Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 30/04/2026, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00737/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00367/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2026, proposto da:
Il Lido S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Ballero e Stefano Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
per l'annullamento, previa sospensione:
- della decisione del Direttore Territoriale per la Sardegna dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot n. 3185 del 29 gennaio 2026, notificata a mezzo PEC in pari data, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla società odierna ricorrente avverso l’Ordinanza Ingiunzione Prot n 25946 del 29 ottobre 2025, emessa dall’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna con la quale è stata irrogata una sanzione pecuniaria di euro 100,00 e disposta la rimozione del distributore automatico di generi di monopolio;
- di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sardegna.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. ON AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
La società Il Lido S.r.l., odierna ricorrente, è titolare della rivendita speciale di generi di monopolio n. 195, sita all’interno del Complesso turistico-balneare Il Lido , in Cagliari, viale Poetto n. 41.
In data 5 febbraio 2025, all’esito di un sopralluogo, personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha elevato nei confronti della predetta Società le seguenti contestazioni, poi formalizzate con nota del 21 marzo 2025: “La rivendita non risulta attiva nel locale designato e riconosciuto idoneo dall’Ufficio dei Monopoli, e la vendita dei generi di monopolio viene effettuata tramite un distributore automatico non installato nelle immediate adiacenze della rivendita; era esposta all’esterno della struttura un’insegna recante il numero della rivendita speciale. Per quanto sopra…si contestano alla S.V. gli addebiti sottoelencati: …violazione degli obblighi di gestione, contenuti nel contratto per l’appalto della rivendita, sottoscritto in data 31/05/2023; violazione degli artt. 2, 5 e 15 del Capitolato d’Oneri per l’appalto, allegato e parte integrante del suddetto atto, per non avere attivato la rivendita nel locale designato e riconosciuto idoneo dall’Ufficio dei Monopoli, per aver abbandonato il servizio di vendita al pubblico tenendo la rivendita sprovvista dei generi di monopolio; violazione dell’art 20 Legge 8 agosto 1977, n. 556, per non aver installato il distributore automatico nelle immediate adiacenze della rivendita tabacchi; violazione dell’art. 4 comma 3 del Decreto 21 febbraio 2013, n. 38 nonché la violazione dell’art 5 del Capitolato d’oneri, per aver esposto l’insegna all’esterno della struttura che ospita la rivendita speciale” .
Con successive controdeduzioni l’interessata ha osservato che la temporanea chiusura del locale bar adibito a rivendita era dovuta semplicemente a lavori di manutenzione straordinaria, che i tabacchi erano rimasti in vendita nell’adiacente locale segreteria e che il distributore automatico “è collocato a pochi metri all’esterno della struttura Bar ospitante la rivendita e nelle sue immediate adiacenze” e che l’insegna era “apposta conformemente al disposto di cui all’art. 9 del capitolato d’appalto , dunque “fuori del locale desinato a rivendita ed in posizione ben visibile al pubblico” , esattamente “…sul prospetto principale dello Stabilimento, che si affaccia sui parcheggi privati del Lido, poiché anch’essi oggetto di concessione” .
A seguito di successivo sopralluogo del 5 giugno 2025, con ordinanza ingiunzione 29 ottobre 2025, n. 25946, l’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha elevato nei confronti della Società due contestazioni, la prima relativa all’installazione del distributore automatico dei tabacchi “non nelle immediate adiacenze” del locale ove ha sede la rivendita speciale, la seconda relativa all’esposizione della relativa insegna “all’esterno della struttura che ospita il locale” , irrogando una sanzione pecuniaria di euro 100,00 e ordinando la rimozione del distributore automatico.
