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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2713/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2713/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTI
Oggi 11 febbraio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per li Avv.ti ALLEVA CO e UGO LENZI Parte_1 Per 'avv. SARTORI ROBERTO Controparte_1 Per l'avv. Controparte_1
SARTORI ROBERTO
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 2.1.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
pagina 1 di 11 - Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
I procuratori di parte opponente si riportano al contenuto degli scritti e alle conclusioni rassegnate, in particolare insistono nella richiesta di temerarietà della lite, chiedono che il fascicolo venga trasmesso alla Procura della Repubblica e si dichiarano antistatari in merito alle spese che il Giudice vorrà liquidare.
L'Avv. Sartori si riporta alle note difensive eccepisce l'inammissibilità della documentazione ex adverso prodotta e chiede l'espunzione di detta documentazione o che il Giudice non ne tenga conto.
Rileva che la sentenza che ha deciso in merito all'opposizione ha confermato la qualità di socia dell'opponente.
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 18,53 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2713/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZI UGO e dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALLEVA PIERGIOVANNI ( Indirizzo Telematico;
ALLEVA CO C.F._2
( Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._3 presso il difensore avv. LENZI UGO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SARTORI ROBERTO e dell'avv. CAROLI (SOSPESO DAL 1 AGOSTO 2024 AL 31 LUGLIO 2025) ( ) VIALE CECCARINI 118 RICCIONE;
, CP_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in PIAZZA TRE MARTIRI 43 47921 RIMINI presso il difensore avv.
SARTORI ROBERTO
CONVENUTI
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 cpc regolarmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale il rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, quale giudice dell'opposizione, preliminarmente
1°) disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ricorrendone i gravi motivi richiesti dall'art. 615 c.p.c.; nel merito in via principale A) autorizzare, previo interpello ex art. 222 c.p.c. ed ordine di produzione dell'originale ex art. 210 c.p.c., la presentazione della querela di falso avverso il modulo di iscrizione privo di data, da controparte prodotto come documento n. 3 allegato alla
pagina 3 di 11 comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 3661/2021 R. G. Tribunale di Rimini e in copia come documento 7 del presente giudizio. B) disporre la sospensione del processo esecutivo fino alla definizione del procedimento introdotto con la querela di falso al cui esito accertare e dichiarare la falsità della scrittura privata tacitamente riconosciuta ordinando la cancellazione totale della scrittura privata in contestazione e/o lo stralcio da qualsiasi processo in cui sia stata prodotta;
C) accertare e dichiarare la illegittima apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo del Tribunale di
Rimini n. 652/2021 del 03.03.2021 in quanto il creditore procedente NON è parte del giudizio di opposizione e non può giovarsi della provvisoria esecutività concessa ad altro soggetto che si afferma titolare del credito e che si è illegittimamente costituito. correlativamente, 3) accertare e dichiarare
l'illegittimità ed irregolarità dell'atto di precetto oggi opposto, in quanto: a) riferentesi a un titolo ottenuto in forza di documentazione falsa;
b) munito di formula esecutiva in forza di ordinanza concessa a soggetto diverso dal presunto creditore precettante. ...”.
Con il primo motivo di opposizione esponeva parte attrice che, in data 22 agosto 2022, veniva notificato ad atto di precetto per la somma di € 20.069,00 oltre accessori e spese per un Parte_1 totale di € 22.547,09. Il titolo esecutivo era costituito dal decreto ingiuntivo n. 652/2021 R.G.N.
1339/2021 pronunciato dal Tribunale di Rimini, sezione unica civile, in data 01.06.2021, a seguito di ricorso della depositato il 22.04.2021, notificato in data Controparte_1
20.07.2021. Il credito azionato di € 20.069,00, era costituito dal corrispettivo, asseritamente dovuto da al per la fornitura di presunti “… servizi di trasporto di un Parte_1 Controparte_1 cavallo, compenso istruttore, contributo mantenimento e lezioni …” forniti “negli anni dal 2014 al
2019 come da apposita fattura n. 2 del 18.03.2021”; servizi, totalmente disconosciuti dalla ingiunta.
L'odierna opponente si opponeva al decreto ingiuntivo con atto di citazione notificato il 27.09.2021, rubricato al n. 3061/2021 R.G. Trib. Rimini negando il debito e di avere intrattenuto qualsivoglia rapporto con il Nella causa così rubricata al n. 3061/2021 CP_1 Controparte_1
R.G. tra l'opponente ed il costituitosi », in data 2 Parte_1 Controparte_1
marzo 2022 il Giudice dott.ssa Maura Mancini con ordinanza riservata concedeva la provvisoria esecutività a favore del predetto » senza avvedersi che il decreto Controparte_1
ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto dal diverso soggetto . Controparte_1
Precisava che a dimostrazione della malafede processuale di controparte, a precettare con atto redatto in data 19 luglio 2022, era il mentre a costituirsi nella Controparte_1
causa promossa da in opposizione al decreto ingiuntivo, era stato il Parte_1 Controparte_1
», che non era beneficiario del precetto né, era soggetto ( ) convenuto in
[...] CP_1
opposizione.
pagina 4 di 11 Inoltre rilevava che nella causa di opposizione n. 3061/2021 R.G. l'avversa difesa era carente di ius postulandi e, quindi, che il non poteva giovarsi della esecutività concessa a Controparte_1
favore del ». Controparte_1
La non corrispondenza tra il soggetto giuridico che aveva chiesto il decreto ingiuntivo e quello che aveva ottenuto la concessione della provvisoria esecutività, privava il procedente CP_1
del diritto di richiedere la concessione della formula -che, quindi, era stata ottenuta
[...]
traendo in inganno il Cancelliere – e conseguentemente non poteva mettere in esecuzione un titolo indebitamente “spedito in forma esecutiva”.
