Ordinanza presidenziale 25 giugno 2024
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00524/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di MA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2022, proposto da
Ondulati Santerno s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Pierina Buffoli, Andrea Mina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fontevivo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Alberto Bertoi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cepim s.p.a., Consorzio Servizi Interporto di MA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento datato 5 novembre 2021 e notificato in data 9 novembre 2021, con il quale il Comune di Fontevivo respingeva la diffida diretta ad ottenere dallo stesso la presa in carico, mediante l’adozione degli atti e delle operazioni materiali all’uopo occorrenti, di “tutte le opere di urbanizzazione primaria realizzate nell’Interporto di MA”;
- di ogni atto collegato, presupposto e conseguente;
… per l’accertamento …
dell’obbligo del Comune di Fontevivo di procedere al collaudo, qualora non effettuato, e alla presa in carico di tutte le opere di urbanizzazione primaria relative all'insediamento dell'Interporto di MA, a porre in essere gli atti ed i provvedimenti occorrenti per adempiere agli obblighi discendenti dalla legge e dalle convenzioni urbanistiche e ad assumersi tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria correlati alla gestione delle predette opere;
… e per la condanna …
del Comune di Fontevivo al collaudo e alla presa in carico delle opere di urbanizzazione primaria e al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente, da quantificarsi in via equitativa, comprensivi di interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fontevivo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa CA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Ondulati Santerno s.p.a., odierna ricorrente, è proprietaria di lotti di terreno e di fabbricati ubicati all’interno dell’area attinente alla realizzazione del polo logistico intermodale c.d. Interporto di MA, che interessa il territorio del Comune di Fontevivo.
Espone in punto di fatto che:
- il comparto dell’Interporto è stato edificato attraverso piani e convenzioni urbanistiche tra il Comune di Fontevivo e CE.P.I.M. s.p.a., originaria lottizzante;
- in data 23 dicembre 1980, il Consiglio Comunale di Fontevivo ha approvato il piano particolareggiato delle aree di proprietà di CE.P.I.M. s.p.a., a seguito della quale sono state stipulate le convenzioni rep. 19375 del 3 dicembre 1981, rep. 24583 del 28 luglio 1983, rep. 30216 del 15 marzo 1985 e rep. 47490 del 21 aprile 1989;
- a modifica delle precedenti convenzioni è stata successivamente stipulata la convenzione urbanistica n. 54676 del 10 luglio 1990 per l’attuazione del piano particolareggiato;
- con delibera n. 24 del 1990 il Consiglio Comunale di Fontevivo ha poi approvato una variante al piano particolareggiato presentata da CE.P.I.M. s.p.a., con la previsione, nella relativa convenzione urbanistica, all’art. 3 che “ CE.P.I.M. si impegna a cedere e trasferire gratuitamente al Comune le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria come di seguito elencate e precisamente: - strade come definite dal piano particolareggiato agli atti del Comune; - spazi di sosta e parcheggio, in misura non inferire a quanto stabilito, per diverse zone e destinazioni di uso della superficie fondiaria, dalle “Norme di attuazione del PRG” per un totale di mq 105.523 (…). La cessione di dette aree avverrà successivamente al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria su semplice richiesta del Comune e allorquando il Comune lo richieda ”;
