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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/05/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2814/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 2814/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2814/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DANIELE BENEVENTI, elettivamente domiciliata Parte_1
in Corso Luigi Einaudi 51, 10129 Torino presso il difensore
ATTRICE
contro
in persona le legale rappresentate pro tempore, con il patrocinio degli Controparte_1
avv.ti VALERIO TAVORMINA e ROSSELLA FORGIONE, elettivamente domiciliata presso recapiti di posta elettronica certificata dei propri difensori
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, così giudicare:
Nel merito
Dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente ai fatti di causa, sia con riferimento agli obblighi di condotta gravanti sull'intermediario finanziario, sia con riferimento alle pretese risarcitorie già espresse dalla consumatrice.
In ogni caso
Condannare alla refusione a favore della Sig.ra delle spese, dei diritti Controparte_1 Pt_1
e degli onorari relativi al presente procedimento secondo il criterio della “soccombenza virtuale””.
Parte convenuta
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione e ferma l'avversaria richiesta contenuta nelle note scritte del 18 novembre 2024 di dichiarazione di cessazione della materia del contendere quanto al merito:
a) in rito, rigettare ogni avversaria domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire di parte attrice, non sussistendo per stessa ammissione di controparte alcun danno risarcibile;
b) in ogni caso, respingere l'avversaria domanda di liquidazione delle spese del presente giudizio in applicazione del principio di soccombenza 'virtuale', in quanto infondata in fatto e in diritto;
c) solo occorrendo in via istruttoria (omissis);
d) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva questo Tribunale asserendo: che Parte_1
l'attrice, tramite reclamo del 19.07.2022, richiedeva alla di riconoscere l'illegittimità delle CP_2 operazioni di investimento successive all'agosto 2021 in fondi comuni e derivati per violazione dei principi di correttezza e buona fede sia in fase precontrattuale che in sede di esecuzione del contratto di investimento concluso con la stessa nel dicembre 2017; che per tali violazioni l'attrice CP_2 ricorreva presso l'Arbitro per le Controversie Finanziarie;
che, in tale sede, la ricorrente aveva sottolineato come la responsabilità della Banca dovesse essere accertata anche in relazione all'età del ricorrente, la quale aveva dunque difficoltà nella gestione dei titoli investiti e della documentazione
Contr bancaria;
che con decisione n. 7067 del 19 dicembre 2023 l' condannava l'istituto bancario al pagamento di € 67.891,81 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno per la perdita di valore dei titoli intervenuti al momento della proposizione di reclamo del 19.07.2022; che alcuna somma veniva corrisposta da Intesa San Paolo.
Parte attrice agiva per l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi informativi e di condotta gravanti sulla convenuta nonché per la condanna della stessa al pagamento di € 67.891,81 oltre interessi dalla decisione sino al soddisfo a titolo di risarcimento del danno.
In data 07.05.2024 si costituiva in giudizio asserendo: che con comunicazione del Controparte_1
Contr 29.02.2024 rivolto all la Banca dichiarava di non poter dare esecuzione alla decisione dell'Arbitrato in quanto contrastante con gli orientamenti della Suprema Corte;
che la somma spettante alla cliente ammontava a soli € 9.678,19.
La Banca resisteva in giudizio eccependo l'infondatezza delle domande avversarie e, in subordine, chiedendo la riduzione del danno eventualmente patito da controparte.
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza per la precisazione delle conclusioni le parti convenivano per il riconoscimento della cessazione della materia del contendere in ordine ai fatti di causa, sia in relazione agli obblighi di condotta gravanti in capo all'istituto bancario sia in relazione all'ammontare delle pretese risarcitorie sollevate dalla a seguito delle plusvalenze ricavate Pt_1
dalla cessione dei prodotti finanziari in contestazione realizzate in corso di giudizio.
Si consideri che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. n. 30251/2023).
Visto quando sopra dedotto, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
La lite persiste in punto di liquidazione delle spese giudiziali.
Sotto tale profilo non è applicabile nel caso de quo il principio della Suprema Corte sopra citato, e invocato da parte attrice, secondo cui la dichiarazione della cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il Giudicante di liquidare le spese di lite secondo il criterio della c.d.
“soccombenza virtuale”.
Nel caso di specie la pretesa creditoria della si fondava specialmente sulla decisione Pt_1 dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie del 19.12.2023 per cui “il Collegio dichiara
l'intermediario tenuto a corrispondere alla ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di € 67.891,81, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo” (doc. 15 attrice).
