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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 24.11.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 5137/2022 r.g. e vertente tra
(c.f. , opponente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Placido Parte_1 C.F._1
CA e NZ CA;
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, opposto, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Nilla Barusi e Antonello Monoriti;
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26 settembre 2022, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n. OI-000246517 con la quale l' richiedeva la somma complessiva di euro CP_1
32.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali. Eccepiva la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza per violazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, L. 689/81 e all'art. 2, commi 1 e 3. L. 241/1990 essendo stata l'ordinanza, relativa alla sanzione scaturente dall'atto di accertamento prot. n. 4800.29/08/2017.0248809 del 01.09.2017, notificata solo in data 01.09.2022, ben CP_1 oltre i 90 giorni previsti dalla legge a pena di decadenza. Eccepiva, altresì, la carenza di motivazione dell'ordinanza ingiunzione non essendo stato esplicitato l'iter logico-giuridico seguito dall'ente previdenziale nell'applicazione e quantificazione delle sanzioni applicate. Contestava la legittimità dell'ordinanza ingiunzione per carenza di valido titolo evidenziando che in data 01.09.2022 il Minissale riceveva la notifica dell'ordinanza
1 ingiunzione n. OI-000246517 ma che non erano mai stati notificati i titoli presupposti ovvero l'atto di accertamento prot. n. 4800.29/08/2017.0248809 del 01.09.2017, indicato nell'atto opposto. CP_1
Chiedeva, pertanto, che venisse sospesa l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione n. OI - 000246517, con la quale l' ha richiesto la somma complessiva di euro 32.000,00, unitamente ad ogni atto ad essa presupposto CP_1
e/o consequenziale sino all'esito del giudizio, con provvedimento emesso inaudita altera parte, ovvero, in subordine, alla prima udienza utile, in contraddittorio con la controparte, stante il danno grave ed irreparabile che potrebbe derivare dalla eventuale esecuzione degli stessi;
nel merito, che venisse annullato l'atto opposto con ogni e qualsiasi statuizione;
in via gradata, che venisse applicata la sanzione irrogata al minimo di legge. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
2. Con memoria depositata il 20.01.2023, si costituiva in giudizio l' contestando tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto. In particolare, l'Ente previdenziale evidenziava che l'ordinanza oggetto dell'opposizione era relativa all'annualità 2014 e che l'accertamento della violazione era stato debitamente notificato al ricorrente in data 01.09.2017, con atto del 29.08.2017. Sottolineava che il ricorrente non aveva mai provveduto al pagamento delle ritenute previdenziali e che la prescrizione risultava validamente interrotta sia con il verbale di contestazione del 29.08.2017 sia con la notifica dell'ordinanza di ingiunzione del 26.08.2022, avvenuta il
01.09.2022, anche in considerazione della circostanza che nella fattispecie operava la sospensione dal 23.02.2020 al 31.05.2020. Precisava che, facendo seguito al messaggio n. 3516/2022 della Direzione Generale dell CP_1
l'Istituto aveva rideterminato l'importo della sanzione, in termini più favorevoli al ricorrente, agendo in autotutela ed emettendo il provvedimento di rettifica con il quale rideterminava l'importo della sanzione irrogata nella misura pari a auro 10.000,00.
Concludeva chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione opposta, che venissero respinte le domande proposte dall'opponente perché infondate confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà nel diverso importo determinato con delibera dell' del 13.12.2022, con vittoria di spese e competenze. CP_1
3. L'udienza del 24.11.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedente di questo Tribunale (v. sent. 2283/2025).
4. Preliminarmente va rilevato che l' ha rideterminato l'importo della sanzione in euro 10.000,00. CP_1
5. Va quinti evidenziato che l'opponente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per violazione del disposto di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 e quindi l'intervenuta decadenza dell'Istituto dal potere di
2 esigere il pagamento, atteso che la contestazione del presunto illecito non sarebbe stata effettuata nel termine perentorio di novanta giorni ivi previsto.
Ha in particolare rilevato che esso si riferisce al presunto mancato versamento di contributi relativi all'anno
2014 e che l'accertamento presupposto all'ordinanza-ingiunzione opposta risulta addirittura emesso nel 2017, con evidente violazione del termine di 90 giorni prescritto.
Orbene, dagli atti si evince che in effetti la sanzione amministrativa irrogata scaturisce dalla verifica dell'omesso versamento, da parte della ditta individuale Minissale Carmelo, delle ritenute previdenziali, relativa all'annualità 2014, giusto atto di accertamento del 29.08.2017, notificato il 01.09.2017.
Va, dunque, rilevato che a norma dell'art. 14 cit. “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “… qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (cfr. Cass. n. 7681/2014).
Si evidenzia altresì che nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 689/1981 nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la
Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale”, e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.” (Corte Cost. n. 151 del 2021).
3 Il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981 il termine di novanta giorni per la relativa contestazione – deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale (v. Cass. n. 20977/2024).
Nella specie, l' nulla ha dedotto a giustificazione del denunciato ritardo, limitandosi ad allegare CP_2 copia dell'atto di accertamento presupposto la cui data di emissione, 29.08.2017, risulta già tardiva dagli atti atteso che non sono emersi elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' . CP_2
All'accertata tardività della contestazione dell'illecito consegue, dunque, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione (v. in termini Cass. n. 1056/2022) e la conseguente invalidità derivata dell'ordinanza opposta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari attesa la durata del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione;
- condanna l' a pagare le spese di lite in favore di che vengono liquidate in euro CP_1 Parte_1
4.636,50, per compensi oltre spese generali, iva e cpa da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori antistatari.
Messina, 25.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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