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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/05/2025, n. 2252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2252 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 8405/2024 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice rel. dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8405/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Lara Sereno, Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ), con l'avv. Giuseppe Vio, CP_1 C.F._2
resistente
e con l'intervento del pubblico Ministero
Conclusioni ricorrente: come da note depositate in data 7.2.2025.
Conclusioni resistente: come da note depositate in data 6.2.2025.
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato a ha chiesto, ai sensi CP_1 Parte_1
degli artt. 337bis ss. c.c. e 473bis.40 e ss. c.p.c., la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della GL nata a [...] il [...] Per_1
pagina 1 di 10 dalla relazione con il convenuto e riconosciuta da entrambi i genitori.
La ricorrente ha allegato in punto di fatto che:
- nel febbraio 2019, ha avviato una relazione con il resistente, dall'estate di quell'anno la coppia ha iniziato a convivere e dall'unione è nata riconosciuta alla nascita da Per_1
entrambi i genitori;
- il resistente fa uso di sostanze psicotrope, nello specifico di crack, da anni, in forma inizialmente saltuaria e leggera (mediante inalazione) e successivamente sempre più abituale e pesante (fumandola); quando la ricorrente si trovava al settimo mese di gravidanza, si è verificato il primo episodio in cui, a cagione dello stato di alterazione da stupefacenti del il litigio tra i due è degenerato in un'aggressione fisica da parte di quest'ultimo, che CP_1
l'ha spintonata violentemente al punto da farla rovinare a terra;
- purtroppo, a partire da quel momento, la situazione di coppia è andata via via peggiorando e gli episodi di violenza si son fatti sempre più ravvicinati, sino a verificarsi con frequenza pressoché settimanale, ogni volta in cui il convenuto rincasava sotto l'effetto della droga e poneva in essere strattonamenti e spinte ai danni della sig.ra anche Parte_1
alla presenza della GL, tanto che il 5.9.2022, la ricorrente ha riportato lesioni fisiche e, temendo per l'incolumità propria e della GL, ha chiesto ad una vicina di casa,
[...]
di allertare una pattuglia dei Carabinieri, prontamente intervenuta in loco;
Parte_2
- il sig. non ha mai provveduto alle spese familiari e alle esigenze di mantenimento CP_1
della bimba, rendendosi irreperibile anche per più giorni, lasciando madre e GL senza cibo persino appena rientrate dopo il ricovero ospedaliero per il parto e nei primi mesi di vita della neonata;
- egli ha altresì prosciugato i risparmi della ricorrente e le ha più volte sottratto i contanti necessari per i bisogni immediati di vita della medesima e di Per_1
- all'esito dell'ennesimo grave episodio avvenuto l'8.9.2022, si è determinata a sporgere querela a tutela propria e soprattutto della minore e si è contestualmente trasferita con la GL presso la propria madre;
- a seguito di perquisizione effettuata dalle Forze dell'Ordine, nell'immediatezza della pagina 2 di 10 presentazione della querela, all'interno del garage di pertinenza dell'abitazione, è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro materiale per il confezionamento ed il consumo di sostanza stupefacente e analogo rinvenimento è stato effettuato in data 13.9.2022.
La ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni di merito:
“
1. Accertato che l'affidamento al padre è contrario all'interesse della minore, affidare la GL Per_1
in via esclusiva alla madre, con attribuzione alla stessa delle decisioni di
[...] Parte_1
maggiore interesse relative a salute, educazione, istruzione e scelta della residenza;
2. disporre il collocamento prevalente della minore presso la madre;
3. stabilire modalità protette di svolgimento degli incontri padre-GL e comunque condizionare lo stesso all'esito delle disponende indagini psicosociali;
4. porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere, in via anticipata entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese, alla Sig.ra l'importo di €.250,00 (duecentocinquanta//00), a titolo di Parte_1
Per_ concorso nel mantenimento della GL minore , o della diversa, anche maggiore, somma che verrà ritenuta di giustizia, assegno da dichiararsi annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal mese di Maggio 2025, con base Maggio 2024;
5. statuire altresì che il Sig. sia tenuto a concorrere nella misura del 50% nel pagamento CP_1
Per_ delle spese straordinarie relative alla GL . Quanto all'individuazione delle spese straordinarie, prevedere l'espresso riferimento al Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019 adottato presso il Tribunale di Venezia”.
Con Decreto del 30.4.2024 di fissazione della prima udienza, il Giudice delegato, ai sensi dell'art. 473-bis.42, comma V, c.p.c., ha chiesto informazioni al Pubblico Ministero, alla
Questura di Venezia circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate da parte ricorrente e ha disposto che il Servizio Sociale del Comune di
Mira prendesse in carico il nucleo familiare, organizzando sin da subito incontri protetti tra la minore ed il padre e relazionando sull'attività svolta entro il 1 luglio 2024.
Con comunicazione depositata in data 2.5.2024, la Procura di Venezia ha dato atto che nei confronti del pende il procedimento penale 7534/22 R.G. n.r. R.G. GIP n. CP_1
6115/2023, la Questura di Venezia, con comunicazione del 14.5.2024, ha riferito che il pagina 3 di 10 resistente è stato colpito dalla misura di prevenzione dell'Avviso orale del Questore n.
1/2023 e tale provvedimento trae origine dal deferimento all'A.G. del medesimo da parte della Stazione dei Carabinieri di per i reati di maltrattamenti in famiglia, furto di Pt_3
automobile, produzione e traffico di sostanze stupefacenti e numerosi sono, altresì, i precedenti di polizia anteriori e successivi alla sanzione del Questore.
In data 6.6.2025, si è regolarmente costituito in giudizio il convenuto che ha allegato che, dopo un lungo travagliato periodo di tossicodipendenza, ha deciso d'intraprendere un percorso terapeutico e, a tal fine, è riuscito ad ottenere ospitalità presso la Comunità
Cenacolo, Associazione San Lorenzo di Saluzzo, presso la Struttura di Mariotto (BA), che il percorso che il paziente dovrà seguire sarà lungo e complesso e non è prevedibile quando potrà concludersi per cui il non sarà in grado di esercitare il proprio diritto di visita, CP_1
pur se in forma protetta, né di corrispondere alcun assegno per il concorso nel mantenimento della GL minore Per_1
Il Servizio Sociale del Comune di Mira, con comunicazione del 4.7.2024, ha dato atto di non aver potuto svolgere gli incontri protetti, dato che il resistente si trovava presso la
Comunità sopra indicata.
All'udienza del 10.12.2024, il tentativo di conciliazione non ha potuto essere espletato per la mancata comparizione del convenuto, per cui il Giudice delegato, con Ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “1) dispone
l'affidamento esclusivo della minore alla madre con collocamento e residenza Per_1 Parte_1
anagrafica presso quest'ultima e attribuendo alla madre l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della GL, disponendo che l'eventuale frequentazione con il padre
possa avvenire soltanto con modalità protetta, secondo le indicazioni del Servizio Sociale e CP_1
previa valutazione da parte di quest'ultimo dell'assenza di pregiudizio per la minore a frequentare il genitore;
2) Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Mira continui la presa in carico del nucleo familiare – composto da nata a [...] il 1°.
3.1997 residente a [...], Parte_1
Via A. Palladio n. 25 int.11, , nata a [...] il [...] e residente con la madre, Per_1
pagina 4 di 10 , nato a [...] il [...] residente a[...]
Luneo n. 62 – estendendo l'indagine secondo quanto richiesto con comunicazione del 4.7.2024, organizzi, se sussistono le condizioni e previa valutazione dell'assenza di pregiudizio per la minore a frequentare il genitore, incontri protetti tra la minore ed il padre e relazioni sull'attività svolta entro il 1 dicembre 2024.
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese, a titolo di contributo nel mantenimento della GL la somma di €100,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito del ricorso, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2020”.
Con il medesimo provvedimento il Giudice delegato ha autorizzato la parte ricorrente ex artt.155sexies disp. att. c.p.c. – 492bis c.p.c., alla ricerca con modalità telematiche: “dei beni mobili del Sig. , nato a [...] il [...] ed anagraficamente residente a [...]
SP (VE), Via Luneo n.62 (Cod. Fisc. ), quali rapporti bancari, CodiceFiscale_3
finanziari, assicurativi, societari e locatizi, anche in qualità di cointestatario, delegante e di delegato, accedendo mediante collegamento ai dati contenuti nelle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni e in particolare nell'Anagrafe Tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e quello degli enti previdenziali, l'Anagrafe dei Rapporti di Conto e di Deposito degli Istituti di Credito, gli Intermediari
Finanziari (S.I.M.), le Società Fiduciarie, le Società di Assicurazione”.
All'udienza del 10.12.2024, il procuratore del convenuto ha dato atto che, per quanto a sua conoscenza, il era uscito dalla Comunità per intraprendere un altro percorso CP_1
terapeutico a Mestre e non si è opposto affinché gli incontri tra il padre e la GL fossero organizzati in modo protetto.
In data 4.2.2025, il Servizio Sociale di Mira ed il hanno depositato la relazione di CP_2
aggiornamento richiesta, all'udienza del 4.2.2025 il Giudice delegato ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione del 10 aprile 2025, assegnando alle parti un termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
un termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali, infine, un termine di quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.
pagina 5 di 10 Con note depositate in data 7.2.2025, parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni:
“
1. Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre Sig.ra Per_1 Parte_1
con collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultima, attribuendo alla madre l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della GL, e disponendo che
l'eventuale frequentazione con il padre Sig. possa avvenire soltanto con modalità protetta, CP_1
secondo le indicazioni del Servizio Sociale territorialmente competente e previa valutazione da parte di quest'ultimo dell'assenza di pregiudizio per la minore a frequentare il genitore;
2.porre a carico del Sig. Per_
l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso nel mantenimento della GL minore , CP_1
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra l'importo di €.250,00 Parte_1
(duecentocinquanta//00) o della diversa, anche maggiore, somma che verrà ritenuta di giustizia, assegno da dichiararsi annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, a decorrere dal mese di Maggio 2025, con base Maggio 2024; 3.statuire altresì che il Sig. CP_1
sia tenuto a concorrere nella misura del 50% nel pagamento delle spese straordinarie relative alla GL Per_
. Quanto all'individuazione delle spese straordinarie, prevedere l'espresso riferimento al Protocollo
d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019 adottato presso il
Tribunale di Venezia. Con rifusione integrale delle spese e del compenso di lite, anche a titolo di rimborso forfetario”.
Con note depositate in data 7.2.2025, parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni:
“Non ci si oppone, allo stato, all'affidamento della GL minore in via esclusiva alla madre, Per_1
con attribuzione alla predetta dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Disporsi a che il padre possa iniziare, pur con modalità protette, da indicarsi da parte del Servizio Sociale, ad incontrare la minore. Per_ Determinarsi l'assegno per il concorso nel mantenimento di , nella misura di euro 100,00 mensili, non essendo in grado il resistente di erogare un maggior importo, alla luce del persistere di difficoltà economiche non superate con l'inizio di attività lavorativa, non regolarmente retribuita. Per tali ragioni, si chiede che nulla venga disposto a carico di in ordine al 50% delle spese straordinarie. Spese CP_1
di lite compensate, alla luce della sostanziale adesione alle avverse richieste”.
In data 3.3.2025, il procuratore del resistente avv. Giuseppe Vio ha rinunciato al mandato.
pagina 6 di 10 ******
Gli esiti dell'istruttoria confermano che sia nel migliore interesse della minore Per_1
confermare l'affidamento esclusivo della minore alla madre, sig.ra con Parte_1
collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultima, attribuendo alla madre l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della GL.
Infatti, è emerso innanzitutto che il percorso riabilitativo che aveva CP_1
intrapreso presso la Comunità Cenacolo, Associazione San Lorenzo di Saluzzo, si è interrotto, come ha dato atto il suo procuratore all'udienza del 10.12.2024.
Nel mese di ottobre 2024, il Convenuto, su indicazione del Servizio Sociale del Comune di CP_ Mira, si è rivolto al di Mirano, ma gli accessi ad esso sono cessati dalla fine del mese successivo e comunque “il monitoraggio urinario ha rilevato una positività ai metaboliti della cocaina”, come indicato dal Servizio nella relazione del 24.12.2024, per cui il SerD non ha potuto concludere la valutazione tossicologica del sig. CP_1
Con riferimento al rapporto con la GL, il Servizio sociale del comune di Mira ha dato atto che il padre non ha in alcun modo cercato di contattare il Servizio incaricato per l'eventuale organizzazione di incontri protetti padre-bambina, né per fornire aggiornamenti riguardo alla propria situazione, né per formulare richieste di riavvio dei rapporti con la GL.
Il quadro sopra descritto è, dunque, tale da giustificare l'affidamento in via esclusiva della minore alla madre, con l'attribuzione alla sig.ra dell'esclusivo esercizio della Parte_1
responsabilità genitoriale.
Com'è noto, l'affidamento “condiviso” si pone ad oggi come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo;
alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
“pregiudizievole per l'interesse del minore” risultando nei confronti di uno dei genitori una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
pagina 7 di 10 Nel caso di specie, sono emersi elementi tali da indurre a formulare una prognosi negativa in ordine all'idoneità del padre di farsi carico della crescita della GL, dato che sussistono concreti elementi circa la sussistenza di condotte violente perpetrate nei confronti della compagna, peraltro non specificamente contestate dal convenuto costituitosi in giudizio, fa uso di sostanze stupefacenti, è gravato da precedenti penali e di polizia e, inoltre, non ha cercato in alcun modo di ripristinare una relazione con la GL e non ha contribuito al suo mantenimento, non curandosi perciò di fornire alla GL i mezzi di sussistenza.
La collocazione di va, quindi, stabilita presso la madre, mentre allo stato non Per_1
può essere prevista alcuna frequentazione tra padre e GL, dato che il non ha CP_1
manifestato alcuna volontà ed impegno in questo senso, mentre se vi saranno le condizioni, le visite non potranno che essere svolte in via protetta.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura economica, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui agli artt. 147 e 315 bis cod. civ., impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
– fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito dalle attuali esigenze dei figli, dal tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dai tempi di permanenza presso ciascun genitore, dalle risorse economiche di entrambi i genitori, dalla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali (art. 316 bis c.c.).
Dall'istruttoria è emerso che il resistente ha lasciato la Comunità di recupero in cui si trovava e la difesa del convenuto ha prodotto copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato dal sig. e la busta-paga relativa alla mensilità di dicembre CP_1
2024, dalla quale risulta una retribuzione netta pari ad €1.501,00.
pagina 8 di 10 Alla luce di tali risultanze e dei criteri previsti dall'art. 337-ter c.c., e in particolare della circostanza che attualmente l'onere di mantenimento diretto della minore è a totale carico della madre, appare congruo disporre a carico di l'obbligo di versare a CP_1 [...]
la somma minimale di €250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
della GL, con decorrenza dalla deposito della presente sentenza e che egli debba contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie scolastiche, sanitarie, ricreative della prole secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone del 20.9.2019 adottato presso il Tribunale di Venezia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo considerando il valore indeterminabile della causa e la limitata attività svolta.
P.Q.M.
- Conferma l'affidamento esclusivo della minore alla madre Per_1 Parte_1
con collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultima e attribuendo alla madre l'esclusivo esercizio della responsabilità genitoriale, anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della GL, disponendo che l'eventuale frequentazione con il padre possa avvenire soltanto con modalità protetta, secondo le indicazioni del CP_1
Servizio Sociale e previa valutazione da parte di quest'ultimo dell'assenza di pregiudizio per la minore a frequentare il genitore.
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo nel mantenimento della GL la somma di
€250,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal deposito della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019.
- Condanna di a rimborsare a le spese di lite che si liquidano CP_1 Parte_1
in €2.905,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di Consiglio del 17/04/2025
pagina 9 di 10 Il Giudice estensore dott. Alessandro Cabianca
La Presidente dott.ssa Lisa Micochero
pagina 10 di 10