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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/07/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 429 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 9.4.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), F. Nicotera n. 86, presso lo studio dell'avv. Antonio Larussa, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Controparte_1 C.F._2
Terme (CZ), via Cavallerizza n. 2/B, presso lo studio dell'avv. Emanuela Vitalone, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA OGGETTO: cessione di azienda. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare, per i motivi indicati nella parte espositiva, il grave inadempimento della sig.ra alle obbligazioni nascenti dal contratto preliminare di vendita di quote sociali Controparte_1 sottoscritto in Falerna in data 27.4.2017; - conseguentemente, dichiarare la risoluzione del predetto contratto preliminare di vendita di quote sociali, sottoscritto in Falerna in data 27.4.2017, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento della sig.ra - conseguentemente Controparte_1
e per l'effetto, accertato e dichiarato che il sig. ha corrisposto alla sig.ra Parte_1 CP_1 la somma di euro 28.000,00 a titolo di caparra ed acconto sul prezzo di cui al predetto
[...] contratto preliminare del 27.4.2017, condannare la sig.ra a restituire al sig. Controparte_1
la somma di euro 28.000,00 corrisposta a titolo di caparra e acconto;
- condannare la Parte_1 sig.ra al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. quale Controparte_1 Parte_1 conseguenza immediata, diretta ed indiretta del grave inadempimento contrattuale di essa parte convenuta, da liquidarsi in euro 22.000,00 o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. A sostegno della domanda la difesa dell'attore esponeva: che, in data 27.4.2017, CP_1
in qualità di promittente venditrice, e , in qualità di promissario acquirente,
[...] Parte_1 sottoscrivevano un contratto preliminare di vendita di quote sociali relativamente alla società
1 corrente in Falerna (CZ) alla via Giovanni XXIII;
Parte_2 che il prezzo complessivo della vendita era stato concordato in euro 35.000,00, di cui euro 28.000,00 da corrispondere al momento della conclusione del preliminare ed euro 7.000,00 entro il 31.12.2017; che il definitivo avrebbe dovuto essere stipulato non prima del 1.1.2018 e non oltre il 31.3.2018; che, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto preliminare lo corrispondeva alla la somma di euro 28.000,00 a titolo di caparra da imputare in Pt_1 CP_1 conto prezzo al momento dell'atto definitivo;
che lo invitava più volte la alla Pt_1 CP_1 stipula dell'atto definitivo di compravendita, ma quest'ultima opponeva un fermo ed ingiustificato rifiuto e non acconsentiva alla stipula dello stesso;
che, pertanto, l'attore comunicava alla CP_1 la risoluzione del predetto contratto sottoscritto in data 27.4.2017 per grave inadempimento di essa parte promittente venditrice e contestualmente chiedeva la restituzione delle somme alla stessa corrisposte oltre al risarcimento del danno;
che la convenuta non aveva opposto e/o eccepito nulla alla predetta missiva non corrispondendo quanto dovuto allo;
che, pertanto, era interesse Pt_1 dell'attore ottenere l'accertamento giudiziale della risoluzione del contratto preliminare di vendita di quote sociali del 27.04.2017, per grave inadempimento della promittente venditrice e, di conseguenza, ottenere la restituzione delle somme a quest'ultima corrisposte a titolo di caparra e acconto, oltre agli interessi ed al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio con apposita comparsa di risposta la quale contestava Controparte_1 la domanda di parte attrice e concludeva nel modo seguente: “Voglia il Tribunale adito: 1) previo rigetto di tutte le domande avversarie, accertare e dichiarare che il contratto preliminare stipulato dalle parti in causa il 27.4.2017 si è risolto per inadempimento dell'attore e, di Parte_1 conseguenza, accertare e dichiarare che la convenuta ha diritto di ritenere la Controparte_1 caparra confirmatoria, per l'importo di euro 28.000,00, ricevuta dall'attore in sede di Parte_1 stipula del preliminare medesimo;
2) condannare alla refusione in favore di Parte_1 [...] dei compensi e delle spese di lite, oltre accessori di legge”. CP_1
La controversia veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti in quanto di carattere strettamente documentale. La causa, dopo un unico rinvio dovuto al carico del ruolo, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.4.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda dell'attore è infondata e, pertanto, deve essere respinta, mentre è meritevole di accoglimento quella riconvenzionale avanzata dalla convenuta. Con l'azione all'odierno scrutinio la parte attrice ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare di acquisto di quote sociali per inadempimento della promittente venditrice, e per l'effetto, di condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di euro 28.000,00, versato a titolo di caparra confirmatoria alla nonchè al risarcimento del CP_1 danno quantificato in complessivi euro 22.000,00. Si è tempestivamente costituita in giudizio la quale, da un lato, ha dedotto Controparte_1
l'inadempimento grave dello rispetto all'accordo preliminare in essere tra le parti posto Pt_1 che il ricorrente non aveva versato entro il termine del 31.12.2017 il saldo residuo del prezzo della vendita delle quote sociali così come previsto dal negozio preparatorio e, dall'altro, ha rappresentato che nessun inadempimento rispetto agli obblighi negoziali inter partes poteva essere
2 ad essa imputato considerato che il preliminare prevedeva l'obbligo di stipula del definitivo solamente dopo il pagamento integrale delle somme pattuite tra le parti per la cessione delle quote sociali. La convenuta, nella sostanza, ha sollevato una eccezione di inadempimento dell'odierno attore al contratto preliminare de quo per mancato pagamento del prezzo della vendita delle quote sociali chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree e, in via riconvenzionale, domandando la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dell'attore, con il conseguente accertamento del diritto di ritenzione delle somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria. Tanto sinteticamente ricostruito in ordine alle domande delle parti, si rileva che l'art. 1385 c.c. dispone che “se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra parte può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”. La norma contempla due possibilità di scioglimento del vincolo negoziale, in caso di inadempimento di una parte, ove sia stata pattuita la dazione di una caparra confirmatoria: il recesso per altrui inadempimento, con ritenzione della caparra o esazione del doppio della stessa, a titolo di forfetizzazione del danno;
la risoluzione per inadempimento con diritto al risarcimento del danno secondo le regole ordinarie. Il recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria non deroga alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, «consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente, sicché, nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso procedere (attraverso un apprezzamento in fatto che, in quanto tale, è sindacabile in cassazione solo per il vizio dell'omesso esame di un fatto decisivo risultante dagli atti del giudizio) ad una valutazione comparativa in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia (eventualmente) resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale» (v. ex plurimis Cassazione civile sez. II sentenza n. 6992 del 03/03/2022). I rapporti tra i due rimedi sono stati oggetto di pronunce della corte di legittimità di segno non uniforme, secondo percorsi argomentativi, diversi e sovente contrastanti, fino all'intervento delle SS.UU. Cassazione con la nota sentenza n. 553 del 14/01/2009 che, risolvendo il contrasto interpretativo: 1) hanno confermato alcune conclusioni indiscusse in seno alla giurisprudenza e cioè che « - i due rimedi disciplinati, rispettivamente, dall'art. 1385 c.c., commi 2 e 3 a favore della parte non inadempiente nell'ipotesi di inadempimento della controparte hanno carattere distinto e non cumulabile;
