TRIB
Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/01/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13831/2023
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
, nata in Brasile, a [...]è do Rio Preto/SP il Controparte_1
15/06/1973, C.I. n. , n. , residente in [...]NumeroDiC_1 C.F._1 C.F._2
Lopes da Trindade, n. 101, quartiere Parque Residencial Damha IV, Sao José do Rio
Preto/SP, Brasile, in suo nome e nella sua qualità di genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore;
Persona_1
, nata in Brasile, a [...]è do Rio Preto / SP, il giorno Persona_1
27/05/2006, C.I. n. 55.849.762-7, C.F./CPF n . 447.850.458-09, residcnte in Rua Enedino
Lopes da Trindade, n. 101, quartiere Parque Rcsidencial Damha IV, Sao Josè do Rio Preto/
SP, Brasile;
, nato in Brasile, a [...]è do Rio Preto/SP, il Controparte_2
giorno 14/03/2003, C.I. n. , C.F./CPF n. residcnte in Rua NumeroDiC_2 C.F._3
Enedino Lopes da Trindade, n. 101, quartiere Parque Residencial Damha IV, Sao Josè do
Rio Preto/ SP, Brasile;
, nato in Brasile, a [...]/SP, il 23/08/1976, C.I. Parte_1
n. 27.299.175-2, C.F./ CPF , residente in [...], n. 116, C.F._4
pagina 1 di 11 quartiere Centro, Nova Alianca, Sao Paulo/SP, Brasile, in suo nome e nella sua qualità di genitore esercente la patria potestà sui figli minori e Persona_2 [...]
; Persona_3
, nata in Brasile, a [...]/ GO, il 16/04/2011, C.I. n. Persona_2
6733847, C.F./ CPF , residente in [...], n. 116, quartiere C.F._5
Centro, Nova Alianca, Sao Paulo/SP, Brasile;
, nato in Brasile, a [...]/GO, il 11/02/2019, Persona_3
C.F./CPF , residente in [...], n. 116, quartiere Centro, Nova C.F._6
Alianca, Sao Paulo/SP, Brasile;
, nata in Brasile, a [...]è do Rio Preto, il Controparte_3
10/01/1972, C.I. n. 20.353.210-7, C.F./ CPF residente in [...]C.F._7
Damha, n. 3001, Quadra C, Lote 20, quartiere Damha 4, Sao Josè do Rio Preto/SP, Brasile, in suo nome e nella sua qualità di genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore
; Persona_4
nata in Brasile, a [...]è do Rio Preto/SP, il Persona_4
12/06/2009, C.I. n. 56.307.610-0, n. , residente in [...]C.F._1 C.F._8
Miguel Damha, n. 3001, quartiere Damha 4, Sao Josè do Rio Preto/SP, Brasile;
, nato in Brasile, a [...]/SP, il Parte_2
24/06/1979, C.I. n. , n. , residente in C.F._9 C.F._10 C.F._1 C.F._11
Avenida Maria Teresa Stagliano de Genova, n. 347, quartiere JardimVitoria,
Fernandopolis/SP, in suo nome e nella sua qualità di genitore esercente la patria potestà sul figlio minore;
Persona_5
nato in Brasile, a [...]/SP, il Persona_5
23/11/2022, C.F./ CPF , residente in [...]de C.F._12
Genova, n. 347, quartiere Jardim Vitoria, Fernandopolis/SP, Brasile;
, nato in Brasile, a [...]è do Rio Preto/SP, Parte_3
il 02/01/1981, C.I. n. , n. , residente in [...]NumeroDiC_3 C.F._1 C.F._13
Custodio Correa, n. 88, quartiere Recanto do Lago, Q10 / L08, Brasile, in suo nome e nella pagina 2 di 11 sua qualità di genitore esercente la patria potestà sui figli minori Persona_6
e ;
[...] Persona_7
, nata in Brasile, a [...]/SP, dia Persona_6
01/03/2015, C.I. n. 8, C.F./CPF n. , residente in [...]C.F._14 C.F._15
Custodio Correa, n. 88, quartiere Recanto do Lago, QlO / L08, Brasile;
, nata in Brasile, a [...]/SP, il Persona_7
25/09/2017, C.I. n. 68.503.760-5, C.F./CPF , residente in [...]C.F._16
Custodio Correa, n. 88, quartiere Recanto do Lago, Q10 / L08, Brasile;
, nato in Brasile, a [...]/SP, il Parte_4
23/04/1974, C.I. n. , C.F./CPF n. , residente in [...], n. NumeroD_4 PartitaIVA_1
44, quartiere Aldeia da Mata, Votorantim/SP, Brasile, in suo nome e nella sua qualità di genitore esercente la patria potestà sui figli minori e Persona_8 [...]
; Persona_9
, nata in Brasile, a [...]/SP, il 03/05/2006, Persona_8
C.I. n. 57.363.586-9, C.F./CPF n. , residente in [...], n. 44, C.F._17
quartiere Aldeia da Mata, Votorantim/SP, Brasile;
, nato in Brasile, a [...]/SP, il 15/10/2008, Persona_9
C.I. n. 57.363.549-3, C.F./ CPF n. , residente in [...], n. 44, C.F._18
quartiere Aldeia da Mata, Votorantim/SP, Brasile;
nata in Brasile a [...]/SP il Controparte_4
07/08/1980, C.I. n. , CPF n. , residente in [...]P.IVA_2 C.F._19
Hernandes, n. 300, app. 11 Torre 2, quartiere Campolim, Sao Paulo/SP, Brasile, in suo nome e nella sua qualità di genitore esercente la patria potestà sui figli minori
[...]
e Persona_10 Persona_11
nato in Brasile, a [...]/SP il 03/05/2008, C. I . Persona_10
n . 59873947-6, C.F./ CPF n. , residente in [...], n. C.F._20
300, app. 11 Torre 2, quartiere Campolim, Sao Paulo/SP, Brasile;
pagina 3 di 11 nato in Brasile, a [...]/SP, il 08/02/2012, C.I. Persona_11
n. , C.F./ CPF n. , residente in [...], n. P.IVA_3 C.F._21
300, app.11 Torre 2, quartiere Campolim, Sao Paulo/SP, Brasile, tutti rappresentati e difesa dall'avv. Paolo Cassigoli presso il cui studio in Firenze, via
Ricasoli n. 31 (fax- 055-9861917) sono elettivamente domiciliati,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., Controparte_5
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 23.01.2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da nota del 12.1.2024:
“1) voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa
l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano degli attori e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Controparte_5
amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni, con i nomi e cognomi così come esattamente indicati nel ricorso introduttivo, e comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
pagina 4 di 11 2) voglia, altresì, il Tribunale adito condannare il alla rifusione delle spese e compensi Controparte_5
di lite, parametri in base al numero delle parti attrici ex d.m. n. 55 del 2014, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipate le prime e non riscosso i secondi.”
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di nato a Persona_12
IG (AR) il giorno 7 marzo 1864, figlio di e (v. doc. n.1 allegato Per_13 Persona_14
al ricorso), emigrato in Brasile senza essersi mai naturalizzato cittadino brasiliano, né aver rinunciato alla cittadinanza italiana (v. doc. n. 4 allegato al ricorso).
Nel ricorso si legge che “Lo stesso si sposò a Foiano della Chiana (AR) con , Persona_15
anch'ella italiana e avente genitori italiani, il 24 settembre 1893 (all.
2 - Certificato di Matrimonio di
. (…) Dal matrimonio di nacquero in Brasile i figli: 1) Persona_12 Persona_12
(1909) e 2) (1914); - 1) In particolare, il primogenito, nacque il 19 Pt_4 Parte_5
gennaio 1909 (all. 5 – Certificato di nascita di e si sposò con Parte_5 Controparte_6
in data 4 giugno 1938 (all. 6 – Certificato di matrimonio di;
[...] Parte_5
- Da tale matrimonio nacquero: i figli: A) (1944), B) (1947), Parte_6 Parte_7
C) (1950) e D) (1952); Parte_8 Parte_9
- A) Il primogenito nacque il 15 agosto 1944 (all. 7 – Certificato di nascita di Parte_6 Parte_6
e si sposò con in data 10 dicembre 1966 (all. 8 – Certificato di matrimonio
[...] Persona_17
di ; Parte_6
- Dal suddetto matrimonio nacquero le figlie: a) TO (1972) e b) Controparte_3 CP_1
TO (1973);
- a) nacque il 10 gennaio 1972 (all. 9 – Certificato di nascita di Controparte_3 [...]
