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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/10/2025, n. 7463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7463 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48520/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SC Matteo AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48520/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
OL EN e dell'avv. OL ENRICO ( ); elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI, 16/L CASSINA DE¿ PECCHI, presso il difensore avv.
OL EN
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI MICHELE, Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Galleria Europa, 26 Bolzano, presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito in via principale,
- accertare e dichiarare responsabile dei danni subiti da di in Controparte_2 CP_1 CP_3
conseguenza della diffida del 16.11.2020 inviata ad e per l'effetto Parte_1
condannare la stessa al risarcimento del danno per i titoli specificati in atti nella Controparte_2
misura di € 10.000,00 o comunque a quel diverso importo che risulterà accertato e dovuto, in corso di
causa, a qualsiasi titolo per i fatti descritti, eventualmente determinato in via equitativa, oltre interessi
e rivalutazione monetaria.
- In ogni caso, condannare al pagamento di spese e compensi di giudizio, oltre il Controparte_2
rimborso spese generali forfetario 15 % e accessori di legge ai sensi D.M. 55/2014 e succ. mod. con
condanna della stessa ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 3.
Per parte convenuta:
respingere la domanda avversaria perché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in
narrativa. Con rifusione delle spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare della ditta individuale di CP_1 CP_1 [...]
conveniva in giudizio la al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei CP_3 Controparte_2
danni procurati a seguito di una condotta illecita.
L'attore in particolare esponeva:
- che la era una ditta individuale che dal 1978 si occupava del commercio di prodotti CP_1
medicali per la sedazione cosciente inalatoria e software gestionali dedicati ai dentisti;
pagina 2 di 7 - che con contratto di comodato sottoscritto il 20.04.2017 dall'attore con la
[...]
nell'ambito di un più ampio accordo quadro, le parti avevano convenuto che, a Controparte_4
fronte della concessione in uso da parte di di un'apparecchiatura, accessori e bombole CP_1
per la sedazione cosciente, avrebbe messo a disposizione di Controparte_4 CP_1
lo studio medico dentistico di Milano, via Solari n. 72, facente capo a Controparte_2
società interamente controllata dalla stessa al fine di ivi girare a scopo promozionale CP_4
video, spot e fotografie;
- che, secondo gli accordi, aveva successivamente girato in Milano, Via Solari n. 72 un CP_1
video per promuovere i propri prodotti e servizi divenendo proprietaria di tutto il relativo materiale pubblicitario.
- che il 4.02.2020 concludeva con un CP_1 Controparte_5
contratto per l'introduzione nelle proprie strutture della sedazione cosciente;
- che dopo circa un mese dall'esecuzione di un corso di formazione tenuto dall'attore,
[...]
richiedeva a un video promozionale sulla sedazione cosciente da inserire sulla CP_5 CP_1
pagina internet “che promuove il nuovo reparto di pedodonzia sul nostro sito web”;.
- che, pertanto, forniva il video ad;
CP_1 CP_5
- che in data 16.11.2020, il titolare di – molto contrariato – informava l'attore di avere CP_5
ricevuto da una diffida, con cui la stessa rivendicava la proprietà del video CP_2
promozionale fornito da , le intimava di cessarne immediatamente l'utilizzo, CP_1
denunziando la “violazione dei diritti di autore e di privativa industriale per marchio ed una
ipotesi di concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 n.1, 2 e 3 c.c. per imitazione servile, per
appropriazione di pregi e agganciamento all'attività della nostra società” e di avere ricevuto pagina 3 di 7 per le vie brevi una richiesta di risarcimento del danno qiuntificato nella misura di euro
150.000,00;
- che a seguito di ciò rimuoveva il video dai proprio sito internet e interrompeva ogni CP_5
rapporto commerciale con;
CP_1
- che con comunicazione PEC del 20.11.2021 contestava l'infondatezza della diffida e CP_1
delle rivendicazioni formulate da chiarendo di essere la legittima proprietaria CP_2
del video e chiedendo la rifusione dei danni subiti a causa dell'interruzione dei rapporti commerciali con danni che quantificava in € 10.000,00; CP_6
- che in data 11.01.2021 MI inviava ad una lettera di scuse, adducendo di CP_2 CP_5
essere incorsa in un disguido a causa della mancanza di informazioni e ha ammesso di aver diffidato erroneamente;
CP_5
- che, tuttavia, non ripristinava i rapporti con l'attore; CP_5
- che il danno subito da era ragguardevole, poiché e le società ad essa CP_1 CP_5
riconducibili costituivano una grande realtà dentistica a Milano, contando due studi di cui uno con oltre 20 postazioni dentistiche e uno con oltre 10 poltrone, ognuna delle quali poteva potenzialmente essere dotata della tecnologia di sedazione cosciente venduta e promossa da
. CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto e, Controparte_2
in particolare, dopo avere riconosciuto l'erroneità della diffida a suo tempo inoltrata ad , non CP_5
essendo stata a conoscenza del contratto che era stato in precedenza stipulato con l'attore, rilevava come nel video promozionale caricato sul sito internet della società concorrente fosse pienamente riconoscibile lo studio medico della convenuta, con il relativo logo visibile nelle porte riprese nelle pagina 4 di 7 immagini;
che, pertanto, di ciò verosimilmente si era resa conto e, deve presumersi, per tale CP_5
ragione si era irritata con l'attore, interrompendo i rapporti commerciali, considerato l'imbarazzo di utilizzare immagini raffiguranti lo studio riconoscibile di una concorrente.