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente rilevava che il Tribunale non avrebbe dovuto concedere il Decreto Ingiuntivo sia perché le scritture riguardavano un terzo estraneo ( ), CP_1
sia perché il non era un imprenditore commerciale sia perché le scritture non erano CP_1
“regolarmente tenute”.
Con il terzo motivo di opposizione si deduceva la falsa sottoscrizione del modulo di iscrizione al
. In particolare l'opponente rilevava che l'unico documento che collegava la Controparte_1
al » per i periodi fatturati, era costituito dalla presunta Pt_1 Controparte_1
iscrizione della stessa al circolo, avvenuta con il modulo di iscrizione privo di data. Aggiungeva che la firma apposta al predetto modulo di iscrizione privo di data non apparteneva alla he, pertanto, Pt_1
la disconosceva formalmente proponendo formale querela di falso.
Si costituivano in giudizio sia il Controparte_1
, sia l'
[...] Controparte_1
”, contestando integralmente tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dall'attrice
[...]
opponente.
In via preliminare, evidenziavano che il decreto ingiuntivo, nonché il relativo procedimento di opposizione allo stesso decreto (rubricato RG 3061/2021), vedevano come unica parte creditrice, nei confronti della opponente , il “ Parte_1 Controparte_1
” con sede legale in San NN in Marignano (RN) via Cassandro n. 417, avente
[...]
Codice Fiscale (e partita IVA) . L'unico soggetto in causa, nell'ambito degli svariati P.IVA_1
contenziosi incardinati da controparte, era il (C.F.: Controparte_1
). Pertanto nonostante il presente procedimento di opposizione fosse stato da controparte P.IVA_1
artatamente e strumentalmente proposto nei confronti del il Controparte_1
diritto sostanziale controverso riguardava esclusivamente il Controparte_1
L'effettiva parte odierna convenuta era quindi da individuarsi nel CP_1 Controparte_1
.
[...]
pagina 5 di 11 Rilevavano poi che l'opposizione a precetto ex adverso proposta risultava inammissibile in quanto fondata sulle medesime argomentazioni ed eccezioni formulate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente avanti al Tribunale di Rimini.
Per quanto atteneva alla legittimazione in capo all'esponente Controparte_1
osservavano che la pretesa creditoria azionata in via monitoria mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, opposto dall'odierna attrice opponente e dichiarato provvisoriamente esecutivo da Codesto
Tribunale, era in capo esclusivamente all'odierno deducente
[...]
”, con sede legale in San NN in Marignano (RN) via Controparte_1
Cassandro n. 417 (C.F.: ). P.IVA_1
Contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente quest'ultima era socia Parte_1 dell'esponente sin dall'anno 2011 e fino ad Aprile 2019, in quanto Controparte_1
dapprima (quando era minorenne) iscritta dalla madre IR SZ e successivamente, al raggiungimento della maggiore età, la medesima opponente con propria domanda.
L'iscrizione al Circolo ippico , da parte della opponente , risultava comunque CP_1 Parte_1
comprovata dalle risultanze del registro soci dello stesso relative agli Controparte_1
anni dal 2011 al 2019, nel quale era appunto indicato il nominativo della medesima . Parte_1
La stessa opponente in quanto socia del versava regolarmente la Controparte_1
propria quota mensile di iscrizione (a titolo di contributo mantenimento del cavallo e per le lezioni), pari ad € 400,00 mensili, sin dalla data di iscrizione (anno 2011) fino al Novembre 2018, cessando poi i versamenti per dissapori con il direttivo dell'associazione.
Tutto risultava dalle relative ricevute di versamento quote mensili del , talune Controparte_1
sottoscritte dalla madre IR SZ, ma per la maggior parte sottoscritte direttamente dalla stessa
. Parte_1
Inoltre il “Regolamento interno del ”, affisso in bacheca all'interno della sede Controparte_1
unitamente allo Statuto, prevede difatti che ogni associato versi, oltre ad una quota annuale di iscrizione, una quota mensile di mantenimento del cavallo, comprensiva di lezioni con l'istruttore del
Circolo.
Pertanto deducevano che la sussistenza del vincolo associativo tra la opponente e Parte_1
l'esponente risultava documentalmente comprovata dalla copiosa Controparte_1
documentazione versata in atti.