e si sposò con in data 22 novembre 2005 (all. 10 – Certificato di CP_3 Persona_18
matrimonio di;
Controparte_3
- Dal suddetto matrimonio nacque la figlia in data 12 giugno 2009 (all. 11 Persona_4
Certificato di nascita di ); Persona_4
- b) nacque il 15 giugno 1973 (all. 12 – Certificato di nascita di Controparte_1 CP_1
e si sposò con in data 5 ottobre 1996 (all. 13 – Certificato di
[...] Controparte_7
matrimonio di;
Controparte_1
pagina 5 di 11 - In costanza di tale matrimonio nacquero i figli: in data 14 marzo 2003 (all. Controparte_2
14 – Certificato di nascita di e in data 27 maggio 2006 CP_2 CP_1 Persona_1
(all. 15 – Certificato di nascita di;
Persona_1
- B) Il secondogenito nacque il 5 aprile 1947 (all. 16 – Certificato di nascita di Parte_7
e si sposò con il 3 febbraio 1973 (all. 17 – Certificato di Parte_7 Controparte_8
matrimonio di;
Parte_7
- Dalla predetta unione nacquero i figli: (1974) e Parte_4 Controparte_4
(1980);
[...]
- In particolare, nacque il 23 aprile 1974 (all. 18 – Certificato di nascita Parte_4
di e si sposò con , in data 24 settembre 2004 (all. Parte_4 Persona_19
19 – Certificato di matrimonio di;
Parte_4
- In costanza di tale matrimonio, nacquero i figli: il 3 maggio 2006 (all. 20 – Persona_8
Certificato di nascita di e il 15 ottobre 2008 Persona_8 Persona_9
(all. 21 – Certificato di nascita di;
Persona_9
- nacque il 7 agosto 1980 (all. 22 – Certificato di nascita di Controparte_4 Controparte_4
TO) e si sposò con il 17 ottobre 2006 (all. 23 – Certificato di matrimonio
[...] Persona_20
di TO); Controparte_4
- Dalla predetta unione nacquero i figli: TO il 3 maggio 2008 (all. 24 – Certificato Per_10 Per_10
di nascita di ed TO il giorno 8 febbraio 2012 (all. 25 – Persona_10 Per_11 Per_10
Certificato di nascita di;
Persona_11
- C) Il terzogenito nacque il 12 gennaio 1950 (all. 26 – Certificato di nascita di Parte_8
e si sposò con in data 5 gennaio 1980 (all. 27 – Certificato di Parte_8 Persona_21
matrimonio di;
Parte_8
- In costanza di tale matrimonio, nacque il figlio il 2 gennaio 1981 (all. 28 Parte_3
– Certificato di nascita di che si sposò con in data 29 Parte_3 Persona_22
marzo 2008 (all. 29 - Certificato di matrimonio di;
- Parte_3
Dalla suddetta unione nacquero le figlie: il 1 marzo 2015 (all. 30 – Persona_6
Certificato di nascita di , e il 25 settembre 2017 Persona_6 Persona_7
(all. 31 – Certificato di nascita di;
Persona_7
pagina 6 di 11 - D) La quartogenita nacque il 12 giugno 1952 (all. 32 – Certificato di Parte_9
nascita di e si sposò con in data 19 febbraio 1975 Parte_9 Persona_23
(all. 33 – Certificato di matrimonio di;
Parte_9
- Dal predetto matrimonio, nacque il figlio il 23 agosto 1976 (all. 34 – Parte_1
Certificato di nascita di che si sposò con , il 12 Parte_1 Controparte_9
settembre 2007 (all. 35 – Certificato di matrimonio di;
Parte_1
- Da questo matrimonio, nacquero i figli: il 16 aprile 2011 (all. 36 – Certificato Persona_24
di nascita di e il 10 febbraio 2019 (all. 37 – Certificato Persona_24 Persona_3
di nascita di ); Persona_3
- 2) Il secondogenito di nacque il 28 maggio 1914 (all. 38 – Persona_12 Persona_25
Certificato di nascita di e si sposò con il 9 ottobre 1943 (all. 39 – Persona_25 CP_10
Certificato di matrimonio di;
Persona_25
- Dalla predetta unione nacque il figlio il 25 febbraio 1948 (all. 40 – Certificato di Persona_26
nascita di il quale si sposò con in data 27 maggio 1978 (all. 41 – Persona_26 CP_11
Certificato di matrimonio di;
Persona_26
- In costanza di tale matrimonio nacque il figlio il 24 giugno 1979 (all. 42 Parte_2
– Certificato di nascita di che si sposò, in data 28 ottobre 2021, con Parte_2
(all. 43 – Certificato di matrimonio di Controparte_12 Parte_2
;
[...]
