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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 4159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4159 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA AR CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4486 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CUTOLO Parte_1
IA AR presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARTINO CP_1
ES AR presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.12.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.07.2025 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in Teora il 20.12.2021; - che dallo stesso non sono nati figli;
- che, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del 2
coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si costituiva parte resistente.
All'udienza del 12.12.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c..
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. I coniugi convengono di comune accordo la separazione personale ai sensi di legge, con obbligo reciproco di rispetto.
2. Ciascun coniuge avrà residenza e domicilio separati che sceglieranno in base alle proprie esigenze di vita. L'ultima residenza familiare è sita in Caserta via Carlo Sant'Agata n. 24.
3. La casa coniugale sita in Caserta, via Carlo Sant'Agata n. 24, rimane assegnata al proprietario sig. . CP_1
4. 11 sia. si impegna a corrispondere alla sig.ra un CP_1 Parte_1 assegno mensile di euro 500,00. entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico con rivalutazione
ISTAT.
5. I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, fatte salve cause di natura successoria.
6. I difensori dichiarano che i rispettivi assistiti hanno conferito procura speciale con poteri di conciliazione e transazione.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 3
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato Parte_1 CP_1 il 22.07.1951 in VINCHIATURO (CB);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 10, parte c, serie c, anno 2022);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA AR CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4486 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CUTOLO Parte_1
IA AR presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARTINO CP_1
ES AR presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.12.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.07.2025 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in Teora il 20.12.2021; - che dallo stesso non sono nati figli;
- che, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale impossibile a causa della condotta del 2
coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si costituiva parte resistente.
All'udienza del 12.12.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, la causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c..
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. I coniugi convengono di comune accordo la separazione personale ai sensi di legge, con obbligo reciproco di rispetto.
2. Ciascun coniuge avrà residenza e domicilio separati che sceglieranno in base alle proprie esigenze di vita. L'ultima residenza familiare è sita in Caserta via Carlo Sant'Agata n. 24.
3. La casa coniugale sita in Caserta, via Carlo Sant'Agata n. 24, rimane assegnata al proprietario sig. . CP_1
4. 11 sia. si impegna a corrispondere alla sig.ra un CP_1 Parte_1 assegno mensile di euro 500,00. entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico con rivalutazione
ISTAT.
5. I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro, fatte salve cause di natura successoria.
6. I difensori dichiarano che i rispettivi assistiti hanno conferito procura speciale con poteri di conciliazione e transazione.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 3
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato Parte_1 CP_1 il 22.07.1951 in VINCHIATURO (CB);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caserta di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 10, parte c, serie c, anno 2022);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese