Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 20 maggio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12047/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Maria Paratore, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore;
-convenuta contumace-
Avente ad oggetto: differenze retributive.
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 20 maggio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della società dal 12 marzo 2024 CP_1 Controparte_1
al 31 maggio 2024 in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di segretario,
VI livello del CCNL applicabile;
che sebbene il rapporto di lavoro sia stato regolarizzato a part time per una sommatoria di 12 ore settimanali, in verità egli ha svolto la propria prestazione in misura cospicuamente maggiore per un
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che non gli è mai stata corrisposta alcuna retribuzione, né tantomeno i ratei di tredicesima mensilità,
TFR e indennità sostitutiva delle ferie non godute;
che sulla scorta della paga oraria individuata nel CCNL di riferimento nella misura di € 6,78 ha diritto a € 1.159,38 a titolo di retribuzioni non versate, a € 124,11 a titolo di gratifica natalizia, a €
124,11 a titolo di ferie non godute ed € 95,07 per trattamento di fine rapporto.
Ciò premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale di Catania sez.
Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa riconoscere e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato prestato dal ricorrente alle dipendenze della società convenuta con le modalità descritte in narrativa;
conseguentemente, condannare quest'ultima, in persona del lr, al pagamento della somma di €1.502,67 (o a quella che sarà ritenuta più equa) per tutte le voci di cui in premessa, oltre ancora a corrispondere interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo diritto al soddisfo, oltre al rimborso delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore avv. Carlo Maria Paratore, il quale dichiara ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di aver anticipato le prime e di non aver avuto i secondi”.
La società convenuta non ha ritenuto di costituirsi nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza a mezzo pec del 24 dicembre 2024.
All'esito dell'udienza di discussione del 20 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il procuratore di parte resistente ha in subordine limitato la pretesa attorea alle differenze retributive calcolate su un monte orario di 12 ore settimanali.
Indi la causa è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
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1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della la Controparte_1
quale non ha inteso costituirsi sebbene ritualmente evocata in giudizio a mezzo notifica via pec del
24 dicembre 2024.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione, nei limiti precisati con le note cartolari e tenuto conto di quanto peraltro dedotto dal procuratore di parte ricorrente alla udienza del 25 febbraio 2025 che ha insistito nell'accoglimento della domanda quanto meno tenuto conto della disciplina del contratto di part time verticale per una prestazione oraria settimanale di 12 ore.
In ossequio al criterio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere il pagamento delle differenze retributive, deve provare i fatti
2 posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con tempi e modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive stesse;
ciò in conformità al principio ex art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Nella specie non sussistono elementi sufficienti per ritenere assolto tale onere probatorio in ordine all'espletamento di attività lavorativa oltre quella contrattualmente prevista.
Emerge dalla dichiarazione AV (doc. n. 1 all.to al ricorso) che il rapporto in oggetto è intercorso dal 12 marzo 2024 al 31 maggio 2024 in forza di un contratto a tempo determinato part time misto verticale e orizzontale per 12 ore settimanali.
Non può dunque tenersi conto di quanto annotato nei fogli presenze allegati al ricorso, dai quali non può evincersi la prestazione di un orario lavoro espletato eccedente le 12 ore contrattualmente previste, in quanto la mancanza di qualsivoglia sigla o sottoscrizione del legale rappresentante o suo delegato, della società convenuta è ostativa all'imputabilità delle attestazioni al datore di lavoro e ne mina, pertanto, la portata probatoria.
Accertati i termini del rapporto nei sensi sopra esplicitati e considerato che la contumacia di parte convenuta impedisce l'operatività del principio di non contestazione (cfr., sul punto, artt. 115 c.p.c. nonché C. Cass. 10182/2007, C. Cass. 14629/2009, C. Cass. 24885/2014), la domanda può accogliersi limitatamente al riconoscimento del diritto al trattamento retributivo dovuto in ragione dell'orario negozialmente pattuito.
3. In riferimento alle retribuzioni ordinarie, alla gratifica natalizia e al trattamento di fine rapporto, una volta allegato da parte ricorrente l'inadempimento contrattuale, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver correttamente adempiuto alla propria prestazione sinallagmatica, onere nella specie non assolto attesa la contumacia di parte convenuta.
In ordine alla domanda di corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute si osserva che, a seguito di pronunciamenti in materia da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la
Suprema Corte ormai pacificamente ritiene che: “innanzitutto, si rileva che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie
3 andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass.,
Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022).
In particolare, sul datore di lavoro grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da consentire che le ferie fossero effettivamente godute formalmente, anche con un invito al lavoratore a fruirne e assicurando che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non fossero tali da impedirne il godimento (Cass., Sez.
6-L, n. 29844 del 12 ottobre 2022;
Cass., Sez. L, n. 18140 del 6 giugno 2022)” (Cass. n. 14083 del 2024).
In applicazione del principio testé menzionato, il ricorrente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Ai sensi dell'art. 44 del CCNL applicabile che: “in caso di assunzione a tempo determinato, licenziamento o dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi di effettivo lavoro prestato nell'anno. A tal fine il periodo iniziale o finale superiore a 15 giorni è computato come mese intero”.
4. Deve pertanto essere riconosciuta la complessiva somma di euro 1223,41, tenuto conto dei nuovi conteggi elaborati in seno alle note ex art. 127 ter c.p.c. in ragione del numero di ore contrattualmente previste piuttosto che di quelle asseritamente prestate, e per ciascuna delle voci indicate (euro 244,08 per retribuzione di marzo, euro 325,44 per aprile, euro 406,80 per maggio
2024, euro 81,36 per ratei della tredicesima mensilità ed altrettanto per ratei di indennità sostitutiva delle ferie non godute, euro 84,37 per tfr), considerata la retribuzione oraria di euro 6,78 del CCNL nella specie applicato (v. doc. n. 1 e 4 allegati al ricorso).
Sul dovuto andranno altresì corrisposti rivalutazione monetaria ed interessi sulla sorte capitale progressivamente rivalutata dalla maturazione al soddisfo.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo con distrazione in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in finzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 1.223,41 per i titoli di cui in motivazione oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte capitale progressivamente rivalutata dalla maturazione al soddisfo;
condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente spese che liquida in euro 1.029,50 oltre CPA, IVA e spese generali e distrae in favore dell'avv.to Carlo Maria
Paratore.
4 Così deciso in Catania il 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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