TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/05/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Firenze, in persona della dott.ssa Giuseppina Guttadauro, nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 8856/2024 promossa da:
, nato il [...], in [...] e , nato Persona_1 Persona_2 il 14/12/1990, in Brasile, rappresentati e difesi dall'avv. PINELLI GIUSEPPE;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_1
Piazza del Viminale n. 1, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Firenze;
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA all'esito della trattazione scritta del 28 aprile 2025 ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZASul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n.
7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988).
Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al
, pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza CP_1 quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
Con ricorso depositato il 23 luglio 2024 i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1 chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di nato [...] Persona_3 nel Comune di LUCCA (LU).
A sostegno della domanda esponeva, in particolare:
- Di essere discendenti diretti di Persona_3 nato [...] nel Comune di LUCCA (LU) che non ha mai rinunciato alla
[...]
1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
cittadinanza italiana come da certificato negativo di naturalizzazione del Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile del 05 giugno 2024, allegato al ricorso;
- Dall'unione tra e nasceva in Persona_3 Persona_4
Brasile, il 25/05/1896; Persona_5
- Dall'unione tra quest'ultimo e nasceva in Brasile Persona_6 Persona_7 il 27/09/1921;
- Dall'unione tra e nasceva in Brasile Persona_7 Persona_8 Persona_9
, il 17/08/1943;
[...]
- Dall'unione tra quest'utlimo e nascevano in Brasile: Parte_1 [...]
, il 20/03/1965 e , il Persona_10 Persona_11
03/02/1966;
- Dall'unione tra e nasceva in Brasile in Persona_10 Persona_12 ricorrente , il 14/12/1990; Persona_2
Per_
- Dalla Sig.ra nasceva in Brasile, il ricorrente Persona_11 Persona_1
, il 02/12/1991.
[...]
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. CP_1
La causa è passata in decisione all'esito delle conclusioni precisate dal solo ricorrente nella trattazione cartolare del 28 aprile 2025 avanti al G.O.P. dr.ssa Beatrice Masini delegata dal giudice titolare nell'ambito dell'Ufficio de processo.
*******
Va preliminarmente dichiara la contumacia del , il quale, nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche a mezzo pec all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze del 3 aprile 2025, non si è costituito in giudizio.
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, considerato il consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata, o per passaggio generazionale per linea femminile, in epoca precostituzionale, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del n. K28.1/1991 che Controparte_1 deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, nato [...] nel Persona_3
Comune di LUCCA, poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al Per_5 in Brasile il 25/05/1896, che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli
[...] odierni ricorrenti.
Si registra in particolare il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in [...] il [...], talché appare necessario richiamare Persona_7
l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Parte_2
4 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini
[...]
[...]
[...]
Parte_3 nato [...] nel Comune di LUCCA. Dal matrimonio con nasceva Persona_4
Persona_5 in Brasile il 25/05/1896. Dal matrimonio con
[...] asceva Persona_6
Persona_7 Persona_ in Brasile il 27/09/1921. Dal matrimonio con nasceva
[...]
Persona_9 in Brasile il 17/08/1943. Dal matrimonio con
[...] nascevano Parte_1
Persona_13 in Brasile il 20/03/1965. Dall'unione con in Brasile il 03/02/1966, che dava alla e' nato luce Persona_12
Persona_14 (RICORRENTE) (RICORRENTE) in Brasile il 14/12/1990 nato in [...] il [...]
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
*******
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988).
Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , di cui non vi è allegazione né traccia in atti, pur integro il suo interesse ad agire, non CP_1 può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nato il Persona_1
02/12/1991, in Brasile, , nato il [...], in [...], sono Persona_2 cittadini italiani;
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Spese interamente compensate
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Firenze, 8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
6
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Firenze, in persona della dott.ssa Giuseppina Guttadauro, nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 8856/2024 promossa da:
, nato il [...], in [...] e , nato Persona_1 Persona_2 il 14/12/1990, in Brasile, rappresentati e difesi dall'avv. PINELLI GIUSEPPE;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_1
Piazza del Viminale n. 1, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Firenze;
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA all'esito della trattazione scritta del 28 aprile 2025 ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZASul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n.
7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988).
Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al
, pur integro il suo interesse ad agire, non può dirsi che sul diverso piano della soccombenza CP_1 quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
Con ricorso depositato il 23 luglio 2024 i ricorrenti convenivano in giudizio il Controparte_1 chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti in linea paterna di nato [...] Persona_3 nel Comune di LUCCA (LU).
A sostegno della domanda esponeva, in particolare:
- Di essere discendenti diretti di Persona_3 nato [...] nel Comune di LUCCA (LU) che non ha mai rinunciato alla
[...]
