Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 399/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 03 giugno 2025, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 399/2021
r.g.a.c., vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di appello P.IVA_1
depositato telematicamente in data 21.01.2021, dall'avv. Luigi Gubitosi, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Tommaso Caravita n. 10;
- APPELLANTE -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._1
allegata alla comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 11.05.2021, dall'avv.
Lucio Lo Sapio, unitamente al quale elettivamente domicilia in Nola, alla piazza Salvo D'Acquisto
n. 2;
- APPELLATO –
NONCHÈ
Controparte_2
- CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marigliano n. 1555/2020 in materia di responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. in persona del legale rappresentante p.t., (in prosieguo per Parte_1
di Pace di Marigliano e pubblicata in data 22.12.2020, con la quale era stata accolta la domanda proposta da nei confronti suoi e di , nelle rispettive qualità Controparte_1 Controparte_2
di assicuratore e proprietario del veicolo AUDIA3 tg. CP010GF, per conseguire la condanna di dette parti al risarcimento dei danni biologici subiti a seguito dell'incidente che lo ha visto coinvolto, allorquando, mentre percorreva -in qualità di pedone- in Scisciano la via Battista, con direzione San Vitaliano, fu investito dal suddetto veicolo, riportando lesioni personali.
2. Nella contumacia della responsabile civile ed in contraddittorio con la compagnia di assicurazione convenuta, il Giudice di Pace, premessa la proponibilità dell'azione avendo l'attore assolto l'onere della preventiva costituzione in mora sullo stesso incombente e la sussistenza della legittimazione processuale delle parti, accolse la domanda ritenendo provata alla luce dell'escussione dell'unico teste addotto da parte dell'attore l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo investitore e condannò, dunque, in solido i convenuti al risarcimento delle lesioni patite dal , liquidato nella misura di euro 6.422,25, con il carico degli interessi e delle spese CP_1
processuali.
3. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello la , denunciando la non Parte_1
correttezza della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado non aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda per la mancanza nella missiva dei requisiti normativamente richiesti ex artt. 145 e 148 d.lgs n. 209/2005. Nel merito, ha denunciato la mancata prova del sinistro e l'irragionevolezza della somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni patiti. Ha concluso, quindi, per l'accoglimento dell'appello, con conseguente riforma della sentenza impugnata, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
4. Ha resistito all'appello eccependo in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e nel merito l'infondatezza della spiegata impugnazione, insistendo per il rigetto, con aggravio delle spese di lite.
5. Nessuno si è costituito in giudizio per . Controparte_2
6. Ricostruito il fascicolo della precedente fase ad opera dell'appellante diligente, la causa è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni al 9 maggio 2023, poi differita dapprima al 09 aprile 2024 e poi all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. . Indi, nel subentro dello scrivente magistrato
(divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 10 luglio 2024), sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio Controparte_2
a dispetto della regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello perfezionatasi nei suoi confronti il 3.02.2021.
2. L'appello è fondato e viene accolto per le ragioni assorbenti di seguito esposte.
Sempre in via preliminare, si dà atto che il presente giudizio verrà deciso facendo applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, in particolare, sulla scorta del principio in esame, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa sarà decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
3. In applicazione dell'appena illustrato principio, va osservato che merita accoglimento l'appello promosso dalla nei confronti di . Parte_1 CP_1
Invero, il Tribunale ritiene che coglie nel segno la censura mossa dalla compagnia di assicurazione all'apprezzamento delle risultanze istruttorie operato dal Giudice di prime cure. Secondo
l'appellante, gli elementi emersi nel corso del primo grado di giudizio, se valutati correttamente, avrebbero condotto il giudicante ad un rigetto della domanda attesa la mancata prova della verificazione del sinistro.
Ebbene, ritiene il Tribunale che l'unico teste escusso , ha genericamente Testimone_1
confermato la dinamica dell'evento esposta nell'atto di citazione, rendendo una dichiarazione scarna e poco convincente, tale da non superare il vaglio di attendibilità intrinseca.
