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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/07/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DEL 16.07.2025
N. 373/2025 R.G.
Il Giudice Luca Primiceri,
- considerato che è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza mediante deposito telematico di note scritte e, quindi, senza comparizione in aula dinanzi al giudice;
- dato atto che parte ricorrente ha depositato le note scritte con cui insiste nelle proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide come da contestuale sentenza.
Si comunichi.
Il Giudice Luca Primiceri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 373/2025 promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Christian Frisella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carpi (MO), Via Giovanni XXIII, 51
RICORRENTE contro
( ) e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Avente ad oggetto: locazione
Conclusioni delle parti: parte ricorrente all'udienza del 16.07.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni di parte ricorrente;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pag. 2 di 4 con ricorso ex art 447 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1
e al fine di sentire accertare e dichiarare CP_1 CP_2 il loro inadempimento contrattuale, per avere rifiutato di consegnare alla ricorrente l'immobile locato sito in Carpi (MO) Via Lago D'Isco n.
6 int. 8 ed immetterla nel possesso dello stesso e conseguentemente condannarli all'esatto adempimento del contratto di locazione, sottoscritto l'08.11.2023 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Carpi in data 06.12.2023 serie 3T numero 004910, ed all'immediata consegna delle chiavi dell'immobile locato sita in Carpi (MO) Via
Lago D'Isco n. 6 int. 8.
Nessuno si costituiva per parte convenuta che rimaneva, così, contumace.
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.
E' documentale che i convenuti in data 08.11.2023 concedevano in locazione a l'immobile sito in Carpi (MO) Via Lago Parte_1
D'Isco n. 6 int. 8, della durata di 4 anni con inizio il 01.12.2023 ed un canone di locazione nella misura annua di € 6.360,00=, da corrispondersi in n. 12 rate anticipate di €. 530,00 mensili, con versamento anticipato delle prime 8 mensilità e precisamente da quelle relative alle mensilità da dicembre 2023 sino a luglio 2024 per complessivi €. 4.240,00, e consegna contestuale delle chiavi ed immissione della conduttrice nel possesso dell'immobile (doc. n. 1 del ricorso).
Non è contestato, altresì, che nonostante la registrazione del contratto ed i solleciti (doc. n. 2), la ricorrente non veniva immessa nel possesso dell'immobile; ella agisce, così, nel presente giudizio al fine di accertare l'inadempimento dei convenuti ed ottenere la consegna dell'immobile locato.
Orbene, dalle risultanze istruttorie, in particolare dalla documentazione prodotta, è provato il contratto stipulato dalle parti in causa e
Pag. 3 di 4 l'inadempimento di parte locatrice che non ha ottemperato all'obbligo sancito dall'art. 1575 c.c. di consegnare l'immobile locato.
Inoltre, parte convenuta ha preferito non costituirsi nel presente giudizio, né contestare la pretesa della ricorrente, né presentarsi a rendere l'interrogatorio formale disposto, cosicchè possono ritenersi come ammessi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. i fatti dedotti dalla ricorrente.
Ne consegue che la domanda della ricorrente, finalizzata all'accertamento dell'inadempimento e consegna della cosa locata trova accoglimento, atteso che la relativa azione può essere esercitata finchè il contratto di locazione è valido, come nel caso de quo, posto che la prima scadenza è fissata per il 30.11.2027.
Le spese di giudizio, ivi comprese le spese di mediazione, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 373/2025 R.G.:
- accerta e dichiara il grave inadempimento di e CP_1 CP_2
e per l'effetto li condanna a consegnare l'immobile locato;
[...]
- condanna e alla rifusione in favore di CP_1 CP_2 parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 1.700,000=, oltre accessori e oltre ad € 538,82= per spese vive documentate.