- Dal predetto matrtimonio, nacque il figlio in data 23 novembre 2022 (all. Persona_5
44 – Certificato di nascita di;
” Persona_5
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_5
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del
23.01.2025.
pagina 7 di 11 In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_5
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che “In particolare, e ciò è d'importanza decisiva, gli attori si trovavano del tutto impossibilitati ad effettuare la predetta prenotazione: nonostante l'invio della richiesta
(tramite il tasto “prenota”), nel corso dell'anno 2023 i ricorrenti ottenevano dal sistema online le risposte:
“Questa lista ha già raggiunto il limite massimo di iscrizioni per questo mese. Vi chiediamo di riprovare il prossimo (Esta lista já atingiu o limite máximo de inscrições neste mês. Solicitamos tente novamente no próximo)” oppure “E' occorso un errore nel procedimento di domanda” (“Occorreu un erro durante o processaento de seu pedido”), così come comprovato dai documenti allegati (all. 46 – fotografie
pagina 8 di 11 tentativi di prenotazione di S.P); - Inoltre, le iscrizioni per le domande di Pt_10
cittadinanza sono attualmente impossibili per gli attori poiché riservate ai richiedenti dell'anno 2012: sul sistema Prenotami si legge, difatti, che “Prenotazione riservata solamente ai richiedenti del 2012
(Agendamento reservado soamente aos requerente de 2012)” (all. 47 – Schermata prenotami Cons.
S.P. 2023); - Nel sito web del Consolato di San Paolo si legge che “La lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso questo Consolato Generale è purtroppo lunga e non può essere evitata.
Oltre alla domanda molto elevata (sono circa 20 milioni i discendenti italiani residenti in questa circoscrizione consolare), per molte generazioni decine di migliaia di italiani e dei loro discendenti non hanno aggiornato la propria situazione catastale, come previsto dalla legge”
(https://conssanpaolo.esteri.it/pt/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino- straniero/cittadinanza/riconoscimento-della-cittadinanza-per-discendenza-jure-sanguinis/); - Dallo stesso sito si ricava, inoltre, che allo stato attuale sono in esame le domande presentate nell'anno 2012-2013, sicché i ricorrenti per veder riconosciuto il proprio diritto in via amministrativa, dovrebbero esser soggetti ad un'attesa di circa 10 anni, periodo di tempo, questo, che equivale ad un diniego”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento
pagina 9 di 11 generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Né si registrano, nel caso di specie, passaggi per linea femminile in epoca pre-costituzionale.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Per_12
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto CP_5
attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio e introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
pagina 10 di 11 - accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_5
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di Controparte_5
lite del presente giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Firenze, 24.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 11 di 11
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
, nata in Brasile, a [...]è do Rio Preto/SP il Controparte_1
15/06/1973, C.I. n. , n. , residente in [...]NumeroDiC_1 C.F._1 C.F._2