Invero, lo stesso ha affermato di aver assistito al sinistro in quanto “ero a piedi nei pressi della piazza principale di Scisciano”, limitandosi a riportare di aver “visto una macchina nera urtare una persona che camminava sul margine della strada”, specificava che “il pedone camminava rispetto alla direzione di marcia sul lato destro e venne urtato al lato sinistro e sospinto a terra sul lato destro”. Senza specificare quale parte del veicolo avesse urtato il pedone, talaltro tale aspetto non fu neppure precisato nell'atto introduttivo, ma solo con la comparsa conclusionale.
Tale circostanza non può ritenersi priva di rilevanza in quanto necessaria per accertare, prima ancora del nesso causale, la verificazione del sinistro.
Inoltre, con riferimento ai dati riportati dal dispositivo installato sul veicolo della convenuta, preme precisare che la legge 4 agosto 2017 n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017, che in un'ottica di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti nel settore assicurativo, ha introdotto, nell'ambito del codice delle assicurazioni private, l'art. 145 bis che testualmente recita “ Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132 ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo”.
È noto il contrasto interpretativo esistente sulla portata di detta norma, circa la sua irretroattività e quanto alla questione del valore da assegnare ai risultati in ipotesi di sinistri commessi, come nella specie, antecedentemente alla entrata in vigore della norma in esame, laddove alcuni interpreti ritengono che in tal caso la norma legittimerebbe l'uso dei tabulati della scatola nera come presunzione semplice da considerare unitamente al restante quadro probatorio.
Sul punto si è espressa una recente sentenza della Corte di Cassazione (16 maggio 2024 n. 13725), rilevando come il valore di prova legale attribuito dall'art. 145 bis c.p.c. d.lgs. 209/2005 alle risultanze della scatola nera non sia predicabile rispetto a dispositivi, come lo si ribadisce nella specie, già installati prima dell'entrata in vigore della legge (il 4 agosto 2017).
I giudici di legittimità hanno evidenziato che poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri.
Pure avendo escluso il valore di prova legale delle risultanze della scatola nera installata sulla
AUDI A3 tg. CP010GF di proprietà di , alla luce di un quadro probatorio così Controparte_2
incerto, non può non destare quanto meno sospetto la circostanza che al momento del sinistro il veicolo non risultasse in Via Battisti.
Pur aderendo alla relazione effettuata dal CTU dott. , il quale ha verificato -attraverso le Persona_1
rilevazioni registrate sul dispositivo elettronico- se il veicolo Audi potesse aver transitato nella Via
Battisti all'ora indicata. Da tale analisi è emerso che il conducente avrebbe potuto sostare in Via
Battisti solo per 02 minuti e 25. Spazio temporale in cui dovrebbe essere collocato l'investimento, il soccorso al pedone e anche lo scambio delle generalità.
Tale ricostruzione appare inverosimile e pertanto, considerato in combinazione con un quadro probatorio così poco rassicurante, non consente di ritenere provata l'esistenza del sinistro e non possono che condurre ad un accoglimento integrale dell'appello con rigetto della domanda promossa in primo grado da nei confronti della e della Controparte_1 Parte_1 CP_2
4. Resta assorbita ogni altra questione.
6. Alla riforma della sentenza di primo grado segue, di necessità, una nuova regolamentazione delle spese di lite inerenti il doppio grado di giudizio, ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
Le stesse seguono la soccombenza della parte appellata (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannata a pagare quelle sostenute dall'appellante nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato) previsti dal D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis vigente, per lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 (così individuato in base al valore della domanda), riconoscendo, anche per il giudizio di impugnazione, la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n.
29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350
c.p.c.”).
6.1. Nulla per le spese nel rapporto tra e l'appellata , non avendo la CP_1 Controparte_2
stessa svolto attività difensiva in questa sede.
6.2. L'accoglimento dell'appello esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda promossa in primo grado da nei confronti della Controparte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., e;
[...] Controparte_2
- condanna a pagare in favore della in persona del Controparte_1 Controparte_3
legale rappresentante p.t., le spese del giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 1.104,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, e quanto alla presente fase del giudizio, in euro 382,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e iva se dovuta come per legge;
- nulla per le spese nel rapporto tra e la chiamata in causa contumace. Controparte_1
Nola, 4.06.2025
Il Giudice
(dott. ssa Donatella Cennamo)