Rilevavano come in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, anche successivamente alla costituzione in giudizio dell'esponente, controparte non avesse disconosciuto la sottoscrizione del modulo di pagina 6 di 11 iscrizione prodotto dalla medesima esponente tanto che solo in sede di opposizione all'esecuzione ed in fase del presente opposizione, la stessa controparte prospettava la proposizione di querela di falso.
Infine contestavano tutte le ulteriori deduzioni ed argomentazioni di parte opponente e si opponevano alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Rassegnavano conseguentemente le seguenti conclusioni: “- In via preliminare: Rigettarsi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, posto alla base dell'atto di precetto qui opposto, per le motivazioni di cui in narrativa;
- Nel merito: Respingersi l'opposizione ex adverso proposta, in quanto inammissibile e/o infondata, per le ragioni di cui in narrativa;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. 10.03.2014, oltre ad IVA e CPA come per legge.”
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 20.1.2023 parte opponente dichiarava di rinunciare alla proposizione della querela di falso avendolo già esplicitato nella causa di merito.
Si premette anzitutto che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata e che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ciò premesso, deve rilevarsi quanto segue.
Nel sistema vigente opera il principio che il titolo esecutivo, quale condizione necessaria dell'azione esecutiva, deve esistere già nel momento in cui questa è minacciata con la notificazione dell'atto di precetto, che non si può formare successivamente all'inizio del processo esecutivo e che deve permanere fino alla conclusione di questo (cfr., tra le tante, Cass. n. 7631/02, nonché Cass. n.
11769/02).
Questo principio, che sta a fondamento dei poteri-doveri del giudice dell'esecuzione, il quale è tenuto alla verifica di cui sopra all'inizio e per tutto il corso del processo esecutivo (cfr. n. 11769/02 ed altre), incide anche sui poteri del giudice dell'opposizione all'esecuzione. Infatti, quando è contestato il diritto di procedere ad esecuzione, il giudice dell'opposizione deve verificare non solo l'esistenza originaria ma anche la persistenza del titolo esecutivo, poiché la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo determina l'illegittimità, con efficacia ex tunc, dell'esecuzione, in atto ovvero anche soltanto minacciata.
pagina 7 di 11 È quest'ultimo il presupposto giuridico della giurisprudenza univoca della Corte di Cassazione, per la quale la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di opposizione ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva (cfr., tra le tante, Cass. n. 3278/00; n. 9293/01; n. 210/02; n.
12944/03; n. 22430/04, fino alle recenti Cass. n. 6042/09, n. 12089/09, n. 11021/11, n. 16610/11, n.
3977/12, n. 10875/12, ord. n. 1925/15).
Tale considerazione vale, in particolar modo in, ipotesi di titoli provvisoriamente esecutivi e che per loro stessa natura possono venire meno od essere modificati nel corso del giudizio di cognizione, come accade per i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, per cui devono essere considerati ai fini del decidere eventuali eventi sopravvenuti, che incidano sulla validità od esecutività del titolo predetto.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo, revocato in corso di causa con sentenza di parziale accoglimento dell'opposizione.
Più precisamente nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n 652/2021, è stata emessa, in data 31.12.2024, dal Tribunale di Rimini sentenza definitiva n. 14967/2024 con la quale si è così statuito: “ 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 652/21; 2) condanna l'opponente a pagare all'associazione opposta la somma di € 2.000,00 oltre interessi dal dovuto dal saldo effettivo;
3) compensa fra le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto”.
In particolare, tale sentenza, revocando il decreto ingiuntivo opposto ed imponendo a carico della parte opponente una condanna per una minor somma rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo, ha di fatto accolto parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo presentata, caducato il titolo esecutivo stesso, sostituendolo integralmente.
In tale ipotesi il codice di rito, all'art. 653 comma 2 c.p.c., prevede non solo che il titolo esecutivo sia costituito esclusivamente dalla predetta sentenza ma anche che gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto ingiuntivo revocato conservino i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta ed indicata nella sentenza.
Orbene, alcune pronunce giurisprudenziali (tra cui Cass. n. 5274/1991) ritengono che alla stregua della predetta previsione normativa, anche l'atto di precetto, ai fini conservativi di cui all'art. 653 comma 2
c.p.c., debba essere considerato quale atto esecutivo e, pertanto, i suoi effetti debbano essere conservati anche dopo il venir meno del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto impugnato stesso.
Si ritiene, tuttavia, che nella fattispecie considerata non trovi applicazione tale previsione giurisprudenziale e che gli effetti del precetto impugnato non possano essere conservati, per molteplici motivazioni.
pagina 8 di 11 In primo luogo, nel caso in esame, in forza dell'intimazione proposta non risulta essere stata incardinata alcuna esecuzione forzata.
Secondariamente deve considerarsi che la sostituzione della sentenza di accoglimento parziale al decreto ingiuntivo originario comporta che sia la sentenza stessa il titolo esecutivo che deve essere prioritariamente notificato ai fini dell'esecuzione, non potendo in ipotesi trovare applicazione al precetto originario le disposizioni di cui all'art. 654 c.p.c. (sul punto Cass. 20052/2013).
