Articolo 3 della Legge 4 aprile 1964, n. 171
Articolo 2Articolo 4
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13 aprile 1964
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20 marzo 1977
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2 febbraio 2000
Art. 3.
Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione ((...)) di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a cio' esclusivamente destinati.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2000