- l'inadempimento si identifica in ogni caso con quello che dà luogo alla risoluzione, di cui il giudice è tenuto comunque a sindacarne gravità e imputabilità (Cass. 2032/1993; 398/1989;
3 4451/1985); - la parte non inadempiente che abbia esercitato il potere di recesso riconosciutole dalla legge è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata: la caparra confirmatoria assume, in tal caso, la funzione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento. Qualora, invece, detta parte abbia preferito domandare la risoluzione (o l'esecuzione del contratto), il diritto al risarcimento del danno, che rimane regolato dalle norme generali, postula che il pregiudizio subito sia provato nell'an e nel quantum, con conseguente possibilità di rigetto della relativa domanda in ipotesi di mancato raggiungimento della prova (Cass. 7180/1997; 4465/1997); - la parte che ha ricevuto la caparra, se destinataria di una richiesta di restituzione ex art. 1385 c.c., comma 2, sul presupposto del suo inadempimento, può limitarsi ad eccepire l'inadempimento dell'altra parte, senza bisogno di proporre domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, essendo questa una facoltà ulteriore, riconosciutale dal terzo comma dello stesso articolo (Cass. 4777/2005; 11684/1993); - introdotta la domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni, non è applicabile la disciplina della caparra di cui al secondo comma dell'art. 1385 c.c. (Cass. 13828/2000; 8881/2000; 8630/1998; 3602/1983); è illegittima la condanna della parte inadempiente a restituire il doppio della caparra ricevuta, stante la non cumulabilità dei due rimedi (Cass. 18850 del 2004); è necessaria la prova del danno secondo le regole generali (Cass. 17923/2007; 1301/2003; 849/2002; 4465/1997); - mancando la prova del danno, se inadempiente è l'accipiens, la restituzione della caparra è un effetto della risoluzione come conseguenza del venir meno della causa che aveva determinato la corresponsione (Cass. 8630 del 1998); l'obbligo di restituzione della somma ricevuta, privo di funzione risarcitoria, rimane soggetto al principio nominalistico (Cass. 5007/1993; 2032/1993; 944/1992); se l'accipiens è adempiente, viceversa, la caparra svolge funzione di garanzia dell'obbligazione di risarcimento (funzione che si esplica nell'esercizio del diritto - da parte di chi l'abbia ricevuta e abbia titolo risarcitorio - a ritenere l'importo fino alla liquidazione del danno), conserva tale funzione sino alla conclusione del procedimento per la liquidazione dei danni derivanti dall'avvenuta risoluzione, non trova giustificazione la richiesta di restituzione sino alla definizione di tale procedimento (Cass. 5846/2006), con conseguente compensazione con il credito risarcitorio»; 2) hanno ritenuto di doversi pronunciare sulle seguenti questioni problematiche: a) relazione di accessorietà o complementarietà o (in)dipendenza, intercorrente tra le azioni risolutorio/risarcitoria da una parte e le azioni di recesso/ritenzione della caparra dall'altra; b) rapporti tra l'azione di risoluzione avente natura costitutiva e l'azione di recesso;
c) rapporti tra l'azione di risoluzione avente natura dichiarativa e l'azione di recesso;
d) rapporti tra risoluzione ex lege, rinuncia all'effetto risolutorio (in ipotesi di diffida ad adempiere e successiva "ritrattazione" dopo l'inutile decorso del termine), recesso;
e) analisi dei rapporti tra l'azione di risarcimento integrale e l'azione volta alla ritenzione della caparra;
f) proponibilità dell'azione di ritenzione della caparra in assenza di azione risarcitoria, a prescindere del rimedio caducatorio prescelto (risoluzione/recesso); 3) si sono, quindi, così determinate: «a) I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola azione di recesso non connesse alle relative azioni "risarcitorie") verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del
4 danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di "scommettere" puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta;
b) l'azione di risoluzione avente natura costitutiva e l'azione di recesso si caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali: sotto quest'ultimo aspetto, la trasformazione dell'azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio (con evidente quanto inammissibile rischio di ulteriore proliferazione del contenzioso giudiziale); c) azione di risoluzione "dichiarativa" e domanda giudiziale di recesso partecipano della stessa natura strutturale, ma, sul piano operativo, la trasformazione dell'una nell'altra non può ritenersi ammissibile per i motivi, di carattere funzionale, di cui al precedente punto b); d) la rinuncia all'effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso;
e) i rapporti tra l'azione di risarcimento integrale e l'azione di recesso, isolatamente e astrattamente considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità strutturale e funzionale;
f) la domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli effetti del contratto: se quest'azione dovesse essere definita "di risoluzione contrattuale" in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convenirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l'ulteriore corredo di qualsivoglia domanda "risarcitoria", non potrà essere legittimamente integrata, nell'ulteriore sviluppo del processo, con domande "complementari", né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove». Premesso quanto innanzi, si osserva che nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attore ha agito per la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare del 27.4.2017 e non per il “recesso per inadempimento”, come ben si evince dalla circostanza che è stato chiesto non il versamento del doppio della caparra confirmatoria pattuita nel contratto preliminare di compravendita ma piuttosto il pagamento del risarcimento del danno. Sul punto, comunque, si osserva che la restituzione degli acconti sul prezzo non afferisce al risarcimento del danno, ma costituisce effetto diretto del venir meno della causa di attribuzione patrimoniale. Precisato, dunque, che l'azione proposta dalla parte attrice è di risoluzione, va verificato se lo scioglimento del vincolo negoziale sia riconducibile ad un inadempimento contrattuale ed eventualmente a chi detto inadempimento sia effettivamente imputabile. E' necessaria, pertanto, la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per una pronuncia di risoluzione del contratto. Al riguardo, per quanto attiene al criterio di riparto dell'onere della prova, si ricorda che la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che, in tema di inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso,
5 invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Se è vero, quindi, che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costituito dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.. Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova. L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. E' necessaria, dunque, quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (vedi Cass. civ. n. 890/2013). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3373; Id., Sez. III, 15 novembre 2002, n. 16092 nonché Cass. civ., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). In altri termini, al creditore è sufficiente dimostrare il titolo della sua pretesa e allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo. Secondo il consolidato orientamento accolto dalla Corte di Cassazione con la richiamata pronuncia n. 13533/2001 resa a Sezioni Unite, "il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento". I giudici di legittimità, nel risolvere un contrasto giurisprudenziale insorto in tema di onere della prova relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'articolo 1453 c.c. nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, hanno sottolineato che la giurisprudenza e la dottrina si erano ormai allineate nel senso di non pretendere la prova dell'inadempimento allorquando il creditore agisca per esigere quel che gli spetta, ossia l'adempimento della obbligazione, negoziale od ex lege, bastando in tal caso la prova del titolo sul quale il credito poggia;