Modena, 16 luglio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA DEL 16.07.2025
N. 373/2025 R.G.
Il Giudice Luca Primiceri,
- considerato che è stato disposto lo svolgimento dell'odierna udienza mediante deposito telematico di note scritte e, quindi, senza comparizione in aula dinanzi al giudice;
- dato atto che parte ricorrente ha depositato le note scritte con cui insiste nelle proprie conclusioni;
P.Q.M.
decide come da contestuale sentenza.
Si comunichi.
Il Giudice Luca Primiceri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 373/2025 promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Christian Frisella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carpi (MO), Via Giovanni XXIII, 51
RICORRENTE contro
( ) e CP_1 C.F._2 CP_2
(C.F. ) C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Avente ad oggetto: locazione
Conclusioni delle parti: parte ricorrente all'udienza del 16.07.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiede e conclude come da note scritte che qui si intendono richiamate;
lette le conclusioni di parte ricorrente;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pag. 2 di 4 con ricorso ex art 447 bis c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1
e al fine di sentire accertare e dichiarare CP_1 CP_2 il loro inadempimento contrattuale, per avere rifiutato di consegnare alla ricorrente l'immobile locato sito in Carpi (MO) Via Lago D'Isco n.
6 int. 8 ed immetterla nel possesso dello stesso e conseguentemente condannarli all'esatto adempimento del contratto di locazione, sottoscritto l'08.11.2023 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di
Carpi in data 06.12.2023 serie 3T numero 004910, ed all'immediata consegna delle chiavi dell'immobile locato sita in Carpi (MO) Via
Lago D'Isco n. 6 int. 8.
Nessuno si costituiva per parte convenuta che rimaneva, così, contumace.
La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.
E' documentale che i convenuti in data 08.11.2023 concedevano in locazione a l'immobile sito in Carpi (MO) Via Lago Parte_1
D'Isco n. 6 int. 8, della durata di 4 anni con inizio il 01.12.2023 ed un canone di locazione nella misura annua di € 6.360,00=, da corrispondersi in n. 12 rate anticipate di €. 530,00 mensili, con versamento anticipato delle prime 8 mensilità e precisamente da quelle relative alle mensilità da dicembre 2023 sino a luglio 2024 per complessivi €. 4.240,00, e consegna contestuale delle chiavi ed immissione della conduttrice nel possesso dell'immobile (doc. n. 1 del ricorso).
Non è contestato, altresì, che nonostante la registrazione del contratto ed i solleciti (doc. n. 2), la ricorrente non veniva immessa nel possesso dell'immobile; ella agisce, così, nel presente giudizio al fine di accertare l'inadempimento dei convenuti ed ottenere la consegna dell'immobile locato.
Orbene, dalle risultanze istruttorie, in particolare dalla documentazione prodotta, è provato il contratto stipulato dalle parti in causa e
Pag. 3 di 4 l'inadempimento di parte locatrice che non ha ottemperato all'obbligo sancito dall'art. 1575 c.c. di consegnare l'immobile locato.
Inoltre, parte convenuta ha preferito non costituirsi nel presente giudizio, né contestare la pretesa della ricorrente, né presentarsi a rendere l'interrogatorio formale disposto, cosicchè possono ritenersi come ammessi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. i fatti dedotti dalla ricorrente.
Ne consegue che la domanda della ricorrente, finalizzata all'accertamento dell'inadempimento e consegna della cosa locata trova accoglimento, atteso che la relativa azione può essere esercitata finchè il contratto di locazione è valido, come nel caso de quo, posto che la prima scadenza è fissata per il 30.11.2027.
Le spese di giudizio, ivi comprese le spese di mediazione, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 373/2025 R.G.:
- accerta e dichiara il grave inadempimento di e CP_1 CP_2
e per l'effetto li condanna a consegnare l'immobile locato;
[...]
- condanna e alla rifusione in favore di CP_1 CP_2 parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 1.700,000=, oltre accessori e oltre ad € 538,82= per spese vive documentate.
Modena, 16 luglio 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4