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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/11/2025, n. 11150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11150 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18125/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice Dott.ssa Valentina Valletta, a scioglimento della riserva in decisione espressa all'udienza del 18.11.2025, svoltasi con scambio di note scritte , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART.281 SEXIES c.p.c. nella causa civile iscritta nel registro degli Affari civili contenziosi con R.G.
n.18125/2024
TRA
AVV. ( C.F. ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Raffaela Di Maro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Casoria alla Via A.De Gasperi n.69;
OPPONENTE
NONCHE'
( C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL domiciliata ex lege in OL alla Via Diaz 11;
OPPOSTO
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA c/o TRIBUNALE DI NAPOLI;
OPPOSTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 29.08.24 e proposto ex art. 281 decies c.p.c. il ricorrente in epigrafe generalizzato, ha impugnato il decreto emesso in data 25.07.24 del Tribunale di OL VII sezione penale notificato in data 31.07.24, con il quale il predetto
1 Tribunale rigettava l'istanza di liquidazione di compensi ritenendo non provata l'impossidenza del debitore.
Si costituiva il che deduceva l'inammissibilità, Controparte_1
improponibilità e infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Alla udienza del 18.11.25 la causa veniva riservata in decisione ex art.281 sexies u.c.
c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero, il decreto di rigetto della istanza di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta dall'Avv.to nominato difensore di ufficio ai sensi Parte_1
dell'art.97 4° co. c.p.p. di , è illegittimo e per l'effetto deve essere CP_3
riformato per i motivi di seguito esposti.
A norma dell'art.116 D.P.R. 115/2002 l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art.82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art.84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
Nel caso in esame, parte opponente ha comprovato che , dopo aver ottenuto e notificato un decreto ingiuntivo , ha poi ritualmente notificato al debitore atto di precetto per complessivi euro 1234,32 in data 6.02.24 ( a mani c/o casa di reclusione di OL , Via Nuova Poggioreale) cui seguiva una istanza all presso la Corte CP_4
di Appello di OL per avere accesso alle banche dati ex art.492 bis c.p.c. che, tuttavia, sortiva esito negativo, risultando presso l'Agenzia delle Entrate ,il debitore del tutto impossidente , con conseguente impossibilità di espletare alcuna procedura esecutiva.
Orbene, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, già solo “il decreto ingiuntivo non opposto , rileva come fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali “ e dunque i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidato dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento (cfr. Cass. civ. ord. 3673/19; 24104/2011; 14.01.2008 n.1630).
2 Difatti, prosegue l'ordinanza 3673/19 “nessuna norma di legge impone
l'espletamento puntiglioso di tutte le attività esecutive conseguenti all'esecutorietà del decreto ingiuntivo , dal momento che il meccanismo di cui all'art.116 DPR
115/2002 non postula la non abbienza dell'imputato , né presume la sua insolvibilità
( e quindi il non recupero del credito) , ma consiste in un'anticipazione , da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio , somma che lo
Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito” (cfr. Cass. civ. ord.
3673/19).
Ne deriva che l'opponente aveva diritto alla liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta , già in seguito alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo, risultando pertanto ultronea persino tutta l'attività successivamente espletata.
Le spese seguono la soccombenza dell'opposto e si liquidano in dispositivo CP_1
secondo i parametri di cui al DM 55/14 come modif. dal DM 147/22 tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e degli altri criteri di legge
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Valentina Valletta, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed istanza disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara illegittimo il decreto reso dal
Tribunale di OL VII sez. penale dr.ssa Marta Di Stefano in data 25.07.24 e notificato in data 31.07.24 con il quale è stata rigettata l'istanza di liquidazione delle competenze maturate dall'avv. , quale difensore di ufficio di Parte_1 [...]
nato in Gabon il [...] , in [...] al procedimento penale a suo carico CP_3
recante nr.rg 8137/23 r.g.n.r.;
-dichiara il diritto di Avv. alla liquidazione del compenso per Parte_1
l'attività professionale svolta nel procedimento penale predetto e, per l'effetto, liquida in suo favore la somma di euro 600,00 per attività difensiva in sede penale ed
3 euro 400,00 per la fase civile /esecutiva oltre oneri di legge ponendone il pagamento a carico dell'Erario ex art.4 T.U.S.G.;
-condanna l'opposto , in persona del al Controparte_1 CP_5
pagamento delle spese di lite che liquida in euro 662,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Parte_1
OL, 1.12.2025 IL GIUDICE
DOTT.SSA AL LL
4
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice Dott.ssa Valentina Valletta, a scioglimento della riserva in decisione espressa all'udienza del 18.11.2025, svoltasi con scambio di note scritte , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART.281 SEXIES c.p.c. nella causa civile iscritta nel registro degli Affari civili contenziosi con R.G.
n.18125/2024
TRA
AVV. ( C.F. ) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Raffaela Di Maro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Casoria alla Via A.De Gasperi n.69;
OPPONENTE
NONCHE'
( C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di OL domiciliata ex lege in OL alla Via Diaz 11;
OPPOSTO
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA c/o TRIBUNALE DI NAPOLI;
OPPOSTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 29.08.24 e proposto ex art. 281 decies c.p.c. il ricorrente in epigrafe generalizzato, ha impugnato il decreto emesso in data 25.07.24 del Tribunale di OL VII sezione penale notificato in data 31.07.24, con il quale il predetto
1 Tribunale rigettava l'istanza di liquidazione di compensi ritenendo non provata l'impossidenza del debitore.
Si costituiva il che deduceva l'inammissibilità, Controparte_1
improponibilità e infondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Alla udienza del 18.11.25 la causa veniva riservata in decisione ex art.281 sexies u.c.
c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero, il decreto di rigetto della istanza di liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta dall'Avv.to nominato difensore di ufficio ai sensi Parte_1
dell'art.97 4° co. c.p.p. di , è illegittimo e per l'effetto deve essere CP_3
riformato per i motivi di seguito esposti.
A norma dell'art.116 D.P.R. 115/2002 l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art.82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'art.84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
Nel caso in esame, parte opponente ha comprovato che , dopo aver ottenuto e notificato un decreto ingiuntivo , ha poi ritualmente notificato al debitore atto di precetto per complessivi euro 1234,32 in data 6.02.24 ( a mani c/o casa di reclusione di OL , Via Nuova Poggioreale) cui seguiva una istanza all presso la Corte CP_4
di Appello di OL per avere accesso alle banche dati ex art.492 bis c.p.c. che, tuttavia, sortiva esito negativo, risultando presso l'Agenzia delle Entrate ,il debitore del tutto impossidente , con conseguente impossibilità di espletare alcuna procedura esecutiva.
Orbene, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, già solo “il decreto ingiuntivo non opposto , rileva come fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali “ e dunque i costi delle stesse devono essere autonomamente liquidato dall'autorità chiamata ad emettere il decreto di pagamento (cfr. Cass. civ. ord. 3673/19; 24104/2011; 14.01.2008 n.1630).
2 Difatti, prosegue l'ordinanza 3673/19 “nessuna norma di legge impone
l'espletamento puntiglioso di tutte le attività esecutive conseguenti all'esecutorietà del decreto ingiuntivo , dal momento che il meccanismo di cui all'art.116 DPR
115/2002 non postula la non abbienza dell'imputato , né presume la sua insolvibilità
( e quindi il non recupero del credito) , ma consiste in un'anticipazione , da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore di ufficio , somma che lo
Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito” (cfr. Cass. civ. ord.
3673/19).
Ne deriva che l'opponente aveva diritto alla liquidazione del compenso per l'attività professionale svolta , già in seguito alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo, risultando pertanto ultronea persino tutta l'attività successivamente espletata.
Le spese seguono la soccombenza dell'opposto e si liquidano in dispositivo CP_1
secondo i parametri di cui al DM 55/14 come modif. dal DM 147/22 tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente svolta e degli altri criteri di legge
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Valentina Valletta, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed istanza disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara illegittimo il decreto reso dal
Tribunale di OL VII sez. penale dr.ssa Marta Di Stefano in data 25.07.24 e notificato in data 31.07.24 con il quale è stata rigettata l'istanza di liquidazione delle competenze maturate dall'avv. , quale difensore di ufficio di Parte_1 [...]
nato in Gabon il [...] , in [...] al procedimento penale a suo carico CP_3
recante nr.rg 8137/23 r.g.n.r.;
-dichiara il diritto di Avv. alla liquidazione del compenso per Parte_1
l'attività professionale svolta nel procedimento penale predetto e, per l'effetto, liquida in suo favore la somma di euro 600,00 per attività difensiva in sede penale ed
3 euro 400,00 per la fase civile /esecutiva oltre oneri di legge ponendone il pagamento a carico dell'Erario ex art.4 T.U.S.G.;
-condanna l'opposto , in persona del al Controparte_1 CP_5
pagamento delle spese di lite che liquida in euro 662,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Parte_1
OL, 1.12.2025 IL GIUDICE
DOTT.SSA AL LL
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