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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 7731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7731 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. EL AL presidente dott.ssa GI HI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4419/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Borioni, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Fabio Catterini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in grado di appello
APPELLATO pagina 1 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4347/2022, R.G. n. 18305/2017, pubblicata in data 21.3.2022, resa nel giudizio promosso da (di seguito ) nei confronti di Controparte_1 CP_1 Parte_1
(di seguito ) per il pagamento della subfornitura e della posa in opera di infissi Pt_1 nell'ambito di un pubblico appalto, aggiudicato a per l'esecuzione di opere in favore Pt_1 del Comune di Talamona (So), il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la convenuta al pagamento della somma di € 71.557,00, oltre IVA e oltre interessi legali di mora sino all'effettivo pagamento, nonché al pagamento delle spese processuali e di c.t.u., così motivando:
«… La causa è stata istruita con la produzione di documenti e con l'espletamento di una CTU.
In particolare, quest'ultima ha posto in evidenza:
«1. che “la relazione di collaudo riporta le risultanze di una visita di collaudo in corso d'opera effettuata il15.11.2016: in tale occasione il Collaudatore constatava che i lavori risultavano ultimati ad eccezione di:
-Pulizia accurata del materiale ancora presente in cantiere,
-Riparazione dei danni causati da infiltrazioni-dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico realizzato,
-dichiarazione di conformità degli impianti idrosanitario e di riscaldamento realizzati-certificazioni relative ai materiali utilizzati necessarie per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi,
-realizzazione di prove di carico per collaudo statico in quanto non sono stati consegnati i certificati di controllo sui calcestruzzi e sull'acciaio da parte dell'impresa esecutrice.”;
2. che “all'esame documentale emerge che la convenuta si è obbligata a corrispondere per la fornitura per cui è causa la somma di €.76.507,93 +Iva, similmente a quanto asserisce l'attrice nelle note preventive in all.2, che riprendono le tesi esposte in citazione”;
3. che “i giorni solari di ritardo nella fornitura che si possono addebitare all'attrice sono 5 tra il 15 e il 20 aprile
2016.”;
4. che, in merito all'omissione ad opera di parte attrice di completare i lavori non fornendo i carter esterni degli infissi nonché i coprifili, “di quanto lamentato dalla convenuta non c'è traccia nei documenti depositati ed in particolare non c'è traccia nella relazione finale del Collaudatore, che è il documento depositato dall'attrice come
15.0.2 “COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI CONTABILITA' FINALE” in data 21.02.2017”;
5. che “non risultano forniti i certificati dei materiali utilizzati dall'attrice per la fornitura degli infissi per cui è causa.”;
6. che, in relazione all'omissione di rilascio del UR per verificare la regolarità contributiva dell'azienda, “in atti
è depositato il UR (all.15.0 di parte attrice). Ha validità tra il 12.01.2016 e l'11.05.2016”;
7. che “asserisce quindi la convenuta che il corrispettivo che il Comune avrebbe versato alla in Pt_1 caso di lavori terminati nel rispetto della regola dell'arte sarebbe stato pari a €.80.000,00, dato che il 10% cioè
€.8.000,00 è il mancato utile lamentato. Questa lamentela non trova riscontro nei documenti depositati...”;
pagina 2 di 14
8. che “nella relazione già richiamata del Collaudatore, depositata come doc.15.3 dall'attrice, risulta una detrazione di 3.000,00 per spese per l'ottenimento delle certificazioni, relative ai materiali utilizzati, necessarie per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.”;
9. che “il collaudo dei lavori di cui al contratto tra il Comune di Talamona e la convenuta è stato effettuato e risulta dai documenti depositati in all.15; non è quindi chiaro il motivo per cui la stessa fornitura non sia stata ancora oggetto di “collaudo tecnicoamministrativo” tra l'attrice (in qualità di Sub-Appaltatrice del Comune di
Talamona) e la convenuta (in qualità di Appaltatrice dello stesso Comune).”;
10. che, in relazione alle spese di pulizia degli infissi, “…si può prudenzialmente addebitare una quota dell'8% a carico dell'attrice per tale pulizia…”;
11. che era stabilito” per n.5 giorni di ritardo nella consegna in cantiere della fornitura, con penale contrattuale di
€. 150,00 al giorno (art.10 sub-contratto 663 del 12.11.2015 in all.1 attrice): €.150,00 x 5 =€750,00”;
12. che “con riferimento alla detrazione di €. 1.000,00 per “riparazione danni causati da infiltrazioni nelle aule”, si ritiene di addebitarla alla convenuta presumendo che in inverno sia siano appalesati lievi difetti nella sigillatura delle cornici esterne degli infissi”;
13. che “per l'ottenimento delle certificazioni, relative ai materiali utilizzati, il Collaudatore (doc.15.3 attrice) ha apportato una detrazione di €. 3.000,00 al conto finale dell'Impresa, e tale è il costo che può essere ribaltato a carico dell'attrice”;
14. che “per la pulizia del cantiere viene quantificata una somma pari all'8% della detrazione operata dal
Comune di Talamona a carico della convenuta per tutte le opere eseguite (di importo superiore al milione di euro): €.2.500,00 x 0,08 = €. 200,00. Quindi il costo della pulizia a carico dell'attrice è pari a €. 200,00”;
15. che “in totale i costi e le detrazioni calcolate a carico dell'attrice ammontano a € 4.950,00”;
16. che, in relazione al tentativo di conciliazione, “Il C.T.U. ha consegnato ai presenti la propria proposta di conciliazione in all.7, dando termine fino al 14.05.2019 per una risposta. La stessa proposta è stata spedita anche via PEC direttamente all'Avv. Fabio Catterini e all'Avv.Paolo Borioni. Entro la data del 14.05.2019 nessuna delle parti ha aderito alla proposta conciliativa del C.T.U.”.
Tanto premesso, preliminarmente, va respinta l'eccezione in rito sollevata dalla convenuta atteso che il capitolato speciale, richiamato dalla stessa convenuta per opporre la clausola arbitrale, non appare sottoscritto dalle parti. Risulta depositato dalla convenuta il contratto intervenuto con la attrice, datato 12.11.2015, con gli allegati A, B, C, D, tutti sottoscritti da entrambe le parti, mentre quello richiamato dalla convenuta per eccepire la clausola arbitrale non risulta sottoscritto.
Peraltro, l'attrice contesta la produzione documentale per cui non sussistono riscontri in ordine alla riconducibilità della previsione contrattuale di cui all'art. 2 con il documento prodotto dalla convenuta in assenza di sottoscrizione. Pertanto, deve ritenersi, vista la sottoscrizione apposta da entrambe le parti anche su tutti gli allegati oltre che sul contratto, che il capitolo speciale della non rientra tra le pattuizioni Parte_2 contrattuali poiché non sottoscritto ed, in ogni caso, non riconducibile al richiamo contenuto in contratto.
Nel merito della controversia, la CTU fornisce le valutazioni utili al fine di determinare le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuale ad opera di entrambe le parti.
Infatti, il CTU, per come sopra già riportato, evidenzia, in primo luogo, il totale da corrispondere a carico della convenuta che risulta essere pari ad € 76.507,00, oltre IVA, derivante da quanto previsto contrattualmente e da quanto maggiorato per variante e nuovi prezzi. pagina 3 di 14 Per quanto concerne le contestazioni sollevate dalla convenuta nei confronti dell'attrice relativa alla esecuzione delle prestazioni, il CTU ha accertato: che si possono addebitare 5 giorni di ritardo tra il 15 ed il 20 aprile 2016 per la consegna del materiale, prevista per il 15 aprile 2016; che il collaudatore aveva detratto € 1.000,00 per infiltrazioni nelle aule derivanti dagli infissi forniti e montati dall'attrice; che la mancata consegna dei certificati derivava dal mancato pagamento del fornitore che li trattiene a titolo di garanzia, il quale non era stato ancora pagato presumibilmente per il mancato pagamento del corrispettivo da parte della convenuta all'attrice; che la committente l'appalto aveva già pagato la convenuta anche per i lavori eseguiti dall'attrice; che una percentuale delle spese di pulizia poteva essere posta a carico dell'attrice a seguito delle contestazioni sollevate dal collaudatore;
che le ritenute contrattuali applicate ad non potevano essere svincolate. CP_1
Il CTU concludeva che poteva essere complessivamente addebitata alla attrice la spesa complessiva pari ad €
4.950 da detrarre dal corrispettivo di € 76.507,00.
In ultimo, il CTU precisa che i lavori sono stati ultimi ed ha rilevato solo un rilievo del Direttore dei lavori concernenti le infiltrazioni sopra già evidenziate.
Le residue contestazioni della convenuta non risultano accertabili, come precisato dal CTU, per carenza documentale, con particolare riferimento alla commistione degli inadempimenti del contratto di appalto lamentati dalla Committente nei confronti della odierna convenuta rispetto a quelli del contratto in contenzioso tra le odierne parti in causa.
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie ed, in particolare, della CTU, la domanda dell'attrice deve essere parzialmente accolta con il riconoscimento della somma pari ad € 71.557,00, oltre IVA ed interessi legali di mora, e con la condanna della convenuta al suo pagamento.
Le spese, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico della convenuta per la soccombenza prevalente, oltre a quelle di CTU già liquidate.».
***
Ha proposto appello , articolando due motivi e chiedendo alla Corte di accogliere le Pt_1 seguenti conclusioni:
«Piaccia all'Ill.ma Corte adita emendare, riformare, sostituire e modificare la sentenza del Tribunale di Roma n
4347/2022 REPERT. N.5260/2022 emessa il 21.03.2022 non notificata così nei termini di cui alle motivazioni esposte nel presente appello e quindi, in via preliminare anche ai sensi dell'art 283 cpc che, accogliere l'istanza di sospensione della sentenza e delle disposizioni di condanne e disporre la sospensione e/o revoca dell'esecutività del provvedimento impugnato, quantomeno per permettere il sereno esame delle ragioni dell'appellante, nel merito accogliere integralmente le domande esposte dall'appellante in primo grado che dappresso si ripropongono e riformare la sentenza disponendo il rigetto di ogni domanda di condanna formulata da e riconoscendo che nulla le è CP_1 dovuto dall'appellante ovvero:
Voglia l'On.le Tribunale adito, ed ora la Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza od eccezione, in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza e/o il difetto di giurisdizione del tribunale adito in favore del Collegio Arbitrale e per l'effetto rigettare la domanda della poiché inammissibile, CP_1 improcedibile od infondata;
pagina 4 di 14 nel merito, nel caso di rigetto dell'eccezione preliminare di competenza arbitrale, accertare il grave inadempimento dell'attore, rigettare le domande, le richieste e le istanze avanzate dalla nei CP_1 confronti della perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate ed accertare e
Pt_1 dichiarare che la non deve corrispondere alcuna somma alla in ragione dei rapporti
Pt_1 CP_1 intercorsi tra le imprese per i motivi dedotti in comparsa, in primo grado ed in appello;
nel caso di rigetto dell'eccezione preliminare di competenza arbitrale ed in ipotesi di un qualche riconoscimento creditorio in favore della , accertare il ritardo esecutivo dell'appellata in relazione al contratto CP_1 sottoscritto con la accertare la misura della corrispondente penale contrattuale e procedere alla
Pt_1 compensazione delle somme nella misura che in corso di causa sarà accertata ed accertare e dichiarare che la non deve corrispondere alcuna somma alla n ragione dei rapporti intercorsi tra
Pt_1 CP_1 le imprese per i motivi dedotti in comparsa, in primo grado ed in appello;
in ogni caso con vittoria di competenze, spese ed onorari del giudizio.
In via istruttoria si rinnovano le richieste formulate in primo grado così come dedotto nell'atto di appello chiedendo l'ammissione della riconvocazione del CTU e l'ammissione delle istanze istruttorie orali.
Salvis Juribus».
***
Si è costituita, in data 25.1.2023, la curatela chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
«Voglia la Corte adita, per i motivi di cui al presente atto, salvo integrazioni, ogni contraria istanza disattesa, rigettata altresì l'istanza di sospensione, ove riproposta da parte appellante, dare atto, dichiarare, accertare:
1) preliminarmente e nel rito la inesistenza / nullità della notifica dell'atto di appello;
2) in subordine ancora preliminarmente il difetto di legittimazione di , oltre che il difetto di procura;
Parte_1
3) in via subordinata e nel rito la inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art.342 cpc salvo altri.
4) in via subordinata la inammissibilità di qualsiasi domanda di accertamento e condanna nei confronti di ora in fallimento;
CP_1
5) In via ulteriormente subordinata e nel merito la infondatezza dell'appello in fatto e diritto. In ogni caso con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze legali.
Con ogni riserva, sia di merito che istruttoria».
***
Con ordinanza del 26.1.2023, la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. e le istanze istruttorie e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 14.11.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 18.12.2025 con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
*** pagina 5 di 14 I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inesistenza o nullità della notifica dell'atto di appello, sollevata sul presupposto che la notificazione fosse stata eseguita ai procuratori costituiti in primo grado, nonostante, nelle more tra il deposito della sentenza di primo grado e la notifica dell'appello, fosse intervenuto il fallimento di . CP_1
Osserva la Corte – in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – che, qualora la dichiarazione di fallimento intervenga tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di impugnazione effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito “in bonis”, anziché nei confronti del curatore, non è inesistente, bensì nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e di conseguenza, l'avvenuta costituzione del fallimento in appello ha efficacia sanante ex tunc, mentre va disposta la rinnovazione della notifica al curatore qualora non si costituisca in giudizio (Cass. n. 12785/2016; Cass. n. 25230/2024).
Nel caso di specie, la nullità della notificazione deve ritenersi sanata, essendosi il curatore regolarmente costituito nel presente giudizio.
***
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione di e di difetto di procura, rileva la Pt_1
Corte che parte appellante ha provveduto in data 26.1.2023, successivamente all'udienza di prima trattazione, a depositare copia della visura camerale della Controparte_2
, dalla quale risulta che si tratta dello stesso soggetto giuridico, essendo occorso
[...] nel tempo solo il mutamento di denominazione sociale, circostanza che, comunque, già risultava dalla visura depositata dalla stessa curatela.
***
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza pagina 6 di 14 impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello nel suo complesso non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., fatto salvo quanto si dirà in ordine al secondo motivo.
***
Venendo al merito, con il primo motivo di appello (rubricato «A Erronea valutazione in merito alle pattuizioni contrattuali, al CSA ed alla valenza probatoria dei documenti contrattuali e vincolante delle pattuizioni ivi presenti in relazione alla clausola compromissoria») l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto invalida la clausola compromissoria contenuta nel capitolato speciale, sostenendo che essa non fosse vincolante perché il documento non era stato sottoscritto e non era certo che fosse quello allegato al contratto.