hanno evidenziato che il problema della prova circa l'inadempimento - fatto negativo - sussisteva allorquando il creditore non chiedeva l'adempimento, ma la risoluzione contrattuale cui aveva diritto per effetto dell'altrui inadempimento, ovvero il risarcimento del danno ad esso collegato ex articolo 1453 c.c.: in questi ultimi casi, infatti, ad avviso della giurisprudenza dominante, incombeva al creditore l'onere della prova in ordine al fatto negativo
6 dell'inadempimento che, quale presupposto delle due azioni (risarcitoria e risolutoria), doveva essere da lui fornita (cfr. Cass. nn. 124/97, 8435/96, 7863/95, 4285/94, 1119/93, 13757/92). Con la richiamata sentenza è stata invece ritenuta preferibile la tesi, fino a prima minoritaria (cfr. Cass. nn. 11629/99, 3232/98, 973/96, 10446/94, 1530/88), secondo cui presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarcitoria) è la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, mentre spetta alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole, ad avviso della corte della nomofilachia, l'inadempimento (totale, parziale o inesatto) è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento. Il suddetto principio è stato poi successivamente ribadito (Cass. n. 20073/2004, n. 2387/2004, n. 982/2002) e si è poi definitivamente consolidato. Facendone applicazione nel caso di specie, la parte attrice aveva l'onere di dimostrare unicamente la sussistenza del titolo posto a base della pretesa, nonchè di allegare un inadempimento rispetto agli obblighi assunti con il contratto in atti;
incombeva, invece, sulla parte convenuta la prova dell'avvenuto corretto adempimento contrattuale, ovvero dell'esistenza di una causa di inadempimento a essa non imputabile, al fine di paralizzare l'avversa pretesa e di converso in relazione alla domanda riconvenzionale svolte dalla convenuti nei riguardi dell'attore; essendo stata spiegata anche una eccezione di inadempimento la convenuta, in ogni caso, doveva provare il fatto costituito dell'eccezione. In proposito, va ricordato che l'articolo 1218 c.c. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perchè l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per un fatto qualsiasi (anche del terzo) ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto all'esatto adempimento. Ancora, con particolare riferimento alla diversa ipotesi di domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare relativo alla compravendita di un immobile, si è parimenti affermato che compete al promittente acquirente l'onere di provare l'asserito inadempimento e compete al promittente venditore l'onere di provare di aver assolto alle obbligazioni assunte nel contratto preliminare (cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez II, 17 luglio 2012, n. 12261). Tanto detto in via generale, tornando al caso concreto, va rilevato che è incontestato e comunque emerge ex actis l'esistenza di un contratto preliminare di acquisto/vendita di quote sociali stipulato tra le parti in data 27.4.2017 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice). Con tale contratto le parti avevano statuito per la futura vendita un prezzo complessivo di euro 35.000,00, di cui euro 28.000,00 quale somma corrisposta immediatamente all'atto della sottoscrizione del preliminare, versata come “anticipo” sul maggior prezzo dovuto e in ogni caso “a titolo di caparra”, e di cui euro 7.000,00 come saldo finale del prezzo, da pagarsi
“improrogabilmente entro il 31.12.2017”. Il definitivo doveva essere stipulato, su invito a mezzo raccomandata A/R da parte dello Pt_1
“improrogabilmente” “non prima del 1.1.2018 e non oltre il 31 marzo del medesimo anno”.
7 L'obbligo di stipula del definitivo era sottoposto, quindi, alla condizione che il promissario acquirente avesse versato la rimanente parte del prezzo pattuito, cioè euro 7.000,00, entro il termine perentorio del 31.12.2017. Soltanto dopo tale pagamento, sulla base del contratto in questione, la convenuta era obbligata “…a presenziare presso il Notaio, o l'Ufficiale demandato alla stipula nel luogo, giorno ed orario comunicatole, attraverso lettera racc. a.r. dal sig. ”. Parte_1
Inoltre, sempre a termini di contratto, una volta decorsi i termini fissati senza che lo avesse Pt_1 provveduto al versamento del prezzo finale e, di seguito, non avesse chiesto alla con CP_1 raccomandata A/R, di presenziare alla stipula del definitivo da stipularsi necessariamente nel periodo 1.1.2018-31.3.2018, il preliminare avrebbe cessato di avere ogni effetto, così risolvendosi. Dunque, sulla base del contratto, gravava sullo l'obbligo di versare “improrogabilmente” Pt_1 entro il 31.12.2017 l'importo di euro 7.000,00, ovverosia il residuo prezzo dell'acquisto delle quote sociali: tale termine aveva certamente natura perentoria, essendo stato esso indicato come tale dai contraenti (“termine perentorio”). Così come era “essenziale” il termine indicato per la conclusione del definitivo, maturato senza la stipula del relativo contratto non avendo provveduto, l'attore, anche oltre il 31.12.2017, a versare il saldo del prezzo nell'importo di euro 7.000,00. La natura essenziale del termine si ricava dalla sua improrogabilità e anche dalla natura e dall'oggetto del contratto, oltre che dalla volontà delle parti. Invero le parti nell'inserire la clausola secondo la quale “trascorsi inutilmente i termini fissati, il presente preliminare cesserà di avere ogni effetto”, hanno voluto prevedere una clausola risolutiva espressa, in forza della quale l'inadempimento di una obbligazione nei modi e nei termini avrebbe determinato la risoluzione del contratto. Ebbene, nel caso di specie, risulta incontestato (e comunque alcuna prova contraria è stata offerta dalla parte attrice sulla quale gravava il relativo onere probatorio in virtù dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta) il mancato pagamento di una parte del prezzo da parte del promittente acquirente, il quale non vi ha provveduto entro i termini (perentori) contrattualmente convenuti. Risulta, quindi, evidente la gravità dell'inadempimento avuto riguardo all'interesse della venditrice, che, per effetto dell'inadempimento dell'attore, si è vista privare di una somma pari ad un quinto del prezzo di vendita, con grave squilibrio del sinallagma contrattuale, in quanto è venuto a mancare al venditore la possibilità di conseguire una parte significativa del controvalore (monetario) del bene che intendeva ottenere per effetto del programma negoziale scaturito dalla promessa di vendita delle quote sociali della società Parte_2
D'altra parte, il pagamento del prezzo della vendita rappresenta una obbligazione primaria del contratto (anche preliminare) di compravendita, onde la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita, atteso il carattere essenziale dell'obbligazione disattesa (cfr. Cass. civ. sez. 1, sentenza n. 22521 del 28/10/2011 (Rv. 620404 – 01)). E' fondata, quindi, l'eccezione di inadempimento della convenuta dal momento che il definitivo non è stato stipulato per colpa esclusiva dello che non ha adempiuto alla obbligazione di Pt_1 pagamento integrale del prezzo entro il termine perentorio concordato tra le parti.