Ciò posto va rilevato come, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, in caso di giudizio di opposizione all'esecuzione, ove il titolo esecutivo sottostante sia un titolo giudiziale non definitivo
(come il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo) e sia successivamente intervenuta una pronuncia nel giudizio di cognizione che abbia caducato il titolo esecutivo originario, il giudizio di opposizione all'esecuzione debba essere concluso con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e non di accoglimento dell'opposizione.
La stessa giurisprudenza della Suprema Corte, ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale in materia, ha, inoltre, specificato che le spese processuali del giudizio di opposizione devono essere valutate secondo il criterio della soccombenza virtuale in ordine agli originari motivi di opposizione
(Cass. SS. UU. 25478/2021).
In forza delle indicazioni sopra riportate l'odierno Giudicante ritiene, nel caso di specie, di dover dichiarare cessata la materia del contendere e di dover valutare, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, la soccombenza virtuale tra le parti.
Ai fini della soccombenza virtuale occorre considerare che il titolo esecutivo su cui il precetto è stato intimato è oramai definitivamente caducato, con conseguente accoglimento dell'opposizione a precetto e declaratoria di nullità del precetto notificato. Tuttavia deve rilevarsi che alcuni profili di opposizione originariamente formulati da parte opponente non potevano trovare accoglimento.
Più in generale si osserva che
- l'opposizione all'esecuzione (tale è l'opposizione al precetto) è un'azione di accertamento negativo, con cui si contesta che il creditore abbia diritto di procedere all'esecuzione forzata in virtù di un determinato titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.; v. sul punto Cass. n°16610.2011: "l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti, che non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio"; conf. ex plurimis
Cass. n°10676.2008, Cass. n°12239.2007);
- quindi, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (sin dall'origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, o che tale titolo (o meglio la pretesa pagina 9 di 11 creditoria in esso riconosciuta) sia venuta meno, o sia stata modificata per fatti successivi alla formazione del titolo;
- correlativamente, lo scrutinio del giudice dell'esecuzione è limitato, nell'ambito dei motivi di opposizione, alla verifica della sussistenza, o insussistenza originaria, o del permanere (in tutto o in parte) del titolo esecutivo abilitante il creditore all'esecuzione minacciata in danno del debitore;
- d'altronde, se l'esecuzione è preannunciata in base ad un titolo giudiziale (come nel caso che ne occupa), è precluso all'opponente, come al giudice dell'esecuzione, di sindacare le ragioniposte a base del dictum che viene portato in esecuzione, soprattutto se dotato di autorità di cosa giudicata (art. 2909
c.c., art. 324 c.p.c.), perché tutti gli ipotetici errores in procedendo o in iudicando di cui possa essere, in ipotesi, affetto, devono (nella fattispecie, avrebbero dovuto) essere fatti valere innanzi al giudice della cognizione, con gli ordinari mezzi di impugnazione;
- tali sono i principi enunciati dalla uniforme e costante giurisprudenza di legittimità, che non si vede perché porre in discussione in questa sede: "il titolo esecutivo giudiziale .. copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione" (in questi termini si esprime
Cass. n°3667.2013); "nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione"
(così Cass. n°12911.2012, cui sono conformi Cass. n°8928.2006; Cass. n°26089.2005); "ove il processo esecutivo venga promosso sulla base di un titolo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, dovendo limitarsi a controllarne la persistente validità"
(Cass. n°4505.2011); "quando l'esecuzione è minacciata a carico di un terzo sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso" (Cass. n°24027.2009); "nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto
pagina 10 di 11 decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado
d'appello" (Cass. n°22402.2008, cui sono conformi tra le tante Cass. n°12251.2007; Cass.
n°26089.2005; Cass. n°9205.2001).
Alla luce delle predette argomentazioni sussistono pertanto giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa le spese di lite
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,.
Rimini, 11 febbraio 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2713/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
[...]
Controparte_1
CONVENUTI
Oggi 11 febbraio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per li Avv.ti ALLEVA CO e UGO LENZI Parte_1 Per 'avv. SARTORI ROBERTO Controparte_1 Per l'avv. Controparte_1
SARTORI ROBERTO
Preliminarmente il Giudice dà atto di quanto segue:
La presente udienza viene tenuta con modalità da remoto ai sensi degli artt. art 127 3° comma 127 bis cpc e 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc mediante collegamento effettuato tramite il programma
Microsoft Teams;
- Con decreto del 2.1.25 sono state comunicati ai procuratori delle parti: giorno, ora e modalità di collegamento per la partecipazione alla presente udienza;
- Il giudice ai sensi dell'art 196 duodecies disp. Attuaz. Cpc 96
- ha provveduto all'identificazione dei Procuratori delle parti mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine degli Avvocati
- L'identità delle parti se presenti, come da protocollo di cui al provvedimento n. 12/2020 del
Presidente del Tribunale, è stata attestata dai Procuratori delle parti medesime;
- Le parti hanno dichiarato al giudice di essere liberamente comparse in udienza mediante collegamento da remoto;
pagina 1 di 11 - Tutti i presenti si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza. Agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza in ogni forma anche parziale.
