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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 15/10/2025, n. 3864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3864 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 14.10.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg 9480/2024
TRA nato a [...] il [...] C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' Avv. stabilito –abogado Angela De Carlo presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e condanna al pagamento di differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti e note di trattazione scritta.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso:
- di aver lavorato alle dipendenze di parte resistente, dapprima dal 2.7.2018 fino al 30.11.2018,
e successivamente dal 21.9.2021 al 31.1.2022, con contratti di lavoro full time a tempo determinato e mansioni di autista livello 3S del ccnl autotrasporto-merci-industria;
- di aver prestato svolto l'attività di camionista, occupandosi del trasporto di merci in tutto il territorio nazionale;
in particolare il ricorrente alle 6 del mattino prelevava il proprio camion presso il deposito sito in Casoria dal quale partiva per la città di Perugia, guidando per più di
10 ore al giorno;
- di non aver mai usufruito di ferie e permessi e di non aver ricevuto la tredicesima e la quattordicesima mensilità, il tfr e la retribuzione per il lavoro straordinario;
chiedeva a questo giudice di accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato secondo l'arco temporale e l'articolazione oraria dedotti e per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate per ciascun rapporto di lavoro e indicate negli allegati conteggi.
Pur ritualmente evocata in giudizio, parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa la prova testimoniale, la causa viene decisa con deposito della presente sentenza ex art. 127 ter cpc.
La domanda è fondata e va accolta.
Il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di parte convenuta, già indiziato sul piano documentale dalla lettera di assunzione e dal modello unilav versati in atti, ha trovato pieno riscontro probatorio, per ciò che concerne le modalità di effettivo svolgimento, specie in punto di articolazione oraria, nell'istruttoria compiuta innanzi a questo Giudice.
La conferma dell'esistenza del rapporto di lavoro in oggetto e dello svolgimento dello stesso nell'arco temporale e secondo le modalità dedotte in ricorso è evincibile dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste , moglie del ricorrente, la quale riferisce quanto segue: Testimone_1
“a.d.r. sono la moglie del ricorrente, siamo in separazione dei beni, non ho mai lavorato per parte resistente. Mio marito ha lavorato per parte resistente da luglio 2018 a novembre 2018 e poi ha ripreso a settembre 2021 e fino a gennaio 2022. Non so dire le cause di cessazione del rapporto, credo che era scaduto il contratto. Da novembre 2018 a settembre 2021 ha lavorato per un'altra ditta di cui non ricordo il nome. Per conto di parte resistente mio marito faceva
l'autotrasportatore, la sede della società si trovava a Casoria alla via Capri, ho sempre accompagnato io mio marito sul posto di lavoro perché abbiamo sempre avuto una sola macchina. Mio marito partiva a volte la domenica sera verso le 18/19, altre volte il lunedì mattina alle 6 e rientrava il sabato sera verso le 20.30. Mi raccontava di recarsi al nord Italia, mai all'estero. Non so dire che tipo di merce trasportava. Durante le trasferte, mio marito pernottava sul camion, la società non gli pagava l'albergo. Mio marito mi riferiva che guidava anche per 13/14 ore”. (cfr. verbale).
Sostanzialmente di ausilio e conferma della sussistenza del rapporto di lavoro tra le odierne parti in causa e delle sue caratteristiche fondanti sono, poi, le dichiarazioni del teste Testimone_2 che dichiara: “conosco il ricorrente da circa trent'anni, è il marito della mia amica. Non ho mai lavorato per parte resistente. La moglie del ricorrente mi ha riferito che costui ha lavorato per la società resistente. Spesso facevo compagnia alla mia amica quando accompagnava il marito sul posto di lavoro a via Capri a Casoria, vedevo che faceva l'autotrasportatore, era un deposito, vi era merce non so di che natura. Lo accompagnavamo il lunedì mattina alle 6 e lo andavamo a riprendere il sabato sera alle 20, a volte lo abbiamo accompagnato la domenica mattina o lo siamo andate a prendere la domenica sera quando tornava da fuori. Lo accompagnavamo con la loro macchina, hanno una sola macchina in famiglia. Ricordo che era il 2018. Nel deposito di via
Capri vi erano dei camion. Ricordo che anche durante il lock down che io non lavoravo lo accompagnavamo, era il 2021/2022”. (cfr. verbale)
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie testé analizzate è dunque possibile ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente per conto di parte resistente per i due archi temporali indicati in ricorso, nonché lo svolgimento dello stesso secondo le modalità e con le mansioni indicate in ricorso e confermate dai testi escussi.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato che parte convenuta – su cui gravava la prova liberatoria e che ha scelto di restare contumace - non ha offerto prova del pagamento della giusta retribuzione, della tredicesima, del tfr e delle altre indennità richieste in ricorso, con la conseguenza che la stessa va pertanto condannata al pagamento degli emolumenti maturati a tale titolo in favore del ricorrente.
Su detta somma vanno altresì calcolati interessi e rivalutazione a far tempo dalla maturazione delle singole poste e fino all'effettivo soddisfo.
Deve essere ora esaminata la richiesta di retribuzione del lavoro straordinario pure formulata in ricorso.
E' pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova dell'effettiva prestazione di esso. E' onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. Cass.21.4.1993 n.4668,
19.4.1983 n.2694, 18.5.1973 n.1433, 1.9.1995 n.9231 e tante altre).
Tanto premesso, deve invero osservarsi, nel caso di specie, che alla luce delle risultanze istruttorie, può ritenersi pienamente provato lo svolgimento di lavoro straordinario.
Non è dovuta, invece, la 14^ mensilità poiché, trattandosi di istituto di natura contrattuale e non anche legale, spettava al lavoratore fornire la prova che la stessa fosse riconosciuta dal ccnl applicato al relativo rapporto di lavoro da parte datoriale.
Tanto premesso, e venendo alla determinazione degli importi spettanti a titolo di giusta retribuzione ex art. 36 Cost., deve effettivamente convenirsi, per le ragioni innanzi esposte, con parte ricorrente laddove rivendica l'inquadramento nel livello retributivo 3 S previsto dal CCNL di categoria;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile da parte della resistente che ha deciso di restare contumace. CP_2
Nell'individuazione della giusta retribuzione da riconoscere in favore dell'istante per le mansioni effettivamente svolte, possono dunque utilizzarsi i conteggi elaborati da parte istante con riferimento a tale livello di inquadramento, pur se, come già chiarito in precedenza, il loro utilizzo in via meramente parametrica per l'assenza di prova dell'applicazione diretta del CCNL, consente di riconoscere in favore della lavoratrice solo le voci retributive garantite anche dalla legge.
Ne deriva la condanna del resistente, sulla scorta del percorso argomentativo innanzi svolto, a corrispondere in favore del ricorrente per il rapporto di lavoro intercorso dal 2.7.2018 fino al
30.11.2018 la somma di € 1.875,48 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo e per il rapporto di lavoro intercorso dal
21.9.2021 al 31.1.2022 la somma di € 7527,78 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappresentante pt. al pagamento in Controparte_1
favore di per il rapporto di lavoro intercorso dal 2.7.2018 fino al 30.11.2018 Parte_1 della somma di € 1.875,48 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo e per il rapporto di lavoro intercorso dal 21.9.2021 al 31.1.2022 della somma di € 7527,78 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo.;
2) condanna in persona del legale rappresentante pt., al pagamento in Controparte_1
favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di € 2.695, oltre IVA,
CPA come per legge e spese forfettarie al 15% con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 15.10.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc sostitutiva dell'udienza del 14.10.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg 9480/2024
TRA nato a [...] il [...] C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall' Avv. stabilito –abogado Angela De Carlo presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e condanna al pagamento di differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti e note di trattazione scritta.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.7.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso:
- di aver lavorato alle dipendenze di parte resistente, dapprima dal 2.7.2018 fino al 30.11.2018,
e successivamente dal 21.9.2021 al 31.1.2022, con contratti di lavoro full time a tempo determinato e mansioni di autista livello 3S del ccnl autotrasporto-merci-industria;
- di aver prestato svolto l'attività di camionista, occupandosi del trasporto di merci in tutto il territorio nazionale;
in particolare il ricorrente alle 6 del mattino prelevava il proprio camion presso il deposito sito in Casoria dal quale partiva per la città di Perugia, guidando per più di
10 ore al giorno;
- di non aver mai usufruito di ferie e permessi e di non aver ricevuto la tredicesima e la quattordicesima mensilità, il tfr e la retribuzione per il lavoro straordinario;
chiedeva a questo giudice di accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato secondo l'arco temporale e l'articolazione oraria dedotti e per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate per ciascun rapporto di lavoro e indicate negli allegati conteggi.
Pur ritualmente evocata in giudizio, parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa la prova testimoniale, la causa viene decisa con deposito della presente sentenza ex art. 127 ter cpc.
La domanda è fondata e va accolta.
Il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze di parte convenuta, già indiziato sul piano documentale dalla lettera di assunzione e dal modello unilav versati in atti, ha trovato pieno riscontro probatorio, per ciò che concerne le modalità di effettivo svolgimento, specie in punto di articolazione oraria, nell'istruttoria compiuta innanzi a questo Giudice.
La conferma dell'esistenza del rapporto di lavoro in oggetto e dello svolgimento dello stesso nell'arco temporale e secondo le modalità dedotte in ricorso è evincibile dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste , moglie del ricorrente, la quale riferisce quanto segue: Testimone_1
“a.d.r. sono la moglie del ricorrente, siamo in separazione dei beni, non ho mai lavorato per parte resistente. Mio marito ha lavorato per parte resistente da luglio 2018 a novembre 2018 e poi ha ripreso a settembre 2021 e fino a gennaio 2022. Non so dire le cause di cessazione del rapporto, credo che era scaduto il contratto. Da novembre 2018 a settembre 2021 ha lavorato per un'altra ditta di cui non ricordo il nome. Per conto di parte resistente mio marito faceva
l'autotrasportatore, la sede della società si trovava a Casoria alla via Capri, ho sempre accompagnato io mio marito sul posto di lavoro perché abbiamo sempre avuto una sola macchina. Mio marito partiva a volte la domenica sera verso le 18/19, altre volte il lunedì mattina alle 6 e rientrava il sabato sera verso le 20.30. Mi raccontava di recarsi al nord Italia, mai all'estero. Non so dire che tipo di merce trasportava. Durante le trasferte, mio marito pernottava sul camion, la società non gli pagava l'albergo. Mio marito mi riferiva che guidava anche per 13/14 ore”. (cfr. verbale).