8 Del resto va sottolineato pure che l'attore non ha dimostrato di avere convocato la dinanzi CP_1 al Notaio per il tramite di raccomandata A/R come era preciso suo onere fare, sicchè anche sotto tale aspetto la sua domanda è priva di fondamento alcuno. Conseguentemente devono essere respinte tutte le domande di parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto. È necessario, a questo punto, esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e, in via preliminare, verificare se la abbia, in realtà, inteso esercitare la facoltà di recesso con CP_1 ritenzione della caparra o se, invece, si sia voluta avvalere del meccanismo della risoluzione, con applicabilità della disciplina generale in tema di oneri probatori relativi al danno da inadempimento contrattuale, atteso che l'accertamento del diritto alla ritenzione della caparra può far seguito solo ad una domanda di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1385 c.c.. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sopra commentata sentenza n. 553/2009, relativa ai rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale, da un lato, e azione di recesso e di ritenzione della caparra, dall'altro, hanno chiarito che “la domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli effetti del contratto: se quest'azione dovesse essere definita "di risoluzione contrattuale" in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convenirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l'ulteriore corredo di qualsivoglia domanda "risarcitoria", non potrà essere legittimamente integrata, nell'ulteriore sviluppo del processo, con domande "complementari", né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove”. Giova rammentare, inoltre, che l'esercizio del diritto di recesso e di conseguente ritenzione della caparra presuppone l'esistenza di un inadempimento gravemente colpevole, ossia di un inadempimento imputabile (ex art. 1218 c.c. e art. 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.). Un inadempimento imputabile, poiché in assenza di esso viene meno il più generale presupposto richiesto all'art. 1218 c.c. affinché il debitore possa considerarsi tenuto al risarcimento del danno, del quale la caparra costituisce (almeno in uno dei suoi polifoni aspetti funzionali) liquidazione anticipata, convenzionale e forfetaria (cfr. Cass Sez. U, Sentenza n. 553 del 2009). Principio, ormai consolidato, in ragione del quale l'azione di risoluzione e di risarcimento integrale del danno e l'azione di recesso e di ritenzione della caparra si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale poiché la finalità di liquidazione anticipata, forfetaria stragiudiziale tipica della richiesta di ritenzione della caparra (o di condanna al pagamento del doppio della caparra) è irrimediabilmente esclusa dalla pretesa giudiziale di un maggior danno da risarcire che può essere conseguito soltanto facendo fronte al normale onere probatorio (Cass. S.U. n. 553/2009; Cass. n. 20798/2011; Cass. 4164/2015; Cass. 28204/2013; Cass. 21791/2020). Ricorre, ad ogni modo, la possibilità per il giudice di qualificare come domanda di recesso una domanda di risoluzione a cui acceda quella di ritenzione o di restituzione del doppio della caparra confirmatoria;
indipendentemente dal “nomen iuris” utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione caducatoria degli effetti del contratto, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri ufficiosi di interpretazione e qualificazione della domanda, considerarla come azione di recesso ovvero di risoluzione da inquadrare nei confini di cui all'art. 1385, comma 3, c.c. ( cfr. da ultimo, sul punto, Cass. n. 21559/2020).
9 Invero, il verificarsi di un'ipotesi di risoluzione del contratto di diritto (per una delle cause previste dagli artt. 1454, 1455 e 1457 c.c.) non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. per ottenere, in vece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono, per tale ragione, essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa ( cfr., ex multis, Cass. 14014/2017; Cass. Sez. 2, 25/10/2010, n. 21838; Cass. Sez. 3, 10/02/2003, n. 1952). In applicazione di tali principi, si ritiene che, al di là delle espressioni utilizzate, la convenuta, avendo chiesto solo l'accertamento del diritto a ritenere la caparra e in assenza di domanda risarcitoria, abbia inteso in realtà avvalersi dello specifico meccanismo di recesso dal contratto ex art. 1385 c.c.. Ciò posto, va qualificato grave l'inadempimento del promissario acquirente, il quale, in violazione delle previsioni contrattuali, non ha effettuato il pagamento integrale del prezzo concordato entro il termine perentorio del 31.12.2017, rendendo così impossibile la stipula del definitivo di vendita di quote sociali. Il contratto preliminare per cui è causa, dunque, va dichiarato risolto per effetto dell'esercizio del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., da parte di con il diritto di quest'ultima a Controparte_1 ritenere la somma di euro 28.000,00, ricevuta a titolo di caparra confirmatoria. Quanto al governo delle spese di lite queste seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo sulla scorta del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (valore della causa pari ad euro 50.000,00; compensi nei valori minimi liquidati per tutte le fasi processuali nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 851,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 602,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 903,00; fase decisoria, valore minimo: euro 1.453,00; compenso tabellare (valori minimi) euro 3.809,00) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699:
“Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”).