Espletata l'attività istruttoria secondo le richieste avanzate dalle parti, nei limiti in cui erano ritenute ammissibili e rilevanti, il giudice originario assegnatario della causa tratteneva la stessa in decisione,
previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
A seguito del provvedimento presidenziale dell'11.7.2025 di riassegnazione del presente fascicolo,
questo giudice rimetteva la causa sul ruolo e rinviava all'udienza del 7 .10.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Premesso, infatti, come la ricostruzione dei fatti sia sostanzialmente pacifica, oltre che assodata in ragione della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dai testimoni, parte attrice ha fondato la propria pretesa risarcitoria essenzialmente sull'assunto per cui la contestazione indebita effettuata a suo tempo dalla convenuta ad fosse stata incentrata esclusivamente sul presupposto (errato) che il CP_5
video promozionale oggetto di causa fosse di sua proprietà e, quindi, l'utilizzo che di esso ne faceva fosse illegittimo;
solo dopo essersi accorta dell'erroneità di tale premessa, in quanto la proprietà CP_5
del filmato era stata oggetto di cessione in favore dell'attrice con il contratto di compdato di un macchinario per la sedazione assistita, la convenuta difendendosi nel presente giudizio avrebbe motivato la diffida a suo tempo inviata ad con l'utilizzo indebito del proprio marchio e, quindi, CP_5
la violazione del diritto di privativa sullo stesso, dal momento che il logo della convenuta risultava visibile nel filmato, essendo riprodotto sulla porta di ingresso del studio medico.
pagina 5 di 7 Sennonchè deve rilevarsi come, se non ci sono dubbi sul fatto che la diffida a suo tempo inviata dalla convenuta ad riguardasse anche l'erroneo presupposto del diritto di proprietà del filmato CP_5
trasmesso, la semplice lettura della contestazione evidenzia come sin da subito Mi avesse CP_2
contestato ad anche l'indebito utilizzo del suo marchio, chiaramente visibile nelle immagini CP_5
trasmesse a fini promozionali.
Orbene, va ulteriormente osservato come il contratto di comodato stipulato fra le parti in causa prevedesse la concessione in favore di dello studio medico della convenuta per girare filmati CP_1
promozionali e spot pubblicitari, senza tuttavia fare riferimento alcuno all'utilizzo o meno del marchio della convenuta o di altri segnali distintivi della sua attività.
In sostanza, quindi, l'attrice avrebbe legittimamente potuto riprendere i locali dello studio medico della convenuta, evitando tuttavia di riprendere anche i segni distintivi dell'attività della convenuta e, quindi,
avrebbe dovuto mascherare il logo e il marchio laddove visibili nelle immagini.
La trasmissione del filmato, contenente visibili il marchio e il logo della convenuta, pertanto,
legittimamente ha giustificato la diffida ad opera di la quale, sebbene in torto in punto CP_2
proprietà del filmato, correttamente ha preteso che non venisse utilizzato il filmato riproducente i propri segni distintivi.
Parte attrice, pertanto, deve dolersi solo con se stessa se , a seguito della diffida, abbia preferito CP_5
interrompere i rapporti commerciali con , avendo questa messo a disposizione un filmato che CP_1
implicava la lesione di un marchio altrui.
Per tale ragione, pertanto, la domanda risarcitoria oggi azionata non può trovare accoglimento.
Peraltro, la circostanza che la contestazione fosse stata mossa anche in ragione di un assunto infondato,
ossia la proprietà del video utilizzato da , costituisce giusto motivo che spinge a compensare fra CP_5
pagina 6 di 7 le part le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta la domanda proposta da , titolare della ditta individuale di CP_1 CP_1 [...]