Con provvedimento del 29 gennaio 2026 il Direttore territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso tale provvedimento, con la seguente motivazione: “ VISTO l’art. 20 della Legge n. 556/1977 che testualmente recita: “La installazione di distributori automatici di sigarette è ammessa, oltre che da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli, solo dai rivenditori di generi di monopolio: 1) all’esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze; 2) su conforme autorizzazione dell’ispettorato compartimentale, all’interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme amministrative per tale autorizzazione, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I distributori automatici…possono essere sottoposti all’atto dell’installazione e, comunque, devono essere sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli”. VISTO l’art. 4, comma 2, del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38 che recita: “Le rivendite speciali possono essere istituite nei seguenti luoghi, previsti dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via:...” con ciò individuando i luoghi dove possono essere istituite le rivendite speciali e i requisiti strutturali che devono rispettare per garantire che non abbiano accesso diretto dalla strada. Queste attività, infatti, devono trovarsi all’interno di strutture come stazioni, aeroporti, caserme, ipermercati o centri commerciali etc., servendo l’utenza interna; VISTO l’art. 4, comma 3, del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, che stabilisce, per le rivendite speciali che vendono generi di monopolio: “Le rivendite speciali di cui al presente articolo non possono esporre l’insegna regolamentare o la scritta tabacchi all’esterno della struttura che le ospita”; 1. In merito alla collocazione «all’esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze”: l’apparecchio non è installato né all’esterno (inteso come spazio antistante l’ingresso) né nelle “immediate adiacenze” della rivendita. Letteralmente e logicamente, tale espressione impone una prossimità assoluta; il termine “immediato” indica l’assenza di soluzione di continuità con il locale, mentre “adiacenza” ne ribadisce la vicinanza geografica (conforme a TAR Lazio, sentenza n. 21593/2024). La ratio della norma è evidente: onerare il titolare del potere-dovere di vigilanza per impedire fruizioni indebite di prodotti nocivi per la salute, facilitando il controllo costante sull’approvvigionamento. Nel caso di specie, il distributore è collocato all’esterno dello stabilimento balneare, in un’area prospiciente i parcheggi privati del Lido accessibili dalla pubblica via (Viale Poetto); si trova, dunque, in una posizione del tutto distinta da quella della rivendita, violando il requisito della contiguità. 2. In merito alla collocazione “all’interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale... in alternativa al rilascio di un patentino”: la fattispecie non riguarda un pubblico esercizio situato nella zona di influenza della rivendita quale alternativa al patentino. Si tratta, al contrario, di una “rivendita speciale” istituita specificamente per servire l’utenza interna dello stabilimento balneare, funzione che viene snaturata dalla posizione esterna dell’apparecchio; VISTA la Circolare A.A.M.S. - Direzione Generale, 3 agosto 1995, prot. n. 04/62685, la quale stabilisce che per immediate vicinanze deve intendersi “lo spazio lungo il muro situato sul lato di ubicazione della rivendita entro dieci metri dalla linea di mezzeria dell’ingresso alla medesima”, mentre nel caso di specie, in base alle foto, tali prescrizioni non risultano rispettate; CONSIDERATO che quanto sostenuto dalla Parte, a pag. 5 del ricorso gerarchico, e cioè che la collocazione dell’insegna rispetta pienamente il disposto dell’art. 9 del Capitolato d’Oneri è inconferente poiché tale articolo regola presupposti diversi da quelli oggetto di causa. Nella fattispecie la Parte doveva attenersi al dettato dell’art. 5, articolo speciale rispetto alla portata generale dell’art. 9, più precisamente al disposto dell’ultimo comma che stabilisce: “Per la gestione delle rivendite speciali si applicano le disposizioni di cui all’art. 53 del D.P.R. 14/10/1958, n. 1074 e successive modificazioni. A tali rivendite è fatto divieto di esporre l’insegna all’esterno della struttura che ospita il locale in cui si esercita la vendita di tabacchi, fatte salve le tipologie di esercizio (rectius distributori di carburante) specificamente individuate dall’Amministrazione.”; CONSTATATO che il carattere di rivendita speciale giustifica il “divieto” previsto dall’art. 4, comma 3, del D.M. 21 febbraio 2013, n. 38, al fine di evitare che l’insegna possa svolgere una funzione di richiamo di un’utenza generica, diversa da quella dello stabilimento balneare. CONSIDERATO che la tutela della salute pubblica, e il relativo obiettivo della protezione della salute umana contro i rischi derivanti dai tabacchi lavorati, è riconosciuta come uno dei motivi imperativi di interesse generale (MIG) fondamentali che possono derogare ai principi di libera circolazione dei prodotti e servizi nell’UE, legittimando restrizioni alla libera circolazione (come quelle per la rivendita di tabacco), purché proporzionate e necessarie, come ribadito dalla CGE in casi come C-293/14 (Hiebler) e C-16/23, confermando che le misure nazionali devono essere giustificate dall’obiettivo di ridurre il consumo di tabacco, bilanciando salute pubblica e mercato interno, e da un’efficace politica di contrasto al tabagismo”.
