Art. 24. Disposizione transitoria 1. In sede di prima applicazione, le designazioni di cui all'articolo 4 dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 22Articolo 25
Articolo 24 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936
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20 gennaio 1987
20 gennaio 1987