- con delibera n. 8 del 25 gennaio 1995, il Comune di Fontevivo ha approvato un’ulteriore variante al piano particolareggiato e una nuova convenzione urbanistica rep. 63774 del 9 maggio 1996, sostitutiva della precedente, che ha previsto nuovamente all’art. 3, con riferimento alla cessione delle opere di urbanizzazione primaria, che « CE.P.I.M. si impegna a cedere e trasferire al Comune gratuitamente le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria come di seguito elencate e precisamente: - strade come definite dal piano particolareggiato agli atti del Comune; - spazi di sosta e parcheggio, in misura non inferire a quanto stabilito, per le diverse zone e destinazioni di uso sulla superficie fondiaria, dalle “Norme di attuazione del PRG” per un totale di mq 103.433 (…). La cessione di dette aree avverrà successivamente al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria. Le aree, gli impianti e le opere di urbanizzazione primaria previste dal piano particolareggiato saranno trasferite ed assunte al demanio del Comune di Fontevivo a cura e spese del lottizzante e su semplice richiesta del Comune il decimo anno della stipula notarile della presente convenzione. Tale termine potrà essere prorogato per determinazione unilaterale comunale ”, e all’art. 5, con riferimento alle urbanizzazioni secondarie, che « CE.P.I.M. si impegna a cedere e trasferire al Comune gratuitamente le aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, come indicato nelle planimetrie di progetto, nella misura stabilita dalle norme di attuazione del PRG per un totale di mq 285.547 (…). Dette aree saranno cedute al Comune entro due anni dalla stipula della presente convenzione, per quanto riguarda i Comparti 1 e 2 già in attuazione. Per quanto riguarda gli altri comparti, tali aree saranno cedute entro due anni dalla data della prima concessione edilizia delle opere di urbanizzazione primaria relativa ad ogni singolo comparto »;
- è stata poi stipulata tra il Comune di Fontevivo e CE.P.I.M. s.p.a. un’ulteriore convenzione urbanistica – che la ricorrente indica quale convenzione risalente all’anno 2009, mentre correttamente il Comune resistente, nelle sue difese, ne indica la data del 15 aprile 2010 (v. documento 1 del deposito del Comune del 23 settembre 2024)- con la previsione all’art. 3, rubricato “ Cessione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria ”, che “ Ce.p.i.m. si impegna a cedere e trasferire al Comune gratuitamente le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria come di seguito elencate (…)” (comma 1), “ La cessione di dette aree avverrà successivamente al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria ” (comma 2), “ Le aree e le opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente Convenzione del 9 maggio 1996 (…) dovranno essere trasferite e assunte al demanio del Comune di Fontevivo a cura e spese del lottizzante e su semplice richiesta del Comune entro l’anno 2009 ” (comma 3), “ Quanto alle aree, gli impianti e le opere di urbanizzazione primaria previste nel presente Piano particolareggiato saranno trasferite e assunte al demanio del Comune di Fontevivo a cura e spese del lottizzante e su semplice richiesta del Comune, il decimo anno dalla stipula notarile della presente convenzione ” (comma 4), “ I termini di cui sopra s’intendono tacitamente prorogati di anno in anno rispetto alle scadenze di cui sopra fino a quando il Comune non faccia esplicita richiesta di acquisizione ” (comma 5), e all’art. 5, con riferimento alla “ Cessione delle aree per le per le opere di urbanizzazione secondaria ”, che “ Il Ce.P.I.M. si impegna a cedere e trasferire gratuitamente al Comune le aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, come indicato nelle planimetrie di progetto, nella misura stabilita dalla Norme di Attuazione del PRG per un totale di mq 361.066 (…)” (comma 1)” e che “ Dette aree saranno cedute al Comune entro il 30 giugno 2013 ” (comma 2);
- in forza dei piani attuativi e delle convenzioni urbanistiche sottoscritte, nell’Interporto di MA sono state realizzate opere di urbanizzazione primaria a servizio dell’insediamento, quali strade di accesso comprensive dei parcheggi e della rete fognaria acque bianche e nere, rete di illuminazione, rete Enel e rete telefonica, rete idropotabile ed antincendio, impianto di depurazione e serbatoio pensile;
- le convenzioni urbanistiche prevedevano che le opere di urbanizzazione primaria, fino al momento della acquisizione al demanio comunale, fossero gestite e manutenute dal lottizzante direttamente o tramite l’affidamento ad un consorzio, società consortile o altro ente di gestione;