Sostiene che tale valutazione non tiene conto della figura giuridica della relazione perfetta, pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza, che attribuisce efficacia vincolante a tutte le clausole richiamate da un contratto sottoscritto, anche se contenute in documenti allegati non firmati separatamente. Il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti contraenti al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di relatio perfecta, il valore di clausole concordate e, quindi, le sottrae all'esigenza della specifica approvazione per iscritto.
Precisa, inoltre, che la previsione del foro di Roma contenuta nel contratto non contrasta con la clausola arbitrale, poiché essa si riferisce esclusivamente a quelle controversie che, per legge, non possono essere devolute ad arbitri.
Sottolinea, poi, di aver assolto al proprio onere probatorio, avendo depositato il capitolato speciale di riferimento, mentre controparte, pur contestandone l'identità, non ha prodotto alcun documento alternativo, lasciando la propria eccezione priva di riscontro.
pagina 7 di 14 Pertanto, conclude, in assenza di prova contraria, il capitolato depositato doveva ritenersi quello effettivamente accettato dalle parti e, come tale, vincolante anche per la clausola compromissoria, sicché la sentenza doveva essere riformata riconoscendo l'inammissibilità dell'azione di primo grado stante la competenza e giurisdizione del collegio arbitrale in luogo del giudice ordinario.
***
Il motivo è infondato.
Si premette che la giurisprudenza sull'istituto della c.d. “relazione perfetta” è riferita ai contratti di appalto di opere pubbliche.
In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che, in materia di appalto di opera pubblica, la disciplina delle clausole contrattuali vessatorie di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., operante quando l'amministrazione appaltante predisponga unilateralmente la singola clausola, non trova applicazione allorché i contraenti richiamino integralmente il capitolato generale d'appalto quale parte integrante del contratto. In tale ipotesi, infatti, non ricorre la figura del contratto di adesione, bensì quella del contratto a relazione perfetta, nel quale il riferimento al capitolato deve intendersi come espressione di una scelta concordata, diretta all'assunzione di uno schema contrattuale conosciuto e accettato nella sua interezza (Cass.
n. 19949/2007).
Il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica, invece, è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, non essendo ad esso applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell'accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche (Cass. n. 8384/2000; Cass. n. 19296/2018).
In ogni caso, anche a voler prescindere da quanto sopra, si osserva quanto segue.
Il contratto, all'art. 2, prevede che lo stesso è disciplinato anche dalle disposizioni contenute nell'allegato capitolato speciale della , “che il Subfornitore dichiara di aver preso in visione e Pt_1 accettato, agli allegati A, B, C, D che costituiscono parte integrante del presente contratto”.
L'allegato A, sottoscritto da entrambe le parti, menziona nell'elenco dei documenti il capitolato speciale.
Tuttavia, parte attrice in primo grado ( ) ha contestato che l'atto corrisponda a quello CP_1 depositato da (non sottoscritto da alcuna delle parti), che, fra l'altro, lungi dal Pt_1 contenere l'elencazione delle lavorazioni e dei relativi costi delle opere da eseguire, contiene soltanto una serie di condizioni generali di contratto (si tratta, in sostanza, di un documento a pagina 8 di 14 carattere normativo e non a carattere tecnico), che, a maggior ragione, avrebbero richiesto l'approvazione specifica ex art. 1341 c.c.
A riprova di quanto eccepito, in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.,
ha depositato, inoltre, la pec del Comune di Talamona del 24.7.2017 (doc. 15 di CP_1 parte attrice), inviata a seguito di istanza di accesso agli atti (doc. 16 di parte attrice), la quale conteneva vari documenti (la comunicazione di affidamento del subappalto, il contratto con allegati vari, la contabilità finale del collaudatore, il collaudo amministrativo), ma non il
“capitolato speciale”.
Si consideri che detta trasmissione era stata effettuata da alla stazione appaltante Pt_1 per notiziarla della stipula del subappalto con ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006, CP_1 ratione temporis applicabile, comunicazione obbligatoria ai fini dell'autorizzazione al subappalto e contenente, tra l'altro, la copia integrale autentica del contratto stipulato con il subappaltatore.
Orbene, a fronte di siffatta contestazione, , sulla quale gravava il relativo onere, non Pt_1 ha fornito la prova che il c.d. capitolato speciale dalla medesima prodotto fosse quello richiamato nell'allegato A al subcontratto.
Pertanto, non può operare la clausola compromissoria contenuta nel suddetto capitolato speciale, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
***
Con il secondo motivo (rubricato «B Erronea valutazione della vicenda nel merito»), l'appellante censura la sentenza per avere il primo giudice fondato acriticamente il proprio convincimento sulle valutazioni del C.T.U., il quale ha riconosciuto un credito di Eurolegno di € 76.507,00 oltre IVA con una detrazione di soli € 4.950,00, giungendo a una condanna di € 71.557,00 oltre IVA e interessi di mora.
Lamenta, innanzitutto, che il giudice ha erroneamente riconosciuto corrispettivi superiori rispetto a quelli oggetto del contratto e autorizzati dalla stazione appaltante ( aveva CP_1 proposto domanda per il pagamento di € 93.339,64 lordi, rispetto a un valore di contratto pari a € 66.000,00), non risultando opere extracontrattuali, né essendovi ordini di servizio sottoscritti dal responsabile di commessa che avrebbero potuto legittimare prestazioni ulteriori. Al contrario, avrebbe eseguito prestazioni inferiori rispetto a quelle CP_1 previste dall'accordo originario e, comunque, trattandosi di appalto pubblico, non era possibile realizzare lavorazioni difformi dal contratto. Pertanto, la pretesa di pagamento per importi pagina 9 di 14 eccedenti il valore contrattuale era infondata e inammissibile, essendo il contratto l'unica fonte di obbligazioni riconosciuta dalle parti e autorizzata dalla Pubblica Amministrazione.
In secondo luogo, si duole della erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto, sulla scorta della c.t.u., che avesse completato i lavori, mentre è documentalmente CP_1 dimostrato che la società non aveva portato a termine le opere commissionate. Il giudice, infatti, non avrebbe valutato la prova documentale, atteso che il CEP attesta una produzione di valore inferiore. si era rifiutata di fornire i carter esterni e i coprifili degli infissi, CP_1 dando luogo a detrazioni per la mancata fornitura, per complessivi € 28.244,43, sicché le lavorazioni eseguite, alle quali applicare detrazioni e penali, ammontavano a soli € 37.755,57.
Il C.T.U., interrogato sul punto, invece, pur riscontrando la contestazione della stazione appaltante sul fatto che gli infissi erano manchevoli, ha dato per scontato che ogni materiale fosse perfettamente montato in ragione del deposito del DDT da parte di , senza CP_1 tener conto che si trattava di fornitura e posa in opera. Il C.T.U. ha anche errato con riguardo alla mancata pulizia del cantiere, per la quale la stazione appaltante ha detratto € 2.500,00 dai corrispettivi in favore di , ponendo a carico di solo la minor quota. Il Pt_1 CP_1
Comune di Talamona, a causa del mancato completamento delle opere commissionate, ha applicato un deprezzamento del 10% sulla voce infissi, con una perdita di utile per Pt_1 pari a € 8.000,00, danno non considerato dalla sentenza.
