Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5187/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 5187/2024 promosso da:
nata il [...] ad [...]; Parte_1
e nato il [...] a [...]; Persona_1 entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. GIORGIA FIORENTINI;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio, ex lege, del PUBBLICO MINISTERO – Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI: “Art. 1: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in FA IT (AN) il 28.05.2005 da e Persona_1 Pt_1
iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di FA Ma 2,
[...] serie A, dell'anno 2005, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e degli ulteriori incombenti di rito;
Art. 2: i coniugi si obbligano sin d'ora prestare reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del loro rispettivo passaporto individuale, nonché di quello individuale relativo al figlio minore
[...]
; Per_2
, che vi resterà a vivere stabilmente unitamente al figlio minore, ed al Parte_1 Persona_2 figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente Persona_3
Art. 4: i ricorrenti convengono che il figlio minore verrà affidato in via condivisa Persona_2 ad entrambi i genitori e collocato stabilmente con la madre, presso la casa già coniugale, sita in sita in FA marittima (AN), via Menotti n. 7, unitamente anche al fratello Persona_3 maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente;
Art. 5: il figlio minore potrà vedere il padre compatibilmente con i suoi impegni Persona_2 scolastici, sportivi e ludici, e con gli impegni lavorativi dello stesso a fine settimane alternate, dal sabato all'uscita dalla scuola alla domenica alle ore 19.00; mentre durante la settimana Persona_2 potrà vedere il padre, sempre compatibilmente con i suoi impegni scolastici, sportivi e ludici e con quelli lavorativi del padre, ogni volta che lo vorrà, previo avviso alla madre, nelle 24 Parte_1 ore antecedenti. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse – istruzione, educazione, salute – tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale solo relativamente alla ordinaria amministrazione e, comunque, ogni qualvolta avranno con sé il figlio minore;
Art. 6: i ricorrenti convengono che il figlio minore nel periodo delle vacanze di Persona_2
Natale, coincidenti con quelle scolastiche, resterà per s i consecutivi, ossia dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, incluso il Natale ed il Capodanno, ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore. I ricorrenti convengono che durante le vacanze pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, il figlio minore resterà con l'uno e con l'altro genitore Persona_2 per tre (3) giorni consecutivi. Il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta saranno trascorsi dal figlio minore ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
Art. 7: durante le vacanze estive, coincidenti con quelle scolastiche, i ricorrenti convengono che potranno tenere con sé il figlio minore per due settimane, anche non consecutive. La data Persona_2 del periodo prescelto da ciascun geni sere indicata all'altro entro il 31 Maggio di ogni anno;
Art. 8: i ricorrenti convengono che verserà ad , entro il giorno Persona_1 Parte_1 cinque (5) di ogni mese la somma, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT, di € 1.000,00 (euro 500,00 per ogni figlio) a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore Per_2
e del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, I coniugi
[...] Persona_3 engono altresì che il predetto contributo al mantenimento verrà versato a posito del presente ricorso;
Art. 9: le spese straordinarie occorrende per maggiorenne, ma non ancora Persona_3 economicamente autosufficiente e per il figlio minore che dovesse vedersi Persona_2 Persona_1 rimborsate dalla società sua datrice di lavoro, lla o di Solidarietà, Parte_2 saranno integralmente poste a carico di . Qualora però vi fossero delle spese straordinarie Persona_1 per le quali il citato fondo non preved borso e/o un rimborso solo parziale, dette spese saranno poste a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno. Per spese straordinarie si intendono quelle di cui al Protocollo elaborato in sede di Conferenza Distrettuale sulla c.d. Riforma Cartabia in materia di famiglia, che si allega a far parte integrante del presente ricorso e che è già stato consegnato in copia anche ai due odierni ricorrenti;
Art. 10: i ricorrenti convengono che l'assegno unico familiare continuerà ad essere percepito integralmente da , e per l'effetto, dichiara di rinunciare, come in effetti Parte_1 Persona_1 rinuncia, a percepire il 50% di sua spettanza;
Art. 11: i ricorrenti convengono che verserà ad , entro il giorno Persona_1 Parte_1 cinque (5) di ogni mese, la somma di € 4 di assegno gi convengono altresì che il predetto assegno divorzile verrà versato a partire dal deposito del presente ricorso;
Art. 12: i ricorrenti convengono che verserà al figlio al compimento Persona_1 Persona_2 della sua maggiore età, e comunque entro e non oltre trenta giorni dal raggiungimento della stessa, la somma di € 20.000,00 (euro ventimila/00), esattamente come già fatto, al compimento della maggiore età di Persona_3
Art. 13: l'autovettura Fiat Panda, tg. FF615MC, di proprietà di resterà nella Parte_1 sua piena proprietà e disponibilità;
Art. 14: i ricorrenti convengono che le spese legali dovute per la redazione del presente ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio saranno poste a carico di entrambi, nella misura del 50% ciascuno”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Persona_1 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a FA IT (AN) il 28/05/2005.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con decreto n. 8667 del 22/12/2010 il Tribunale di Ancona, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 26/11/2010. Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), l. 898/70 cit.; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in FA IT (AN) il 28/05/2005 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 12, parte 2, serie A Ufficio 1 dell'anno 2005. 5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, , minorenne, ed , maggiorenne Per_2 Per_3 non economicamente autosufficiente.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse, morale e materiale;
segnatamente, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario è sufficientemente elastica, considerata l'età del minore, e comunque tale da garantire una frequentazione costante nel rispetto della bi-genitorialità); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a FA IT (AN) il 28/05/2005 e trascritto nel Registro dello Stato Persona_1
Civile del predetto Comune al n. 12, parte 2, serie A Ufficio 1 dell'anno 2005; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FA IT (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi