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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/05/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 295/2022
Udienza del 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 295/2022 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Morabito e dall'Avv. Alessandro Morabito
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 te pro te
rappresentata e difesa dall'Avv. Crescenzio Santuori
- RESISTENTE - avente ad oggetto: retribuzione di risultato.
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 295/2022
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11/02/2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' Controparte_1
, alle cui dipendenze ha svolto attività
[...] dirigenziale, al fine di conseguirne la condanna al pagamento dell'indennità di risultato quantificata nella somma complessiva di €
42.881,57.
1.1. Il ricorrente ha, in particolare, dedotto che alcunché gli era stato corrisposto a tale titolo per l'anno 2013, non essendogli stata neppure fornita la scheda di valutazione della performance. In relazione al predetto anno, il ricorrente ha quantificato la retribuzione di risultato in € 20.000,00.
Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il ricorrente ha invece esposto di aver ricevuto la somma di € 34.065,05 in luogo della somma di €
56.946,57 contrattualmente pattuita, sicché residuava, in relazione a tali anni, una differenza pari a € 22.881,52.
2. Si è costituita l' Controparte_1
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
[...]
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Come dedotto e documentato dalla resistente Arcea, l'OIV
(Organismo indipendente di valutazione della performance) ha stabilito di non validare la Relazione sulla performance per l'anno
2013 (doc. n. 1 allegato alla memoria di costituzione di parte resistente).
Ne consegue che la resistente non poteva erogare la retribuzione di risultato per l'anno 2013, ostandovi il disposto del comma 5 dell'art. 3 del d.lgs. n. 150 del 2009 laddove si stabilisce che «Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per
l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance».
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 295/2022
Vi è quindi un vero e proprio collegamento tra la predisposizione del sistema di valutazione di cui al Titolo II del d.lgs. n. 150/2009 e l'erogazione della retribuzione di risultato (essendo quest'ultima legata alla performance).
Sotto tale profilo, l'art. 18, comma 2, del d.lgs. cit. chiarisce ulteriormente che «È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto».
Ne consegue che il ricorrente non è titolare di un diritto soggettivo alla corresponsione della c.d. retribuzione di risultato (che è un incentivo collegato alla performance) in mancanza della validazione della Relazione sulla performance.
Il principio è ribadito anche per i premi di cui agli artt. 20 e segg. del d.lgs. n. 150/2009, ostandovi il divieto di cui all'art. 14, comma 6
(“La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III”).
4.1. La Suprema Corte ha d'altronde affermato che «In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la retribuzione di posizione (e di risultato) ha natura squisitamente contrattuale ed è corrisposta dall'amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento;
ne consegue che dalla previsione di una retribuzione di risultato non discende in capo al potenziale destinatario della stessa un diritto soggettivo»
(Cass. n. 1382/2019; in senso conf.: Cass. n. 11899/2017 secondo la quale «Dalle fonti normative applicabili emerge la natura squisitamente contrattuale della retribuzione di posizione (e di risultato), la quale è corrisposta dall'amministrazione una volta
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 295/2022
attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento. Da ciò consegue che, come ha più volte avuto modo di affermare questa Corte in analoghe fattispecie …, dalla previsione di una retribuzione di risultato non discende in capo al potenziale destinatario della stessa un diritto soggettivo. L'indennità, che trae titolo da un'espressa volontà negoziale, è erogata, in base ai parametri prestabiliti, una volta che sia giunta a compimento la positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati preventivamente”).
4.2. Il ricorrente non può quindi pretendere la corresponsione del premio di risultato a prescindere dalla valutazione della performance
(essendo pacifico che non sia mai stata predisposta la relativa scheda).
Egli avrebbe, quindi, dovuto richiedere, al limite, la condanna dell'amministrazione a provvedere a detta valutazione ed a consegnargli la relativa scheda, per poi potere successivamente avanzare l'eventuale pretesa economica correlata a tale valutazione.
Il Giudice non può, invece, sostituirsi al datore di lavoro nella valutazione del dipendente, poiché ciò comporterebbe l'annullamento del potere discrezionale che è proprio dello stesso (in tal senso, Cass.
24984/2016).
4.3. Naturalmente, la giurisprudenza non esclude pregiudizialmente che possano configurarsi anche i presupposti per una responsabilità risarcitoria in favore del dirigente/dipendente che sia stato danneggiato dalla mancata implementazione degli step procedimentali previsti dalla legge ai fini della valutazione della performance. Si tratterebbe di un danno da perdita di chance che, tuttavia, esula dalla presente controversia.
5. Per quanto concerne gli anni 2014, 2015 e 2016, la suindicata somma residua di € 22.881,52 coincide con la differenza tra la
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 295/2022
complessiva somma di € 56.946,57 asseritamente spettante al ricorrente (e così composta: € 20.000,00 per il 2014, euro 20.000,00 per il 2015, € 15.000,00 per i primi nove mesi del 2016 ed € 1.946,57 per ulteriori due mesi del 2016) e l'ammontare di € 34.065,05 effettivamente corrisposto dall' per le annualità in questione. CP_1
5.1. Il ricorrente erra, tuttavia, allorquando individua nell'ammontare massimo indicato nel contratto individuale di lavoro la retribuzione a lui, in ogni caso, spettante.
