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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 555/2025 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giorgia RI;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Ivano Marcedone;
Appellato
OGGETTO: spese processuali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Siracusa in data 3 maggio 2023, – Parte_1
Contr infermiere dell di Siracusa, inizialmente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e successivamente stabilizzato con contratto a tempo indeterminato – adiva in giudizio l' chiedendone la condanna alla liquidazione del TFR maturato CP_1 in relazione ai periodi di lavoro svolti con contratti a tempo determinato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.
Con sentenza n. 209 del 26 febbraio 2025, il Tribunale accoglieva integralmente la domanda del ricorrente e compensava le spese di lite.
In particolare, accertata la debenza del TFR alla luce del quadro normativo di riferimento, il giudice rilevava che l non aveva contestato il diritto azionato, CP_1
avendo anzi dichiarato di aver già provveduto alla quantificazione del dovuto e di essere in procinto di procedere al relativo pagamento, rimasto tuttavia ineseguito.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne disponeva la compensazione in ragione della peculiarità delle questioni di diritto sottese alla decisione e della insufficienza della produzione del ricorrente ai fini della quantificazione del dovuto.
Avverso la sentenza, con ricorso del 7 agosto 2025, ha proposto appello Pt_1
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del gravame.
[...] CP_1
Compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche, la causa
è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante censura la statuizione sulle spese di lite lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. e la carenza di motivazione in ordine alla compensazione.
Segnatamente, deduce che, a fronte dell'integrale accoglimento della domanda di condanna proposta dal lavoratore, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il principio di soccombenza, non sussistendo alcuna delle ipotesi eccezionali previste dall'art. 92
c.p.c. per la compensazione.
In ogni caso, sostiene che la motivazione fornita dal primo giudice in ordine alla
“peculiarità delle questioni di diritto affrontate” e alla “insufficiente produzione ai fini di una quantificazione” sarebbe meramente apparente e, dunque, nulla ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
2. L'appello è fondato. 2.1. La regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile risponde alla regola generale della soccombenza fissata dall'art. 91 del codice di rito, che prevede che «il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa».
In deroga a tale norma, il successivo art. 92 – come modificato dal D.L. 132/2014
e risultante dalla sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 della Corte Costituzionale – prevede che la compensazione delle spese processuali può essere disposta, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, solo per assoluta novità della questione trattata, mutamento di giurisprudenza su questione dirimenti o «altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni».
Interpretando l'intervento additivo del Giudice delle Leggi, la Suprema Corte ha chiarito che la compensazione delle spese è ammissibile solo in ipotesi di assoluta incertezza che presentino la stessa (o maggiore) gravità e eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c. (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. VI-5, n. 3977/2020).
2.2. Applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente che non ricorre alcuna delle ipotesi appena richiamate.
Invero, a fronte dell'integrale accoglimento della domanda del ricorrente in primo grado, il tribunale ha motivato la compensazione facendo riferimento alla «peculiarità delle questioni di diritto affrontate» e alla «insufficiente produzione ai fini di una quantificazione»: tuttavia, nessuna di tali argomentazioni risulta idonea a giustificare la deroga al principio di soccombenza.
Quanto al primo profilo, la sussistenza del diritto dell'appellante alla liquidazione del TFR è sempre stata pacifica tra le parti (cfr. memoria di costituzione in giudizio dell' in primo grado), sicché non vi era alcuna “peculiare questione di diritto” da CP_1
risolvere.
Quanto alla insufficienza della produzione del ricorrente per la determinazione del TFR dovuto, invece, osserva il collegio che il aveva proposto una domanda Pt_1
di condanna generica (cfr. ricorso di primo grado) integralmente accolta dal giudice di prime cure: ne consegue che la mancata specificazione del quantum non poteva certo fondare una valida ragione per la compensazione. Del resto, lo stesso , CP_1
costituendosi in giudizio, aveva dichiarato che il credito del lavoratore ammontava a
€4.181,01.
2.3. L'appello deve pertanto essere accolto e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto va confermata, le spese del primo grado vanno poste a carico dell , nella misura indicata in dispositivo sulla base del valore della CP_1
causa (scaglione da €1.101,00 a €5.200,00), con distrazione in favore dell'avv. Giorgia
RI che nel ricorso introduttivo grado aveva reso la dichiarazione ex art.93 c.p.c.
3. Anche le spese del presente grado vanno poste a carico dell'appellato secondo la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da €1.101,00 a €5.200,00) determinato dal valore delle spese (Cass. civ. n.
602/2019), con distrazione anche in tal caso in favore del difensore avv. RI.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, condanna l' alla rifusione delle spese processuali del primo grado, che CP_1
liquida in € 1.400,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA, da distrarre in favore dell'avv. G. RI;
condanna la parte appellata alla rifusione delle spese processuali del presente grado che liquida in € 1.500,00 oltre rimborso spese generali, CPA e IVA da distrarre in favore dell'avv. G. RI.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Ettore Timpanaro.