L'udienza viene tenuta con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti
I procuratori di parte opponente si riportano al contenuto degli scritti e alle conclusioni rassegnate, in particolare insistono nella richiesta di temerarietà della lite, chiedono che il fascicolo venga trasmesso alla Procura della Repubblica e si dichiarano antistatari in merito alle spese che il Giudice vorrà liquidare.
L'Avv. Sartori si riporta alle note difensive eccepisce l'inammissibilità della documentazione ex adverso prodotta e chiede l'espunzione di detta documentazione o che il Giudice non ne tenga conto.
Rileva che la sentenza che ha deciso in merito all'opposizione ha confermato la qualità di socia dell'opponente.
Ciò premesso, il Giudice invita i Procuratori delle parti a dedurre.
Dopo breve discussione orale, il Giudice trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura al termine dell'udienza.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
Alle ore 18,53 il Giudice procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione dando atto che al momento della lettura nessuna delle parti è presente.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2713/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENZI UGO e dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALLEVA PIERGIOVANNI ( Indirizzo Telematico;
ALLEVA CO C.F._2
( Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._3 presso il difensore avv. LENZI UGO
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. SARTORI ROBERTO e dell'avv. CAROLI (SOSPESO DAL 1 AGOSTO 2024 AL 31 LUGLIO 2025) ( ) VIALE CECCARINI 118 RICCIONE;
, CP_2 C.F._4 elettivamente domiciliato in PIAZZA TRE MARTIRI 43 47921 RIMINI presso il difensore avv.
SARTORI ROBERTO
CONVENUTI
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 cpc regolarmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale il rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, quale giudice dell'opposizione, preliminarmente
1°) disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ricorrendone i gravi motivi richiesti dall'art. 615 c.p.c.; nel merito in via principale A) autorizzare, previo interpello ex art. 222 c.p.c. ed ordine di produzione dell'originale ex art. 210 c.p.c., la presentazione della querela di falso avverso il modulo di iscrizione privo di data, da controparte prodotto come documento n. 3 allegato alla
pagina 3 di 11 comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 3661/2021 R. G. Tribunale di Rimini e in copia come documento 7 del presente giudizio. B) disporre la sospensione del processo esecutivo fino alla definizione del procedimento introdotto con la querela di falso al cui esito accertare e dichiarare la falsità della scrittura privata tacitamente riconosciuta ordinando la cancellazione totale della scrittura privata in contestazione e/o lo stralcio da qualsiasi processo in cui sia stata prodotta;
C) accertare e dichiarare la illegittima apposizione della formula esecutiva al decreto ingiuntivo del Tribunale di
Rimini n. 652/2021 del 03.03.2021 in quanto il creditore procedente NON è parte del giudizio di opposizione e non può giovarsi della provvisoria esecutività concessa ad altro soggetto che si afferma titolare del credito e che si è illegittimamente costituito. correlativamente, 3) accertare e dichiarare
l'illegittimità ed irregolarità dell'atto di precetto oggi opposto, in quanto: a) riferentesi a un titolo ottenuto in forza di documentazione falsa;
b) munito di formula esecutiva in forza di ordinanza concessa a soggetto diverso dal presunto creditore precettante. ...”.
Con il primo motivo di opposizione esponeva parte attrice che, in data 22 agosto 2022, veniva notificato ad atto di precetto per la somma di € 20.069,00 oltre accessori e spese per un Parte_1 totale di € 22.547,09. Il titolo esecutivo era costituito dal decreto ingiuntivo n. 652/2021 R.G.N.
1339/2021 pronunciato dal Tribunale di Rimini, sezione unica civile, in data 01.06.2021, a seguito di ricorso della depositato il 22.04.2021, notificato in data Controparte_1
20.07.2021. Il credito azionato di € 20.069,00, era costituito dal corrispettivo, asseritamente dovuto da al per la fornitura di presunti “… servizi di trasporto di un Parte_1 Controparte_1 cavallo, compenso istruttore, contributo mantenimento e lezioni …” forniti “negli anni dal 2014 al
2019 come da apposita fattura n. 2 del 18.03.2021”; servizi, totalmente disconosciuti dalla ingiunta.
