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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/10/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 9 ottobre 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1259 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata dell'avv. Federico Orgiana, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida
INTIMANTE
CONTRO
, residente in [...] Controparte_1
INTIMATA – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida di cui si è tentata la notificazione già il 19 novembre 2024, ex art. 658 cod. proc. civ., ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 per sentir convalidare lo sfratto a lei intimato per morosità, quanto ai canoni scaduti in parte dal mese di agosto 2023 e per intero dal mese di settembre 2023, in riferimento all'immobile ad uso commerciale sito in Sinnai via Sant'Isidoro n.
62, distinto al catasto al foglio 35, particella 744, subalterno 15, concesso in locazione per il canone annuo di Euro 7.200,00, da corrispondersi in rate mensili anticipate di Euro 600,00, in forza del contratto stipulato il 20 aprile 2020 e
1 registrato il 29 aprile 2020.
All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice ha rilevato l'incompatibilità della notifica nelle forme previste per le persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti con il procedimento per convalida di sfratto e ha disposto il mutamento del rito, stabilendo il termine per l'integrazione delle difese delle parti.
, a questo punto regolarmente intimata, mediante Controparte_1 notificazione eseguita nel luogo della sua ultima residenza, è rimasta contumace.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'udienza odierna, l'intimante ha insistito affinché venga convalidato lo sfratto, pronunciata ingiunzione per il pagamento e fissato il termine per il rilascio, precisando il credito per l'ammontare di Euro 14.520,00, inclusa la mensilità di ottobre 2025.
***
1. La domanda principale (qualificabile e fin dall'atto introduttivo in effetti proposta come) di risoluzione del contratto per inadempimento è manifestamente fondata, trattandosi di un contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato in forma scritta e sottoposto a registrazione che la locatrice allega non esser stato adempiuto e la conduttrice, nella contumacia, non prova affatto di aver adempiuto totalmente, in riferimento alla sua obbligazione di pagare il canone alle scadenze convenute, così da dar luogo, con la sua persistente e prolungata morosità, per ben più di una mensilità, già prevista dal contratto come grave inadempienza, ad un inadempimento di gravità tale da giustificare, senz'altro, la risoluzione del contratto dedotto in giudizio.
2. La prima domanda accessoria è anch'essa fondata e, in via consequenziale, deve pronunciarsi condanna al rilascio dell'immobile locato, essendo la conduttrice obbligata a restituire alla locatrice l'immobile stesso, detenuto in base a un titolo ormai inefficace.
3. La seconda domanda accessoria è anch'essa fondata e, in via consequenziale, deve pronunciarsi condanna al pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino al rilascio, essendo la conduttrice tenuta a pagare i residui
2 corrispettivi del godimento avuto in costanza di rapporto, per la somma complessivamente ancora dovuta di Euro 14.520,00 (600,00 x 25 – 480,00 =
14.520,00), da commisurarsi al totale delle mensilità maturate e rimaste insolute, in riferimento ai mesi da agosto 2023 a ottobre 2025, il tutto entro la domanda e non oltre i limiti di essa;
sulla somma così liquidata, peraltro, non sono stati domandati interessi.
4. Conclusivamente, le domande vanno accolte.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base all'ammontare dei canoni relativi al periodo controverso, e della complessiva attività svolta, per il procedimento di mediazione in relazione alla fase di attivazione e per il giudizio di merito in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2 e tabella n. 25-bis, terzo scaglione.
6. Infine, visto l'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2010, applicabile ratione temporis, la convenuta va condannata a versare all'erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione, in materia di locazione, senza giustificato motivo (nel verbale del primo incontro, in data 15 maggio 2025, concluso con esito negativo, è attestata l'assenza della parte invitata davanti al mediatore, proprio l'intimata, nonostante la sua regolare convocazione, con la conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, che avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese, in sede stragiudiziale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda principale e risolve per grave inadempimento della convenuta il contratto di locazione stipulato per scrittura privata sottoscritta il 20 aprile 2020 e registrata il 29 aprile 2020, tra , quale locatrice, e Parte_1
, quale conduttrice;
Controparte_1
3 2) accoglie la prima domanda accessoria e condanna l'intimata al rilascio, in favore dell'intimante, dell'immobile ad uso commerciale sito in Sinnai via
Sant'Isidoro n. 62, distinto al catasto al foglio 35, particella 744, subalterno 15, nel termine di giorni trenta;
3) accoglie la seconda domanda accessoria e condanna l'intimata al pagamento, in favore dell'intimante, della somma di Euro 14.520,00, a titolo di canoni scaduti, oltre ai canoni da scadere fino al rilascio;
4) condanna l'intimata al rimborso, in favore dell'intimante, delle spese di lite, che liquida per il procedimento di mediazione in Euro 220,50, a titolo di compensi, e per il giudizio di merito in Euro 1.698,50, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge;
5) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'erario, di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 9 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 9 ottobre 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1259 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata dell'avv. Federico Orgiana, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida
INTIMANTE
CONTRO
, residente in [...] Controparte_1
INTIMATA – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida di cui si è tentata la notificazione già il 19 novembre 2024, ex art. 658 cod. proc. civ., ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_1 per sentir convalidare lo sfratto a lei intimato per morosità, quanto ai canoni scaduti in parte dal mese di agosto 2023 e per intero dal mese di settembre 2023, in riferimento all'immobile ad uso commerciale sito in Sinnai via Sant'Isidoro n.
