Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/03/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - Prima sezione civile - riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato
dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
dott.ssa Anna Coletti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1372/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
Parte 1 nato a [...] l'[...] (C.F.
) e residente in [...]
, nata a [...] il [...] e residente in n. 11, e Parte 2
Castellammare di Stabia alla via Quattro Novembre n. 11, entrambi elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia alla via Giuseppe Cosenza n. 77, presso lo studio degli Avv. Antonio Cascone e Cinzia Cascone, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni:
i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 07.03.2025 ha espresso parere favorevole alla separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in
Castellammare di Stabia in data 07.07.2011, dal quale sono nate due figlie, Per 1 , in data 26.03.2012, e Per 2 in data 18.04.2017.
,
All'udienza del 10.02.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, con espunzione delle clausole ai punti e) ed f).
Il giudice delegato, esaminate le condizioni e ritenute le stesse non contrarie a norme imperative, riservava al Collegio il provvedimento di omologazione, previa trasmissione degli atti al P.M., il quale in data 07.03.2025 esprimeva parare favorevole all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Sulle conclusioni conformi del P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse delle figlie minori.
Invero, da quanto dichiarato dalle parti all'udienza del 10.02.2025 emerge che il
Pt 1 lavora come corriere magazziniere presso una società privata, la “Viva Igiene S.r.l." con sede a Castellammare di Stabia e percepisce euro 1.300,00 mensili. Lo stesso ha dichiarato di non avere altre fonti di reddito e che sta pagando le rate di un finanziamento che scadrà a fine anno 2026 (la rata è di euro 306,00 circa mensili) contratto per la comunione della figlia Per 1 e che per tale ragione l'assegno di mantenimento per le figlie è stato stabilito in euro 400,00 mensili fino all'estinzione del predetto finanziamento,
e poi in euro 600,00 mensili a partire dal gennaio 2027. Di contro, la Pt 2 ha dichiarato di lavorare come cassiera e di percepire mediamente la somma mensile di euro
1.000,00/1.100,00. Inoltre, ha dichiarato di vivere con le bambine in una casa di proprietà del padre a cui non paga nulla;
di non avere altre fonti di reddito e di esser nuda proprietaria di un immobile a Castellamare di cui il padre ha l'usufrutto.
Per quanto riguarda le figlie minori, conviventi con la madre, dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza è emerso che le stesse hanno un rapporto sereno con entrambi i genitori.
In ragione, quindi, della posizione economica delle parti e del rapporto padre-figlie, così come sopra illustrata, gli accordi raggiunti dalle stesse devono ritenersi senz'altro adeguati e possono essere posti alla base della decisione di questo Tribunale. 3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da Parte 1 e in data 01.07.2024 così provvede: Parte 2
Parte 1 nato a [...] A. omologa la separazione dei coniugi di Stabia l'11.12.1984 e Parte_2 nata a [...] il [...] ai seguenti
,
patti e condizioni:
1) Le figlie minori Persona 3 e Persona 4 vengono affidate in modo congiunto ad entrambi i coniugi, anche se risiederanno presso la madre, nell'appartamento sito in Castellammare di Stabia alla via Quattro Novembre n. 11. Al solo fine di garantire l'effettività dell'affidamento condiviso con ciascuno dei genitori, realizzando un rapporto equilibrato e continuativo con le figlie, in modo tale da ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, il padre potrà tenere le minori nei giorni di martedì e giovedì di pomeriggio dopo la scuola presso il proprio domicilio dalle 16:00 alle 20:00 e a fine settimana alternati dal sabato mattina dalle 9:00 alle 18:00 della domenica;
2) Inoltre, il padre potrà tenere le minori durante le festività pasquali, ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis dalle ore 10:00 alle ore 20:00 e durante le festività natalizie, ad anni alterni dal 24 al 29 dalle ore 10:00 del 24 alle ore 20:00 del 29 e dal
30 dicembre al 5 gennaio dalle ore 10:00 del 30 alle ore 18:00 del 5, così i giorni di onomastico e compleanno del padre, sempre dalle ore 10:00 alle ore 20:00 e i giorni di onomastico e compleanno, ad anni alterni, delle figlie sempre dalle 10:00 alle 20:00.
Durante le vacanze estive nel mese di agosto Parte 1 potrà tenere con sé le figlie per 15 giorni anche non consecutivi, sempre compatibilmente con le esigenze delle bambine;
3) i coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
4) per andare incontro alle esigenze economiche del Sig. Parte_1 (finanziamento in corso e spese per una nuova sistemazione) l'assegno di mantenimento che il padre versa in favore delle figlie viene determinato, sino alla data del 31.12.2026, in euro
400,00 (euro quattrocento/00), il tutto con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT e successivamente, dal 01.01.2027 in poi, in euro 600 (euro seicento/00), oltre rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT;
5) L'assegno di mantenimento verrà corrisposto sempre e solo in favore della sig.ra anche dopo il raggiungimento della maggiore età delle figlie e finParte 2 quando le stesse saranno con ella conviventi e non economicamente autosufficienti;
6) I suddetti importi saranno corrisposti alla sig.ra Parte 2 mediante accredito sull'IBAN che verrà comunicato appena disponibile;
7) Per le somme che dovrà corrispondere il sig. Parte 1 si precisa che dovranno essere accreditate con le suddette modalità entro il giorno 5 di ogni mese;
8) Le spese mediche, nonché quelle future per attività sportive, ricreative o educative extrascolastiche occorrenti per le figlie, saranno sostenute in parti uguali ovvero rimborsate nella stessa misura da ciascun coniuge all'altro che le ha sostenute, mediante semplice esibizione di documentazione. Le spese straordinarie di carattere voluttuario dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, in difetto resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate;
9) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
10) La madre Parte 2 ha la propria residenza in Castellammare di Stabia alla via
Quattro Novembre n. 11 unitamente alle minori;
11) Il padre Parte 1 ha la propria residenza, momentaneamente, in
Castellammare di Stabia alla Via prima Licerta n. 6;
12) I coniugi, fin d'ora, si rilasciano reciproco consenso a poter espatriare e ad ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato
Civile) (atto n. 165, parte II, Serie A, dei registri di matrimonio dell'anno 2011);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 11.03.2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Maria Rosaria Barbato