Inoltre, non ha consegnato la documentazione e le certificazioni previste come CP_1 necessarie per pretendere i pagamenti, e precisamente il UR, e, sulla base della stessa c.t.u. (“In atti è depositato il UR (all.15.0 di parte attrice). Ha validità tra il 12.01.2016 e l' 11.05.2016. La fornitura in cantiere dei materiali è arrivata con ogni probabilità il 20.04.2016 e il 18.05.2015 è stato firmato il verbale di fine lavori depositato dall'attrice come documento n.4.”), ne è dimostrata l'assenza al momento delle prestazioni.
Ancora, non sono state consegnate le certificazioni relative ai materiali forniti, né poteva essere diversamente, stante il mancato completamento delle forniture che impedisce di certificare le qualità che gli infissi, oggi, non possono avere;
del resto, la mancata posa dei carter determina l'assenza delle qualità di contenimento energetico.
È altresì accertato che i lavori si sono protratti, seppur non completati, almeno fino al
18.5.2016, con un ritardo di 63 giorni e con valore della penale pari a € 9.450,00, mentre il
C.T.U. ha riconosciuto un ritardo di soli 5 giorni, andando persino a detrarre per la 7 Pt_3 giorni di ritardo certificati, non previsti dal contratto. Questo ritardo ha inciso sull'intero cantiere, generando (in applicazione analogica dei principi in materia di appalti di opere pagina 10 di 14 pubbliche) ulteriori danni in termini di maggiori costi operativi, spese generali, mancato utile, mancato ammortamento e maggiori retribuzioni corrisposte agli operai, da porsi in compensazione con quanto preteso da . CP_1
Precisa, infine, che le difese svolte da in primo grado sono prive di pregio, poiché, CP_1 se da un lato questa ha sostenuto che il contratto stipulato fosse una mera vendita di beni e che fosse decaduta dal diritto di eccepire vizi e difetti, dall'altro è essa stessa Pt_1 incorsa in decadenza non avendo sollevato alcuna eccezione alla prima difesa utile sicché non può invocare tale vizio, e comunque la qualificazione del contratto come vendita è del tutto erronea, trattandosi invece di un appalto per forniture su misura e posa in opera, legato all'intuitus personae.
***
Il motivo è inammissibile.
Premette la Corte che il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742/2022).
Nella specie, il giudice ha aderito alle conclusioni del C.T.U., il quale, a sua volta, ha dapprima esaminato tutti i punti (nove) trattati nella comparsa di costituzione di , Pt_1 affrontandoli nel dettaglio e traendo le proprie conclusioni sulla base delle indagini compiute.
Il C.T.U. ha poi dato analitica e dettagliata risposta alle osservazioni del consulente di parte
(pagg. 19-24 della relazione), risposta che si rivela congrua e coerente con gli accertamenti espletati e che non viene fatta oggetto di specifiche e puntuali critiche nell'atto di impugnazione, il che impone, tra l'altro, di disattendere le istanze istruttorie di parte appellante.
Quest'ultima, infatti, si limita a riproporre, con la doglianza, quanto già argomentato nel precedente grado di giudizio, come si ricava dal raffronto tra l'atto di impugnazione e la comparsa di costituzione in primo grado, e prescinde dalla relazione peritale, recepita e fatta propria dal Tribunale, e, soprattutto, dalla risposta e dai chiarimenti forniti dall'ausiliare proprio alle osservazioni del consulente di parte convenuta. pagina 11 di 14 Né l'appellante si duole del mancato esame delle dette osservazioni da parte del C.T.U., con il cui ragionamento, invero, omette di confrontarsi.
È qui sufficiente, a mero titolo esemplificativo, rammentare che il C.T.U. (cfr. pag. 7 della relazione) quantifica il valore del contratto sulla base del subcontratto n. 663 del 12.11.2015
(€ 66.000,00) e della conferma d'ordine del 18.2.2016, sottoscritta e accettata dalla convenuta, composta da due schede: la prima riporta l'elenco degli infissi e delle varie voci per € 66.000,00, IVA esclusa, la seconda espone il conteggio delle varianti per € 3.517,02 e tre nuovi prezzi per carter a C e supporti zincati per un totale di € 6.990,63, e così per un valore complessivo di € 76.507,65 (66.000,00+3.517,02+6.990,63 = € 76.507,65).
Nell'esaminare il primo punto della comparsa di costituzione e risposta (pagg. 11 e 12), il
C.T.U. spiega e ribadisce quanto sopra.
Nella risposta alle osservazioni sul punto (pagg. 19 e 20) chiarisce le ragioni per cui le argomentazioni del C.T.P. (tendenti a dimostrare che la conferma d'ordine e le schede non hanno sostanzialmente valore) non sono convincenti.
Spiega, al riguardo, che: il quesito posto prescindeva dalle autorizzazioni rilasciate da un terzo, qual è la stazione appaltante;
il capitolato cui faceva riferimento il C.T.P. era privo della sottoscrizione dell'attrice, che anzi lo contestava;
la dichiarazione della convenuta, la quale il
25.2.2016 aveva inviato una PEC alla stazione appaltante in cui rappresentava di aver sottoscritto un contratto di subappalto di € 66.000,00, era stata inviata una settimana dopo la sottoscrizione della conferma d'ordine del 18.2.2016 e poteva e doveva essere aggiornata nell'importo del subappalto.
A fronte di ciò, l'appellante si limita a reiterare, sostanzialmente, che: il corrispettivo dell'appalto era pari a € 66.000,00; le parti avevano previsto che sarebbero state riconosciute solo le prestazioni extracontrattuali richieste o riconosciute mediante ordine di servizio redatto e firmato dal responsabile di commessa della società committente (proprio al fine di evitare incertezze); l'obbligo della forma scritta comporta che l'assenza di prova determina la nullità e l'infondatezza della domanda di pagamento;
il capitolato prevedeva l'infondatezza di qualsiasi domanda di pagamento per prestazioni che non fossero oggetto di specifico ordine scritto;
mai alcuna prestazione ulteriore rispetto a quelle di contratto era stata richiesta, né eseguita.
È evidente l'assenza di qualsivoglia specifica critica al ragionamento del C.T.U. e all'iter logico giuridico seguito dal giudice.
Alla stessa conclusione si perviene in ordine alle altre censure, evidenziandosi che l'ausiliare ha proceduto secondo la stessa metodologia sopra descritta (esame dei documenti, esame pagina 12 di 14 dei punti contenuti nella comparsa, risposta alle osservazioni del C.T.P.) anche sugli altri profili in contestazione.
Se è vero che, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n.
27199/2017) e come si è detto, l'atto di appello non deve rivestire particolari forme sacramentali né deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è anche vero che deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass.
n. 40560 del 17/12/2021; Cass. S.U. n. 36481 del 13/12/2022), non essendo ammessa la mera reiterazione di argomentazioni già spese in primo grado.
Ne consegue che, in difetto di censure puntuali e specifiche, la doglianza è inammissibile.
***
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
***
Ogni altra questione o istanza è assorbita nei motivi sin qui esposti.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 4347/2022, R.G. n. 18305/2017, pubblicata in data 21.3.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
pagina 13 di 14 2) condanna al pagamento, in favore del n. Parte_1 Controparte_1
16/2022, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 18.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI HI EL AL
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. EL AL presidente dott.ssa GI HI consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4419/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Borioni, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Fabio Catterini, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in grado di appello
APPELLATO pagina 1 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4347/2022, R.G. n. 18305/2017, pubblicata in data 21.3.2022, resa nel giudizio promosso da (di seguito ) nei confronti di Controparte_1 CP_1 Parte_1
(di seguito ) per il pagamento della subfornitura e della posa in opera di infissi Pt_1 nell'ambito di un pubblico appalto, aggiudicato a per l'esecuzione di opere in favore Pt_1 del Comune di Talamona (So), il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava la convenuta al pagamento della somma di € 71.557,00, oltre IVA e oltre interessi legali di mora sino all'effettivo pagamento, nonché al pagamento delle spese processuali e di c.t.u., così motivando:
«… La causa è stata istruita con la produzione di documenti e con l'espletamento di una CTU.
In particolare, quest'ultima ha posto in evidenza:
«1. che “la relazione di collaudo riporta le risultanze di una visita di collaudo in corso d'opera effettuata il15.11.2016: in tale occasione il Collaudatore constatava che i lavori risultavano ultimati ad eccezione di:
-Pulizia accurata del materiale ancora presente in cantiere,
-Riparazione dei danni causati da infiltrazioni-dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico realizzato,
-dichiarazione di conformità degli impianti idrosanitario e di riscaldamento realizzati-certificazioni relative ai materiali utilizzati necessarie per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi,
-realizzazione di prove di carico per collaudo statico in quanto non sono stati consegnati i certificati di controllo sui calcestruzzi e sull'acciaio da parte dell'impresa esecutrice.”;
2. che “all'esame documentale emerge che la convenuta si è obbligata a corrispondere per la fornitura per cui è causa la somma di €.76.507,93 +Iva, similmente a quanto asserisce l'attrice nelle note preventive in all.2, che riprendono le tesi esposte in citazione”;
3. che “i giorni solari di ritardo nella fornitura che si possono addebitare all'attrice sono 5 tra il 15 e il 20 aprile
2016.”;
4. che, in merito all'omissione ad opera di parte attrice di completare i lavori non fornendo i carter esterni degli infissi nonché i coprifili, “di quanto lamentato dalla convenuta non c'è traccia nei documenti depositati ed in particolare non c'è traccia nella relazione finale del Collaudatore, che è il documento depositato dall'attrice come
15.0.2 “COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI CONTABILITA' FINALE” in data 21.02.2017”;
5. che “non risultano forniti i certificati dei materiali utilizzati dall'attrice per la fornitura degli infissi per cui è causa.”;
6. che, in relazione all'omissione di rilascio del UR per verificare la regolarità contributiva dell'azienda, “in atti
è depositato il UR (all.15.0 di parte attrice). Ha validità tra il 12.01.2016 e l'11.05.2016”;
7. che “asserisce quindi la convenuta che il corrispettivo che il Comune avrebbe versato alla in Pt_1 caso di lavori terminati nel rispetto della regola dell'arte sarebbe stato pari a €.80.000,00, dato che il 10% cioè
€.8.000,00 è il mancato utile lamentato. Questa lamentela non trova riscontro nei documenti depositati...”;
pagina 2 di 14
8. che “nella relazione già richiamata del Collaudatore, depositata come doc.15.3 dall'attrice, risulta una detrazione di 3.000,00 per spese per l'ottenimento delle certificazioni, relative ai materiali utilizzati, necessarie per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi.”;
9. che “il collaudo dei lavori di cui al contratto tra il Comune di Talamona e la convenuta è stato effettuato e risulta dai documenti depositati in all.15; non è quindi chiaro il motivo per cui la stessa fornitura non sia stata ancora oggetto di “collaudo tecnicoamministrativo” tra l'attrice (in qualità di Sub-Appaltatrice del Comune di
Talamona) e la convenuta (in qualità di Appaltatrice dello stesso Comune).”;
10. che, in relazione alle spese di pulizia degli infissi, “…si può prudenzialmente addebitare una quota dell'8% a carico dell'attrice per tale pulizia…”;
11. che era stabilito” per n.5 giorni di ritardo nella consegna in cantiere della fornitura, con penale contrattuale di
€. 150,00 al giorno (art.10 sub-contratto 663 del 12.11.2015 in all.1 attrice): €.150,00 x 5 =€750,00”;
12. che “con riferimento alla detrazione di €. 1.000,00 per “riparazione danni causati da infiltrazioni nelle aule”, si ritiene di addebitarla alla convenuta presumendo che in inverno sia siano appalesati lievi difetti nella sigillatura delle cornici esterne degli infissi”;
13. che “per l'ottenimento delle certificazioni, relative ai materiali utilizzati, il Collaudatore (doc.15.3 attrice) ha apportato una detrazione di €. 3.000,00 al conto finale dell'Impresa, e tale è il costo che può essere ribaltato a carico dell'attrice”;
14. che “per la pulizia del cantiere viene quantificata una somma pari all'8% della detrazione operata dal
Comune di Talamona a carico della convenuta per tutte le opere eseguite (di importo superiore al milione di euro): €.2.500,00 x 0,08 = €. 200,00. Quindi il costo della pulizia a carico dell'attrice è pari a €. 200,00”;
15. che “in totale i costi e le detrazioni calcolate a carico dell'attrice ammontano a € 4.950,00”;
16. che, in relazione al tentativo di conciliazione, “Il C.T.U. ha consegnato ai presenti la propria proposta di conciliazione in all.7, dando termine fino al 14.05.2019 per una risposta. La stessa proposta è stata spedita anche via PEC direttamente all'Avv. Fabio Catterini e all'Avv.Paolo Borioni. Entro la data del 14.05.2019 nessuna delle parti ha aderito alla proposta conciliativa del C.T.U.”.
Tanto premesso, preliminarmente, va respinta l'eccezione in rito sollevata dalla convenuta atteso che il capitolato speciale, richiamato dalla stessa convenuta per opporre la clausola arbitrale, non appare sottoscritto dalle parti. Risulta depositato dalla convenuta il contratto intervenuto con la attrice, datato 12.11.2015, con gli allegati A, B, C, D, tutti sottoscritti da entrambe le parti, mentre quello richiamato dalla convenuta per eccepire la clausola arbitrale non risulta sottoscritto.
Peraltro, l'attrice contesta la produzione documentale per cui non sussistono riscontri in ordine alla riconducibilità della previsione contrattuale di cui all'art. 2 con il documento prodotto dalla convenuta in assenza di sottoscrizione. Pertanto, deve ritenersi, vista la sottoscrizione apposta da entrambe le parti anche su tutti gli allegati oltre che sul contratto, che il capitolo speciale della non rientra tra le pattuizioni Parte_2 contrattuali poiché non sottoscritto ed, in ogni caso, non riconducibile al richiamo contenuto in contratto.
Nel merito della controversia, la CTU fornisce le valutazioni utili al fine di determinare le modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuale ad opera di entrambe le parti.
Infatti, il CTU, per come sopra già riportato, evidenzia, in primo luogo, il totale da corrispondere a carico della convenuta che risulta essere pari ad € 76.507,00, oltre IVA, derivante da quanto previsto contrattualmente e da quanto maggiorato per variante e nuovi prezzi. pagina 3 di 14 Per quanto concerne le contestazioni sollevate dalla convenuta nei confronti dell'attrice relativa alla esecuzione delle prestazioni, il CTU ha accertato: che si possono addebitare 5 giorni di ritardo tra il 15 ed il 20 aprile 2016 per la consegna del materiale, prevista per il 15 aprile 2016; che il collaudatore aveva detratto € 1.000,00 per infiltrazioni nelle aule derivanti dagli infissi forniti e montati dall'attrice; che la mancata consegna dei certificati derivava dal mancato pagamento del fornitore che li trattiene a titolo di garanzia, il quale non era stato ancora pagato presumibilmente per il mancato pagamento del corrispettivo da parte della convenuta all'attrice; che la committente l'appalto aveva già pagato la convenuta anche per i lavori eseguiti dall'attrice; che una percentuale delle spese di pulizia poteva essere posta a carico dell'attrice a seguito delle contestazioni sollevate dal collaudatore;
che le ritenute contrattuali applicate ad non potevano essere svincolate. CP_1
Il CTU concludeva che poteva essere complessivamente addebitata alla attrice la spesa complessiva pari ad €
4.950 da detrarre dal corrispettivo di € 76.507,00.