Invero, dalla lettura del contratto individuale (art. 6, comma 2) si evince che al Dirigente odierno ricorrente veniva riconosciuta una
“indennità integrativa massima pari ad € 20.000,00, in forza della partecipazione al conseguimento della retribuzione di risultato, alla fine di ciascun periodo di valutazione” (doc. n. 2 allegato al ricorso).
Analoga pattuizione era prevista nel contratto di proroga del
07/10/2016, sebbene ivi fosse stabilità una indennità integrativa massima di € 11.679,45 (doc. n. 3 allegato al ricorso).
Ciò non significa, però, che detta indennità spetti, in ogni caso, nella misura “massima” ivi prevista, atteso che il senso della disposizione
è quello di prevedere un tetto individuale alla liquidazione di detta indennità di risultato, oltre il quale non è possibile andare, dovendosi in ogni caso tenere conto delle “risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza” (art. 24, comma 3, del d.lgs. n.
165/2001).
L'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (che disciplina il trattamento economico del dirigente) stabilisce, infatti, che «La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti».
Solo per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale (ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, ovvero: Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 295/2022
dirigenziali generali e quelli di livello equivalente) è previsto (art. 24, comma 2, d.lgs. n. 165/2001) che il contratto individuale stabilisca il trattamento economico fondamentale e determini gli istituti del trattamento economico accessorio ed i relativi importi, mentre per il restante personale dirigenziale, l'art. 24, comma 8, prevede l'istituzione di “appositi fondi” presso ciascuna amministrazione, sicché è evidente che non può essere disposta la corresponsione di retribuzioni di risultato in misura superiore ai fondi disponibili.
5.2. D'altronde, il ricorrente non ha dedotto per quali ragioni l'indennità gli debba essere riconosciuta proprio nella misura massima, non essendo state avanzate censure specifiche in ordine ai criteri di quantificazione dell'indennità a suo tempo già riconosciutagli dall' , ma ha genericamente richiesto sic et simpliciter CP_1
l'indennità nella misura massima indicata nel contratto individuale, senza nulla argomentare al proposito.
6. Le spese di lite, considerata la peculiarità della controversia e la non addebitabilità al ricorrente della mancata validazione della
Relazione sulla performance per l'anno 2013, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 295/2022 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Morabito e dall'Avv. Alessandro Morabito
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 te pro te
rappresentata e difesa dall'Avv. Crescenzio Santuori
- RESISTENTE - avente ad oggetto: retribuzione di risultato.
Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 295/2022
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 11/02/2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' Controparte_1
, alle cui dipendenze ha svolto attività
[...] dirigenziale, al fine di conseguirne la condanna al pagamento dell'indennità di risultato quantificata nella somma complessiva di €
42.881,57.
1.1. Il ricorrente ha, in particolare, dedotto che alcunché gli era stato corrisposto a tale titolo per l'anno 2013, non essendogli stata neppure fornita la scheda di valutazione della performance. In relazione al predetto anno, il ricorrente ha quantificato la retribuzione di risultato in € 20.000,00.
Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il ricorrente ha invece esposto di aver ricevuto la somma di € 34.065,05 in luogo della somma di €
56.946,57 contrattualmente pattuita, sicché residuava, in relazione a tali anni, una differenza pari a € 22.881,52.
2. Si è costituita l' Controparte_1
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
[...]
3. Il ricorso non può essere accolto.
4. Come dedotto e documentato dalla resistente Arcea, l'OIV
(Organismo indipendente di valutazione della performance) ha stabilito di non validare la Relazione sulla performance per l'anno
2013 (doc. n. 1 allegato alla memoria di costituzione di parte resistente).
Ne consegue che la resistente non poteva erogare la retribuzione di risultato per l'anno 2013, ostandovi il disposto del comma 5 dell'art. 3 del d.lgs. n. 150 del 2009 laddove si stabilisce che «Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per
l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance».
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 295/2022
Vi è quindi un vero e proprio collegamento tra la predisposizione del sistema di valutazione di cui al Titolo II del d.lgs. n. 150/2009 e l'erogazione della retribuzione di risultato (essendo quest'ultima legata alla performance).
Sotto tale profilo, l'art. 18, comma 2, del d.lgs. cit. chiarisce ulteriormente che «È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto».
Ne consegue che il ricorrente non è titolare di un diritto soggettivo alla corresponsione della c.d. retribuzione di risultato (che è un incentivo collegato alla performance) in mancanza della validazione della Relazione sulla performance.
Il principio è ribadito anche per i premi di cui agli artt. 20 e segg. del d.lgs. n. 150/2009, ostandovi il divieto di cui all'art. 14, comma 6
(“La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III”).