Lopes da Trindade, n. 101, quartiere Parque Residencial Damha IV, Sao José do Rio
Preto/SP, Brasile, in suo nome e nella sua qualità di genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore;
Persona_1
, nata in Brasile, a [...]è do Rio Preto / SP, il giorno Persona_1
27/05/2006, C.I. n. 55.849.762-7, C.F./CPF n . 447.850.458-09, residcnte in Rua Enedino
Lopes da Trindade, n. 101, quartiere Parque Rcsidencial Damha IV, Sao Josè do Rio Preto/
SP, Brasile;
, nato in Brasile, a [...]è do Rio Preto/SP, il Controparte_2
giorno 14/03/2003, C.I. n. , C.F./CPF n. residcnte in Rua NumeroDiC_2 C.F._3
Enedino Lopes da Trindade, n. 101, quartiere Parque Residencial Damha IV, Sao Josè do
Rio Preto/ SP, Brasile;
, nato in Brasile, a [...]/SP, il 23/08/1976, C.I. Parte_1
n. 27.299.175-2, C.F./ CPF , residente in [...], n. 116, C.F._4
pagina 1 di 11 quartiere Centro, Nova Alianca, Sao Paulo/SP, Brasile, in suo nome e nella sua qualità di genitore esercente la patria potestà sui figli minori e Persona_2 [...]
; Persona_3
, nata in Brasile, a [...]/ GO, il 16/04/2011, C.I. n. Persona_2
6733847, C.F./ CPF , residente in [...], n. 116, quartiere C.F._5
Centro, Nova Alianca, Sao Paulo/SP, Brasile;
, nato in Brasile, a [...]/GO, il 11/02/2019, Persona_3
C.F./CPF , residente in [...], n. 116, quartiere Centro, Nova C.F._6
Alianca, Sao Paulo/SP, Brasile;
, nata in Brasile, a [...]è do Rio Preto, il Controparte_3
10/01/1972, C.I. n. 20.353.210-7, C.F./ CPF residente in [...]C.F._7
Damha, n. 3001, Quadra C, Lote 20, quartiere Damha 4, Sao Josè do Rio Preto/SP, Brasile, in suo nome e nella sua qualità di genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore
; Persona_4
nata in Brasile, a [...]è do Rio Preto/SP, il Persona_4
12/06/2009, C.I. n. 56.307.610-0, n. , residente in [...]C.F._1 C.F._8
Miguel Damha, n. 3001, quartiere Damha 4, Sao Josè do Rio Preto/SP, Brasile;
, nato in Brasile, a [...]/SP, il Parte_2
24/06/1979, C.I. n. , n. , residente in C.F._9 C.F._10 C.F._1 C.F._11
Avenida Maria Teresa Stagliano de Genova, n. 347, quartiere JardimVitoria,
Fernandopolis/SP, in suo nome e nella sua qualità di genitore esercente la patria potestà sul figlio minore;
Persona_5
nato in Brasile, a [...]/SP, il Persona_5
23/11/2022, C.F./ CPF , residente in [...]de C.F._12
Genova, n. 347, quartiere Jardim Vitoria, Fernandopolis/SP, Brasile;
, nato in Brasile, a [...]è do Rio Preto/SP, Parte_3
il 02/01/1981, C.I. n. , n. , residente in [...]NumeroDiC_3 C.F._1 C.F._13
Custodio Correa, n. 88, quartiere Recanto do Lago, Q10 / L08, Brasile, in suo nome e nella pagina 2 di 11 sua qualità di genitore esercente la patria potestà sui figli minori Persona_6
e ;
[...] Persona_7
, nata in Brasile, a [...]/SP, dia Persona_6
01/03/2015, C.I. n. 8, C.F./CPF n. , residente in [...]C.F._14 C.F._15
Custodio Correa, n. 88, quartiere Recanto do Lago, QlO / L08, Brasile;
, nata in Brasile, a [...]/SP, il Persona_7
25/09/2017, C.I. n. 68.503.760-5, C.F./CPF , residente in [...]C.F._16
Custodio Correa, n. 88, quartiere Recanto do Lago, Q10 / L08, Brasile;
, nato in Brasile, a [...]/SP, il Parte_4
23/04/1974, C.I. n. , C.F./CPF n. , residente in [...], n. NumeroD_4 PartitaIVA_1
44, quartiere Aldeia da Mata, Votorantim/SP, Brasile, in suo nome e nella sua qualità di genitore esercente la patria potestà sui figli minori e Persona_8 [...]