In ultimo, il CTU precisa che i lavori sono stati ultimi ed ha rilevato solo un rilievo del Direttore dei lavori concernenti le infiltrazioni sopra già evidenziate.
Le residue contestazioni della convenuta non risultano accertabili, come precisato dal CTU, per carenza documentale, con particolare riferimento alla commistione degli inadempimenti del contratto di appalto lamentati dalla Committente nei confronti della odierna convenuta rispetto a quelli del contratto in contenzioso tra le odierne parti in causa.
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie ed, in particolare, della CTU, la domanda dell'attrice deve essere parzialmente accolta con il riconoscimento della somma pari ad € 71.557,00, oltre IVA ed interessi legali di mora, e con la condanna della convenuta al suo pagamento.
Le spese, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico della convenuta per la soccombenza prevalente, oltre a quelle di CTU già liquidate.».
***
Ha proposto appello , articolando due motivi e chiedendo alla Corte di accogliere le Pt_1 seguenti conclusioni:
«Piaccia all'Ill.ma Corte adita emendare, riformare, sostituire e modificare la sentenza del Tribunale di Roma n
4347/2022 REPERT. N.5260/2022 emessa il 21.03.2022 non notificata così nei termini di cui alle motivazioni esposte nel presente appello e quindi, in via preliminare anche ai sensi dell'art 283 cpc che, accogliere l'istanza di sospensione della sentenza e delle disposizioni di condanne e disporre la sospensione e/o revoca dell'esecutività del provvedimento impugnato, quantomeno per permettere il sereno esame delle ragioni dell'appellante, nel merito accogliere integralmente le domande esposte dall'appellante in primo grado che dappresso si ripropongono e riformare la sentenza disponendo il rigetto di ogni domanda di condanna formulata da e riconoscendo che nulla le è CP_1 dovuto dall'appellante ovvero:
Voglia l'On.le Tribunale adito, ed ora la Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza od eccezione, in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'incompetenza e/o il difetto di giurisdizione del tribunale adito in favore del Collegio Arbitrale e per l'effetto rigettare la domanda della poiché inammissibile, CP_1 improcedibile od infondata;
pagina 4 di 14 nel merito, nel caso di rigetto dell'eccezione preliminare di competenza arbitrale, accertare il grave inadempimento dell'attore, rigettare le domande, le richieste e le istanze avanzate dalla nei CP_1 confronti della perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate ed accertare e
Pt_1 dichiarare che la non deve corrispondere alcuna somma alla in ragione dei rapporti
Pt_1 CP_1 intercorsi tra le imprese per i motivi dedotti in comparsa, in primo grado ed in appello;
nel caso di rigetto dell'eccezione preliminare di competenza arbitrale ed in ipotesi di un qualche riconoscimento creditorio in favore della , accertare il ritardo esecutivo dell'appellata in relazione al contratto CP_1 sottoscritto con la accertare la misura della corrispondente penale contrattuale e procedere alla
Pt_1 compensazione delle somme nella misura che in corso di causa sarà accertata ed accertare e dichiarare che la non deve corrispondere alcuna somma alla n ragione dei rapporti intercorsi tra
Pt_1 CP_1 le imprese per i motivi dedotti in comparsa, in primo grado ed in appello;
in ogni caso con vittoria di competenze, spese ed onorari del giudizio.
In via istruttoria si rinnovano le richieste formulate in primo grado così come dedotto nell'atto di appello chiedendo l'ammissione della riconvocazione del CTU e l'ammissione delle istanze istruttorie orali.
Salvis Juribus».
***
Si è costituita, in data 25.1.2023, la curatela chiedendo alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni:
«Voglia la Corte adita, per i motivi di cui al presente atto, salvo integrazioni, ogni contraria istanza disattesa, rigettata altresì l'istanza di sospensione, ove riproposta da parte appellante, dare atto, dichiarare, accertare:
1) preliminarmente e nel rito la inesistenza / nullità della notifica dell'atto di appello;
2) in subordine ancora preliminarmente il difetto di legittimazione di , oltre che il difetto di procura;
Parte_1
3) in via subordinata e nel rito la inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art.342 cpc salvo altri.
4) in via subordinata la inammissibilità di qualsiasi domanda di accertamento e condanna nei confronti di ora in fallimento;
CP_1
5) In via ulteriormente subordinata e nel merito la infondatezza dell'appello in fatto e diritto. In ogni caso con integrale conferma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e competenze legali.
Con ogni riserva, sia di merito che istruttoria».
***
Con ordinanza del 26.1.2023, la Corte ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. e le istanze istruttorie e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 14.11.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed è stata confermata la già fissata udienza del 18.12.2025 con termine fino a venti giorni prima per note (depositate da entrambe le parti).
*** pagina 5 di 14 I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inesistenza o nullità della notifica dell'atto di appello, sollevata sul presupposto che la notificazione fosse stata eseguita ai procuratori costituiti in primo grado, nonostante, nelle more tra il deposito della sentenza di primo grado e la notifica dell'appello, fosse intervenuto il fallimento di . CP_1
Osserva la Corte – in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – che, qualora la dichiarazione di fallimento intervenga tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di impugnazione effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito “in bonis”, anziché nei confronti del curatore, non è inesistente, bensì nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e di conseguenza, l'avvenuta costituzione del fallimento in appello ha efficacia sanante ex tunc, mentre va disposta la rinnovazione della notifica al curatore qualora non si costituisca in giudizio (Cass. n. 12785/2016; Cass. n. 25230/2024).
Nel caso di specie, la nullità della notificazione deve ritenersi sanata, essendosi il curatore regolarmente costituito nel presente giudizio.
***
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione di e di difetto di procura, rileva la Pt_1
Corte che parte appellante ha provveduto in data 26.1.2023, successivamente all'udienza di prima trattazione, a depositare copia della visura camerale della Controparte_2
, dalla quale risulta che si tratta dello stesso soggetto giuridico, essendo occorso
[...] nel tempo solo il mutamento di denominazione sociale, circostanza che, comunque, già risultava dalla visura depositata dalla stessa curatela.
***
Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 27199/2017), gli artt. 342
e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza pagina 6 di 14 impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello nel suo complesso non incorra nella sanzione di inammissibilità, in quanto l'appellante ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., fatto salvo quanto si dirà in ordine al secondo motivo.
***
Venendo al merito, con il primo motivo di appello (rubricato «A Erronea valutazione in merito alle pattuizioni contrattuali, al CSA ed alla valenza probatoria dei documenti contrattuali e vincolante delle pattuizioni ivi presenti in relazione alla clausola compromissoria») l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto invalida la clausola compromissoria contenuta nel capitolato speciale, sostenendo che essa non fosse vincolante perché il documento non era stato sottoscritto e non era certo che fosse quello allegato al contratto.