- con contratto del 29 dicembre 1993 le opere di urbanizzazione erano state temporaneamente concesse in comodato dal lottizzante al Consorzio dell’Interporto, che avrebbe dovuto gestirle fino alla presa in carico da parte dell’Amministrazione comunale;
- nonostante l’avvenuto completamento di tutte le opere di urbanizzazione e la scadenza dei termini imposti dalle convenzioni, il proprietario delle opere di urbanizzazione è ancora CE.P.I.M. s.p.a.;
- l’inerzia del Comune nell’acquisizione al demanio delle opere di urbanizzazione risulta cagionare dei danni ad Ondulati Santerno s.p.a., in quanto il Consorzio dell’Interporto, che continua a gestire le opere, costringe i consorziati (tra cui la stessa ricorrente) a sostenere i costi della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse;
- infatti, nel periodo 2017-2020 il Consorzio ha richiesto ad Ondulati Santerno s.p.a. contributi per un totale di € 169.210,56, oltre a € 10.950,00 quale “ quota parte versamento deliberato dall’assemblea del 06.03.2018 e destinato al finanziamento dell’intervento idraulico sul fiume Taro ”;
- in data 10 settembre 2021, Ondulati Santerno s.p.a. ha notificato al Comune di Fontevivo, a Ce.P.I.M. s.p.a. e al Consorzio dei Servizi dell’Interporto una diffida, al fine di sollecitare l’Amministrazione comunale ad acquisire tutte le opere di urbanizzazione primaria realizzate nell’Interporto di MA;
- il Consorzio ha riscontrato negativamente la diffida, sostenendo di non essere parte delle convenzioni urbanistiche sottoscritte da CE.P.I.M. s.p.a. e dal Comune;
- con provvedimento del 5 novembre 2021, il Comune di Fontevivo ha risposto alla diffida ritenendola priva di fondamento “ non essendosi ancora realizzata la necessaria (ed indefettibile) pre-condizione per l'insorgenza di tale obbligo (e cioè - come si visto - il collaudo con esito positivo delle opere in questione), né essendo decorsi i termini (stanti le proroghe legali di cui si è detto) entro i quali l'attuatore avrebbe dovuto comunicare l'ultimazione dei lavori di realizzazione delle suddette opere e chiederne poi il relativo collaudo ”.
Avverso detto provvedimento Ondulati Santerno s.p.a. ha proposto l’odierno ricorso, chiedendone l’annullamento, oltre che la condanna del Comune a procedere al collaudo, alla presa in carico delle opere e al risarcimento del danno.
Si è costituito in giudizio il Comune di Fontevivo, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, non essendo essa parte delle convenzioni urbanistiche delle cui pattuizioni chiede l’adempimento.
Nel merito, la difesa comunale chiede il rigetto del ricorso per infondatezza.
Con memoria del 15 ottobre 2025, il Comune di Fontevivo ha eccepito la tardività del deposito documentale effettuato dalla ricorrente in data 25 settembre 2025, avvenuto l’ultimo giorno utile ex art. 73 cod. proc. amm., ma oltre le ore 12.00.
Alla pubblica udienza del giorno 5 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La ricorrente agisce in giudizio per ottenere l’annullamento del provvedimento con cui il Comune di Fontevivo, nel rigettare la diffida, afferma l’insussistenza delle condizioni per procedere all’acquisizione delle opere di urbanizzazione primaria relative all’Interporto di MA, e l’accertamento, inoltre, dell’obbligo del Comune di procedere al collaudo (ove non effettuato) e alla presa in carico delle opere in questione. Chiede, inoltre, la condanna del Comune di Fontevivo al risarcimento del danno.
In via pregiudiziale deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente sollevata dall’Amministrazione comunale.
Quanto alla titolarità di diritti dominicali su immobili adiacenti all’area dell’Interporto, parte ricorrente produce agli atti del giudizio la visura catastale (cfr. documento n. 39 del deposito del 19 dicembre 2024) da cui si evince la proprietà di Ondulati Santerno s.p.a. sugli immobili identificati nel Catasto dei fabbricati al foglio 22, mappali 435 e 250, sub. 2, 3 e 4 e al Catasto dei terreni al foglio 22, mappale 228.