; Persona_9
, nata in Brasile, a [...]/SP, il 03/05/2006, Persona_8
C.I. n. 57.363.586-9, C.F./CPF n. , residente in [...], n. 44, C.F._17
quartiere Aldeia da Mata, Votorantim/SP, Brasile;
, nato in Brasile, a [...]/SP, il 15/10/2008, Persona_9
C.I. n. 57.363.549-3, C.F./ CPF n. , residente in [...], n. 44, C.F._18
quartiere Aldeia da Mata, Votorantim/SP, Brasile;
nata in Brasile a [...]/SP il Controparte_4
07/08/1980, C.I. n. , CPF n. , residente in [...]P.IVA_2 C.F._19
Hernandes, n. 300, app. 11 Torre 2, quartiere Campolim, Sao Paulo/SP, Brasile, in suo nome e nella sua qualità di genitore esercente la patria potestà sui figli minori
[...]
e Persona_10 Persona_11
nato in Brasile, a [...]/SP il 03/05/2008, C. I . Persona_10
n . 59873947-6, C.F./ CPF n. , residente in [...], n. C.F._20
300, app. 11 Torre 2, quartiere Campolim, Sao Paulo/SP, Brasile;
pagina 3 di 11 nato in Brasile, a [...]/SP, il 08/02/2012, C.I. Persona_11
n. , C.F./ CPF n. , residente in [...], n. P.IVA_3 C.F._21
300, app.11 Torre 2, quartiere Campolim, Sao Paulo/SP, Brasile, tutti rappresentati e difesa dall'avv. Paolo Cassigoli presso il cui studio in Firenze, via
Ricasoli n. 31 (fax- 055-9861917) sono elettivamente domiciliati,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro, l.r.p.t., Controparte_5
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 23.01.2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da nota del 12.1.2024:
“1) voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione e premessa
l'istruttoria occorrente, in accoglimento della domanda proposta, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano degli attori e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità Controparte_5
amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni, con i nomi e cognomi così come esattamente indicati nel ricorso introduttivo, e comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
pagina 4 di 11 2) voglia, altresì, il Tribunale adito condannare il alla rifusione delle spese e compensi Controparte_5
di lite, parametri in base al numero delle parti attrici ex d.m. n. 55 del 2014, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipate le prime e non riscosso i secondi.”
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di nato a Persona_12
IG (AR) il giorno 7 marzo 1864, figlio di e (v. doc. n.1 allegato Per_13 Persona_14
al ricorso), emigrato in Brasile senza essersi mai naturalizzato cittadino brasiliano, né aver rinunciato alla cittadinanza italiana (v. doc. n. 4 allegato al ricorso).
Nel ricorso si legge che “Lo stesso si sposò a Foiano della Chiana (AR) con , Persona_15
anch'ella italiana e avente genitori italiani, il 24 settembre 1893 (all.
2 - Certificato di Matrimonio di
. (…) Dal matrimonio di nacquero in Brasile i figli: 1) Persona_12 Persona_12
(1909) e 2) (1914); - 1) In particolare, il primogenito, nacque il 19 Pt_4 Parte_5
gennaio 1909 (all. 5 – Certificato di nascita di e si sposò con Parte_5 Controparte_6
in data 4 giugno 1938 (all. 6 – Certificato di matrimonio di;
[...] Parte_5
- Da tale matrimonio nacquero: i figli: A) (1944), B) (1947), Parte_6 Parte_7
C) (1950) e D) (1952); Parte_8 Parte_9
- A) Il primogenito nacque il 15 agosto 1944 (all. 7 – Certificato di nascita di Parte_6 Parte_6
e si sposò con in data 10 dicembre 1966 (all. 8 – Certificato di matrimonio
[...] Persona_17
di ; Parte_6
- Dal suddetto matrimonio nacquero le figlie: a) TO (1972) e b) Controparte_3 CP_1
TO (1973);
- a) nacque il 10 gennaio 1972 (all. 9 – Certificato di nascita di Controparte_3 [...]
