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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/10/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2024
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 690/2024
Il giorno 21/10/2025 alle ore 10.10 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per l'avv. ROMANO MASSIMO;
Parte_1 Per l'avv. Amelia Mannino per delega dell'avv. BUONANNO TERESA;
Controparte_1 Per nessuno è comparso. CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi ed ai verbali di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 5 N. R.G. 690/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 690/2024 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo Parte_1 C.F._1 di Gotto, via San Vito n. 13, presso lo studio dell'Avv. Massimo Romano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Appellante contro
, (C.F. ), in persona della Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Buonanno giusta procura in CP_4 atti.
Appellata
e
CP_2
Appellata contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
888/2023 con la quale il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellante a seguito del sinistro avvenuto in data
10.10.2021 – allorché , proprietaria della vettura tg. ME418289, effettuando manovra di CP_2 retromarcia investiva il in procinto di attraversare la via Umberto I di S. Lucia del Mela – e, Pt_1
pagina 2 di 5 N. R.G. 690/2024
previo accertamento del concorso di colpa del pedone nella misura del 40%, condannava i convenuti al pagamento dell'importo di € 2.250,00, oltre al rimborso delle spese processuali.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata per illogicità nonché per erronea interpretazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui il Giudice di Pace accertava il concorso di colpa del nella causazione dell'evento. Pt_1
Più nello specifico, il esponeva che “il pedone, era in un tratto stradale ampio, a senso unico, Pt_1 posto al centro dell'area cittadina, in pieno giorno, quindi in condizioni di piena visibilità. Non può configurarsi il concorso di colpa del pedone, non essendo dimostrato che lo stesso ha tenuto una condotta imprudente e/o imprevedibile, creando un improvviso ed inevitabile ostacolo per la circolazione dell'autovettura in retromarcia (…) Alla luce dei fatti e della testimonianza resa, è indubbio che la responsabilità esclusiva del sinistro vada ascritta al conducente della vettura, contro il quale opera peraltro, la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 1 c.c., che non è stato in alcun modo superata;
nel caso di specie, non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dello stesso articolo, non trattandosi di scontro tra veicoli”.
Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio, la contestava i motivi di appello e ne chiedeva il Controparte_3 rigetto, con vittoria di spese e compensi.
, benché regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. CP_2
Indi, all'udienza del 21.10.2025, precisate dalle parti costituite le conclusioni come da verbale ed esaurita la discussione orale, il procedimento viene definito a sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò premesso in fatto, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'appello proposto da deve ritenersi fondato e va, pertanto, accolto in forza della seguente Parte_2 motivazione.
In punto di diritto, giova ricordare che la Corte di Cassazione è ormai ferma nel ritenere che: “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di
pagina 3 di 5 N. R.G. 690/2024
guida mantenuta” (v. ex multis Cassazione civile sez. III - 28/03/2022, n. 9856; nel medesimo senso anche Tribunale Varese sez. II, 16/09/2024, n.840).
Ebbene, nel caso di specie dall'istruttoria espletata sono emersi con chiarezza sia l'effettiva dinamica del sinistro, sia sufficienti elementi per ravvisare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg. ME418289, di proprietà di , nella causazione dell'evento. CP_2
Ed invero, il teste sentito all'udienza dell'08.05.2023 ha riferito che: “a circa 10 mt di Testimone_1 distanza ho visto un'autovettura Fiat panda di colore rosso scuro che durante una manovra di retromarcia investiva un pedone. A causa dell'urto il pedone è caduto a terra e lamentava lesioni al braccio e alla mano”.
Destituita di fondamento deve, dunque, ritenersi la prospettazione della compagnia assicurativa appellata in punto di concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro, posto che nel procedimento di primo grado parte convenuta non ha sufficientemente allegato ovvero provato il ricorrere, in ossequio al sopra richiamato principio ermeneutico, di una condotta anomala o imprevedibile del pedone, tale da assumere autonoma efficienza causale nella verificazione dell'evento dannoso. Né, per altro aspetto, dall'istruttoria espletata è stato possibile evincere una condotta imprudente o pericolosa del pedone investito, apprezzabile ai fini del concorso di cui all'art. 1227, comma 1, c.c..
In via consequenziale, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, l'evento deve ritenersi ascrivibile, sotto il profilo eziologico, in via esclusiva al comportamento colpevole della
. CP_2
Venendo alla determinazione del quantum risarcitorio, può richiamarsi integralmente la statuizione del
Giudice di prime cure, resa sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata – non oggetto di contestazione in sede di gravame – secondo cui “il danno da lesioni ammonta a €
3.740,00”.
In definitiva, in forza di quanto sopra esposto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere riconosciuta in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di €
3.740,00, oltre interessi nella misura già indicata nella sentenza di primo grado.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellata nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
A fronte dell'ammissione di al beneficio del gratuito patrocinio, il pagamento delle Parte_1
pagina 4 di 5 N. R.G. 690/2024
spese di lite va eseguito in favore dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 690/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata, che va per il resto confermata, così statuisce:
- condanna gli appellati in solido, al pagamento in favore dell'appellante, del risarcimento del danno per i fatti di causa, determinato in complessivi € 3.740,00, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna gli appellati, in solido, alla refusione in favore del , delle spese processuali, Pt_1 liquidate in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Barcellona Pozzo di Gotto, 21.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 690/2024
Il giorno 21/10/2025 alle ore 10.10 innanzi al dott. Mirko Intravaia, sono comparsi:
Per l'avv. ROMANO MASSIMO;
Parte_1 Per l'avv. Amelia Mannino per delega dell'avv. BUONANNO TERESA;
Controparte_1 Per nessuno è comparso. CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi ed ai verbali di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 1 di 5 N. R.G. 690/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 690/2024 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo Parte_1 C.F._1 di Gotto, via San Vito n. 13, presso lo studio dell'Avv. Massimo Romano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Appellante contro
, (C.F. ), in persona della Controparte_3 P.IVA_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Buonanno giusta procura in CP_4 atti.