Quanto alla posizione soggettiva tutelata di parte ricorrente, in base ad un orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, hanno titolo a pretendere che si realizzi in maniera puntuale l’assetto di interessi pubblico/privati sotteso ad una lottizzazione non soltanto le parti delle connesse convenzioni urbanistiche – in capo alle quali sorgono posizioni giuridiche di natura paritaria, qualificabili in termini di diritto soggettivo ed attratte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 comma 1, lett. a) n. 2 cod. proc. amm. - ma anche tutti coloro i quali, pur essendo estranei alle convenzioni in parola, risentono delle conseguenze dell’inadempimento delle obbligazioni ivi assunte e ciò in ragione della vicinitas della loro proprietà rispetto al comparto lottizzato (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater , 1° marzo 2021 n. 2423 che richiama T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 15 aprile 2020, n. 636 e Consiglio di Stato sez. IV, 9 gennaio 2019, n. 199). Tali ultimi soggetti, terzi rispetto alla complessiva vicenda urbanistica in esame, sono titolari di una posizione giuridica legittimante, qualificabile in termini di “interesse legittimo”, alla compiuta realizzazione degli impegni assunti in lottizzazione; quindi, siffatta situazione di interesse legittimo, proprio in quanto basata sulla vicinitas rispetto al comparto lottizzato, acquista evidenza giuridica, con ciò divenendo tutelabile innanzi al giudice amministrativo, a seguito della presentazione, come avvenuto nel caso di specie, di una “diffida” ( rectius richiesta/istanza) nei confronti dell’amministrazione comunale, avente ad oggetto il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte in sede di convenzioni di lottizzazione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater , 1° marzo 2021 n. 2423).
Ne discende il rigetto dell’eccezione pregiudiziale, stante il pregiudizio lamentato dalla società ricorrente per i perduranti costi della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione non acquisite dall’Amministrazione comunale.
Sempre in via pregiudiziale, il Collegio ritiene di poter prescindere dallo scrutinio dell’eccezione di tardività del deposito documentale effettuato dalla parte ricorrente in data 25 settembre 2025, sostenuta dalla difesa comunale sulla scorta del rilievo che sarebbe stato fatto oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., attesa la non influenza di tale deposito ai fini della decisione della presente controversia.
Venendo al merito, il ricorso è affidato ad un primo motivo, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della legge 1150/1942; Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del T.U. n. 380 del 2001; Violazione e falsa applicazione dell’artt. 32, 141 del D. Lgs n. 163/2006; Eccesso di potere per travisamento dei fatti; Eccesso di potere per violazione delle convenzioni urbanistiche sottoscritte ”, con cui parte ricorrente contesta il provvedimento impugnato per quanto attiene al profilo motivazionale secondo cui la mancata acquisizione delle opere di urbanizzazione primaria da parte dell’Amministrazione comunale è conseguenza del mancato collaudo delle stesse, che impedirebbe il verificarsi di un presupposto fondamentale ai fini della cessione al Comune.
Sostiene che già la convenzione urbanistica del 10 luglio 1990 e quella successiva del 9 maggio 1996, dopo aver fissato il collaudo delle opere entro il primo quadrimestre dalla data di comunicazione dell’ultimazione dei relativi lavori, avevano introdotto il meccanismo del c.d. collaudo tacito, con la previsione che in caso di “ inadempienza da parte del Comune, le opere si intenderanno comunque positivamente collaudate ”.
Assume, poi, che nel senso dell’obbligatorietà del collaudo delle opere di urbanizzazione primaria depongono anche le previsioni normative vigenti ratione temporis in tema di opere pubbliche e, in particolare, l’art. 32, comma 1, lett. g) e l’art. 141, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, sulla scorta dei quali deve ritenersi che il collaudo configuri un obbligo, e non una facoltà, per l’Amministrazione comunale.
Con il secondo motivo di diritto, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 della legge 1150/1942. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, c. 2, DPR 380/2001; Violazione e falsa applicazione dell’art. 143, DLGS 152/2006; Eccesso di potere per travisamento dei fatti; Eccesso di potere per violazione delle convenzioni urbanistiche sottoscritte ”, la ricorrente contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui sostiene che i termini di validità della convenzione urbanistica del 15 aprile 2010 sarebbero stati prorogati in forza della Legge 9 agosto 2013 n. 98 e del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), e nella parte in cui invoca la previsione della convenzione relativa alla proroga tacita di anno in anno del termine per l’acquisizione delle opere alla proprietà comunale.