4.1. La Suprema Corte ha d'altronde affermato che «In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la retribuzione di posizione (e di risultato) ha natura squisitamente contrattuale ed è corrisposta dall'amministrazione una volta attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento;
ne consegue che dalla previsione di una retribuzione di risultato non discende in capo al potenziale destinatario della stessa un diritto soggettivo»
(Cass. n. 1382/2019; in senso conf.: Cass. n. 11899/2017 secondo la quale «Dalle fonti normative applicabili emerge la natura squisitamente contrattuale della retribuzione di posizione (e di risultato), la quale è corrisposta dall'amministrazione una volta
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 295/2022
attivati i necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell'attribuzione delle responsabilità, nell'assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il raggiungimento. Da ciò consegue che, come ha più volte avuto modo di affermare questa Corte in analoghe fattispecie …, dalla previsione di una retribuzione di risultato non discende in capo al potenziale destinatario della stessa un diritto soggettivo. L'indennità, che trae titolo da un'espressa volontà negoziale, è erogata, in base ai parametri prestabiliti, una volta che sia giunta a compimento la positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati preventivamente”).
4.2. Il ricorrente non può quindi pretendere la corresponsione del premio di risultato a prescindere dalla valutazione della performance
(essendo pacifico che non sia mai stata predisposta la relativa scheda).
Egli avrebbe, quindi, dovuto richiedere, al limite, la condanna dell'amministrazione a provvedere a detta valutazione ed a consegnargli la relativa scheda, per poi potere successivamente avanzare l'eventuale pretesa economica correlata a tale valutazione.
Il Giudice non può, invece, sostituirsi al datore di lavoro nella valutazione del dipendente, poiché ciò comporterebbe l'annullamento del potere discrezionale che è proprio dello stesso (in tal senso, Cass.
24984/2016).
4.3. Naturalmente, la giurisprudenza non esclude pregiudizialmente che possano configurarsi anche i presupposti per una responsabilità risarcitoria in favore del dirigente/dipendente che sia stato danneggiato dalla mancata implementazione degli step procedimentali previsti dalla legge ai fini della valutazione della performance. Si tratterebbe di un danno da perdita di chance che, tuttavia, esula dalla presente controversia.
5. Per quanto concerne gli anni 2014, 2015 e 2016, la suindicata somma residua di € 22.881,52 coincide con la differenza tra la
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 295/2022
complessiva somma di € 56.946,57 asseritamente spettante al ricorrente (e così composta: € 20.000,00 per il 2014, euro 20.000,00 per il 2015, € 15.000,00 per i primi nove mesi del 2016 ed € 1.946,57 per ulteriori due mesi del 2016) e l'ammontare di € 34.065,05 effettivamente corrisposto dall' per le annualità in questione. CP_1
5.1. Il ricorrente erra, tuttavia, allorquando individua nell'ammontare massimo indicato nel contratto individuale di lavoro la retribuzione a lui, in ogni caso, spettante.
Invero, dalla lettura del contratto individuale (art. 6, comma 2) si evince che al Dirigente odierno ricorrente veniva riconosciuta una
“indennità integrativa massima pari ad € 20.000,00, in forza della partecipazione al conseguimento della retribuzione di risultato, alla fine di ciascun periodo di valutazione” (doc. n. 2 allegato al ricorso).
Analoga pattuizione era prevista nel contratto di proroga del
07/10/2016, sebbene ivi fosse stabilità una indennità integrativa massima di € 11.679,45 (doc. n. 3 allegato al ricorso).
Ciò non significa, però, che detta indennità spetti, in ogni caso, nella misura “massima” ivi prevista, atteso che il senso della disposizione
è quello di prevedere un tetto individuale alla liquidazione di detta indennità di risultato, oltre il quale non è possibile andare, dovendosi in ogni caso tenere conto delle “risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza” (art. 24, comma 3, del d.lgs. n.
165/2001).
L'art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 (che disciplina il trattamento economico del dirigente) stabilisce, infatti, che «La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti».
Solo per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale (ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, ovvero: Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 295/2022
dirigenziali generali e quelli di livello equivalente) è previsto (art. 24, comma 2, d.lgs. n. 165/2001) che il contratto individuale stabilisca il trattamento economico fondamentale e determini gli istituti del trattamento economico accessorio ed i relativi importi, mentre per il restante personale dirigenziale, l'art. 24, comma 8, prevede l'istituzione di “appositi fondi” presso ciascuna amministrazione, sicché è evidente che non può essere disposta la corresponsione di retribuzioni di risultato in misura superiore ai fondi disponibili.
5.2. D'altronde, il ricorrente non ha dedotto per quali ragioni l'indennità gli debba essere riconosciuta proprio nella misura massima, non essendo state avanzate censure specifiche in ordine ai criteri di quantificazione dell'indennità a suo tempo già riconosciutagli dall' , ma ha genericamente richiesto sic et simpliciter CP_1
l'indennità nella misura massima indicata nel contratto individuale, senza nulla argomentare al proposito.
6. Le spese di lite, considerata la peculiarità della controversia e la non addebitabilità al ricorrente della mancata validazione della
Relazione sulla performance per l'anno 2013, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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