L'odierna opponente si opponeva al decreto ingiuntivo con atto di citazione notificato il 27.09.2021, rubricato al n. 3061/2021 R.G. Trib. Rimini negando il debito e di avere intrattenuto qualsivoglia rapporto con il Nella causa così rubricata al n. 3061/2021 CP_1 Controparte_1
R.G. tra l'opponente ed il costituitosi », in data 2 Parte_1 Controparte_1
marzo 2022 il Giudice dott.ssa Maura Mancini con ordinanza riservata concedeva la provvisoria esecutività a favore del predetto » senza avvedersi che il decreto Controparte_1
ingiuntivo era stato chiesto ed ottenuto dal diverso soggetto . Controparte_1
Precisava che a dimostrazione della malafede processuale di controparte, a precettare con atto redatto in data 19 luglio 2022, era il mentre a costituirsi nella Controparte_1
causa promossa da in opposizione al decreto ingiuntivo, era stato il Parte_1 Controparte_1
», che non era beneficiario del precetto né, era soggetto ( ) convenuto in
[...] CP_1
opposizione.
pagina 4 di 11 Inoltre rilevava che nella causa di opposizione n. 3061/2021 R.G. l'avversa difesa era carente di ius postulandi e, quindi, che il non poteva giovarsi della esecutività concessa a Controparte_1
favore del ». Controparte_1
La non corrispondenza tra il soggetto giuridico che aveva chiesto il decreto ingiuntivo e quello che aveva ottenuto la concessione della provvisoria esecutività, privava il procedente CP_1
del diritto di richiedere la concessione della formula -che, quindi, era stata ottenuta
[...]
traendo in inganno il Cancelliere – e conseguentemente non poteva mettere in esecuzione un titolo indebitamente “spedito in forma esecutiva”.
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente rilevava che il Tribunale non avrebbe dovuto concedere il Decreto Ingiuntivo sia perché le scritture riguardavano un terzo estraneo ( ), CP_1
sia perché il non era un imprenditore commerciale sia perché le scritture non erano CP_1
“regolarmente tenute”.
Con il terzo motivo di opposizione si deduceva la falsa sottoscrizione del modulo di iscrizione al
. In particolare l'opponente rilevava che l'unico documento che collegava la Controparte_1
al » per i periodi fatturati, era costituito dalla presunta Pt_1 Controparte_1
iscrizione della stessa al circolo, avvenuta con il modulo di iscrizione privo di data. Aggiungeva che la firma apposta al predetto modulo di iscrizione privo di data non apparteneva alla he, pertanto, Pt_1
la disconosceva formalmente proponendo formale querela di falso.
Si costituivano in giudizio sia il Controparte_1
, sia l'
[...] Controparte_1
”, contestando integralmente tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dall'attrice
[...]
opponente.
In via preliminare, evidenziavano che il decreto ingiuntivo, nonché il relativo procedimento di opposizione allo stesso decreto (rubricato RG 3061/2021), vedevano come unica parte creditrice, nei confronti della opponente , il “ Parte_1 Controparte_1
” con sede legale in San NN in Marignano (RN) via Cassandro n. 417, avente
[...]
Codice Fiscale (e partita IVA) . L'unico soggetto in causa, nell'ambito degli svariati P.IVA_1
contenziosi incardinati da controparte, era il (C.F.: Controparte_1
). Pertanto nonostante il presente procedimento di opposizione fosse stato da controparte P.IVA_1
artatamente e strumentalmente proposto nei confronti del il Controparte_1
diritto sostanziale controverso riguardava esclusivamente il Controparte_1
L'effettiva parte odierna convenuta era quindi da individuarsi nel CP_1 Controparte_1
.
[...]
pagina 5 di 11 Rilevavano poi che l'opposizione a precetto ex adverso proposta risultava inammissibile in quanto fondata sulle medesime argomentazioni ed eccezioni formulate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, pendente avanti al Tribunale di Rimini.
Per quanto atteneva alla legittimazione in capo all'esponente Controparte_1
osservavano che la pretesa creditoria azionata in via monitoria mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, opposto dall'odierna attrice opponente e dichiarato provvisoriamente esecutivo da Codesto
Tribunale, era in capo esclusivamente all'odierno deducente
[...]
”, con sede legale in San NN in Marignano (RN) via Controparte_1
Cassandro n. 417 (C.F.: ). P.IVA_1
Contrariamente a quanto sostenuto dalla opponente quest'ultima era socia Parte_1 dell'esponente sin dall'anno 2011 e fino ad Aprile 2019, in quanto Controparte_1
dapprima (quando era minorenne) iscritta dalla madre IR SZ e successivamente, al raggiungimento della maggiore età, la medesima opponente con propria domanda.
L'iscrizione al Circolo ippico , da parte della opponente , risultava comunque CP_1 Parte_1
comprovata dalle risultanze del registro soci dello stesso relative agli Controparte_1
anni dal 2011 al 2019, nel quale era appunto indicato il nominativo della medesima . Parte_1
La stessa opponente in quanto socia del versava regolarmente la Controparte_1
propria quota mensile di iscrizione (a titolo di contributo mantenimento del cavallo e per le lezioni), pari ad € 400,00 mensili, sin dalla data di iscrizione (anno 2011) fino al Novembre 2018, cessando poi i versamenti per dissapori con il direttivo dell'associazione.
Tutto risultava dalle relative ricevute di versamento quote mensili del , talune Controparte_1
sottoscritte dalla madre IR SZ, ma per la maggior parte sottoscritte direttamente dalla stessa
. Parte_1
Inoltre il “Regolamento interno del ”, affisso in bacheca all'interno della sede Controparte_1
unitamente allo Statuto, prevede difatti che ogni associato versi, oltre ad una quota annuale di iscrizione, una quota mensile di mantenimento del cavallo, comprensiva di lezioni con l'istruttore del
Circolo.