Sostiene che, al momento dell’entrata in vigore della normativa citata, il termine per la cessione delle opere era già ampiamente scaduto, posto che, ai sensi dell’art. 3 della convenzione relativa alla variante del 2009, le opere di urbanizzazione primaria della precedente convenzione del 1996 avrebbero dovuto essere trasferite al patrimonio comunale entro l’anno 2009.
Ritiene, poi, che la proroga invocata dal Comune debba ritenersi riferita ai termini per la realizzazione delle opere e non anche ai termini per il trasferimento di quelle già realizzate.
Né può ritenersi valida, secondo la prospettazione attorea, una clausola che permetta una proroga sine die dei termini per l’acquisizione delle opere, quale quella invocata dal Comune con riferimento all’art. 3, comma 5, della convenzione del 15 aprile 2010.
Richiama in conclusione la giurisprudenza amministrativa in tema di obbligatorietà dell’acquisizione al patrimonio comunale delle opere di urbanizzazione.
Con la memoria depositata in atti in data 6 agosto 2024, la ricorrente afferma di aver avuto conoscenza, a seguito di accesso agli atti, dell’avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione primaria, ragion per cui insiste per l’illegittimità del diniego di acquisizione delle stesse al patrimonio comunale.
Il ricorso è infondato.
Il “Piano Particolareggiato Interporto di MA” è stato approvato dal Comune di Fontevivo nel dicembre 1980.
In attuazione del piano, il Comune di Fontevivo e CE.P.I.M. s.p.a. hanno stipulato diverse convenzioni urbanistiche, tra cui, da ultimo, la convenzione del 15 aprile 2010 che prevede all’art. 3, rubricato “ Cessione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria ”, che “ Ce.P.I.M. si impegna a cedere e trasferire al Comune gratuitamente le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria come di seguito elencate (…)” (comma 1), che “ La cessione di dette aree avverrà successivamente al collaudo delle opere di urbanizzazione primaria ” (comma 2), che “ Le aree e le opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente Convenzione del 9 maggio 1996 (…) dovranno essere trasferite e assunte al demanio del Comune di Fontevivo a cura e spese del lottizzante e su semplice richiesta del Comune entro l’anno 2009 ” (comma 3), che “ Quanto alle aree, gli impianti e le opere di urbanizzazione primaria previste nel presente Piano particolareggiato saranno trasferite e assunte al demanio del Comune di Fontevivo a cura e spese del lottizzante e su semplice richiesta del Comune, il decimo anno dalla stipula notarile della presente convenzione ” (comma 4), che “ I termini di cui sopra s’intendono tacitamente prorogati di anno in anno rispetto alle scadenze di cui sopra fino a quando il Comune non faccia esplicita richiesta di acquisizione ” (comma 5).
L’art. 5 della convenzione del 15 aprile 2010, poi, prevede, con riferimento alla “ Cessione delle aree per le per le opere di urbanizzazione secondaria ”, che “ Il Ce.P.I.M. si impegna a cedere e trasferire gratuitamente al Comune le aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, come indicato nelle planimetrie di progetto, nella misura stabilita dalla “Norme di Attuazione” del PRG per un totale di mq 361.066 (…)” (comma 1)” e che “ Dette aree saranno cedute al Comune entro il 30 giugno 2013 ” (comma 2).