Con il ricorso in esame, notificato in data 27 marzo 2026, Il Lido S.r.l. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti descritti, sulla base di censure che saranno fra breve esaminate.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Alla Camera di consiglio del 29 aprile 2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, le parti sono state avvertite del fatto che la causa avrebbe potuto essere decisa con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
All’esito della relativa discussione il Collegio ritiene che effettivamente sussistano i presupposti per decidere la causa nel merito, nei termini di seguito esposti.
Con il primo motivo parte ricorrente contesta il rilievo avente a oggetto la posizione del distributore automatico dei tabacchi, evidenziando che lo stesso si trova all’interno dello stabilimento e a breve distanza dalla porta di accesso al locale-bar ove sono in vendita i tabacchi, per cui sarebbe rispettato il presupposto normativo relativo alla collocazione del distributore automatico “nelle immediate vicinanze” della rivendita speciale di riferimento.
Tale censura è condivisa dal Collegio, per le ragioni che si passa a esporre.
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.m. n. 39/2013, “ Le rivendite speciali possono essere istituite nei seguenti luoghi, previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via… ”.
In tal modo, dunque, il divieto di collocazione nella pubblica via è normativamente riferito -non già al distributore automatico, peraltro mero “accessorio” della rivendita speciale, bensì- alla rivendita speciale stessa, sulla quale, tuttavia, nel caso in esame l’Amministrazione resistente, dopo averla a suo tempo autorizzata, non ha sollevato alcun rilievo neppure con i provvedimenti oggetto del presente giudizio.
Quanto, poi, alla normativa specificamente relativa ai distributori automatici (art. 20 della legge n. 556/1977), essa non contempla un analogo divieto, limitandosi a precisare che detti distributori devono essere posti “nelle immediate vicinanze” della rivendita speciale, presupposto, questo, che nel caso in esame è pacificamente rispettato, atteso che il distributore automatico si trova a pochi metri dall’ingresso del locale-bar all’interno del quale è collocata la rivendita speciale regolarmente autorizzata (sul punto si veda la relativa documentazione fotografica in atti).
In tale contesto, dunque, non assume rilievo il fatto che il “patio-colonnato” all’interno del quale insiste il distributore automatico sia liberamente accessibile a chiunque dal viale Poetto, giacché tale condizione caratterizza, per l’appunto, non soltanto il distributore automatico ma anche il locale-bar, sede autorizzata della rivendita speciale, ragion per cui non si vede in che modo la Società potrebbe installare il distributore “nelle immediate vicinanze” del locale-bar se non collocandolo parimenti all’interno di quel medesimo “patio-colonnato”, il che evidenzia di per sé l’illogicità e contraddittorietà della motivazione in discussione .
Con il secondo motivo parte ricorrente si sofferma sulla distinta contestazione relativa all’insegna, che secondo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrebbe dovuto essere collocata -non già sulla parete esterna del “patio-colonnato” liberamente accessibile da parte di chiunque, bensì- sulla parete interna del patio ove si trova l’ingresso del locale-bar.
Al riguardo deve preliminarmente evidenziarsi che la contestazione relativa all’insegna non risulta inserita nella parte dispositiva della contestata ordinanza ingiunzione e che, non di meno, deve considerarsi oggetto di autonomo rilievo da parte dell’Agenzia, dovendosi così correttamente intendere l’intento sostanziale della stessa una volta che ha espressamente rilevato, seppur soltanto in motivazione, l’illegittimità della posizione in cui l’insegna è stata collocata.