All'udienza del 26.09.2024 la dichiarava che da contabile attestante l'analisi del patrimonio CP_2 della Parola al 20.09.2024 “emerge una plusvalenza complessiva di € 13.950,58 in parte dovuta all'incasso delle cedole e in parte all'apprezzamento dei titoli, a tale data”.
La stessa circostanza risulta essere stata confermata nuovamente dalla convenuta con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 29.11.2024, dove si legge che “sig.ra alla data Pt_1
del 24 ottobre 2024 ha ottenuto dai prodotti finanziari oggetto di contestazione una plusvalenza complessiva di € 21.442,41 (costituita da € 8.203,18 quale plusvalenza sul controvalore sui fondi comuni di investimento rispetto al valore di carico e da € 13.239,23 per cedole conseguite dai certificates, e dunque con notevole incremento rispetto a quanto prospettato all'udienza del 26 settembre 2024 sulla base del prospetto sub doc. 82 depositato con nota di deposito 25 settembre
2024), secondo i seguenti valori al lordo delle ritenute fiscali (il valore resta peraltro in ogni caso positivo, anche se considerato al netto delle predette ritenute): - totale valori di carico investiti: €
478.249,81; - totale valore di vendita dei prodotti finanziaria al 24.10.2024: € 486.452,99; - totale cedole incassate al 20.09.2024: € 13.239,23”.
Si deve concludere, quindi che parte attrice non ha subito alcuna perdita patrimoniale riconducibile a fatti o condotte imputabili in capo all'istituto bancario.
Per converso, la stessa ha percepito una plusvalenza finanziaria pari ad € 21.442,41.
Ciò premesso si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese legali tenuto Contr conto da un lato delle criticità già evidenziate dall soprattutto in merito alla corretta informazione circa gli investimenti effettuati e la profilatura della parte attrice e dall'altro circa il fatto che in realtà nessun danno risulta essersi effettivamente verificato avendo anzi l'attrice guadagnato dagli investimenti in contestazione delle plusvalenze.
Per tali ragioni, dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, si procede alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Compensa le spese di lite.
Torino, 15 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. 2814/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate,
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Il Giudice dott. Alberto La Manna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2814/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DANIELE BENEVENTI, elettivamente domiciliata Parte_1
in Corso Luigi Einaudi 51, 10129 Torino presso il difensore
ATTRICE
contro
in persona le legale rappresentate pro tempore, con il patrocinio degli Controparte_1
avv.ti VALERIO TAVORMINA e ROSSELLA FORGIONE, elettivamente domiciliata presso recapiti di posta elettronica certificata dei propri difensori
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, così giudicare:
Nel merito
Dichiarare la cessazione della materia del contendere relativamente ai fatti di causa, sia con riferimento agli obblighi di condotta gravanti sull'intermediario finanziario, sia con riferimento alle pretese risarcitorie già espresse dalla consumatrice.
In ogni caso
Condannare alla refusione a favore della Sig.ra delle spese, dei diritti Controparte_1 Pt_1
e degli onorari relativi al presente procedimento secondo il criterio della “soccombenza virtuale””.
Parte convenuta
“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione e ferma l'avversaria richiesta contenuta nelle note scritte del 18 novembre 2024 di dichiarazione di cessazione della materia del contendere quanto al merito:
a) in rito, rigettare ogni avversaria domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire di parte attrice, non sussistendo per stessa ammissione di controparte alcun danno risarcibile;
b) in ogni caso, respingere l'avversaria domanda di liquidazione delle spese del presente giudizio in applicazione del principio di soccombenza 'virtuale', in quanto infondata in fatto e in diritto;
c) solo occorrendo in via istruttoria (omissis);
d) in ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva questo Tribunale asserendo: che Parte_1
l'attrice, tramite reclamo del 19.07.2022, richiedeva alla di riconoscere l'illegittimità delle CP_2 operazioni di investimento successive all'agosto 2021 in fondi comuni e derivati per violazione dei principi di correttezza e buona fede sia in fase precontrattuale che in sede di esecuzione del contratto di investimento concluso con la stessa nel dicembre 2017; che per tali violazioni l'attrice CP_2 ricorreva presso l'Arbitro per le Controversie Finanziarie;
che, in tale sede, la ricorrente aveva sottolineato come la responsabilità della Banca dovesse essere accertata anche in relazione all'età del ricorrente, la quale aveva dunque difficoltà nella gestione dei titoli investiti e della documentazione
Contr bancaria;
che con decisione n. 7067 del 19 dicembre 2023 l' condannava l'istituto bancario al pagamento di € 67.891,81 oltre interessi a titolo di risarcimento del danno per la perdita di valore dei titoli intervenuti al momento della proposizione di reclamo del 19.07.2022; che alcuna somma veniva corrisposta da Intesa San Paolo.