L’art. 7 della convenzione del 15 aprile 2010, poi, rubricato “ Opere di urbanizzazione secondaria ”, prevede che “ Il Ce.P.I.M. si impegna a realizzare a propria cura e spese le opere di urbanizzazione secondaria necessarie all’intervento compatibilmente coi tempi di coltivazione della cava di cui alle premesse e secondo i tempi, le dimensioni le tipologie che verranno definite di concerto con l’Amministrazione Comunale ” (comma 1), che « Il Ce.P.I.M. presenterà a tal fine, contestualmente al progetto delle opere di urbanizzazione primaria, il progetto di completamento della sistemazione generale delle aree destinate alle opere di urbanizzazione secondaria e di eventuali edifici da realizzare all’interno delle aree stesse, integrativo del ripristino ambientale previsto dal piano di coltivazione della “CAVA AREA CEPIM” » (comma 2), che “ L’esecuzione di tali opere, che potranno essere attuate per stralci, dovrà iniziare nei termini fissati dalla relativa concessione. L’ultimazione delle stesse dovrà avvenire entro il termine di cui al secondo comma dell’art. 5 ” (comma 3).
Sono prive di pregio le argomentazioni con cui parte ricorrente sostiene l’inefficacia in parte qua della convenzione del 15 aprile 2010 e, comunque, la scadenza dei termini previsti per l’acquisizione delle opere di urbanizzazione primaria da parte del Comune.
La convenzione del 15 aprile 2010 prevede all’art. 18, comma 2, che “ La validità della presente convenzione è fissata in anni 10 (dieci) dalla data della presente stipula, entro i quali dovranno essere ultimate tutte le opere e gli edifici ivi previsti, e potrà essere prorogata salvo quanto previsto dall'art. 10 delle presenti norme ”.
L'articolo 30, comma 3 bis , del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla Legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98, ha introdotto una proroga triennale delle convenzioni urbanistiche stipulate entro il 31 dicembre 2012, con la previsione che “ Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni ”.
Successivamente, l’art. 10, comma 4 bis , del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha introdotto una ulteriore proroga, con la previsione che “ Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 ”.
L’art. 10 septies del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51, ha previsto nella originaria formulazione che “ In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno: (…) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020 ”.
Il termine è stato poi elevato a 30 mesi dall’art. 4 quater , comma 1, lett. a), del Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11, e infine a 36 mesi dall’art. 7, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15.
Deve ritenersi quindi che, al momento della proposizione della diffida da parte della società ricorrente, la convenzione del 15 aprile 2010 era ancora pienamente efficace, risultando prorogata per effetto delle disposizioni succitate, con conseguente posticipazione dei termini per l’ultimazione delle opere, il collaudo delle stesse e il trasferimento al patrimonio comunale.
Analizzando sotto il profilo teleologico i diversi interventi legislativi che hanno condotto alla proroga della convenzione, è possibile apprezzarne un minimo comun denominatore nella straordinaria necessità ed urgenza di intervenire con misure efficaci strumentali lato sensu al rilancio dell’economia. In tale ottica, quindi, la proroga della validità della convenzione del 15 aprile 2010 deve giocoforza comportare il prolungamento dei termini in essa previsti per la realizzazione, il collaudo e l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, evidentemente comportanti rilevanti impegni di spesa per il soggetto attuatore, senza alcuna distinzione tra termini scaduti e termini non scaduti.