1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
cittadinanza italiana come da certificato negativo di naturalizzazione del Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile del 05 giugno 2024, allegato al ricorso;
- Dall'unione tra e nasceva in Persona_3 Persona_4
Brasile, il 25/05/1896; Persona_5
- Dall'unione tra quest'ultimo e nasceva in Brasile Persona_6 Persona_7 il 27/09/1921;
- Dall'unione tra e nasceva in Brasile Persona_7 Persona_8 Persona_9
, il 17/08/1943;
[...]
- Dall'unione tra quest'utlimo e nascevano in Brasile: Parte_1 [...]
, il 20/03/1965 e , il Persona_10 Persona_11
03/02/1966;
- Dall'unione tra e nasceva in Brasile in Persona_10 Persona_12 ricorrente , il 14/12/1990; Persona_2
Per_
- Dalla Sig.ra nasceva in Brasile, il ricorrente Persona_11 Persona_1
, il 02/12/1991.
[...]
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. CP_1
La causa è passata in decisione all'esito delle conclusioni precisate dal solo ricorrente nella trattazione cartolare del 28 aprile 2025 avanti al G.O.P. dr.ssa Beatrice Masini delegata dal giudice titolare nell'ambito dell'Ufficio de processo.
*******
Va preliminarmente dichiara la contumacia del , il quale, nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche a mezzo pec all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze del 3 aprile 2025, non si è costituito in giudizio.
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
2 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”.
Tanto premesso l'interesse ad agire in via giudiziale si deve tuttavia ritenere sussistente laddove sia necessario risolvere un'oggettiva situazione di incertezza, il cui prolungamento determina ingiusto pregiudizio colui che chiede accertarsi il suo status di cittadino italiano, in tutte quelle situazioni in cui la richiesta è stata presentata in via amministrativa e l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge.
Non appare inoltre pretendibile che sia previamente intrapresa la via amministrativa, con inutile dispendio di tempo e denaro, tutte le volte in cui è si può ragionevolmente presumere che la domanda verrebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto (in alcuni Consolati d'Italia all'Estero l'attesa dura decenni e il richiedente potrebbe a non arrivare vivo a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis) .
Orbene, tornando al caso di specie è certamente sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo ai ricorrenti, considerato il consolidato orientamento dell'Amministrazione in ordine al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da donna italiana nata, o per passaggio generazionale per linea femminile, in epoca precostituzionale, orientamento chiaramente esplicitato nella circolare del n. K28.1/1991 che Controparte_1 deduce ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità, come vedremo più sotto, con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamato a sostegno del ricorso.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo il diritto affermato conseguirsi solo in via giudiziale.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendenti in linea retta da un avo italiano, nato [...] nel Persona_3
Comune di LUCCA, poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al Per_5 in Brasile il 25/05/1896, che, a sua volta, l'ha trasmessa ai suoi discendenti, fino agli
[...] odierni ricorrenti.
Si registra in particolare il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale relativo a nata in [...] il [...], talché appare necessario richiamare Persona_7
l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
D'altra parte, pur pacificamente affermato “il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, ... il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile ... è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. S.U. sent. n. 4466 del 25/02/2009), sicché, non rientrando nel novero dei rapporti esauriti alla data di entrata in vigore della Costituzione, il diritto di cittadinanza vantato dai discendenti diretti di avo o ava italiani, deve essere riconosciuto anche nel caso di passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
Parte_2
4 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini
[...]
[...]
[...]
Parte_3 nato [...] nel Comune di LUCCA. Dal matrimonio con nasceva Persona_4
Persona_5 in Brasile il 25/05/1896. Dal matrimonio con
[...] asceva Persona_6
Persona_7 Persona_ in Brasile il 27/09/1921. Dal matrimonio con nasceva
[...]
Persona_9 in Brasile il 17/08/1943. Dal matrimonio con
[...] nascevano Parte_1
Persona_13 in Brasile il 20/03/1965. Dall'unione con in Brasile il 03/02/1966, che dava alla e' nato luce Persona_12
Persona_14 (RICORRENTE) (RICORRENTE) in Brasile il 14/12/1990 nato in [...] il [...]
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti per linea paterna da cittadino italiano.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
*******
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Sul regime delle spese si osserva che chi, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi, soccombe in giudizio in base al principio di causalità (Cfr.: Cass. n. 25141/2006; n. 7182/2000; n.1439/2003; n. 6722/1988).
Nel caso in cui, come nella specie, la parte introduce il giudizio senza rivolgere alcuna previa istanza al , di cui non vi è allegazione né traccia in atti, pur integro il suo interesse ad agire, non CP_1 può dirsi che sul diverso piano della soccombenza quest'ultimo abbia dato causa in alcun modo al giudizio, giustificando l'integrale compensazione delle spese.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che , nato il Persona_1
02/12/1991, in Brasile, , nato il [...], in [...], sono Persona_2 cittadini italiani;
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Spese interamente compensate
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Firenze, 8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
6