CP_2
Non è cambiato nulla per quanto riguarda la organizzazione e la
continuava ad essere la manager più in alto”. La teste CP_7
nel periodo di apertura era più presente in turno e Tes_1 CP_7
faceva le funzioni di manager e gestiva il lavoro e assegnava i compiti. Poi man mano che i manager si erano formati la è CP_7
stata meno presente”.
Diversi lavoratori, inoltre, hanno dichiarato che la si CP_5
occupava anche della selezione del personale che sarebbe stato assunto da Startcoop per lavorare presso la committente CP_2
(circostanza, peraltro, riconosciuta dagli appellanti – pag. 7 appello).
2.3 – Parte appellante sostiene che il ruolo e l'attività di CP_7
non sarebbe sintomatica della non genuinità dell'appalto
[...]
atteso che la stessa era stata assunta dalla cooperativa appaltatrice
Startcoop, pur essendo socia e amministratrice della committente. Si vuol sostenere che queste attività di gestione, di cui si è dato conto, venissero svolte dalla in quanto dipendente della CP_5
cooperativa. In realtà, è del tutto evidente che proprio l'assunzione presso l'appaltatrice – peraltro in coincidenza con la durata dell'appalto – ha permesso alla committente, per il tramite di uno dei suoi amministratori di esercitare un effettivo e diretto potere organizzativo sull'attività appaltata e sui dipendenti della cooperativa.
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Non emergono, infatti, evidenze (e neppure allegazioni) in ordine al fatto che la dovesse rispondere del proprio operato nei CP_5
confronti della cooperativa, atteso che tutte le emergenze istruttorie depongono nel senso che fosse lei ad esercitare quel potere direttivo e organizzativo sui dipendenti della cooperativa e a gestire operativamente l'esecuzione, per il tramite di questi ultimi, dell'attività formalmente appaltata. La cooperativa, come emerso dalle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, si limitava invece alla mera gestione amministrativa dei rapporti di lavoro.
Sotto altro, concorrente, profilo si devono poi valorizzare anche le dichiarazioni (numerose e concordi) secondo cui non solo la
, ma anche (amministratore delegato di CP_5 Controparte_6
e certamente non dipendente della cooperativa) esercitava in CP_2
concreto il potere datoriale, organizzando il lavoro, dando direttive sulle attività da svolgere ai dipendenti della cooperativa appaltatrice e gestendo le problematiche con il personale della Startcoop. Atteso il numero e la concordanza delle dichiarazioni raccolte (in tempi più vicini allo svolgimento dei fatti) in merito al ruolo datoriale esercitato anche dal (sia pur in modo meno palese e frequente rispetto CP_6
alla ), deve ritenersi meno attendibile la dichiarazione della CP_5
teste laddove ha affermato, riferendosi al , “Lui Tes_1 CP_6
veniva solo per vedere se andava tutto bene, si prendeva un caffè, non dava disposizioni a noi che lavoravamo”.
2.4 – Risulta, inoltre, pacifico che la cooperativa Startcoop non avesse mezzi propri per svolgere l'attività appaltata (somministrazione di cibo e bevande e pulizia dei locali) e si sia servita di mezzi della committente. Tale elemento, su cui si sofferma parte appellante nel quarto motivo, è ben vero che da solo non riveste un carattere decisivo, ma si accompagna alle ben più rilevanti circostanze di fatto
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che dimostrano la carenza di una reale autonomia della cooperativa appaltatrice nell'esecuzione dell'appalto. Altrettanto pacifico – e dimostrato dalle dichiarazioni raccolte – il fatto che l'attività concretamente svolta dai lavoratori impiegati non sia mutata al variare della formale titolarità del rapporto di lavoro, così come non sono mutati i soggetti che concretamente esercitavano il potere direttivo e organizzativo (sempre la e il ). Si delinea, CP_5 CP_6
pertanto, una fattispecie in cui l'appaltatrice era priva di mezzi per eseguire l'appalto e, per poter svolgere le attività affidate, si è limitata a mettere a disposizione della committente la manodopera necessaria, che è stata gestita e organizzata dagli stessi amministratori della committente (una dei quali anche formalmente assunta dalla cooperativa per poter incidere, in modo ancor più diretto, sull'organizzazione dell'appalto e sulla gestione e selezione del personale).
2.5 – Deve, quindi, confermarsi la non genuinità dell'appalto, venendo in rilievo una somministrazione illecita di manodopera.
3 – Il terzo motivo d'appello non risulta concludente, né rilevante ai fini del decidere. La sentenza gravata ha fatto riferimento all'assunzione con rapporti di lavoro occasionale presso di CP_2
alcuni lavoratori, poi assunti dalla cooperativa appaltatrice per continuare a svolgere la medesima attività presso il punto vendita.
Tale circostanza, in effetti, emerge da alcune delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori. Si pensi al caso di che ha Testimone_4
dichiarato di aver lavorato da luglio 2015 per circa due mesi a voucher con e poi di essere stata assunta da Startcoop. Analoga vicenda CP_2
è stata ripotata dal lavoratore Entrambe le dichiarazioni si Tes_3
riferiscono temporalmente ad un periodo in cui Startcoop aveva già ottenuto l'affidamento dell'appalto. È dunque, inconferente la
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doglianza di parte appellante laddove sostiene che la vicenda dell'assunzione dopo un periodo di lavoro occasionale avrebbe interessato (solo) la precedente società affidataria dell'appalto
Starcoop. Ad ogni buon conto, anche laddove la sentenza avesse voluto prendere in considerazione vicende che hanno coinvolto CP_2
e Starcoop, il motivo di doglianza sarebbe irrilevante ai fini del decidere alla luce delle suesposte considerazioni – svolte in relazione al primo e al quarto motivo d'appello – che sono autonome e sufficienti per giungere ad una valutazione di illiceità dell'appalto di manodopera qui in contestazione.
4 – Anche il quinto motivo d'appello è infondato. Come ricordato a più riprese dal giudice di legittimità, “Nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente” (Cass. sez. II, n. 3879 del 12/03/2012). Ne deriva che la
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sanzione è stata calcolata correttamente in relazione a ciascun legale rappresentante in relazione al periodo di durata della rispettiva carica nel periodo in cui sono state commesse le violazioni contestate.
Ognuno di essi, in virtù della responsabilità personale che informa il sistema sanzionatorio di cui alla legge n. 689/81, è chiamato a rispondere delle violazioni commesse nel periodo in cui ha ricoperto la carica di legale rappresentante. Risulta pacifico, in quanto neppure contestato, che il calcolo aritmetico della sanzione per ciascuno degli appellanti, considerando il numero di giorni in cui si è protratta la violazione (mentre erano legali rappresentanti) e il numero di lavoratori coinvolti, avrebbe condotto ad un valore superiore al massimo e, pertanto, è stata quantificata nel limite del valore massimo, pari ad Euro 50.000.
5 – Per le ragioni esposte, l'appello va respinto. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base di valori medi di scaglione, tenuto conto del disposto dell'art. 9, l. n. Cont 149/2015. (atteso che anche in grado d'appello l si è costituito con funzionario delegato)
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- Rigetta l'appello;
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- Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'amministrazione appellata che si liquidano in Euro 7.990 oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
- Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia, 23.10.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
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