In senso analogo si è già pronunciato questo Tribunale, con specifico riferimento alle previsioni di cui all’articolo 30 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, sostenendo che « Il d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modifiche, dalla L. n. 98 del 2013 (cd. decreto del fare), nell’ambito delle previste disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, ha introdotto, all’interno del capitolo dedicato alle semplificazioni amministrative in materia edilizia, le seguenti norme: - “Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. È altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (art. 30, comma 3); - “Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni” (art. 30, comma 3-bis). Com’è facilmente riscontrabile, e su di un piano interpretativo basato sulla lettera della norma, mentre la proroga dei termini di cui al comma 3 dell’art. 30 su citato (termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e termine delle autorizzazioni paesaggistiche) è accompagnata da alcune garanzie in termini di efficacia e di compatibilità urbanistica, la proroga dei termini di cui al comma 3-bis fa riferimento soltanto all’avvenuta stipula dei relativi accordi sino al 31 dicembre 2012, a prescindere dunque dall’efficacia o meno di tali accordi al momento della conversione in legge del decreto. La giurisprudenza amministrativa ha affrontato in più occasioni le conseguenze applicative della norma suddetta, e ha convenuto, con orientamento che ad oggi pare del tutto consolidato, nel senso che l'art. 30, comma 3 bis, d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con la l. 9 agosto 2013 n. 98, è chiaro nell'estendere la proroga a tutti i termini previsti nell'ambito della singola convenzione urbanistica, senza la necessità di distinguere, all'interno di pattuizioni spesso molto complesse ed articolate nell'individuazione degli obblighi delle parti, fra termini scaduti e non ancora scaduti al momento di entrata in vigore della legge di conversione n. 98 del 2013 (cfr. in termini, tra le altre, T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. II, 04/12/2017, n. 11973, T.A.R. Lombardia - Milano, sez. II, 15 luglio 2016 n. 1427 e n. 45 del 2016 e T.A.R. Sardegna, sez. II, 20/12/2016, n. 961). La ratio della norma, secondo il citato orientamento sarebbe stata quella di favorire in ogni modo gli operatori che avevano subito gli effetti della crisi del mercato immobiliare ed edilizio; sempre secondo il suddetto orientamento, tale finalità avrebbe rischiato di essere sostanzialmente svuotata se, a fronte di ogni singola convenzione, si fosse reso necessario distinguere fra obblighi scaduti e non scaduti all'entrata in vigore della norma legislativa di proroga » (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, MA, 25 ottobre 2018 n. 257).
Quindi l’ultrattività della convenzione e la sottintesa proroga anche dei termini in essa previsti giustificano la presa di posizione del Comune che, nel gravato provvedimento, replica alla diffida di parte ricorrente segnalando che “(…) la Convenzione, la cui originaria validità era fissata in anni 10 (dieci), è tutt'ora pienamente valida ed efficace, tenuto conto, per un verso, che la Legge n. 98/2013 (recente conversione del D.L. n. 69/2013, c.d. "Decreto del fare") ha prorogato di tre anni la validità delle convenzioni urbanistiche stipulate fino al 31.12.2012, e d'altro canto, che la Legge 120/2020 (che ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 10 "Misure di semplificazione in materia edilizia" del D.L. Semplificazioni n. 76/2020), ha prorogato di ulteriori tre anni il suddetto termine (aggiungendo quindi altre tre anni alla proroga di cui al D.L. 69/2013) (…) Di conseguenza (e cioè appunto per effetto dei due citati interventi normativi) devono intendersi prorogati tutti i termini previsti dalla Convenzione urbanistica 15.04.2010, e quindi, anche i termini di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della suddetta Convenzione ”.
La proroga della convenzione, determinando la posticipazione dei termini in essa previsti, restituisce quindi una attuazione delle previsioni del Piano Particolareggiato Interporto di MA ancora in fieri .
Ma non solo.
Occorre, infatti, considerare che è in itinere la stessa definizione di un accordo conclusivo tra il soggetto attuatore e il Comune di Fontevivo, tenuto conto che la convenzione del 15 aprile 2010 è stata seguita da numerose varianti al Piano (richieste dal soggetto attuatore e autorizzate con le deliberazioni della Giunta comunale di Fontevivo depositate in atti dalla parte resistente) e dall’accordo ex art. 11 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 tra il Comune e CE.P.I.M. s.p.a. con cui si è inteso convenire i contenuti e gli obiettivi di una prossima e definitiva variante al Piano (cfr. doc. n. 32 del deposito del Comune in data 24 settembre 2025).
Tale situazione fotografa, quindi, una fase attuativa del Piano Particolareggiato ancora in itinere , sia per quanto riguarda il completamento delle opere che per quanto concerne la stessa definizione di un accordo conclusivo tra il Comune e il soggetto attuatore.
Ragion per cui non irragionevolmente il Comune di Fontevivo risponde alla diffida di parte ricorrente segnalando che “ le opere di urbanizzazione primaria di cui si reclama la presa in carico da parte del Comune — contrariamente a quanto si afferma nella diffida in oggetto — non sono state affatto “regolarmente collaudate”, non essendo state ancora nemmeno sottoposte al collaudo, ed anzi, prima ancora, non avendo l'attuatore nemmeno comunicato al Comune l'ultimazione delle stesse, né comunque richiesto al Comune medesimo di sottoporre a collaudo le opere in questione ”.
