Art. 3.
Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione ((...)) di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a cio' esclusivamente destinati.
Negli spacci destinati alla vendita di carni possono essere vendute carni fresche, congelate e scongelate, e comunque preparate, conservate e confezionate, di qualsiasi specie animale, ad eccezione ((...)) di quelle di bassa macelleria, che devono essere vendute in spacci a cio' esclusivamente destinati.