Sostiene che tale valutazione non tiene conto della figura giuridica della relazione perfetta, pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza, che attribuisce efficacia vincolante a tutte le clausole richiamate da un contratto sottoscritto, anche se contenute in documenti allegati non firmati separatamente. Il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti contraenti al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di relatio perfecta, il valore di clausole concordate e, quindi, le sottrae all'esigenza della specifica approvazione per iscritto.
Precisa, inoltre, che la previsione del foro di Roma contenuta nel contratto non contrasta con la clausola arbitrale, poiché essa si riferisce esclusivamente a quelle controversie che, per legge, non possono essere devolute ad arbitri.
Sottolinea, poi, di aver assolto al proprio onere probatorio, avendo depositato il capitolato speciale di riferimento, mentre controparte, pur contestandone l'identità, non ha prodotto alcun documento alternativo, lasciando la propria eccezione priva di riscontro.
pagina 7 di 14 Pertanto, conclude, in assenza di prova contraria, il capitolato depositato doveva ritenersi quello effettivamente accettato dalle parti e, come tale, vincolante anche per la clausola compromissoria, sicché la sentenza doveva essere riformata riconoscendo l'inammissibilità dell'azione di primo grado stante la competenza e giurisdizione del collegio arbitrale in luogo del giudice ordinario.
***
Il motivo è infondato.
Si premette che la giurisprudenza sull'istituto della c.d. “relazione perfetta” è riferita ai contratti di appalto di opere pubbliche.
In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che, in materia di appalto di opera pubblica, la disciplina delle clausole contrattuali vessatorie di cui all'art. 1341, secondo comma, c.c., operante quando l'amministrazione appaltante predisponga unilateralmente la singola clausola, non trova applicazione allorché i contraenti richiamino integralmente il capitolato generale d'appalto quale parte integrante del contratto. In tale ipotesi, infatti, non ricorre la figura del contratto di adesione, bensì quella del contratto a relazione perfetta, nel quale il riferimento al capitolato deve intendersi come espressione di una scelta concordata, diretta all'assunzione di uno schema contrattuale conosciuto e accettato nella sua interezza (Cass.
n. 19949/2007).
Il contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica, invece, è strutturalmente distinto dal contratto principale, restando sottoposto alla disciplina del codice civile e del negozio voluto dalle parti, non essendo ad esso applicabili, se non attraverso gli eventuali richiami espressi inseriti nell'accordo, le disposizioni pubblicistiche tipiche dell'appalto di opere pubbliche (Cass. n. 8384/2000; Cass. n. 19296/2018).
In ogni caso, anche a voler prescindere da quanto sopra, si osserva quanto segue.
Il contratto, all'art. 2, prevede che lo stesso è disciplinato anche dalle disposizioni contenute nell'allegato capitolato speciale della , “che il Subfornitore dichiara di aver preso in visione e Pt_1 accettato, agli allegati A, B, C, D che costituiscono parte integrante del presente contratto”.
L'allegato A, sottoscritto da entrambe le parti, menziona nell'elenco dei documenti il capitolato speciale.
Tuttavia, parte attrice in primo grado ( ) ha contestato che l'atto corrisponda a quello CP_1 depositato da (non sottoscritto da alcuna delle parti), che, fra l'altro, lungi dal Pt_1 contenere l'elencazione delle lavorazioni e dei relativi costi delle opere da eseguire, contiene soltanto una serie di condizioni generali di contratto (si tratta, in sostanza, di un documento a pagina 8 di 14 carattere normativo e non a carattere tecnico), che, a maggior ragione, avrebbero richiesto l'approvazione specifica ex art. 1341 c.c.
A riprova di quanto eccepito, in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.,
ha depositato, inoltre, la pec del Comune di Talamona del 24.7.2017 (doc. 15 di CP_1 parte attrice), inviata a seguito di istanza di accesso agli atti (doc. 16 di parte attrice), la quale conteneva vari documenti (la comunicazione di affidamento del subappalto, il contratto con allegati vari, la contabilità finale del collaudatore, il collaudo amministrativo), ma non il
“capitolato speciale”.
Si consideri che detta trasmissione era stata effettuata da alla stazione appaltante Pt_1 per notiziarla della stipula del subappalto con ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006, CP_1 ratione temporis applicabile, comunicazione obbligatoria ai fini dell'autorizzazione al subappalto e contenente, tra l'altro, la copia integrale autentica del contratto stipulato con il subappaltatore.
Orbene, a fronte di siffatta contestazione, , sulla quale gravava il relativo onere, non Pt_1 ha fornito la prova che il c.d. capitolato speciale dalla medesima prodotto fosse quello richiamato nell'allegato A al subcontratto.
Pertanto, non può operare la clausola compromissoria contenuta nel suddetto capitolato speciale, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
***
Con il secondo motivo (rubricato «B Erronea valutazione della vicenda nel merito»), l'appellante censura la sentenza per avere il primo giudice fondato acriticamente il proprio convincimento sulle valutazioni del C.T.U., il quale ha riconosciuto un credito di Eurolegno di € 76.507,00 oltre IVA con una detrazione di soli € 4.950,00, giungendo a una condanna di € 71.557,00 oltre IVA e interessi di mora.
Lamenta, innanzitutto, che il giudice ha erroneamente riconosciuto corrispettivi superiori rispetto a quelli oggetto del contratto e autorizzati dalla stazione appaltante ( aveva CP_1 proposto domanda per il pagamento di € 93.339,64 lordi, rispetto a un valore di contratto pari a € 66.000,00), non risultando opere extracontrattuali, né essendovi ordini di servizio sottoscritti dal responsabile di commessa che avrebbero potuto legittimare prestazioni ulteriori. Al contrario, avrebbe eseguito prestazioni inferiori rispetto a quelle CP_1 previste dall'accordo originario e, comunque, trattandosi di appalto pubblico, non era possibile realizzare lavorazioni difformi dal contratto. Pertanto, la pretesa di pagamento per importi pagina 9 di 14 eccedenti il valore contrattuale era infondata e inammissibile, essendo il contratto l'unica fonte di obbligazioni riconosciuta dalle parti e autorizzata dalla Pubblica Amministrazione.
In secondo luogo, si duole della erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto, sulla scorta della c.t.u., che avesse completato i lavori, mentre è documentalmente CP_1 dimostrato che la società non aveva portato a termine le opere commissionate. Il giudice, infatti, non avrebbe valutato la prova documentale, atteso che il CEP attesta una produzione di valore inferiore. si era rifiutata di fornire i carter esterni e i coprifili degli infissi, CP_1 dando luogo a detrazioni per la mancata fornitura, per complessivi € 28.244,43, sicché le lavorazioni eseguite, alle quali applicare detrazioni e penali, ammontavano a soli € 37.755,57.
Il C.T.U., interrogato sul punto, invece, pur riscontrando la contestazione della stazione appaltante sul fatto che gli infissi erano manchevoli, ha dato per scontato che ogni materiale fosse perfettamente montato in ragione del deposito del DDT da parte di , senza CP_1 tener conto che si trattava di fornitura e posa in opera. Il C.T.U. ha anche errato con riguardo alla mancata pulizia del cantiere, per la quale la stazione appaltante ha detratto € 2.500,00 dai corrispettivi in favore di , ponendo a carico di solo la minor quota. Il Pt_1 CP_1
Comune di Talamona, a causa del mancato completamento delle opere commissionate, ha applicato un deprezzamento del 10% sulla voce infissi, con una perdita di utile per Pt_1 pari a € 8.000,00, danno non considerato dalla sentenza.