Aggiunge il Comune di Fontevivo, ad abundantiam , che « Le considerazioni che precedono sono ulteriormente rafforzate dalla constatazione che l'art. 3, comma 5, della Convenzione 15.04.2010, dispone che “i termini di cui sopra (e dunque, quelli di cui ai citati commi 3 e 4 - n.d.r.) s’intendono tacitamente prorogati di anno in anno rispetto alle scadenze di cui sopra fino a quando il Comune non faccia esplicita richiesta di acquisizione ”».
In disparte la tacita proroga dei termini di cui all’art. 3, comma 5, della Convenzione del 15 aprile 2010, i termini per la realizzazione, il collaudo e l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere di urbanizzazione devono intendersi posticipati, come già precisato, per effetto della proroga ex lege della stessa convenzione urbanistica, indipendentemente dalla distinzione tra termini scaduti e termini non scaduti.
Sono infondate, poi, le argomentazioni censoree articolate dalla parte ricorrente con la memoria del 6 agosto 2024, con la quale intende stigmatizzare la mancata acquisizione al patrimonio comunale di opere di urbanizzazione già realizzate.
Come ampiamente comprovato dalla difesa comunale, con delibera del Consiglio Comunale di Fontevivo del 30 novembre 2023 è stato autorizzato « con effetti dal 01/01/2024, il trasferimento a titolo gratuito da CEPIM al patrimonio del Comune di Fontevivo dell’impianto di depurazione e delle reti di fognatura per acque bianche e nere (…)» e « il trasferimento, sempre a decorrere dal 01/01/2024, ad ATERSIR, e dalla stessa affidata ad IRETI, quale gestore operativo del servizio idrico integrato nel territorio della provincia di MA, della gestione (e relativa custodia), delle succitate opere (…)».
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre 2024 è stato poi approvato lo schema di convenzione per la “ cessione gratuita al Comune di Fontevivo delle opere/apparati costituenti la pubblica illuminazione a servizio dell’Ambito/Polo funzionale dell’Interporto di MA in Comune di Fontevivo (PR) ” e, con scrittura privata del 20 febbraio 2025, è stata inoltre convenuta “ la cessione gratuita al Comune di Fontevivo delle opere/apparati costituenti la pubblica illuminazione a servizio dell’ambito/polo funzionale dell’Interporto di MA in Comune di Fontevivo (PR) ”.
Quanto, poi, alla realizzazione della nuova strada di accesso al fondo Parizzi-Morini, trattandosi di tratto di viabilità resosi necessario per realizzare un nuovo percorso di ingresso in un fondo situato in località Castelguelfo e reso sostanzialmente inaccessibile per effetto dell’esecuzione di un’opera ferroviaria a servizio dell’Interporto di MA (circostanza questa non contestata dalla parte ricorrente), l’opera in questione non risulta direttamente riconducibile al novero delle opere di urbanizzazione primaria o secondaria del Piano Particolareggiato Interporto di MA.
Sono prive di fondamento, infine, le doglianze con cui parte ricorrente assume doversi ritenere applicabile al caso di specie il meccanismo del c.d. collaudo tacito delle opere, dal momento che il soggetto attuatore non ha mai dato avvio al procedimento necessario ad innescare il meccanismo del c.d. collaudo tacito, non avendo mai comunicato al Comune di Fontevivo la conclusione dei lavori, né tantomeno richiesto al Comune di acquisire la proprietà delle opere in questione, ma anzi ha proposto diverse varianti al Piano e ha siglato con lo stesso Comune l’accordo del 25 giugno 2025 per la ridefinizione dei profili attuativi del Piano.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, analogamente alla richiesta di risarcimento del danno.
La peculiarità delle questioni trattate consente di disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Italo SO, Presidente
CA ER, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA ER | Italo SO |
IL SEGRETARIO