TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1640/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1640/2025 V.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso 24.12.2025 promosso congiuntamente da
(codice fiscale , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.12.1952,
e
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Angela Maria
Bonanno, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 18.6.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Il Tribunale di Siracusa con decreto n. 71/2012 del 29.2.2012, depositato il 7.3.2012
(efficacia acquisita il 29.3.2012), omologava la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti, i quali, per quel che qui è di interesse, avevano anche previsto l'obbligo in
Pag. 1 capo a di corrispondere a per il mantenimento di moglie Parte_1 Parte_2
e delle figlie minori, la somma mensile di euro 800,00.
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 3.6.2025, le parti sopraindicate hanno allegato la sopraggiunta indipendenza economica delle figlie, divenute maggiorenni, e per tale ragione hanno chiesto di modificare la superiore condizione nei termini che seguono:
“il marito verserà solo ed esclusivamente in favore della moglie la somma Parte_2 mensile di euro 200 a titolo di mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente in misura pari all'incremento dell'indice Istat”.
Con note ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 23.12.2025, le parti hanno insistito nella domanda congiunta e con provvedimento del 24.12.2025 il giudice relatore ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Passando al merito, la nuova condizione inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, riportata in seno all'accordo, va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, perché risulta pienamente conforme alla legge ed ai principi di ordine pubblico e di buon costume in materia di diritto di famiglia.
Trattandosi di domanda avanzata congiuntamente, le spese del procedimento vanno compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 473- bis.51 c.p.c.: omologa l'accordo delle parti e, per l'effetto, modifica parzialmente le condizioni della separazione riportate nel decreto di omologa n. 71/2012 del 29.2.2012, depositato il
7.3.2012, nei termini indicati in parte motiva;
compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 27.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Pag. 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1640/2025 V.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso 24.12.2025 promosso congiuntamente da
(codice fiscale , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16.12.1952,
e
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Angela Maria
Bonanno, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 18.6.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Il Tribunale di Siracusa con decreto n. 71/2012 del 29.2.2012, depositato il 7.3.2012
(efficacia acquisita il 29.3.2012), omologava la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti, i quali, per quel che qui è di interesse, avevano anche previsto l'obbligo in
Pag. 1 capo a di corrispondere a per il mantenimento di moglie Parte_1 Parte_2
e delle figlie minori, la somma mensile di euro 800,00.
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 3.6.2025, le parti sopraindicate hanno allegato la sopraggiunta indipendenza economica delle figlie, divenute maggiorenni, e per tale ragione hanno chiesto di modificare la superiore condizione nei termini che seguono:
“il marito verserà solo ed esclusivamente in favore della moglie la somma Parte_2 mensile di euro 200 a titolo di mantenimento, somma da rivalutarsi annualmente in misura pari all'incremento dell'indice Istat”.
Con note ex art. 127-ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 23.12.2025, le parti hanno insistito nella domanda congiunta e con provvedimento del 24.12.2025 il giudice relatore ha posto la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Passando al merito, la nuova condizione inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, riportata in seno all'accordo, va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, perché risulta pienamente conforme alla legge ed ai principi di ordine pubblico e di buon costume in materia di diritto di famiglia.
Trattandosi di domanda avanzata congiuntamente, le spese del procedimento vanno compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 473- bis.51 c.p.c.: omologa l'accordo delle parti e, per l'effetto, modifica parzialmente le condizioni della separazione riportate nel decreto di omologa n. 71/2012 del 29.2.2012, depositato il
7.3.2012, nei termini indicati in parte motiva;
compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 27.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
Pag. 2