Inoltre, non ha consegnato la documentazione e le certificazioni previste come CP_1 necessarie per pretendere i pagamenti, e precisamente il UR, e, sulla base della stessa c.t.u. (“In atti è depositato il UR (all.15.0 di parte attrice). Ha validità tra il 12.01.2016 e l' 11.05.2016. La fornitura in cantiere dei materiali è arrivata con ogni probabilità il 20.04.2016 e il 18.05.2015 è stato firmato il verbale di fine lavori depositato dall'attrice come documento n.4.”), ne è dimostrata l'assenza al momento delle prestazioni.
Ancora, non sono state consegnate le certificazioni relative ai materiali forniti, né poteva essere diversamente, stante il mancato completamento delle forniture che impedisce di certificare le qualità che gli infissi, oggi, non possono avere;
del resto, la mancata posa dei carter determina l'assenza delle qualità di contenimento energetico.
È altresì accertato che i lavori si sono protratti, seppur non completati, almeno fino al
18.5.2016, con un ritardo di 63 giorni e con valore della penale pari a € 9.450,00, mentre il
C.T.U. ha riconosciuto un ritardo di soli 5 giorni, andando persino a detrarre per la 7 Pt_3 giorni di ritardo certificati, non previsti dal contratto. Questo ritardo ha inciso sull'intero cantiere, generando (in applicazione analogica dei principi in materia di appalti di opere pagina 10 di 14 pubbliche) ulteriori danni in termini di maggiori costi operativi, spese generali, mancato utile, mancato ammortamento e maggiori retribuzioni corrisposte agli operai, da porsi in compensazione con quanto preteso da . CP_1
Precisa, infine, che le difese svolte da in primo grado sono prive di pregio, poiché, CP_1 se da un lato questa ha sostenuto che il contratto stipulato fosse una mera vendita di beni e che fosse decaduta dal diritto di eccepire vizi e difetti, dall'altro è essa stessa Pt_1 incorsa in decadenza non avendo sollevato alcuna eccezione alla prima difesa utile sicché non può invocare tale vizio, e comunque la qualificazione del contratto come vendita è del tutto erronea, trattandosi invece di un appalto per forniture su misura e posa in opera, legato all'intuitus personae.
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Il motivo è inammissibile.
Premette la Corte che il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742/2022).
Nella specie, il giudice ha aderito alle conclusioni del C.T.U., il quale, a sua volta, ha dapprima esaminato tutti i punti (nove) trattati nella comparsa di costituzione di , Pt_1 affrontandoli nel dettaglio e traendo le proprie conclusioni sulla base delle indagini compiute.
Il C.T.U. ha poi dato analitica e dettagliata risposta alle osservazioni del consulente di parte
(pagg. 19-24 della relazione), risposta che si rivela congrua e coerente con gli accertamenti espletati e che non viene fatta oggetto di specifiche e puntuali critiche nell'atto di impugnazione, il che impone, tra l'altro, di disattendere le istanze istruttorie di parte appellante.
Quest'ultima, infatti, si limita a riproporre, con la doglianza, quanto già argomentato nel precedente grado di giudizio, come si ricava dal raffronto tra l'atto di impugnazione e la comparsa di costituzione in primo grado, e prescinde dalla relazione peritale, recepita e fatta propria dal Tribunale, e, soprattutto, dalla risposta e dai chiarimenti forniti dall'ausiliare proprio alle osservazioni del consulente di parte convenuta. pagina 11 di 14 Né l'appellante si duole del mancato esame delle dette osservazioni da parte del C.T.U., con il cui ragionamento, invero, omette di confrontarsi.
È qui sufficiente, a mero titolo esemplificativo, rammentare che il C.T.U. (cfr. pag. 7 della relazione) quantifica il valore del contratto sulla base del subcontratto n. 663 del 12.11.2015
(€ 66.000,00) e della conferma d'ordine del 18.2.2016, sottoscritta e accettata dalla convenuta, composta da due schede: la prima riporta l'elenco degli infissi e delle varie voci per € 66.000,00, IVA esclusa, la seconda espone il conteggio delle varianti per € 3.517,02 e tre nuovi prezzi per carter a C e supporti zincati per un totale di € 6.990,63, e così per un valore complessivo di € 76.507,65 (66.000,00+3.517,02+6.990,63 = € 76.507,65).
Nell'esaminare il primo punto della comparsa di costituzione e risposta (pagg. 11 e 12), il
C.T.U. spiega e ribadisce quanto sopra.
Nella risposta alle osservazioni sul punto (pagg. 19 e 20) chiarisce le ragioni per cui le argomentazioni del C.T.P. (tendenti a dimostrare che la conferma d'ordine e le schede non hanno sostanzialmente valore) non sono convincenti.
Spiega, al riguardo, che: il quesito posto prescindeva dalle autorizzazioni rilasciate da un terzo, qual è la stazione appaltante;
il capitolato cui faceva riferimento il C.T.P. era privo della sottoscrizione dell'attrice, che anzi lo contestava;
la dichiarazione della convenuta, la quale il
25.2.2016 aveva inviato una PEC alla stazione appaltante in cui rappresentava di aver sottoscritto un contratto di subappalto di € 66.000,00, era stata inviata una settimana dopo la sottoscrizione della conferma d'ordine del 18.2.2016 e poteva e doveva essere aggiornata nell'importo del subappalto.
A fronte di ciò, l'appellante si limita a reiterare, sostanzialmente, che: il corrispettivo dell'appalto era pari a € 66.000,00; le parti avevano previsto che sarebbero state riconosciute solo le prestazioni extracontrattuali richieste o riconosciute mediante ordine di servizio redatto e firmato dal responsabile di commessa della società committente (proprio al fine di evitare incertezze); l'obbligo della forma scritta comporta che l'assenza di prova determina la nullità e l'infondatezza della domanda di pagamento;
il capitolato prevedeva l'infondatezza di qualsiasi domanda di pagamento per prestazioni che non fossero oggetto di specifico ordine scritto;
mai alcuna prestazione ulteriore rispetto a quelle di contratto era stata richiesta, né eseguita.
È evidente l'assenza di qualsivoglia specifica critica al ragionamento del C.T.U. e all'iter logico giuridico seguito dal giudice.
Alla stessa conclusione si perviene in ordine alle altre censure, evidenziandosi che l'ausiliare ha proceduto secondo la stessa metodologia sopra descritta (esame dei documenti, esame pagina 12 di 14 dei punti contenuti nella comparsa, risposta alle osservazioni del C.T.P.) anche sugli altri profili in contestazione.
Se è vero che, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U. n.
27199/2017) e come si è detto, l'atto di appello non deve rivestire particolari forme sacramentali né deve contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è anche vero che deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass.
n. 40560 del 17/12/2021; Cass. S.U. n. 36481 del 13/12/2022), non essendo ammessa la mera reiterazione di argomentazioni già spese in primo grado.
Ne consegue che, in difetto di censure puntuali e specifiche, la doglianza è inammissibile.
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In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
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Ogni altra questione o istanza è assorbita nei motivi sin qui esposti.
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L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 4347/2022, R.G. n. 18305/2017, pubblicata in data 21.3.2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
pagina 13 di 14 2) condanna al pagamento, in favore del n. Parte_1 Controparte_1
16/2022, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.317,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 18.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
GI HI EL AL
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