Appellata
e
CP_2
Appellata contumace
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
888/2023 con la quale il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellante a seguito del sinistro avvenuto in data
10.10.2021 – allorché , proprietaria della vettura tg. ME418289, effettuando manovra di CP_2 retromarcia investiva il in procinto di attraversare la via Umberto I di S. Lucia del Mela – e, Pt_1
pagina 2 di 5 N. R.G. 690/2024
previo accertamento del concorso di colpa del pedone nella misura del 40%, condannava i convenuti al pagamento dell'importo di € 2.250,00, oltre al rimborso delle spese processuali.
In particolare, l'appellante censurava la sentenza impugnata per illogicità nonché per erronea interpretazione delle risultanze istruttorie nella parte in cui il Giudice di Pace accertava il concorso di colpa del nella causazione dell'evento. Pt_1
Più nello specifico, il esponeva che “il pedone, era in un tratto stradale ampio, a senso unico, Pt_1 posto al centro dell'area cittadina, in pieno giorno, quindi in condizioni di piena visibilità. Non può configurarsi il concorso di colpa del pedone, non essendo dimostrato che lo stesso ha tenuto una condotta imprudente e/o imprevedibile, creando un improvviso ed inevitabile ostacolo per la circolazione dell'autovettura in retromarcia (…) Alla luce dei fatti e della testimonianza resa, è indubbio che la responsabilità esclusiva del sinistro vada ascritta al conducente della vettura, contro il quale opera peraltro, la presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2054, comma 1 c.c., che non è stato in alcun modo superata;
nel caso di specie, non opera la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dello stesso articolo, non trattandosi di scontro tra veicoli”.
Chiedeva, quindi, in riforma della sentenza impugnata, l'integrale accoglimento della domanda risarcitoria, con vittoria di spese e compensi.
Costituendosi in giudizio, la contestava i motivi di appello e ne chiedeva il Controparte_3 rigetto, con vittoria di spese e compensi.
, benché regolarmente citata, non si costituiva in giudizio. CP_2
Indi, all'udienza del 21.10.2025, precisate dalle parti costituite le conclusioni come da verbale ed esaurita la discussione orale, il procedimento viene definito a sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Ciò premesso in fatto, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, l'appello proposto da deve ritenersi fondato e va, pertanto, accolto in forza della seguente Parte_2 motivazione.
In punto di diritto, giova ricordare che la Corte di Cassazione è ormai ferma nel ritenere che: “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di
pagina 3 di 5 N. R.G. 690/2024
guida mantenuta” (v. ex multis Cassazione civile sez. III - 28/03/2022, n. 9856; nel medesimo senso anche Tribunale Varese sez. II, 16/09/2024, n.840).
Ebbene, nel caso di specie dall'istruttoria espletata sono emersi con chiarezza sia l'effettiva dinamica del sinistro, sia sufficienti elementi per ravvisare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tg. ME418289, di proprietà di , nella causazione dell'evento. CP_2
Ed invero, il teste sentito all'udienza dell'08.05.2023 ha riferito che: “a circa 10 mt di Testimone_1 distanza ho visto un'autovettura Fiat panda di colore rosso scuro che durante una manovra di retromarcia investiva un pedone. A causa dell'urto il pedone è caduto a terra e lamentava lesioni al braccio e alla mano”.
Destituita di fondamento deve, dunque, ritenersi la prospettazione della compagnia assicurativa appellata in punto di concorrente responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro, posto che nel procedimento di primo grado parte convenuta non ha sufficientemente allegato ovvero provato il ricorrere, in ossequio al sopra richiamato principio ermeneutico, di una condotta anomala o imprevedibile del pedone, tale da assumere autonoma efficienza causale nella verificazione dell'evento dannoso. Né, per altro aspetto, dall'istruttoria espletata è stato possibile evincere una condotta imprudente o pericolosa del pedone investito, apprezzabile ai fini del concorso di cui all'art. 1227, comma 1, c.c..
In via consequenziale, contrariamente a quanto statuito dal Giudice di prime cure, l'evento deve ritenersi ascrivibile, sotto il profilo eziologico, in via esclusiva al comportamento colpevole della
. CP_2
Venendo alla determinazione del quantum risarcitorio, può richiamarsi integralmente la statuizione del
Giudice di prime cure, resa sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata – non oggetto di contestazione in sede di gravame – secondo cui “il danno da lesioni ammonta a €
3.740,00”.
In definitiva, in forza di quanto sopra esposto, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere riconosciuta in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di €
3.740,00, oltre interessi nella misura già indicata nella sentenza di primo grado.
Le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellata nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria - secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
A fronte dell'ammissione di al beneficio del gratuito patrocinio, il pagamento delle Parte_1
pagina 4 di 5 N. R.G. 690/2024
spese di lite va eseguito in favore dello Stato.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 690/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in parziale riforma della sentenza impugnata, che va per il resto confermata, così statuisce:
- condanna gli appellati in solido, al pagamento in favore dell'appellante, del risarcimento del danno per i fatti di causa, determinato in complessivi € 3.740,00, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna gli appellati, in solido, alla refusione in favore del , delle spese processuali, Pt_1 liquidate in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Barcellona Pozzo di Gotto, 21.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
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