, nei confronti di CP_3 Controparte_2
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 7 ottobre 2025
Il giudice
SC AR
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SC Matteo AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48520/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
OL EN e dell'avv. OL ENRICO ( ); elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA ANTONIO GRAMSCI, 16/L CASSINA DE¿ PECCHI, presso il difensore avv.
OL EN
parte attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI MICHELE, Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Galleria Europa, 26 Bolzano, presso il difensore parte convenuta pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito in via principale,
- accertare e dichiarare responsabile dei danni subiti da di in Controparte_2 CP_1 CP_3
conseguenza della diffida del 16.11.2020 inviata ad e per l'effetto Parte_1
condannare la stessa al risarcimento del danno per i titoli specificati in atti nella Controparte_2
misura di € 10.000,00 o comunque a quel diverso importo che risulterà accertato e dovuto, in corso di
causa, a qualsiasi titolo per i fatti descritti, eventualmente determinato in via equitativa, oltre interessi
e rivalutazione monetaria.
- In ogni caso, condannare al pagamento di spese e compensi di giudizio, oltre il Controparte_2
rimborso spese generali forfetario 15 % e accessori di legge ai sensi D.M. 55/2014 e succ. mod. con
condanna della stessa ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 3.
Per parte convenuta:
respingere la domanda avversaria perché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in
narrativa. Con rifusione delle spese e competenze di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare della ditta individuale di CP_1 CP_1 [...]
conveniva in giudizio la al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei CP_3 Controparte_2
danni procurati a seguito di una condotta illecita.
L'attore in particolare esponeva:
- che la era una ditta individuale che dal 1978 si occupava del commercio di prodotti CP_1
medicali per la sedazione cosciente inalatoria e software gestionali dedicati ai dentisti;
pagina 2 di 7 - che con contratto di comodato sottoscritto il 20.04.2017 dall'attore con la
[...]
nell'ambito di un più ampio accordo quadro, le parti avevano convenuto che, a Controparte_4
fronte della concessione in uso da parte di di un'apparecchiatura, accessori e bombole CP_1
per la sedazione cosciente, avrebbe messo a disposizione di Controparte_4 CP_1
lo studio medico dentistico di Milano, via Solari n. 72, facente capo a Controparte_2
società interamente controllata dalla stessa al fine di ivi girare a scopo promozionale CP_4
video, spot e fotografie;
- che, secondo gli accordi, aveva successivamente girato in Milano, Via Solari n. 72 un CP_1
video per promuovere i propri prodotti e servizi divenendo proprietaria di tutto il relativo materiale pubblicitario.
- che il 4.02.2020 concludeva con un CP_1 Controparte_5
contratto per l'introduzione nelle proprie strutture della sedazione cosciente;
- che dopo circa un mese dall'esecuzione di un corso di formazione tenuto dall'attore,
[...]
richiedeva a un video promozionale sulla sedazione cosciente da inserire sulla CP_5 CP_1
pagina internet “che promuove il nuovo reparto di pedodonzia sul nostro sito web”;.
- che, pertanto, forniva il video ad;
CP_1 CP_5
- che in data 16.11.2020, il titolare di – molto contrariato – informava l'attore di avere CP_5
ricevuto da una diffida, con cui la stessa rivendicava la proprietà del video CP_2
promozionale fornito da , le intimava di cessarne immediatamente l'utilizzo, CP_1
denunziando la “violazione dei diritti di autore e di privativa industriale per marchio ed una
ipotesi di concorrenza sleale confusoria ex art. 2598 n.1, 2 e 3 c.c. per imitazione servile, per
appropriazione di pregi e agganciamento all'attività della nostra società” e di avere ricevuto pagina 3 di 7 per le vie brevi una richiesta di risarcimento del danno qiuntificato nella misura di euro
150.000,00;
- che a seguito di ciò rimuoveva il video dai proprio sito internet e interrompeva ogni CP_5
rapporto commerciale con;
CP_1
- che con comunicazione PEC del 20.11.2021 contestava l'infondatezza della diffida e CP_1
delle rivendicazioni formulate da chiarendo di essere la legittima proprietaria CP_2
del video e chiedendo la rifusione dei danni subiti a causa dell'interruzione dei rapporti commerciali con danni che quantificava in € 10.000,00; CP_6
- che in data 11.01.2021 MI inviava ad una lettera di scuse, adducendo di CP_2 CP_5
essere incorsa in un disguido a causa della mancanza di informazioni e ha ammesso di aver diffidato erroneamente;
CP_5
- che, tuttavia, non ripristinava i rapporti con l'attore; CP_5
- che il danno subito da era ragguardevole, poiché e le società ad essa CP_1 CP_5
riconducibili costituivano una grande realtà dentistica a Milano, contando due studi di cui uno con oltre 20 postazioni dentistiche e uno con oltre 10 poltrone, ognuna delle quali poteva potenzialmente essere dotata della tecnologia di sedazione cosciente venduta e promossa da
. CP_1
Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto e, Controparte_2
in particolare, dopo avere riconosciuto l'erroneità della diffida a suo tempo inoltrata ad , non CP_5
essendo stata a conoscenza del contratto che era stato in precedenza stipulato con l'attore, rilevava come nel video promozionale caricato sul sito internet della società concorrente fosse pienamente riconoscibile lo studio medico della convenuta, con il relativo logo visibile nelle porte riprese nelle pagina 4 di 7 immagini;
che, pertanto, di ciò verosimilmente si era resa conto e, deve presumersi, per tale CP_5
ragione si era irritata con l'attore, interrompendo i rapporti commerciali, considerato l'imbarazzo di utilizzare immagini raffiguranti lo studio riconoscibile di una concorrente.