Pertanto deducevano che la sussistenza del vincolo associativo tra la opponente e Parte_1
l'esponente risultava documentalmente comprovata dalla copiosa Controparte_1
documentazione versata in atti.
Rilevavano come in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, anche successivamente alla costituzione in giudizio dell'esponente, controparte non avesse disconosciuto la sottoscrizione del modulo di pagina 6 di 11 iscrizione prodotto dalla medesima esponente tanto che solo in sede di opposizione all'esecuzione ed in fase del presente opposizione, la stessa controparte prospettava la proposizione di querela di falso.
Infine contestavano tutte le ulteriori deduzioni ed argomentazioni di parte opponente e si opponevano alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Rassegnavano conseguentemente le seguenti conclusioni: “- In via preliminare: Rigettarsi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, posto alla base dell'atto di precetto qui opposto, per le motivazioni di cui in narrativa;
- Nel merito: Respingersi l'opposizione ex adverso proposta, in quanto inammissibile e/o infondata, per le ragioni di cui in narrativa;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. 10.03.2014, oltre ad IVA e CPA come per legge.”
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 20.1.2023 parte opponente dichiarava di rinunciare alla proposizione della querela di falso avendolo già esplicitato nella causa di merito.
Si premette anzitutto che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata e che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ciò premesso, deve rilevarsi quanto segue.
Nel sistema vigente opera il principio che il titolo esecutivo, quale condizione necessaria dell'azione esecutiva, deve esistere già nel momento in cui questa è minacciata con la notificazione dell'atto di precetto, che non si può formare successivamente all'inizio del processo esecutivo e che deve permanere fino alla conclusione di questo (cfr., tra le tante, Cass. n. 7631/02, nonché Cass. n.
11769/02).
Questo principio, che sta a fondamento dei poteri-doveri del giudice dell'esecuzione, il quale è tenuto alla verifica di cui sopra all'inizio e per tutto il corso del processo esecutivo (cfr. n. 11769/02 ed altre), incide anche sui poteri del giudice dell'opposizione all'esecuzione. Infatti, quando è contestato il diritto di procedere ad esecuzione, il giudice dell'opposizione deve verificare non solo l'esistenza originaria ma anche la persistenza del titolo esecutivo, poiché la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo determina l'illegittimità, con efficacia ex tunc, dell'esecuzione, in atto ovvero anche soltanto minacciata.
pagina 7 di 11 È quest'ultimo il presupposto giuridico della giurisprudenza univoca della Corte di Cassazione, per la quale la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio di opposizione ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell'azione esecutiva (cfr., tra le tante, Cass. n. 3278/00; n. 9293/01; n. 210/02; n.
12944/03; n. 22430/04, fino alle recenti Cass. n. 6042/09, n. 12089/09, n. 11021/11, n. 16610/11, n.
3977/12, n. 10875/12, ord. n. 1925/15).
Tale considerazione vale, in particolar modo in, ipotesi di titoli provvisoriamente esecutivi e che per loro stessa natura possono venire meno od essere modificati nel corso del giudizio di cognizione, come accade per i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, per cui devono essere considerati ai fini del decidere eventuali eventi sopravvenuti, che incidano sulla validità od esecutività del titolo predetto.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo, revocato in corso di causa con sentenza di parziale accoglimento dell'opposizione.
Più precisamente nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n 652/2021, è stata emessa, in data 31.12.2024, dal Tribunale di Rimini sentenza definitiva n. 14967/2024 con la quale si è così statuito: “ 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 652/21; 2) condanna l'opponente a pagare all'associazione opposta la somma di € 2.000,00 oltre interessi dal dovuto dal saldo effettivo;
3) compensa fra le parti le spese di lite;
4) pone definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto”.
In particolare, tale sentenza, revocando il decreto ingiuntivo opposto ed imponendo a carico della parte opponente una condanna per una minor somma rispetto a quella portata dal decreto ingiuntivo, ha di fatto accolto parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo presentata, caducato il titolo esecutivo stesso, sostituendolo integralmente.
In tale ipotesi il codice di rito, all'art. 653 comma 2 c.p.c., prevede non solo che il titolo esecutivo sia costituito esclusivamente dalla predetta sentenza ma anche che gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto ingiuntivo revocato conservino i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta ed indicata nella sentenza.
Orbene, alcune pronunce giurisprudenziali (tra cui Cass. n. 5274/1991) ritengono che alla stregua della predetta previsione normativa, anche l'atto di precetto, ai fini conservativi di cui all'art. 653 comma 2
c.p.c., debba essere considerato quale atto esecutivo e, pertanto, i suoi effetti debbano essere conservati anche dopo il venir meno del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto impugnato stesso.
Si ritiene, tuttavia, che nella fattispecie considerata non trovi applicazione tale previsione giurisprudenziale e che gli effetti del precetto impugnato non possano essere conservati, per molteplici motivazioni.
pagina 8 di 11 In primo luogo, nel caso in esame, in forza dell'intimazione proposta non risulta essere stata incardinata alcuna esecuzione forzata.