Sostanzialmente di ausilio e conferma della sussistenza del rapporto di lavoro tra le odierne parti in causa e delle sue caratteristiche fondanti sono, poi, le dichiarazioni del teste Testimone_2 che dichiara: “conosco il ricorrente da circa trent'anni, è il marito della mia amica. Non ho mai lavorato per parte resistente. La moglie del ricorrente mi ha riferito che costui ha lavorato per la società resistente. Spesso facevo compagnia alla mia amica quando accompagnava il marito sul posto di lavoro a via Capri a Casoria, vedevo che faceva l'autotrasportatore, era un deposito, vi era merce non so di che natura. Lo accompagnavamo il lunedì mattina alle 6 e lo andavamo a riprendere il sabato sera alle 20, a volte lo abbiamo accompagnato la domenica mattina o lo siamo andate a prendere la domenica sera quando tornava da fuori. Lo accompagnavamo con la loro macchina, hanno una sola macchina in famiglia. Ricordo che era il 2018. Nel deposito di via
Capri vi erano dei camion. Ricordo che anche durante il lock down che io non lavoravo lo accompagnavamo, era il 2021/2022”. (cfr. verbale)
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie testé analizzate è dunque possibile ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente per conto di parte resistente per i due archi temporali indicati in ricorso, nonché lo svolgimento dello stesso secondo le modalità e con le mansioni indicate in ricorso e confermate dai testi escussi.
Ciò posto, va preliminarmente rilevato che parte convenuta – su cui gravava la prova liberatoria e che ha scelto di restare contumace - non ha offerto prova del pagamento della giusta retribuzione, della tredicesima, del tfr e delle altre indennità richieste in ricorso, con la conseguenza che la stessa va pertanto condannata al pagamento degli emolumenti maturati a tale titolo in favore del ricorrente.
Su detta somma vanno altresì calcolati interessi e rivalutazione a far tempo dalla maturazione delle singole poste e fino all'effettivo soddisfo.
Deve essere ora esaminata la richiesta di retribuzione del lavoro straordinario pure formulata in ricorso.
E' pacifico in giurisprudenza che spetta al lavoratore che pretende il pagamento del lavoro straordinario dare la prova dell'effettiva prestazione di esso. E' onere del lavoratore, infatti, provare rigorosamente la prestazione di lavoro straordinario ed, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (cfr. Cass.21.4.1993 n.4668,
19.4.1983 n.2694, 18.5.1973 n.1433, 1.9.1995 n.9231 e tante altre).
Tanto premesso, deve invero osservarsi, nel caso di specie, che alla luce delle risultanze istruttorie, può ritenersi pienamente provato lo svolgimento di lavoro straordinario.
Non è dovuta, invece, la 14^ mensilità poiché, trattandosi di istituto di natura contrattuale e non anche legale, spettava al lavoratore fornire la prova che la stessa fosse riconosciuta dal ccnl applicato al relativo rapporto di lavoro da parte datoriale.
Tanto premesso, e venendo alla determinazione degli importi spettanti a titolo di giusta retribuzione ex art. 36 Cost., deve effettivamente convenirsi, per le ragioni innanzi esposte, con parte ricorrente laddove rivendica l'inquadramento nel livello retributivo 3 S previsto dal CCNL di categoria;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile da parte della resistente che ha deciso di restare contumace. CP_2
Nell'individuazione della giusta retribuzione da riconoscere in favore dell'istante per le mansioni effettivamente svolte, possono dunque utilizzarsi i conteggi elaborati da parte istante con riferimento a tale livello di inquadramento, pur se, come già chiarito in precedenza, il loro utilizzo in via meramente parametrica per l'assenza di prova dell'applicazione diretta del CCNL, consente di riconoscere in favore della lavoratrice solo le voci retributive garantite anche dalla legge.
Ne deriva la condanna del resistente, sulla scorta del percorso argomentativo innanzi svolto, a corrispondere in favore del ricorrente per il rapporto di lavoro intercorso dal 2.7.2018 fino al
30.11.2018 la somma di € 1.875,48 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo e per il rapporto di lavoro intercorso dal
21.9.2021 al 31.1.2022 la somma di € 7527,78 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) condanna in persona del legale rappresentante pt. al pagamento in Controparte_1
favore di per il rapporto di lavoro intercorso dal 2.7.2018 fino al 30.11.2018 Parte_1 della somma di € 1.875,48 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo e per il rapporto di lavoro intercorso dal 21.9.2021 al 31.1.2022 della somma di € 7527,78 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo.;
2) condanna in persona del legale rappresentante pt., al pagamento in Controparte_1
favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di € 2.695, oltre IVA,
CPA come per legge e spese forfettarie al 15% con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 15.10.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)