CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 9.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1600/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.3457/2022 pubblicata il 29.6.2022
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to V. Parte_1
Pecorario
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti V. Di Maio e A. Del Gatto
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado agive per ottenere il pagamento Parte_1 dell'assegno temporaneo ex d.l. n.79/2021; il Tribunale di Napoli dichiarava cessata la materia del contendere e compensava per metà le spese di lite (condannando l' al pagamento della CP_1 restante metà pari ad euro 618,00) attesa la condotta processuale dell' che aveva provveduto al pagamento dopo la notifica del CP_1 ricorso. Il impugna la predetta sentenza limitatamente alla Parte_1 statuizione sulle spese di lite evidenziando l'ingiustizia della compensazione e l'erroneità della relativa motivazione in quanto il pagamento della prestazione era avvenuto a marzo 2022 mentre il ricorso (depositato a dicembre 2021) era stato notificato prima del pagamento (a dicembre 2021 all' di Aversa e a CP_1 gennaio 2022 alle sedi di Roma e Caserta), chiedendo la CP_1 riforma della sentenza nella parte in cui ha compensato per metà le spese di lite con condanna dell' al pagamento della CP_1 restante metà, oltre vittoria delle spese del grado di appello.
Si difende in questo grado l' evidenziando: CP_1
-che controparte aveva richiesto in primo grado gli assegni per il nucleo familiare per un importo complessivo di € 670,00 anche per il periodo settembre-dicembre 2021, avendo ricevuto solo quelli afferenti al periodo luglio-agosto 2021,
-che gli uffici territorialmente competenti, tuttavia, CP_1 avevano erogato anche la parte mancante prima della notifica del ricorso giudiziario,
-che il Giudice di prime cure, quindi, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, operando una compensazione asseritamente parziale delle spese di lite, ma corrispondente, di fatto, quasi perfettamente all'importo massimo liquidabile stabilito dalla legge, posto che l' è stato Controparte_2 condannato a corrispondere a tale titolo la somma di € 618,00 a fronte di appena € 670,00 di ANF reclamati,
-che l'art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. stabilisce: “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”,
-che nel caso di specie il limite di legge è stato già quasi raggiunto in primo grado, mancando solo pochi spiccioli,
pag. 2/4 -che controparte prima di agire in giudizio non aveva neppure presentato ricorso amministrativo, così impedendo all'ente previdenziale di attivarsi per evitare l'instaurazione della causa.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è infondato dovendosi nel caso di specie farsi applicazione del principio di cui all'ultima parte dell'art.152 disp. att. c.p.c. che stabilisce: “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”.
Infatti, nonostante risulti che il pagamento sia avvenuto nel mese di marzo 2022 (cfr. emergenze di cui al cassetto fiscale, come anche indicato in sentenza) e quindi dopo la notificazione del ricorso all (avvenuta nei mesi di dicembre 2021/gennaio CP_1
2022 alle varie sedi), la somma liquidata dall'istituto in corso di causa (ed oggetto del ricorso di primo grado) era pari ad euro
670,00 (quattro mensilità per euro 167.50 al mese).
La Suprema Corte (cfr. sentenza n.10957/24) ha precisato che “in tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, il limite del valore della prestazione dedotta in giudizio stabilito dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ha portata generale e onnicomprensiva (…)” per cui nel caso in esame la liquidazione delle spese (seppure compensate per metà) nella misura di euro 618,00 appare congrua in relazione al valore della prestazione richiesta e non pag. 3/4 potendosi, dato il limite imposto dalla legge, corrispondere all'appellante l'ulteriore somma invocata di 618,00 euro.
L'appello va quindi rigettato.
Nulla per le spese di lite attesa la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att cpc in ricorso.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 9.6.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 9.6.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1600/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.3457/2022 pubblicata il 29.6.2022
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to V. Parte_1
Pecorario
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv.ti V. Di Maio e A. Del Gatto
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado agive per ottenere il pagamento Parte_1 dell'assegno temporaneo ex d.l. n.79/2021; il Tribunale di Napoli dichiarava cessata la materia del contendere e compensava per metà le spese di lite (condannando l' al pagamento della CP_1 restante metà pari ad euro 618,00) attesa la condotta processuale dell' che aveva provveduto al pagamento dopo la notifica del CP_1 ricorso. Il impugna la predetta sentenza limitatamente alla Parte_1 statuizione sulle spese di lite evidenziando l'ingiustizia della compensazione e l'erroneità della relativa motivazione in quanto il pagamento della prestazione era avvenuto a marzo 2022 mentre il ricorso (depositato a dicembre 2021) era stato notificato prima del pagamento (a dicembre 2021 all' di Aversa e a CP_1 gennaio 2022 alle sedi di Roma e Caserta), chiedendo la CP_1 riforma della sentenza nella parte in cui ha compensato per metà le spese di lite con condanna dell' al pagamento della CP_1 restante metà, oltre vittoria delle spese del grado di appello.
Si difende in questo grado l' evidenziando: CP_1
-che controparte aveva richiesto in primo grado gli assegni per il nucleo familiare per un importo complessivo di € 670,00 anche per il periodo settembre-dicembre 2021, avendo ricevuto solo quelli afferenti al periodo luglio-agosto 2021,
-che gli uffici territorialmente competenti, tuttavia, CP_1 avevano erogato anche la parte mancante prima della notifica del ricorso giudiziario,
-che il Giudice di prime cure, quindi, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, operando una compensazione asseritamente parziale delle spese di lite, ma corrispondente, di fatto, quasi perfettamente all'importo massimo liquidabile stabilito dalla legge, posto che l' è stato Controparte_2 condannato a corrispondere a tale titolo la somma di € 618,00 a fronte di appena € 670,00 di ANF reclamati,
-che l'art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. stabilisce: “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”,
-che nel caso di specie il limite di legge è stato già quasi raggiunto in primo grado, mancando solo pochi spiccioli,
pag. 2/4 -che controparte prima di agire in giudizio non aveva neppure presentato ricorso amministrativo, così impedendo all'ente previdenziale di attivarsi per evitare l'instaurazione della causa.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è infondato dovendosi nel caso di specie farsi applicazione del principio di cui all'ultima parte dell'art.152 disp. att. c.p.c. che stabilisce: “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”.
Infatti, nonostante risulti che il pagamento sia avvenuto nel mese di marzo 2022 (cfr. emergenze di cui al cassetto fiscale, come anche indicato in sentenza) e quindi dopo la notificazione del ricorso all (avvenuta nei mesi di dicembre 2021/gennaio CP_1
2022 alle varie sedi), la somma liquidata dall'istituto in corso di causa (ed oggetto del ricorso di primo grado) era pari ad euro
670,00 (quattro mensilità per euro 167.50 al mese).
La Suprema Corte (cfr. sentenza n.10957/24) ha precisato che “in tema di liquidazione delle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, il limite del valore della prestazione dedotta in giudizio stabilito dall'art. 152 disp. att. c.p.c. ha portata generale e onnicomprensiva (…)” per cui nel caso in esame la liquidazione delle spese (seppure compensate per metà) nella misura di euro 618,00 appare congrua in relazione al valore della prestazione richiesta e non pag. 3/4 potendosi, dato il limite imposto dalla legge, corrispondere all'appellante l'ulteriore somma invocata di 618,00 euro.
L'appello va quindi rigettato.
Nulla per le spese di lite attesa la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att cpc in ricorso.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 9.6.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 4/4