e si sposò con in data 22 novembre 2005 (all. 10 – Certificato di CP_3 Persona_18
matrimonio di;
Controparte_3
- Dal suddetto matrimonio nacque la figlia in data 12 giugno 2009 (all. 11 Persona_4
Certificato di nascita di ); Persona_4
- b) nacque il 15 giugno 1973 (all. 12 – Certificato di nascita di Controparte_1 CP_1
e si sposò con in data 5 ottobre 1996 (all. 13 – Certificato di
[...] Controparte_7
matrimonio di;
Controparte_1
pagina 5 di 11 - In costanza di tale matrimonio nacquero i figli: in data 14 marzo 2003 (all. Controparte_2
14 – Certificato di nascita di e in data 27 maggio 2006 CP_2 CP_1 Persona_1
(all. 15 – Certificato di nascita di;
Persona_1
- B) Il secondogenito nacque il 5 aprile 1947 (all. 16 – Certificato di nascita di Parte_7
e si sposò con il 3 febbraio 1973 (all. 17 – Certificato di Parte_7 Controparte_8
matrimonio di;
Parte_7
- Dalla predetta unione nacquero i figli: (1974) e Parte_4 Controparte_4
(1980);
[...]
- In particolare, nacque il 23 aprile 1974 (all. 18 – Certificato di nascita Parte_4
di e si sposò con , in data 24 settembre 2004 (all. Parte_4 Persona_19
19 – Certificato di matrimonio di;
Parte_4
- In costanza di tale matrimonio, nacquero i figli: il 3 maggio 2006 (all. 20 – Persona_8
Certificato di nascita di e il 15 ottobre 2008 Persona_8 Persona_9
(all. 21 – Certificato di nascita di;
Persona_9
- nacque il 7 agosto 1980 (all. 22 – Certificato di nascita di Controparte_4 Controparte_4
TO) e si sposò con il 17 ottobre 2006 (all. 23 – Certificato di matrimonio
[...] Persona_20
di TO); Controparte_4
- Dalla predetta unione nacquero i figli: TO il 3 maggio 2008 (all. 24 – Certificato Per_10 Per_10
di nascita di ed TO il giorno 8 febbraio 2012 (all. 25 – Persona_10 Per_11 Per_10
Certificato di nascita di;
Persona_11
- C) Il terzogenito nacque il 12 gennaio 1950 (all. 26 – Certificato di nascita di Parte_8
e si sposò con in data 5 gennaio 1980 (all. 27 – Certificato di Parte_8 Persona_21
matrimonio di;
Parte_8
- In costanza di tale matrimonio, nacque il figlio il 2 gennaio 1981 (all. 28 Parte_3
– Certificato di nascita di che si sposò con in data 29 Parte_3 Persona_22
marzo 2008 (all. 29 - Certificato di matrimonio di;
- Parte_3
Dalla suddetta unione nacquero le figlie: il 1 marzo 2015 (all. 30 – Persona_6
Certificato di nascita di , e il 25 settembre 2017 Persona_6 Persona_7
(all. 31 – Certificato di nascita di;
Persona_7
pagina 6 di 11 - D) La quartogenita nacque il 12 giugno 1952 (all. 32 – Certificato di Parte_9
nascita di e si sposò con in data 19 febbraio 1975 Parte_9 Persona_23
(all. 33 – Certificato di matrimonio di;
Parte_9
- Dal predetto matrimonio, nacque il figlio il 23 agosto 1976 (all. 34 – Parte_1
Certificato di nascita di che si sposò con , il 12 Parte_1 Controparte_9
settembre 2007 (all. 35 – Certificato di matrimonio di;
Parte_1
- Da questo matrimonio, nacquero i figli: il 16 aprile 2011 (all. 36 – Certificato Persona_24
di nascita di e il 10 febbraio 2019 (all. 37 – Certificato Persona_24 Persona_3
di nascita di ); Persona_3
- 2) Il secondogenito di nacque il 28 maggio 1914 (all. 38 – Persona_12 Persona_25
Certificato di nascita di e si sposò con il 9 ottobre 1943 (all. 39 – Persona_25 CP_10
Certificato di matrimonio di;
Persona_25
- Dalla predetta unione nacque il figlio il 25 febbraio 1948 (all. 40 – Certificato di Persona_26
nascita di il quale si sposò con in data 27 maggio 1978 (all. 41 – Persona_26 CP_11
Certificato di matrimonio di;
Persona_26
- In costanza di tale matrimonio nacque il figlio il 24 giugno 1979 (all. 42 Parte_2
– Certificato di nascita di che si sposò, in data 28 ottobre 2021, con Parte_2
(all. 43 – Certificato di matrimonio di Controparte_12 Parte_2
;
[...]
- Dal predetto matrtimonio, nacque il figlio in data 23 novembre 2022 (all. Persona_5
44 – Certificato di nascita di;
” Persona_5
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni.
Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto
[...]
, in persona del ministro l.r.p.t., deve dichiararsi la sua contumacia. CP_5
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del
23.01.2025.
pagina 7 di 11 In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano”
(Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_5
equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, si legge nel ricorso che “In particolare, e ciò è d'importanza decisiva, gli attori si trovavano del tutto impossibilitati ad effettuare la predetta prenotazione: nonostante l'invio della richiesta
(tramite il tasto “prenota”), nel corso dell'anno 2023 i ricorrenti ottenevano dal sistema online le risposte:
“Questa lista ha già raggiunto il limite massimo di iscrizioni per questo mese. Vi chiediamo di riprovare il prossimo (Esta lista já atingiu o limite máximo de inscrições neste mês. Solicitamos tente novamente no próximo)” oppure “E' occorso un errore nel procedimento di domanda” (“Occorreu un erro durante o processaento de seu pedido”), così come comprovato dai documenti allegati (all. 46 – fotografie
pagina 8 di 11 tentativi di prenotazione di S.P); - Inoltre, le iscrizioni per le domande di Pt_10
cittadinanza sono attualmente impossibili per gli attori poiché riservate ai richiedenti dell'anno 2012: sul sistema Prenotami si legge, difatti, che “Prenotazione riservata solamente ai richiedenti del 2012
(Agendamento reservado soamente aos requerente de 2012)” (all. 47 – Schermata prenotami Cons.
S.P. 2023); - Nel sito web del Consolato di San Paolo si legge che “La lista d'attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso questo Consolato Generale è purtroppo lunga e non può essere evitata.
Oltre alla domanda molto elevata (sono circa 20 milioni i discendenti italiani residenti in questa circoscrizione consolare), per molte generazioni decine di migliaia di italiani e dei loro discendenti non hanno aggiornato la propria situazione catastale, come previsto dalla legge”
(https://conssanpaolo.esteri.it/pt/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino- straniero/cittadinanza/riconoscimento-della-cittadinanza-per-discendenza-jure-sanguinis/); - Dallo stesso sito si ricava, inoltre, che allo stato attuale sono in esame le domande presentate nell'anno 2012-2013, sicché i ricorrenti per veder riconosciuto il proprio diritto in via amministrativa, dovrebbero esser soggetti ad un'attesa di circa 10 anni, periodo di tempo, questo, che equivale ad un diniego”.
La linea di discendenza illustrata in ricorso trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento
pagina 9 di 11 generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello
"status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Né si registrano, nel caso di specie, passaggi per linea femminile in epoca pre-costituzionale.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano
[...]
Per_12
Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto CP_5
attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio e introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
pagina 10 di 11 - accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Controparte_5
Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di Controparte_5
lite del presente giudizio che liquida in € 1452,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Firenze, 24.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 11 di 11