62, distinto al catasto al foglio 35, particella 744, subalterno 15, concesso in locazione per il canone annuo di Euro 7.200,00, da corrispondersi in rate mensili anticipate di Euro 600,00, in forza del contratto stipulato il 20 aprile 2020 e
1 registrato il 29 aprile 2020.
All'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice ha rilevato l'incompatibilità della notifica nelle forme previste per le persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti con il procedimento per convalida di sfratto e ha disposto il mutamento del rito, stabilendo il termine per l'integrazione delle difese delle parti.
, a questo punto regolarmente intimata, mediante Controparte_1 notificazione eseguita nel luogo della sua ultima residenza, è rimasta contumace.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
All'udienza odierna, l'intimante ha insistito affinché venga convalidato lo sfratto, pronunciata ingiunzione per il pagamento e fissato il termine per il rilascio, precisando il credito per l'ammontare di Euro 14.520,00, inclusa la mensilità di ottobre 2025.
***
1. La domanda principale (qualificabile e fin dall'atto introduttivo in effetti proposta come) di risoluzione del contratto per inadempimento è manifestamente fondata, trattandosi di un contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato in forma scritta e sottoposto a registrazione che la locatrice allega non esser stato adempiuto e la conduttrice, nella contumacia, non prova affatto di aver adempiuto totalmente, in riferimento alla sua obbligazione di pagare il canone alle scadenze convenute, così da dar luogo, con la sua persistente e prolungata morosità, per ben più di una mensilità, già prevista dal contratto come grave inadempienza, ad un inadempimento di gravità tale da giustificare, senz'altro, la risoluzione del contratto dedotto in giudizio.
2. La prima domanda accessoria è anch'essa fondata e, in via consequenziale, deve pronunciarsi condanna al rilascio dell'immobile locato, essendo la conduttrice obbligata a restituire alla locatrice l'immobile stesso, detenuto in base a un titolo ormai inefficace.
3. La seconda domanda accessoria è anch'essa fondata e, in via consequenziale, deve pronunciarsi condanna al pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino al rilascio, essendo la conduttrice tenuta a pagare i residui
2 corrispettivi del godimento avuto in costanza di rapporto, per la somma complessivamente ancora dovuta di Euro 14.520,00 (600,00 x 25 – 480,00 =
14.520,00), da commisurarsi al totale delle mensilità maturate e rimaste insolute, in riferimento ai mesi da agosto 2023 a ottobre 2025, il tutto entro la domanda e non oltre i limiti di essa;
sulla somma così liquidata, peraltro, non sono stati domandati interessi.
4. Conclusivamente, le domande vanno accolte.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base all'ammontare dei canoni relativi al periodo controverso, e della complessiva attività svolta, per il procedimento di mediazione in relazione alla fase di attivazione e per il giudizio di merito in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, secondo i valori minimi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2 e tabella n. 25-bis, terzo scaglione.
6. Infine, visto l'art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 28 del 2010, applicabile ratione temporis, la convenuta va condannata a versare all'erario una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento obbligatorio di mediazione, in materia di locazione, senza giustificato motivo (nel verbale del primo incontro, in data 15 maggio 2025, concluso con esito negativo, è attestata l'assenza della parte invitata davanti al mediatore, proprio l'intimata, nonostante la sua regolare convocazione, con la conseguente impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, che avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese, in sede stragiudiziale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie la domanda principale e risolve per grave inadempimento della convenuta il contratto di locazione stipulato per scrittura privata sottoscritta il 20 aprile 2020 e registrata il 29 aprile 2020, tra , quale locatrice, e Parte_1
, quale conduttrice;
Controparte_1
3 2) accoglie la prima domanda accessoria e condanna l'intimata al rilascio, in favore dell'intimante, dell'immobile ad uso commerciale sito in Sinnai via
Sant'Isidoro n. 62, distinto al catasto al foglio 35, particella 744, subalterno 15, nel termine di giorni trenta;
3) accoglie la seconda domanda accessoria e condanna l'intimata al pagamento, in favore dell'intimante, della somma di Euro 14.520,00, a titolo di canoni scaduti, oltre ai canoni da scadere fino al rilascio;
4) condanna l'intimata al rimborso, in favore dell'intimante, delle spese di lite, che liquida per il procedimento di mediazione in Euro 220,50, a titolo di compensi, e per il giudizio di merito in Euro 1.698,50, a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge;
5) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'erario, di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 9 ottobre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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