Articolo 24 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936
Articolo 23Articolo 25
Versione
20 gennaio 1987
Art. 24. Disposizione transitoria 1. In sede di prima applicazione, le designazioni di cui all'articolo 4 dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1987