Ciò premesso, per contestare detto rilievo parte ricorrente sostiene che il luogo oggetto dell’autorizzazione all’esercizio della rivendita speciale debba essere fatto coincidere con l’intero Complesso turistico balneare Il Lido , invece che con lo specifico locale-bar, ragion per cui sarebbe perfettamente legittimo posizionare l’insegna sulla parete esterna dello stabilimento medesimo, restando, comunque, la sua funzione quella di richiamare -non già coloro che percorrono la pubblica via (cioè il viale Poetto), bensì- la clientela interna, nel rispetto della ratio normativa sottesa alle rivendite speciali, che è quella di bilanciare le esigenze dell’utenza interna con l’esigenza di scongiurare una possibile concorrenza scorretta a danno delle rivendite ordinarie.
Inoltre la ricorrente evidenzia che, come indicato nelle controdeduzioni endoprocedimentali e nel ricorso gerarchico, l’art. 9 del Capitolato d’appalto prevede l’obbligo di apporre l’insegna “Fuori del locale destinato a rivendita ed in posizione ben visibile al pubblico” , mentre l’Agenzia resistente, nel rigettare il ricorso gerarchico, ha richiamato il solo art. 5 dello stesso Capitolato, che, invece, vieta l’esposizione esterna dell’insegna, ciò “ senza fornire alcuna motivazione sulla prevalenza di una clausola sull'altra e senza risolvere l’evidente ambiguità normativa imponendo così implicitamente di violare gli obblighi imposti dal suddetto art. 9” (così, testualmente, in ricorso)
Tali censure non sono condivise dal Collegio, per le ragioni di seguito esposte.
Si osserva, prima di tutto, che il rapporto giuridico in esame trova disciplina in un apposito Capitolato d’oneri (doc. 4 prodotto dalla difesa erariale), nel quale le parti, esattamente all’art. 5, nel ribadire la previsione leggibile all’art. 4, comma 3, del d.m. 38/2013, hanno previsto che “Per la gestione delle rivendite speciali si applicano le disposizioni di cui all’art. 53 del D.P.R. 14/10/1958, n. 1074 e successive modificazioni. A tali rivendite è fatto divieto di esporre l’insegna all’esterno della struttura che ospita il locale in cui si esercita la vendita di tabacchi, fatte salve le tipologie di esercizio specificamente individuate dall’amministrazione” (in specie, i distributori di carburante).
Pertanto, al di là delle contrapposte argomentazioni delle parti su come debba intendersi giuridicamente l’oggetto dell’autorizzazione -lo specifico locale-bar secondo l’Agenzia, l’intero stabilimento secondo la Società ricorrente- risulta, comunque, dirimente il chiaro intento del legislatore, evincibile dalla disposizione normativa sopra citata, di evitare una collocazione dell’insegna “così esterna” da travalicare la funzione propria della rivendita speciale che la stessa pubblicizza, finendo per porla in indebita concorrenza con le rivendite ordinarie.
E l’attuale collocazione dell’insegna ora in discussione, posta sulla parete esterna dello stabilimento e rivolta verso la pubblica via, comporta proprio tale indebito effetto, il che conferma la legittimità dell’atto impugnato in parte qua .
Per quanto premesso, dunque, il ricorso va accolto limitatamente alla contestazione relativa alla collocazione del distributore automatico e respinto, invece, relativamente alla contestazione relativa alla posizione dell’insegna.
Quanto, infine, alla sanzione pecuniaria, la stessa -essendo stata dettata presupponendo esistenti entrambe le infrazioni- non può che essere annullata unitamente alla contestazione relativa al distributore automatico dei tabacchi, fermo restando il potere dell’Amministrazione procedente, se del caso, di rideterminarla all’esito del presente giudizio, ovviamente parametrandola alla sola infrazione “residua”, relativa alla posizione dell’insegna.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, alla luce della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso in epigrafe proposto, annulla gli atti impugnati limitatamente alla contestazione relativa alla collocazione del distributore automatico dei tabacchi e alla sanzione pecuniaria di euro 100,00, lo respinge per quanto riguarda la contestazione relativa alla collocazione dell’insegna.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LI RR, Presidente
ON AI, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| ON AI | LI RR |
IL SEGRETARIO