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge tutte le domande di parte attrice;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta dichiara l'avvenuto recesso ex art. 1385 comma 2 c.c. da parte di dal contratto preliminare di vendita di quote Controparte_1 sociali del 27.4.2017 intercorso con e, per l'effetto, dichiara il diritto della convenuta Parte_1
a ritenere la somma di euro 28.000,00, ricevuta a titolo di caparra confirmatoria;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%; 4) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 8 luglio 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
11
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), F. Nicotera n. 86, presso lo studio dell'avv. Antonio Larussa, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTORE E
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Controparte_1 C.F._2
Terme (CZ), via Cavallerizza n. 2/B, presso lo studio dell'avv. Emanuela Vitalone, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA OGGETTO: cessione di azienda. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale Ordinario di Lamezia Terme, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare, per i motivi indicati nella parte espositiva, il grave inadempimento della sig.ra alle obbligazioni nascenti dal contratto preliminare di vendita di quote sociali Controparte_1 sottoscritto in Falerna in data 27.4.2017; - conseguentemente, dichiarare la risoluzione del predetto contratto preliminare di vendita di quote sociali, sottoscritto in Falerna in data 27.4.2017, ai sensi dell'art. 1453 c.c., per grave inadempimento della sig.ra - conseguentemente Controparte_1
e per l'effetto, accertato e dichiarato che il sig. ha corrisposto alla sig.ra Parte_1 CP_1 la somma di euro 28.000,00 a titolo di caparra ed acconto sul prezzo di cui al predetto
[...] contratto preliminare del 27.4.2017, condannare la sig.ra a restituire al sig. Controparte_1
la somma di euro 28.000,00 corrisposta a titolo di caparra e acconto;
- condannare la Parte_1 sig.ra al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. quale Controparte_1 Parte_1 conseguenza immediata, diretta ed indiretta del grave inadempimento contrattuale di essa parte convenuta, da liquidarsi in euro 22.000,00 o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. A sostegno della domanda la difesa dell'attore esponeva: che, in data 27.4.2017, CP_1
in qualità di promittente venditrice, e , in qualità di promissario acquirente,
[...] Parte_1 sottoscrivevano un contratto preliminare di vendita di quote sociali relativamente alla società
1 corrente in Falerna (CZ) alla via Giovanni XXIII;
Parte_2 che il prezzo complessivo della vendita era stato concordato in euro 35.000,00, di cui euro 28.000,00 da corrispondere al momento della conclusione del preliminare ed euro 7.000,00 entro il 31.12.2017; che il definitivo avrebbe dovuto essere stipulato non prima del 1.1.2018 e non oltre il 31.3.2018; che, pertanto, contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto preliminare lo corrispondeva alla la somma di euro 28.000,00 a titolo di caparra da imputare in Pt_1 CP_1 conto prezzo al momento dell'atto definitivo;
che lo invitava più volte la alla Pt_1 CP_1 stipula dell'atto definitivo di compravendita, ma quest'ultima opponeva un fermo ed ingiustificato rifiuto e non acconsentiva alla stipula dello stesso;
che, pertanto, l'attore comunicava alla CP_1 la risoluzione del predetto contratto sottoscritto in data 27.4.2017 per grave inadempimento di essa parte promittente venditrice e contestualmente chiedeva la restituzione delle somme alla stessa corrisposte oltre al risarcimento del danno;
che la convenuta non aveva opposto e/o eccepito nulla alla predetta missiva non corrispondendo quanto dovuto allo;
che, pertanto, era interesse Pt_1 dell'attore ottenere l'accertamento giudiziale della risoluzione del contratto preliminare di vendita di quote sociali del 27.04.2017, per grave inadempimento della promittente venditrice e, di conseguenza, ottenere la restituzione delle somme a quest'ultima corrisposte a titolo di caparra e acconto, oltre agli interessi ed al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio con apposita comparsa di risposta la quale contestava Controparte_1 la domanda di parte attrice e concludeva nel modo seguente: “Voglia il Tribunale adito: 1) previo rigetto di tutte le domande avversarie, accertare e dichiarare che il contratto preliminare stipulato dalle parti in causa il 27.4.2017 si è risolto per inadempimento dell'attore e, di Parte_1 conseguenza, accertare e dichiarare che la convenuta ha diritto di ritenere la Controparte_1 caparra confirmatoria, per l'importo di euro 28.000,00, ricevuta dall'attore in sede di Parte_1 stipula del preliminare medesimo;
2) condannare alla refusione in favore di Parte_1 [...] dei compensi e delle spese di lite, oltre accessori di legge”. CP_1
La controversia veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti in quanto di carattere strettamente documentale. La causa, dopo un unico rinvio dovuto al carico del ruolo, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.4.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda dell'attore è infondata e, pertanto, deve essere respinta, mentre è meritevole di accoglimento quella riconvenzionale avanzata dalla convenuta. Con l'azione all'odierno scrutinio la parte attrice ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare di acquisto di quote sociali per inadempimento della promittente venditrice, e per l'effetto, di condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di euro 28.000,00, versato a titolo di caparra confirmatoria alla nonchè al risarcimento del CP_1 danno quantificato in complessivi euro 22.000,00. Si è tempestivamente costituita in giudizio la quale, da un lato, ha dedotto Controparte_1
l'inadempimento grave dello rispetto all'accordo preliminare in essere tra le parti posto Pt_1 che il ricorrente non aveva versato entro il termine del 31.12.2017 il saldo residuo del prezzo della vendita delle quote sociali così come previsto dal negozio preparatorio e, dall'altro, ha rappresentato che nessun inadempimento rispetto agli obblighi negoziali inter partes poteva essere
2 ad essa imputato considerato che il preliminare prevedeva l'obbligo di stipula del definitivo solamente dopo il pagamento integrale delle somme pattuite tra le parti per la cessione delle quote sociali. La convenuta, nella sostanza, ha sollevato una eccezione di inadempimento dell'odierno attore al contratto preliminare de quo per mancato pagamento del prezzo della vendita delle quote sociali chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree e, in via riconvenzionale, domandando la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dell'attore, con il conseguente accertamento del diritto di ritenzione delle somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria. Tanto sinteticamente ricostruito in ordine alle domande delle parti, si rileva che l'art. 1385 c.c. dispone che “se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra;
se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra parte può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”. La norma contempla due possibilità di scioglimento del vincolo negoziale, in caso di inadempimento di una parte, ove sia stata pattuita la dazione di una caparra confirmatoria: il recesso per altrui inadempimento, con ritenzione della caparra o esazione del doppio della stessa, a titolo di forfetizzazione del danno;
la risoluzione per inadempimento con diritto al risarcimento del danno secondo le regole ordinarie. Il recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria non deroga alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, «consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente, sicché, nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso procedere (attraverso un apprezzamento in fatto che, in quanto tale, è sindacabile in cassazione solo per il vizio dell'omesso esame di un fatto decisivo risultante dagli atti del giudizio) ad una valutazione comparativa in merito al comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto degli apporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia (eventualmente) resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale» (v. ex plurimis Cassazione civile sez. II sentenza n. 6992 del 03/03/2022). I rapporti tra i due rimedi sono stati oggetto di pronunce della corte di legittimità di segno non uniforme, secondo percorsi argomentativi, diversi e sovente contrastanti, fino all'intervento delle SS.UU. Cassazione con la nota sentenza n. 553 del 14/01/2009 che, risolvendo il contrasto interpretativo: 1) hanno confermato alcune conclusioni indiscusse in seno alla giurisprudenza e cioè che « - i due rimedi disciplinati, rispettivamente, dall'art. 1385 c.c., commi 2 e 3 a favore della parte non inadempiente nell'ipotesi di inadempimento della controparte hanno carattere distinto e non cumulabile;
- l'inadempimento si identifica in ogni caso con quello che dà luogo alla risoluzione, di cui il giudice è tenuto comunque a sindacarne gravità e imputabilità (Cass. 2032/1993; 398/1989;
3 4451/1985); - la parte non inadempiente che abbia esercitato il potere di recesso riconosciutole dalla legge è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata: la caparra confirmatoria assume, in tal caso, la funzione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento. Qualora, invece, detta parte abbia preferito domandare la risoluzione (o l'esecuzione del contratto), il diritto al risarcimento del danno, che rimane regolato dalle norme generali, postula che il pregiudizio subito sia provato nell'an e nel quantum, con conseguente possibilità di rigetto della relativa domanda in ipotesi di mancato raggiungimento della prova (Cass. 7180/1997; 4465/1997); - la parte che ha ricevuto la caparra, se destinataria di una richiesta di restituzione ex art. 1385 c.c., comma 2, sul presupposto del suo inadempimento, può limitarsi ad eccepire l'inadempimento dell'altra parte, senza bisogno di proporre domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, essendo questa una facoltà ulteriore, riconosciutale dal terzo comma dello stesso articolo (Cass. 4777/2005; 11684/1993); - introdotta la domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni, non è applicabile la disciplina della caparra di cui al secondo comma dell'art. 1385 c.c. (Cass. 13828/2000; 8881/2000; 8630/1998; 3602/1983); è illegittima la condanna della parte inadempiente a restituire il doppio della caparra ricevuta, stante la non cumulabilità dei due rimedi (Cass. 18850 del 2004); è necessaria la prova del danno secondo le regole generali (Cass. 17923/2007; 1301/2003; 849/2002; 4465/1997); - mancando la prova del danno, se inadempiente è l'accipiens, la restituzione della caparra è un effetto della risoluzione come conseguenza del venir meno della causa che aveva determinato la corresponsione (Cass. 8630 del 1998); l'obbligo di restituzione della somma ricevuta, privo di funzione risarcitoria, rimane soggetto al principio nominalistico (Cass. 5007/1993; 2032/1993; 944/1992); se l'accipiens è adempiente, viceversa, la caparra svolge funzione di garanzia dell'obbligazione di risarcimento (funzione che si esplica nell'esercizio del diritto - da parte di chi l'abbia ricevuta e abbia titolo risarcitorio - a ritenere l'importo fino alla liquidazione del danno), conserva tale funzione sino alla conclusione del procedimento per la liquidazione dei danni derivanti dall'avvenuta risoluzione, non trova giustificazione la richiesta di restituzione sino alla definizione di tale procedimento (Cass. 5846/2006), con conseguente compensazione con il credito risarcitorio»; 2) hanno ritenuto di doversi pronunciare sulle seguenti questioni problematiche: a) relazione di accessorietà o complementarietà o (in)dipendenza, intercorrente tra le azioni risolutorio/risarcitoria da una parte e le azioni di recesso/ritenzione della caparra dall'altra; b) rapporti tra l'azione di risoluzione avente natura costitutiva e l'azione di recesso;
c) rapporti tra l'azione di risoluzione avente natura dichiarativa e l'azione di recesso;
d) rapporti tra risoluzione ex lege, rinuncia all'effetto risolutorio (in ipotesi di diffida ad adempiere e successiva "ritrattazione" dopo l'inutile decorso del termine), recesso;
e) analisi dei rapporti tra l'azione di risarcimento integrale e l'azione volta alla ritenzione della caparra;
f) proponibilità dell'azione di ritenzione della caparra in assenza di azione risarcitoria, a prescindere del rimedio caducatorio prescelto (risoluzione/recesso); 3) si sono, quindi, così determinate: «a) I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte, e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ritenzione di caparra perché (a prescindere da quanto già detto e ancora si dirà di qui a breve in ordine ai rapporti tra la sola azione di risoluzione e la singola azione di recesso non connesse alle relative azioni "risarcitorie") verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione della caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del
4 danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di "scommettere" puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta;
b) l'azione di risoluzione avente natura costitutiva e l'azione di recesso si caratterizzano per evidenti disomogeneità morfologiche e funzionali: sotto quest'ultimo aspetto, la trasformazione dell'azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio lascerebbe in astratto aperta la strada (da ritenersi, invece, ormai preclusa) ad una eventuale, successiva pretesa (stragiudiziale) di ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio (con evidente quanto inammissibile rischio di ulteriore proliferazione del contenzioso giudiziale); c) azione di risoluzione "dichiarativa" e domanda giudiziale di recesso partecipano della stessa natura strutturale, ma, sul piano operativo, la trasformazione dell'una nell'altra non può ritenersi ammissibile per i motivi, di carattere funzionale, di cui al precedente punto b); d) la rinuncia all'effetto risolutorio da parte del contraente non adempiente non può ritenersi in alcun modo ammissibile, trattandosi di effetto sottratto, per evidente voluntas legis, alla libera disponibilità del contraente stesso;
e) i rapporti tra l'azione di risarcimento integrale e l'azione di recesso, isolatamente e astrattamente considerate, sono, a loro volta, di incompatibilità strutturale e funzionale;
f) la domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli effetti del contratto: se quest'azione dovesse essere definita "di risoluzione contrattuale" in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convenirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l'ulteriore corredo di qualsivoglia domanda "risarcitoria", non potrà essere legittimamente integrata, nell'ulteriore sviluppo del processo, con domande "complementari", né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove». Premesso quanto innanzi, si osserva che nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attore ha agito per la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare del 27.4.2017 e non per il “recesso per inadempimento”, come ben si evince dalla circostanza che è stato chiesto non il versamento del doppio della caparra confirmatoria pattuita nel contratto preliminare di compravendita ma piuttosto il pagamento del risarcimento del danno. Sul punto, comunque, si osserva che la restituzione degli acconti sul prezzo non afferisce al risarcimento del danno, ma costituisce effetto diretto del venir meno della causa di attribuzione patrimoniale. Precisato, dunque, che l'azione proposta dalla parte attrice è di risoluzione, va verificato se lo scioglimento del vincolo negoziale sia riconducibile ad un inadempimento contrattuale ed eventualmente a chi detto inadempimento sia effettivamente imputabile. E' necessaria, pertanto, la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per una pronuncia di risoluzione del contratto. Al riguardo, per quanto attiene al criterio di riparto dell'onere della prova, si ricorda che la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che, in tema di inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso,