Espletata l'attività istruttoria secondo le richieste avanzate dalle parti, nei limiti in cui erano ritenute ammissibili e rilevanti, il giudice originario assegnatario della causa tratteneva la stessa in decisione,
previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
A seguito del provvedimento presidenziale dell'11.7.2025 di riassegnazione del presente fascicolo,
questo giudice rimetteva la causa sul ruolo e rinviava all'udienza del 7 .10.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Premesso, infatti, come la ricostruzione dei fatti sia sostanzialmente pacifica, oltre che assodata in ragione della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese dai testimoni, parte attrice ha fondato la propria pretesa risarcitoria essenzialmente sull'assunto per cui la contestazione indebita effettuata a suo tempo dalla convenuta ad fosse stata incentrata esclusivamente sul presupposto (errato) che il CP_5
video promozionale oggetto di causa fosse di sua proprietà e, quindi, l'utilizzo che di esso ne faceva fosse illegittimo;
solo dopo essersi accorta dell'erroneità di tale premessa, in quanto la proprietà CP_5
del filmato era stata oggetto di cessione in favore dell'attrice con il contratto di compdato di un macchinario per la sedazione assistita, la convenuta difendendosi nel presente giudizio avrebbe motivato la diffida a suo tempo inviata ad con l'utilizzo indebito del proprio marchio e, quindi, CP_5
la violazione del diritto di privativa sullo stesso, dal momento che il logo della convenuta risultava visibile nel filmato, essendo riprodotto sulla porta di ingresso del studio medico.
pagina 5 di 7 Sennonchè deve rilevarsi come, se non ci sono dubbi sul fatto che la diffida a suo tempo inviata dalla convenuta ad riguardasse anche l'erroneo presupposto del diritto di proprietà del filmato CP_5
trasmesso, la semplice lettura della contestazione evidenzia come sin da subito Mi avesse CP_2
contestato ad anche l'indebito utilizzo del suo marchio, chiaramente visibile nelle immagini CP_5
trasmesse a fini promozionali.
Orbene, va ulteriormente osservato come il contratto di comodato stipulato fra le parti in causa prevedesse la concessione in favore di dello studio medico della convenuta per girare filmati CP_1
promozionali e spot pubblicitari, senza tuttavia fare riferimento alcuno all'utilizzo o meno del marchio della convenuta o di altri segnali distintivi della sua attività.
In sostanza, quindi, l'attrice avrebbe legittimamente potuto riprendere i locali dello studio medico della convenuta, evitando tuttavia di riprendere anche i segni distintivi dell'attività della convenuta e, quindi,
avrebbe dovuto mascherare il logo e il marchio laddove visibili nelle immagini.
La trasmissione del filmato, contenente visibili il marchio e il logo della convenuta, pertanto,
legittimamente ha giustificato la diffida ad opera di la quale, sebbene in torto in punto CP_2
proprietà del filmato, correttamente ha preteso che non venisse utilizzato il filmato riproducente i propri segni distintivi.
Parte attrice, pertanto, deve dolersi solo con se stessa se , a seguito della diffida, abbia preferito CP_5
interrompere i rapporti commerciali con , avendo questa messo a disposizione un filmato che CP_1
implicava la lesione di un marchio altrui.
Per tale ragione, pertanto, la domanda risarcitoria oggi azionata non può trovare accoglimento.
Peraltro, la circostanza che la contestazione fosse stata mossa anche in ragione di un assunto infondato,
ossia la proprietà del video utilizzato da , costituisce giusto motivo che spinge a compensare fra CP_5
pagina 6 di 7 le part le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta la domanda proposta da , titolare della ditta individuale di CP_1 CP_1 [...]
, nei confronti di CP_3 Controparte_2
- compensa fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 7 ottobre 2025
Il giudice
SC AR
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