Secondariamente deve considerarsi che la sostituzione della sentenza di accoglimento parziale al decreto ingiuntivo originario comporta che sia la sentenza stessa il titolo esecutivo che deve essere prioritariamente notificato ai fini dell'esecuzione, non potendo in ipotesi trovare applicazione al precetto originario le disposizioni di cui all'art. 654 c.p.c. (sul punto Cass. 20052/2013).
Ciò posto va rilevato come, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, in caso di giudizio di opposizione all'esecuzione, ove il titolo esecutivo sottostante sia un titolo giudiziale non definitivo
(come il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo) e sia successivamente intervenuta una pronuncia nel giudizio di cognizione che abbia caducato il titolo esecutivo originario, il giudizio di opposizione all'esecuzione debba essere concluso con una pronuncia di cessazione della materia del contendere e non di accoglimento dell'opposizione.
La stessa giurisprudenza della Suprema Corte, ponendo fine ad un contrasto giurisprudenziale in materia, ha, inoltre, specificato che le spese processuali del giudizio di opposizione devono essere valutate secondo il criterio della soccombenza virtuale in ordine agli originari motivi di opposizione
(Cass. SS. UU. 25478/2021).
In forza delle indicazioni sopra riportate l'odierno Giudicante ritiene, nel caso di specie, di dover dichiarare cessata la materia del contendere e di dover valutare, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, la soccombenza virtuale tra le parti.
Ai fini della soccombenza virtuale occorre considerare che il titolo esecutivo su cui il precetto è stato intimato è oramai definitivamente caducato, con conseguente accoglimento dell'opposizione a precetto e declaratoria di nullità del precetto notificato. Tuttavia deve rilevarsi che alcuni profili di opposizione originariamente formulati da parte opponente non potevano trovare accoglimento.
Più in generale si osserva che
- l'opposizione all'esecuzione (tale è l'opposizione al precetto) è un'azione di accertamento negativo, con cui si contesta che il creditore abbia diritto di procedere all'esecuzione forzata in virtù di un determinato titolo esecutivo (art. 474 c.p.c.; v. sul punto Cass. n°16610.2011: "l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente che va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti, che non possono essere modificati dall'opponente nel corso del giudizio"; conf. ex plurimis
Cass. n°10676.2008, Cass. n°12239.2007);
- quindi, con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore può contestare che non esista (sin dall'origine) il titolo che legittimi il creditore a procedere all'esecuzione, o che tale titolo (o meglio la pretesa pagina 9 di 11 creditoria in esso riconosciuta) sia venuta meno, o sia stata modificata per fatti successivi alla formazione del titolo;
- correlativamente, lo scrutinio del giudice dell'esecuzione è limitato, nell'ambito dei motivi di opposizione, alla verifica della sussistenza, o insussistenza originaria, o del permanere (in tutto o in parte) del titolo esecutivo abilitante il creditore all'esecuzione minacciata in danno del debitore;
- d'altronde, se l'esecuzione è preannunciata in base ad un titolo giudiziale (come nel caso che ne occupa), è precluso all'opponente, come al giudice dell'esecuzione, di sindacare le ragioniposte a base del dictum che viene portato in esecuzione, soprattutto se dotato di autorità di cosa giudicata (art. 2909
c.c., art. 324 c.p.c.), perché tutti gli ipotetici errores in procedendo o in iudicando di cui possa essere, in ipotesi, affetto, devono (nella fattispecie, avrebbero dovuto) essere fatti valere innanzi al giudice della cognizione, con gli ordinari mezzi di impugnazione;
- tali sono i principi enunciati dalla uniforme e costante giurisprudenza di legittimità, che non si vede perché porre in discussione in questa sede: "il titolo esecutivo giudiziale .. copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione" (in questi termini si esprime
Cass. n°3667.2013); "nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione"
(così Cass. n°12911.2012, cui sono conformi Cass. n°8928.2006; Cass. n°26089.2005); "ove il processo esecutivo venga promosso sulla base di un titolo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, dovendo limitarsi a controllarne la persistente validità"
(Cass. n°4505.2011); "quando l'esecuzione è minacciata a carico di un terzo sulla base di un titolo di formazione giudiziale, le ragioni di nullità del titolo stesso, ovvero gli errori in cui sia incorso il giudice nell'assumere la decisione, debbono essere fatti valere non con l'opposizione a precetto (con cui si può dedurre la mancanza del titolo esecutivo), bensì con gli ordinari mezzi di impugnazione del titolo stesso" (Cass. n°24027.2009); "nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto
pagina 10 di 11 decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado
d'appello" (Cass. n°22402.2008, cui sono conformi tra le tante Cass. n°12251.2007; Cass.
n°26089.2005; Cass. n°9205.2001).
Alla luce delle predette argomentazioni sussistono pertanto giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Compensa le spese di lite
La presente sentenza si intende pubblicata con l'allegazione al verbale d'udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 281 sexies c.p.c.,.
Rimini, 11 febbraio 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
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