Parte attrice agiva per l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi informativi e di condotta gravanti sulla convenuta nonché per la condanna della stessa al pagamento di € 67.891,81 oltre interessi dalla decisione sino al soddisfo a titolo di risarcimento del danno.
In data 07.05.2024 si costituiva in giudizio asserendo: che con comunicazione del Controparte_1
Contr 29.02.2024 rivolto all la Banca dichiarava di non poter dare esecuzione alla decisione dell'Arbitrato in quanto contrastante con gli orientamenti della Suprema Corte;
che la somma spettante alla cliente ammontava a soli € 9.678,19.
La Banca resisteva in giudizio eccependo l'infondatezza delle domande avversarie e, in subordine, chiedendo la riduzione del danno eventualmente patito da controparte.
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza per la precisazione delle conclusioni le parti convenivano per il riconoscimento della cessazione della materia del contendere in ordine ai fatti di causa, sia in relazione agli obblighi di condotta gravanti in capo all'istituto bancario sia in relazione all'ammontare delle pretese risarcitorie sollevate dalla a seguito delle plusvalenze ricavate Pt_1
dalla cessione dei prodotti finanziari in contestazione realizzate in corso di giudizio.
Si consideri che “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. n. 30251/2023).
Visto quando sopra dedotto, si dichiara la cessazione della materia del contendere.
La lite persiste in punto di liquidazione delle spese giudiziali.
Sotto tale profilo non è applicabile nel caso de quo il principio della Suprema Corte sopra citato, e invocato da parte attrice, secondo cui la dichiarazione della cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il Giudicante di liquidare le spese di lite secondo il criterio della c.d.
“soccombenza virtuale”.
Nel caso di specie la pretesa creditoria della si fondava specialmente sulla decisione Pt_1 dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie del 19.12.2023 per cui “il Collegio dichiara
l'intermediario tenuto a corrispondere alla ricorrente, a titolo risarcitorio, la somma complessiva rivalutata di € 67.891,81, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo” (doc. 15 attrice).
All'udienza del 26.09.2024 la dichiarava che da contabile attestante l'analisi del patrimonio CP_2 della Parola al 20.09.2024 “emerge una plusvalenza complessiva di € 13.950,58 in parte dovuta all'incasso delle cedole e in parte all'apprezzamento dei titoli, a tale data”.
La stessa circostanza risulta essere stata confermata nuovamente dalla convenuta con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 29.11.2024, dove si legge che “sig.ra alla data Pt_1
del 24 ottobre 2024 ha ottenuto dai prodotti finanziari oggetto di contestazione una plusvalenza complessiva di € 21.442,41 (costituita da € 8.203,18 quale plusvalenza sul controvalore sui fondi comuni di investimento rispetto al valore di carico e da € 13.239,23 per cedole conseguite dai certificates, e dunque con notevole incremento rispetto a quanto prospettato all'udienza del 26 settembre 2024 sulla base del prospetto sub doc. 82 depositato con nota di deposito 25 settembre
2024), secondo i seguenti valori al lordo delle ritenute fiscali (il valore resta peraltro in ogni caso positivo, anche se considerato al netto delle predette ritenute): - totale valori di carico investiti: €
478.249,81; - totale valore di vendita dei prodotti finanziaria al 24.10.2024: € 486.452,99; - totale cedole incassate al 20.09.2024: € 13.239,23”.
Si deve concludere, quindi che parte attrice non ha subito alcuna perdita patrimoniale riconducibile a fatti o condotte imputabili in capo all'istituto bancario.
Per converso, la stessa ha percepito una plusvalenza finanziaria pari ad € 21.442,41.
Ciò premesso si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese legali tenuto Contr conto da un lato delle criticità già evidenziate dall soprattutto in merito alla corretta informazione circa gli investimenti effettuati e la profilatura della parte attrice e dall'altro circa il fatto che in realtà nessun danno risulta essersi effettivamente verificato avendo anzi l'attrice guadagnato dagli investimenti in contestazione delle plusvalenze.
Per tali ragioni, dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, si procede alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Compensa le spese di lite.
Torino, 15 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna