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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/10/2025, n. 4279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4279 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 8210/2021, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in allegato all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Marco
Dragone, presso il cui studio, sito in Montella (AV) alla via M. Cianciulli n.
14, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., e per essa quale procuratrice Controparte_2
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso per Decreto Ingiuntivo, dagli Avv.ti Raffaele LO e
EA AT, presso il cui studio, sito in La Spezia alla via Paolo Emilio
Taviani n. 170, elettivamente domicilia;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate per l'udienza del 26/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. Proc. N.R.G.A.C. 8210/2021 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione regolarmente notificato il sig. ha Parte_1
proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1691/2020, con cui è stato ingiunto al pagamento, in favore della opposta, della somma pari ad €.
6.157,24 a titolo di debitoria derivante dal contratto n. 10070161378348, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, che il
Decreto Ingiuntivo va dichiarato inefficace ai sensi dell'articolo 644 c.p.c., poiché è stato emesso il 10/8/2020 e notificato nei suoi confronti il
09/9/2021; quale secondo motivo di opposizione, che il Decreto Ingiuntivo sarebbe nullo, stante l'assenza della procura rilasciata agli Avvocati AT e
LO; quale terzo motivo di opposizione, che la domanda monitoria è improcedibile, per non avere l'opposta espletato il tentativo di mediazione obbligatoria;
quale quarto motivo di opposizione, che l'opposta non ha fornito la prova del credito azionato in via monitoria, stante anche la nullità del contratto di finanziamento, in quanto non sottoscritto dal sig. ; Pt_1
quale quinto motivo di opposizione, che non gli è stata inviata alcuna decadenza dal beneficio del termine, sicchè il credito posto a fondamento del ricorso per ingiunzione non era esigibile;
quale sesto motivo di opposizione, che gli interessi corrispettivi e moratori sono usurari ed il
T.A.N. ed il T.A.E.G. indicati in contratto diversi rispetto a quelli effettivamente applicati, stante la conformazione “alla francese” del piano di ammortamento, che genera interessi anatocistici.
In virtù di quanto innanzi esposto il sig. ha formulato le Parte_1
seguenti conclusioni: dichiararsi l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n.
1691/2020; accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il Decreto
Ingiuntivo n. 1691/2020; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva in giudizio la e per essa quale Controparte_1
Proc. N.R.G.A.C. 8210/2021 - Sentenza procuratrice deducendo: che anche laddove dovesse Controparte_2
essere dichiarata l'inefficacia del provvedimento monitorio poiché notificato oltre i termini di cui all'art. 644 c.p.c., il Tribunale deve comunque pronunciarsi sulla fondatezza della domanda da essa proposta;
che nei giudizi di opposizione a Decreto Ingiuntivo il tentativo di mediazione obbligatoria può essere esperito dopo l'adozione dei provvedimenti ex artt.
648-649 c.p.c., cioè dopo la prima udienza;
che con sentenza n. 22338 del
2017 le Sezioni Unite Civili sono intervenute in materia di validità della procura alle liti, stabilendo il principio per cui la procura è valida anche se non è materialmente allegata all'atto difensivo a cui si riferisce. In questa ipotesi, infatti, si parla di mero erroremateriale, che non inficia la validità del conferimento dell'incarico e, dunque, della rappresentanza in giudizio del procuratore;
che, peraltro, nel caso di specie la procura alle liti era stata rilasciata su foglio separato e depositato all'interno del fascicolo monitorio, che produce nuovamente;
che la dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che l'art 1186 c.c. non postuli il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale né la formulazione di una espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto, che tale domanda accolgono, devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma, salva la possibilità del debitore – al momento della proposizione dell'opposizione – di far valere le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza;
che, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente, il contratto è stato sottoscritto con firma digitale, come si evince dal documento n. 5 della fase monitoria, pagina 13 e, ad integrazione, integrazione produce certificazione della firma;
che la Suprema Corte ha affermato che i cessionari dei crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999
Proc. N.R.G.A.C. 8210/2021 - Sentenza (così come ai relativi mandatari) possono usufruire della speciale prerogativa concessa alle banche dall'art. 50 T.U.B., anche se i concessionari (o mandatari) non abbiano natura bancaria, trattandosi di una prerogativa che è stata attribuita ai cessionari dei crediti acquistati direttamente dalla legge;
che nel contratto di finanziamento non sono stati pattuiti interessi usurari;
che non possono essere computate nel calcolo del
T.E.G. voci come: - Penale per eventuale estinzione anticipata;
- Spese di incasso rata;
- Importi addebitati a titolo di copertura assicurativa;
- Importi addebitati a titolo di interessi di mora;
- Indennità di ritardato pagamento;
-
Penale per il caso di decadenza dal beneficio del termine, poiché si tratta di costi eventuali;
che la contestazione circa la produzione di interessi anatocistici in forza della modalità di ammortamento “alla francese” è del tutto generica;
che non vi è divergenza tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello effettivamente applicato;
che essa ha fornito la prova del credito attivato in via monitoria.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa quale Controparte_1
procuratrice ha formulato le seguenti conclusioni: Controparte_2
rigettare l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1691/2020; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
In data 18/11/2021 il presente procedimento veniva riassegnato al sottoscritto.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo ed assegnava alla parte opposta il termine per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, co. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010, che a tanto provvedeva (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il 09/6/2023).
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la
Proc. N.R.G.A.C. 8210/2021 - Sentenza causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni senza attività istruttoria.
All'udienza del 26/6/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava la stessa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di relica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1. – In via del tutto preliminare occorre rilevare che la domanda monitoria è procedibile, avendo la parte opposta provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 nella formulazione “ratione temporis” applicabile (cfr. verbale negativo di mediazione depositato telematicamente da parte opposta il
09/6/2023), di talché il terzo motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
2. – Fermo quanto innanzi esposto, va scrutinato il primo motivo di opposizione, con cui l'opponente ha dedotto che andrebbe dichiarata l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 1691/2020 ai sensi dell'articolo 644
c.p.c., poiché esso è stato depositato nella Cancelleria del Tribunale di
Salerno il 10/8/2020 e passato dall'opposta per la notifica il 05/8/2021, oltre il termine di 60 giorni stabilito per legge.
Il motivo di opposizione è fondato e va accolto.
Invero, dalla lettura del Decreto Ingiuntivo notificato all'opponente (cfr. all. della produzione di parte opposta) risulta chiaramente che esso è stato depositato nella Cancelleria del Tribunale di Salerno il 10/8/2020 e passato dall'opposta per la notifica soltanto il 05/8/2021, ben oltre il termine di 60 giorni di cui all'articolo 644 c.p.c., di talché va dichiarata l'inefficacia del
Decreto Ingiuntivo n. 1691/2020.
Tuttavia, per giurisprudenza costante, declaratoria d'inefficacia del Decreto
Ingiuntivo comporta soltanto la caducazione dell'ingiunzione di pagamento
Proc. N.R.G.A.C. 8210/2021 - Sentenza in esso contenuta, ma non anche la domanda monitoria contenuta nel ricorso che, come tale, conserva, comunque, la valenza giuridica d'una domanda giudiziale (“ex pluribus” Trib. Reggio Emilia, n. 751/2018; Trib.
Crotone, n. 691/2022). Ciò perché la notificazione del Decreto Ingiuntivo ad opera della opposta, ancorché inefficace, poiché non notificato nel termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c., palesa comunque la chiara la volontà del creditore di volersi valere del titolo giuridico ivi azionato “…escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 c.p.c..” (Cass. Civ., Sez. III, n. 17478/2011; Cass.,
Civ., Sez. III, n. 3908/2016).
Tanto comporta, dunque, che la declaratoria di inefficacia del Decreto
Ingiuntivo non impedisce di esaminare il merito della domanda introdotta dalla società opposta, tenuto conto che il Giudice dell'opposizione ha il dovere di decidere, versando in ipotesi contenziosa ordinaria, tanto sull'eccezione di inefficacia che nel merito della esistenza della pretesa creditoria avviata con il ricorso monitorio.
Deve dunque procedersi ad esaminare nel merito la fondatezza della domanda fatta valere dalla opposta con il ricorso per Decreto Ingiuntivo.
3. – Con il secondo motivo di opposizione parte opponente si duole che il
Decreto Ingiuntivo sarebbe nullo, stante l'assenza della procura rilasciata agli Avvocati AT e LO.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità costante (cfr. Cass.
Civ., n. 27154/2021), ai fini della validità del Decreto Ingiuntivo non è necessario notificare alla parte ingiunta la procura alle liti;
ragion per cui, considerato che la procura rilasciata dall'opposta agli Avvocati AT e
LO era presente nel fascicolo monitorio (cfr.), ne consegue la piena validità del provvedimento monitorio.
4. – Con il quarto motivo di opposizione l'opponente ha eccepito che
Proc. N.R.G.A.C. 8210/2021 - Sentenza l'opposta non avrebbe fornito la prova del credito azionato in via monitoria, stante anche la nullità del contratto di finanziamento ai sensi dell'articolo
117, commi 1 e 3, T.U.B., in quanto non sottoscritto dal sig. . Pt_1
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
Invero, la parte opposta ha fornito la prova dell'esistenza ed ammontare del credito oggetto di ingiunzione, producendo:
- Copia del contratto di finanziamento validamente sottoscritto con firma digitale dal sig. (cfr. all. 5 della produzione della Parte_1
fase monitoria e 6 della produzione di parte opposta);
- Estratto conto ai sensi dell'articolo 50 (cfr. all. 6 della Pt_2
produzione della fase monitoria).
Dal canto suo, poi, l'opponente non ha contestato di avere sottoscritto il predetto contratto, nè di avere ricevuto il relativo importo, nè di non avere provveduto all'integrale restituzione delle somme richieste in via monitoria nei suoi confronti, nè ha dimostrato, pur essendo a ciò tenuto (cfr. Cass.
Civ., SS.UU., n. 13533/2001), di avere adempiuto alla propria obbligazione restitutoria.
5. – Con il quinto motivo di opposizione il sig. ha dedotto che non Pt_1
gli è stata inviata alcuna comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, sicchè il credito posto a fondamento del ricorso per ingiunzione non era esigibile ed il Decreto Ingiuntivo non poteva essere emesso.
Il motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Sul punto, secondo la giurisprudenza “ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., occorre un'esplicita manifestazione di volontà del creditore;
tale richiesta integra un atto unilaterale recettizio che determina l'effetto della decadenza dal momento in cui perviene a conoscenza del debitore, e può ritenersi effettuata anche con il ricorso per ingiunzione. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione
Proc. N.R.G.A.C. 8210/2021 - Sentenza quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art.
1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto” (Cass. civ., Sez. III, n. 6984 dell'8 maggio 2003; Cass. civ., Sez. I, n. 20042 del 24 settembre 2020)”.
Applicando queste coordinate ermeneutiche alla fattispecie concreta ne deriva che la decadenza del debitore opponente si è verificata con la sola corretta notifica del Decreto Ingiuntivo opposto, senza che fosse necessaria una distinta e preventiva comunicazione stragiudiziale nei suoi confronti.
6. – Conil sesto ed ultimo motivo di opposizione parte opponente lamenta che nel contratto di finanziamento posto alla base del ricorso monitorio sarebbero stati pattuiti interessi – sia corrispettivi, sia moratori – usurari e che il T.A.N. ed il T.A.E.G. indicati in contratto diversi rispetto a quelli effettivamente applicati, stante anche la conformazione “alla francese” del piano di ammortamento, che genera interessi anatocistici.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va disatteso.
Per ciò che riguarda l'asserita usurarietà degli interessi, l'opponente ha erroneamente individuato il tasso soglia, laddove come controdedotto dall'opposta il finanziamento stipulato dal sig. è qualificabile come Pt_1
“credito revolving fino ad euro 5000”, il cui tasso “soglia” nel trimestre di stipulazione (quarto del 2016) era pari al 24,4100%, di grand lunga maggiore rispetto a quello degli interessi corrispettivi, il cui T.A.N. era pattuito nel 15,36%.
Relativamente all'asserita discrasia tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello effettivamente applicato, maggiore, l'opponente non ha neppure allegato le ragioni di tale paventata divergenza, nè quali voci avrebbe incluso nel T.A.E.G. e quale sarebbe la reale misura dello stesso, con conseguente
Proc. N.R.G.A.C. 8210/2021 - Sentenza genericità della relativa contestazione.
Quanto poi alla eccepita produzione di effetti anatocistici del finanziamento conformato con ammortamento “alla francese”, si richiama quanto statuito dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15130 del 2024, che hanno sancito che il contratto di mutuo con ammortamento
“alla francese” non genera alcun effetto anatocistico, salvo che la parte che lo invochi dimostri in concreto che vi è stata capitalizzazione composta degli interessi, il che non è avvenuto nel caso di specie.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che la domanda dell'opposta è fondata e va accolta e, per l'effetto, il sig. va condannato Parte_1
al pagamento, in favore di e per essa della procuratrice Controparte_1
di complessivi 6.157,24 a titolo di debitoria derivante Controparte_2
dal contratto n. 10070161378348, oltre interessi come da domanda fino all'effettivo soddisfo.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
7. - Le spese seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
e, atteso che la domanda monitoria è stata accolta, sono poste a carico di
e, considerate la natura, il valore (€ 6.157,24 pari a Parte_1
quello del monitorio) e la complessità delle questioni (bassa), si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), nonchè € 221,00 per l'attività stragiudiziale di mediazione
(limitatamente alla sola fase di attivazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
8. – Inoltre, stante il disposto dell'art. 8, co. 4 bis, D.Lgs. n. 28/2010, non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo (cfr. verbale negativo di mediazione depositato
Proc. N.R.G.A.C. 8210/2021 - Sentenza telematicamente dalla parte opposta il 09/6/2023), il sig.
[...]
va condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato Pt_1
di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo n. 1691/2020;
2) Accoglie la domanda di parte opposta e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di e per Parte_1 Controparte_1
essa della procuratrice di complessivi 6.157,24 a Controparte_2
titolo di debitoria derivante dal contratto n. 10070161378348, oltre interessi come da domanda fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna alla refusione, in favore della Parte_1
e per essa quale procuratrice della Controparte_1 CP_2
delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.761,00
[...]
per compensi professionali (comprensivi dell'attività stragiudiziale di mediazione), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
4) Condanna al versamento, in favore dell'entrata Parte_1
del bilancio dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Così deciso in Salerno il 26/10/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 8210/2021 - Sentenza