Ordinanza collegiale 10 aprile 2025
Ordinanza cautelare 29 maggio 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00597/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00709/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 709 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Navone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Torino, in persona rispettivamente del Ministro e del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento del Questore di Torino, DASPO n. -OMISSIS- nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 4 marzo 2026 il dott. UC AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Alle 00.52 del -OMISSIS-, ossia alla vigilia della partita Juventus - Torino, davanti alla chiesa Gran Madre di Dio si sono scontrati 70 ultras del Torino e 40 Juventini, gli avvenimenti hanno portato alla denuncia di 22 persone e alla segnalazione di 41 tifosi.
2. In particolare, con il presente ricorso, notificato l’8 marzo 2025 e depositato il successivo 28 marzo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Autorità di pubblica sicurezza gli ha irrogato un DASPO della durata di un anno, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
3. All’esito dell’udienza camerale del 9 aprile 2024 il Collegio ha ordinato un’istruttoria a carico dell’amministrazione procedente e nella successiva udienza ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente
4. Il 19 gennaio 2026 l’amministrazione resistente ha depositato una memoria e un’ulteriore annotazione di Polizia giudiziaria per suffragare la propria posizione.
5. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
6. Con il proprio ricorso il ricorrente censura:
a. la violazione dell’art. 7 della legge 241/90, perché l’amministrazione procedente non avrebbe instaurato un valido contraddittorio procedimentale per il tramite della comunicazione di avvivo del procedimento né avrebbe indicato le ragioni di urgenza poste alla base della sua decisione;
b. la violazione degli artt. 6 della legge 401/89; 7 e 8 della legge 241/90 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente, posto non sarebbe stata dimostrata la sua effettiva partecipazione agli scontri;
c. l’indeterminatezza del divieto.
8. Il ricorso è fondato, con le precisazioni che seguiranno.
Come noto, il DASPO costituisce una misura di prevenzione atipica applicabile ai soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive, che può essere imposto non solo in caso di accertata lesione ma anche in caso di semplice pericolo per l'ordine pubblico, come nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 aprile 2020, n. 2313).
Il provvedimento de quo ha, dunque, una « funzione preventiva la cui applicazione prescinde dalla responsabilità penale dell'interessato, e consegue a fatti specifici indicati dalla legge. Funzione del provvedimento non è infatti sanzionare una condotta ma prevenire la commissione di futuri fatti illeciti. Essendo incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l'ordine pubblico la sua motivazione si fonda sulla logica del “più probabile che non” e non è richiesta, anche per questa misura amministrativa di prevenzione al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità » ( ex multis T.A.R. Toscana, sez. II, 19 febbraio 2021, n. 264).
Le valutazioni dell’amministrazione procedente, ivi compreso il giudizio di pericolosità sociale, si caratterizzano, quindi, per un’ampia « discrezionalità, spettando all'Autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi » (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 19 gennaio 2023, n. 157). Ne consegue che il provvedimento è legittimo qualora « nella motivazione si dia atto di un quadro indiziario abbastanza univoco ed evidente » (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 5 agosto 2020, n. 149).
Ne consegue che tale provvedimento « non può essere sindacato in sede giurisdizionale nella misura in cui è motivato con riferimento alle specifiche circostanze che ne costituiscono il presupposto, peraltro, previste astrattamente dalla norma, giacché il potere esercitato dal Questore in tale materia si connota per una elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto e di salvaguardia delle esigenze di ordine pubblico, le quali rilevano non soltanto in caso di accertata lesione, ma anche in via preventiva ed in caso di pericolo anche soltanto potenziale di lesione. Alla natura cautelare e preventiva della misura consegue, invero, un'anticipazione della tutela alla soglia del pericolo, la quale comporta: a) che il DASPO può essere adottato anche a fronte di condotte meramente agevolatrici di situazioni di allarme o di pericolo; b) l'irrilevanza, ai fini dell'adozione del DASPO, delle vicende penali delle fattispecie di incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza, in considerazione dell'autonomia dell'accertamento dei presupposti per la formulazione del giudizio prognostico di pericolosità. La natura preventiva della misura implica che anche comportamenti neutri, non univocamente connotati da violenza o da un esplicito incitamento alla violenza, possono essere posti alla base del giudizio prognostico di pericolosità, nei limiti della ragionevolezza, come nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e determinano il pericolo anche solo potenziale di lesione » ( ex multis T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 13 maggio 2024, n. 1053).
In subiecta materia l’Amministrazione di pubblica sicurezza valuta quindi autonomamente i fatti rispetto all'accertamento in sede penale, nel quale operano diversi criteri di giudizio, alla luce del principio dell'accertamento della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio, sicché non può incidere sulla validità del DASPO l’avvenuta archiviazione del procedimento penale, anche se antecedente all’emanazione del provvedimento in quanto « il parametro valutativo affidato alla p.a. non è condizionato al positivo vaglio penalistico sulle condotte, potendo una condotta non integrante una fattispecie di reato essere idonea a creare pericoli per l'ordine pubblico negli impianti sportivi, ovvero innescare condotte violente » ( ex multis T.A.R. Veneto, sez. I, 22 febbraio 2018, n. 217).
Tanto premesso, il Collegio reputa fondata, e dirimente, la cesura concernete la mancata prova della partecipazione ai fatti.
Dall’esame degli atti di causa si evince infatti che l’Autorità di pubblica sicurezza non ha correttamente esercitato il proprio potere, posto che, come già evidenziato in sede cautelare, l’effettiva partecipazione agli scontri non è stata dimostrata.
Dall’analisi dei filmati, depositati dalla resistente in ottemperanza all’istruttoria disposta da questo Tribunale, non solo non sono emersi elementi utili per corroborare l’identificazione del ricorrente ma non è neppure stato dimostrato se la persona indicata si sia effettivamente recata sul luogo degli scontri: il filmano prodotto inquadra infatti solo la parte di piazza Vittorio Veneto che fa angolo con Vanghiglia, sicché è impossibile desumere se il soggetto inquadrato abbia effettivamente raggiunto il teatro dell’evento.
A ciò si aggiunga che neppure l’ultimo deposito dell’amministrazione è in grado di dimostrare che il ricorrente abbia effettivamente preso parte agli scontri o che abbia quanto meno avvalorato l’altrui proposito criminoso.
Il fatto che nei messaggi allegati il ricorrente si dichiari “pronto per la sera” e che manifesti la volontà di non fare tardi visti gli impegni lavorativi del giorno dopo, non è in grado di dimostrare la sua volontà di ingaggiare uno scontro con gli appartenenti all’opposta tifoseria, anzi, la sua l’intenzione era di rincasare entro l’una di notte, volontà che parrebbe incompatibile con la volontà di partecipare a una rissa dagli esiti e dalla durata incerta.
Del resto, nella stessa annotazione di polizia giudiziaria, gli investigatori si limitano a dedurre che il ricorrente e l’amico si sarebbero recati all’appuntamento in Piazza Vittorio Veneto con il gruppo ultras ma non cosa avrebbero fatto dopo, ossia se essi abbiano abbandonato il gruppo ovvero abbiano preso parte agli scontri.
9. Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato e deve essere accolto.
10. In virtù delle peculiarità della vicenda, il Collegio reputa equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL RO, Presidente
UC AV, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC AV | EL RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.