5 invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Se è vero, quindi, che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460 c.c. deve provare il fatto costituito dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.. Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova. L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. E' necessaria, dunque, quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (vedi Cass. civ. n. 890/2013). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12 febbraio 2010, n. 3373; Id., Sez. III, 15 novembre 2002, n. 16092 nonché Cass. civ., Sez. Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). In altri termini, al creditore è sufficiente dimostrare il titolo della sua pretesa e allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo. Secondo il consolidato orientamento accolto dalla Corte di Cassazione con la richiamata pronuncia n. 13533/2001 resa a Sezioni Unite, "il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento". I giudici di legittimità, nel risolvere un contrasto giurisprudenziale insorto in tema di onere della prova relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'articolo 1453 c.c. nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, hanno sottolineato che la giurisprudenza e la dottrina si erano ormai allineate nel senso di non pretendere la prova dell'inadempimento allorquando il creditore agisca per esigere quel che gli spetta, ossia l'adempimento della obbligazione, negoziale od ex lege, bastando in tal caso la prova del titolo sul quale il credito poggia;
hanno evidenziato che il problema della prova circa l'inadempimento - fatto negativo - sussisteva allorquando il creditore non chiedeva l'adempimento, ma la risoluzione contrattuale cui aveva diritto per effetto dell'altrui inadempimento, ovvero il risarcimento del danno ad esso collegato ex articolo 1453 c.c.: in questi ultimi casi, infatti, ad avviso della giurisprudenza dominante, incombeva al creditore l'onere della prova in ordine al fatto negativo
6 dell'inadempimento che, quale presupposto delle due azioni (risarcitoria e risolutoria), doveva essere da lui fornita (cfr. Cass. nn. 124/97, 8435/96, 7863/95, 4285/94, 1119/93, 13757/92). Con la richiamata sentenza è stata invece ritenuta preferibile la tesi, fino a prima minoritaria (cfr. Cass. nn. 11629/99, 3232/98, 973/96, 10446/94, 1530/88), secondo cui presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarcitoria) è la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, mentre spetta alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole, ad avviso della corte della nomofilachia, l'inadempimento (totale, parziale o inesatto) è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento. Il suddetto principio è stato poi successivamente ribadito (Cass. n. 20073/2004, n. 2387/2004, n. 982/2002) e si è poi definitivamente consolidato. Facendone applicazione nel caso di specie, la parte attrice aveva l'onere di dimostrare unicamente la sussistenza del titolo posto a base della pretesa, nonchè di allegare un inadempimento rispetto agli obblighi assunti con il contratto in atti;
incombeva, invece, sulla parte convenuta la prova dell'avvenuto corretto adempimento contrattuale, ovvero dell'esistenza di una causa di inadempimento a essa non imputabile, al fine di paralizzare l'avversa pretesa e di converso in relazione alla domanda riconvenzionale svolte dalla convenuti nei riguardi dell'attore; essendo stata spiegata anche una eccezione di inadempimento la convenuta, in ogni caso, doveva provare il fatto costituito dell'eccezione. In proposito, va ricordato che l'articolo 1218 c.c. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore. Peraltro, perchè l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per un fatto qualsiasi (anche del terzo) ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto all'esatto adempimento. Ancora, con particolare riferimento alla diversa ipotesi di domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto preliminare relativo alla compravendita di un immobile, si è parimenti affermato che compete al promittente acquirente l'onere di provare l'asserito inadempimento e compete al promittente venditore l'onere di provare di aver assolto alle obbligazioni assunte nel contratto preliminare (cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez II, 17 luglio 2012, n. 12261). Tanto detto in via generale, tornando al caso concreto, va rilevato che è incontestato e comunque emerge ex actis l'esistenza di un contratto preliminare di acquisto/vendita di quote sociali stipulato tra le parti in data 27.4.2017 (cfr. doc. 1 fascicolo di parte attrice). Con tale contratto le parti avevano statuito per la futura vendita un prezzo complessivo di euro 35.000,00, di cui euro 28.000,00 quale somma corrisposta immediatamente all'atto della sottoscrizione del preliminare, versata come “anticipo” sul maggior prezzo dovuto e in ogni caso “a titolo di caparra”, e di cui euro 7.000,00 come saldo finale del prezzo, da pagarsi
“improrogabilmente entro il 31.12.2017”. Il definitivo doveva essere stipulato, su invito a mezzo raccomandata A/R da parte dello Pt_1
“improrogabilmente” “non prima del 1.1.2018 e non oltre il 31 marzo del medesimo anno”.
7 L'obbligo di stipula del definitivo era sottoposto, quindi, alla condizione che il promissario acquirente avesse versato la rimanente parte del prezzo pattuito, cioè euro 7.000,00, entro il termine perentorio del 31.12.2017. Soltanto dopo tale pagamento, sulla base del contratto in questione, la convenuta era obbligata “…a presenziare presso il Notaio, o l'Ufficiale demandato alla stipula nel luogo, giorno ed orario comunicatole, attraverso lettera racc. a.r. dal sig. ”. Parte_1
Inoltre, sempre a termini di contratto, una volta decorsi i termini fissati senza che lo avesse Pt_1 provveduto al versamento del prezzo finale e, di seguito, non avesse chiesto alla con CP_1 raccomandata A/R, di presenziare alla stipula del definitivo da stipularsi necessariamente nel periodo 1.1.2018-31.3.2018, il preliminare avrebbe cessato di avere ogni effetto, così risolvendosi. Dunque, sulla base del contratto, gravava sullo l'obbligo di versare “improrogabilmente” Pt_1 entro il 31.12.2017 l'importo di euro 7.000,00, ovverosia il residuo prezzo dell'acquisto delle quote sociali: tale termine aveva certamente natura perentoria, essendo stato esso indicato come tale dai contraenti (“termine perentorio”). Così come era “essenziale” il termine indicato per la conclusione del definitivo, maturato senza la stipula del relativo contratto non avendo provveduto, l'attore, anche oltre il 31.12.2017, a versare il saldo del prezzo nell'importo di euro 7.000,00. La natura essenziale del termine si ricava dalla sua improrogabilità e anche dalla natura e dall'oggetto del contratto, oltre che dalla volontà delle parti. Invero le parti nell'inserire la clausola secondo la quale “trascorsi inutilmente i termini fissati, il presente preliminare cesserà di avere ogni effetto”, hanno voluto prevedere una clausola risolutiva espressa, in forza della quale l'inadempimento di una obbligazione nei modi e nei termini avrebbe determinato la risoluzione del contratto. Ebbene, nel caso di specie, risulta incontestato (e comunque alcuna prova contraria è stata offerta dalla parte attrice sulla quale gravava il relativo onere probatorio in virtù dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta) il mancato pagamento di una parte del prezzo da parte del promittente acquirente, il quale non vi ha provveduto entro i termini (perentori) contrattualmente convenuti. Risulta, quindi, evidente la gravità dell'inadempimento avuto riguardo all'interesse della venditrice, che, per effetto dell'inadempimento dell'attore, si è vista privare di una somma pari ad un quinto del prezzo di vendita, con grave squilibrio del sinallagma contrattuale, in quanto è venuto a mancare al venditore la possibilità di conseguire una parte significativa del controvalore (monetario) del bene che intendeva ottenere per effetto del programma negoziale scaturito dalla promessa di vendita delle quote sociali della società Parte_2
D'altra parte, il pagamento del prezzo della vendita rappresenta una obbligazione primaria del contratto (anche preliminare) di compravendita, onde la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita, atteso il carattere essenziale dell'obbligazione disattesa (cfr. Cass. civ. sez. 1, sentenza n. 22521 del 28/10/2011 (Rv. 620404 – 01)). E' fondata, quindi, l'eccezione di inadempimento della convenuta dal momento che il definitivo non è stato stipulato per colpa esclusiva dello che non ha adempiuto alla obbligazione di Pt_1 pagamento integrale del prezzo entro il termine perentorio concordato tra le parti.
8 Del resto va sottolineato pure che l'attore non ha dimostrato di avere convocato la dinanzi CP_1 al Notaio per il tramite di raccomandata A/R come era preciso suo onere fare, sicchè anche sotto tale aspetto la sua domanda è priva di fondamento alcuno. Conseguentemente devono essere respinte tutte le domande di parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto. È necessario, a questo punto, esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e, in via preliminare, verificare se la abbia, in realtà, inteso esercitare la facoltà di recesso con CP_1 ritenzione della caparra o se, invece, si sia voluta avvalere del meccanismo della risoluzione, con applicabilità della disciplina generale in tema di oneri probatori relativi al danno da inadempimento contrattuale, atteso che l'accertamento del diritto alla ritenzione della caparra può far seguito solo ad una domanda di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1385 c.c.. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sopra commentata sentenza n. 553/2009, relativa ai rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale, da un lato, e azione di recesso e di ritenzione della caparra, dall'altro, hanno chiarito che “la domanda di ritenzione della caparra è legittimamente proponibile, nell'incipit del processo, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione "caducatoria" degli effetti del contratto: se quest'azione dovesse essere definita "di risoluzione contrattuale" in sede di domanda introduttiva, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri officiosi di interpretazione e qualificazione in iure della domanda stessa, convenirla formalmente in azione di recesso, mentre la domanda di risoluzione proposta in citazione, senza l'ulteriore corredo di qualsivoglia domanda "risarcitoria", non potrà essere legittimamente integrata, nell'ulteriore sviluppo del processo, con domande "complementari", né di risarcimento vero e proprio né di ritenzione della caparra, entrambe inammissibili perché nuove”. Giova rammentare, inoltre, che l'esercizio del diritto di recesso e di conseguente ritenzione della caparra presuppone l'esistenza di un inadempimento gravemente colpevole, ossia di un inadempimento imputabile (ex art. 1218 c.c. e art. 1256 c.c.) e di non scarsa importanza (ex art. 1455 c.c.). Un inadempimento imputabile, poiché in assenza di esso viene meno il più generale presupposto richiesto all'art. 1218 c.c. affinché il debitore possa considerarsi tenuto al risarcimento del danno, del quale la caparra costituisce (almeno in uno dei suoi polifoni aspetti funzionali) liquidazione anticipata, convenzionale e forfetaria (cfr. Cass Sez. U, Sentenza n. 553 del 2009). Principio, ormai consolidato, in ragione del quale l'azione di risoluzione e di risarcimento integrale del danno e l'azione di recesso e di ritenzione della caparra si pongono in termini di assoluta incompatibilità strutturale e funzionale poiché la finalità di liquidazione anticipata, forfetaria stragiudiziale tipica della richiesta di ritenzione della caparra (o di condanna al pagamento del doppio della caparra) è irrimediabilmente esclusa dalla pretesa giudiziale di un maggior danno da risarcire che può essere conseguito soltanto facendo fronte al normale onere probatorio (Cass. S.U. n. 553/2009; Cass. n. 20798/2011; Cass. 4164/2015; Cass. 28204/2013; Cass. 21791/2020). Ricorre, ad ogni modo, la possibilità per il giudice di qualificare come domanda di recesso una domanda di risoluzione a cui acceda quella di ritenzione o di restituzione del doppio della caparra confirmatoria;
indipendentemente dal “nomen iuris” utilizzato dalla parte nell'introdurre l'azione caducatoria degli effetti del contratto, sarà compito del giudice, nell'esercizio dei suoi poteri ufficiosi di interpretazione e qualificazione della domanda, considerarla come azione di recesso ovvero di risoluzione da inquadrare nei confini di cui all'art. 1385, comma 3, c.c. ( cfr. da ultimo, sul punto, Cass. n. 21559/2020).
9 Invero, il verificarsi di un'ipotesi di risoluzione del contratto di diritto (per una delle cause previste dagli artt. 1454, 1455 e 1457 c.c.) non preclude alla parte adempiente, nel caso in cui sia stata contrattualmente prevista una caparra confirmatoria, l'esercizio della facoltà di recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. per ottenere, in vece del risarcimento del danno, la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio, poiché dette domande hanno una minore ampiezza rispetto a quella di risoluzione e possono, per tale ragione, essere proposte anche nel caso in cui si sia verificata di diritto la risoluzione stessa ( cfr., ex multis, Cass. 14014/2017; Cass. Sez. 2, 25/10/2010, n. 21838; Cass. Sez. 3, 10/02/2003, n. 1952). In applicazione di tali principi, si ritiene che, al di là delle espressioni utilizzate, la convenuta, avendo chiesto solo l'accertamento del diritto a ritenere la caparra e in assenza di domanda risarcitoria, abbia inteso in realtà avvalersi dello specifico meccanismo di recesso dal contratto ex art. 1385 c.c.. Ciò posto, va qualificato grave l'inadempimento del promissario acquirente, il quale, in violazione delle previsioni contrattuali, non ha effettuato il pagamento integrale del prezzo concordato entro il termine perentorio del 31.12.2017, rendendo così impossibile la stipula del definitivo di vendita di quote sociali. Il contratto preliminare per cui è causa, dunque, va dichiarato risolto per effetto dell'esercizio del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., da parte di con il diritto di quest'ultima a Controparte_1 ritenere la somma di euro 28.000,00, ricevuta a titolo di caparra confirmatoria. Quanto al governo delle spese di lite queste seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo sulla scorta del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (valore della causa pari ad euro 50.000,00; compensi nei valori minimi liquidati per tutte le fasi processuali nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 851,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 602,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 903,00; fase decisoria, valore minimo: euro 1.453,00; compenso tabellare (valori minimi) euro 3.809,00) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699:
“Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”).
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge tutte le domande di parte attrice;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta dichiara l'avvenuto recesso ex art. 1385 comma 2 c.c. da parte di dal contratto preliminare di vendita di quote Controparte_1 sociali del 27.4.2017 intercorso con e, per l'effetto, dichiara il diritto della convenuta Parte_1
a ritenere la somma di euro 28.000,00, ricevuta a titolo di caparra confirmatoria;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%; 4) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 8 luglio 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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