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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2747/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:50 in composizione monocratica:
IR RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18325/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calvizzano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 686 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso in esame, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento come in epigrafe, impugna l'avviso di accertamento imposta IMU n° 686 imposta
IMU anno 2020.
La ricorrente eccepisce la nullità dell'opposto atto per:
- motivazione inesistente, errata ed illegittima;
- carenza di supporto probatorio;
- nullità dell'atto derivante dalla mancata instaurazione del contraddittorio violazione art 6bis della l.
212/2000;
- infondatezza della pretesa impositiva, in quanto dalla perizia allegata risulterebbe la inedificabilità di fatto del terreno per assenza dei requisiti previsti dal regolamento comunale la zona b1. tant'è che dalla perizia giurata allegata emerge un valore del terreno pari a circa € 40,00/mq.
Si costituisce il Comune di Calvizzano che contesta quanto affermato dalla ricorrente. Ed in particolare specifica che è sufficiente il semplice inserimento nel P.R.G. generale da parte dell'ente locale del terreno perché questo, in quanto area edificabile, sia soggetto a tassazione: la semplice astratta potenzialità edificatoria, derivante dal fatto che il suolo rientra nello strumento urbanistico generale, comporta il diritto del Comune a esigere le relative imposte. La nozione di area edificabile di cui all'art.2, comma 1, lett. b) del DLgs n.504/92, non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli di fatto o di diritto che potrebbero condizionare l'edificabilità del suolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Nelle sue controdeduzioni il comune afferma che “il terreno è stato inserito dal nuovo piano regolatore, approvato con deliberazione della CS n. 35 del 09/06/2020 e successiva deliberazione di CS n. 37 del
16/06/2020, nella zona omogena di densificazione (B1 – residenziale consolidata) e pertanto non è più terreno agricolo. Si osserva in proposito che ai fini dell'imposta I.M.U. e TA.S.I., è sufficiente il semplice inserimento nel P.R.G. generale da parte dell'ente locale del terreno perché questo, in quanto area edificabile, sia soggetto a tassazione: la semplice astratta potenzialità edificatoria, derivante dal fatto che il suolo rientra nello strumento urbanistico generale, comporta il diritto del Comune a esigere le relative imposte.”
In primo luogo, occorre quindi rilevare che trattandosi di una delibera di giugno 2020 questa, esplicando, i propri effetti solo per l'avvenire - per un 'esigenza di certezza del diritto allorquando si tratti di provvedimenti sfavorevoli al contribuente - non può già imporre l'eventuale pagamento dell'imu per il
2020. Se del caso, l'imu dovrebbe essere pagata in base al prospetto a partire da giugno 2020 e non per tutto l'anno come invece impone il provvedimento impugnato.
Inoltre, quanto affermato dal Comune risulta erroneo nella parte in cui afferma che “(…) ai fini dell'imposta
I.M.U. e TA.S.I., è sufficiente il semplice inserimento nel P.R.G. generale da parte dell'ente locale del terreno perché questo, in quanto area edificabile, sia soggetto a tassazione: la semplice astratta potenzialità edificatoria, derivante dal fatto che il suolo rientra nello strumento urbanistico generale, comporta il diritto del Comune a esigere le relative imposte”.
Se il terreno non è edificabile ed il PRG, invece, lo qualifica come tale, è evidente che il prg potrebbe astrattamente essere illegittimo. Se, nel caso specifico, come risulta dalla perizia allegata perizia di stima giurata, sussiste la inedificabilità di fatto sul terreno per assenza dei requisiti previsti dal regolamento comunale per cui la zona B1 è di edificabilità satura, tali caratteristiche potrebbero astrattamente essere fatte valere dalla ricorrente nelle sedi opportune.
Alla luce di quanto evidenziato il ricorso deve essere accolto.
Le spese possono essere compensate vista la particolarità del caso.
Pertanto la Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, nella persona del Gm,
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:50 in composizione monocratica:
IR RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18325/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calvizzano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 686 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso in esame, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa ai fini del presente procedimento come in epigrafe, impugna l'avviso di accertamento imposta IMU n° 686 imposta
IMU anno 2020.
La ricorrente eccepisce la nullità dell'opposto atto per:
- motivazione inesistente, errata ed illegittima;
- carenza di supporto probatorio;
- nullità dell'atto derivante dalla mancata instaurazione del contraddittorio violazione art 6bis della l.
212/2000;
- infondatezza della pretesa impositiva, in quanto dalla perizia allegata risulterebbe la inedificabilità di fatto del terreno per assenza dei requisiti previsti dal regolamento comunale la zona b1. tant'è che dalla perizia giurata allegata emerge un valore del terreno pari a circa € 40,00/mq.
Si costituisce il Comune di Calvizzano che contesta quanto affermato dalla ricorrente. Ed in particolare specifica che è sufficiente il semplice inserimento nel P.R.G. generale da parte dell'ente locale del terreno perché questo, in quanto area edificabile, sia soggetto a tassazione: la semplice astratta potenzialità edificatoria, derivante dal fatto che il suolo rientra nello strumento urbanistico generale, comporta il diritto del Comune a esigere le relative imposte. La nozione di area edificabile di cui all'art.2, comma 1, lett. b) del DLgs n.504/92, non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli di fatto o di diritto che potrebbero condizionare l'edificabilità del suolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Nelle sue controdeduzioni il comune afferma che “il terreno è stato inserito dal nuovo piano regolatore, approvato con deliberazione della CS n. 35 del 09/06/2020 e successiva deliberazione di CS n. 37 del
16/06/2020, nella zona omogena di densificazione (B1 – residenziale consolidata) e pertanto non è più terreno agricolo. Si osserva in proposito che ai fini dell'imposta I.M.U. e TA.S.I., è sufficiente il semplice inserimento nel P.R.G. generale da parte dell'ente locale del terreno perché questo, in quanto area edificabile, sia soggetto a tassazione: la semplice astratta potenzialità edificatoria, derivante dal fatto che il suolo rientra nello strumento urbanistico generale, comporta il diritto del Comune a esigere le relative imposte.”
In primo luogo, occorre quindi rilevare che trattandosi di una delibera di giugno 2020 questa, esplicando, i propri effetti solo per l'avvenire - per un 'esigenza di certezza del diritto allorquando si tratti di provvedimenti sfavorevoli al contribuente - non può già imporre l'eventuale pagamento dell'imu per il
2020. Se del caso, l'imu dovrebbe essere pagata in base al prospetto a partire da giugno 2020 e non per tutto l'anno come invece impone il provvedimento impugnato.
Inoltre, quanto affermato dal Comune risulta erroneo nella parte in cui afferma che “(…) ai fini dell'imposta
I.M.U. e TA.S.I., è sufficiente il semplice inserimento nel P.R.G. generale da parte dell'ente locale del terreno perché questo, in quanto area edificabile, sia soggetto a tassazione: la semplice astratta potenzialità edificatoria, derivante dal fatto che il suolo rientra nello strumento urbanistico generale, comporta il diritto del Comune a esigere le relative imposte”.
Se il terreno non è edificabile ed il PRG, invece, lo qualifica come tale, è evidente che il prg potrebbe astrattamente essere illegittimo. Se, nel caso specifico, come risulta dalla perizia allegata perizia di stima giurata, sussiste la inedificabilità di fatto sul terreno per assenza dei requisiti previsti dal regolamento comunale per cui la zona B1 è di edificabilità satura, tali caratteristiche potrebbero astrattamente essere fatte valere dalla ricorrente nelle sedi opportune.
Alla luce di quanto evidenziato il ricorso deve essere accolto.
Le spese possono essere compensate vista la particolarità del caso.
Pertanto la Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, nella persona del Gm,
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.