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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/12/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Prima Civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N.R.G.V.G. 1359/2025 avente per oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Carmela Corradini ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura alle liti in atti, dall'avv. Francesco Della Mura ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso congiunto depositato il 10.10.2025 i ricorrenti dato atto: di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati i figli (il 16.01.2020) ed (il 23.08.2022), riconosciuti Per_1 Per_2 da entrambi i genitori;
che a decorrere dal mese di maggio 2025 i ricorrenti hanno interrotto la relazione sentimentale e la , unitamente ai figli, si è trasferita presso l'abitazione materna sita in CP_1
Scafati, in via DA AL, Vicinale Giardino n. 18; che i minori hanno continuato a frequentare il padre il quale, unitamente alla , ha provveduto al soddisfacimento di tutte le esigenze ed al CP_1 sostentamento dei figli;
che il rapporto sentimentale, un tempo felice, è progressivamente fallito e che, ad oggi, non vi è alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti;
che, dunque, è volontà dei ricorrenti formalizzare l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori, hanno chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti condizioni: “1) disporre
l'affidamento condiviso dei figli minori a favore di entrambi i genitori i quali di conseguenza eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione dei minori e la residenza degli stessi sarà spostata presso l'abitazione della nonna materna sita sempre nel comune di Scafati alla Via
DA AL - Vicinale Giardino n. 18; 2) prendere atto delle condizioni circa il mantenimento, frutto di specifica pattuizione tra i genitori e, per l'effetto, disporre a carico del signor Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori CP_1 ed , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di 300,00, somma annualmente Per_1 Per_2 rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra , alle coordinate Controparte_1 bancarie della stessa. Con l'ulteriore specificazione che l'assegno unico per i minori sarà di esclusiva spettanza della sig.ra ; 3) prendere atto degli accordi raggiunti in ordine Parte_2 al diritto di visita che, compatibilmente con gli impegni di lavoro di ciascun genitore, si rifanno al criterio basilare dell'alternanza e, per l'effetto, disporre che il padre potrà vedere e tenere con se i figli nei week-end a fine settimana alternati, per 3 pomeriggi a settimana dopo l'uscita da scuola e sino alle ore 21:00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività quali ad esempio i compleanni e gli onomastici dei minori, i compleanni dei genitori, etc si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Nell'ipotesi di indisponibilità del sig. per incompatibilità Parte_1 coi i turni di lavori i minori potranno restare con i nonni paterni. Ovviamente resta inteso che ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori ed il calendario sarà di volta in volta concordato tra gli stessi anche tramite sms;
4) disporre, altresì, a carico del sig. Parte_1
l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie quali spese mediche, spese scolastiche, spese per attività sportive, etc. Il tutto come da documentazione giustificativa da presentarsi entro 15 giorni.”
Fissata l'udienza del 2.12.2025 innanzi al Giudice rel. designato per la comparizione delle parti, (giusto decreto presidenziale del 14.10.2025), da celebrarsi mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ed il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
Al riguardo, ed in punto di diritto, occorre ricordare che in tema di affidamento dei figli minori è principio generale e fondamentale, valevole anche per i figli nati fuori dal matrimonio, quello di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore, con la conseguenza che, ogni provvedimento da adottarsi in suo favore, deve garantire il pieno soddisfacimento del superiore interesse morale e materiale del predetto (Cass. civ. n. 25055/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, le condizioni pattuite dalle parti in relazione all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori (nato a [...] il [...]) ed (nata a [...] Per_1 Per_2
Equense il 23.08.2022), di cui al ricorso congiunto, essendo conformi al suddetto principio generale e, dunque, non in contrasto con le norme imperative, possono essere recepite nei termini indicati nell'atto introduttivo, come richiesto dalle medesime con il deposito telematico delle “dichiarazioni delle parti per la trattazione scritta dell'udienza di comparizione delle parti”, sottoscritte dalle predette, ed allegate alle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti.
Quanto al governo delle spese, tenuto conto della natura del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso congiunto alle condizioni pattuite dalle parti in relazione all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori (nato a [...] il [...]) ed (nata a [...] Per_1 Per_2
Equense il 23.08.2022), come richiesto dalle medesime con il deposito telematico delle “dichiarazioni delle parti per la trattazione scritta dell'udienza di comparizione delle parti”, sottoscritte dalle predette, ed allegate alle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Prima Civile, composto dai magistrati:
dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
dott. Simone Iannone Giudice
dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N.R.G.V.G. 1359/2025 avente per oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, vertente
TRA
(C.F. rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Carmela Corradini ed elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura alle liti in atti, dall'avv. Francesco Della Mura ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso congiunto depositato il 10.10.2025 i ricorrenti dato atto: di aver intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale sono nati i figli (il 16.01.2020) ed (il 23.08.2022), riconosciuti Per_1 Per_2 da entrambi i genitori;
che a decorrere dal mese di maggio 2025 i ricorrenti hanno interrotto la relazione sentimentale e la , unitamente ai figli, si è trasferita presso l'abitazione materna sita in CP_1
Scafati, in via DA AL, Vicinale Giardino n. 18; che i minori hanno continuato a frequentare il padre il quale, unitamente alla , ha provveduto al soddisfacimento di tutte le esigenze ed al CP_1 sostentamento dei figli;
che il rapporto sentimentale, un tempo felice, è progressivamente fallito e che, ad oggi, non vi è alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti;
che, dunque, è volontà dei ricorrenti formalizzare l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di affidamento e di mantenimento dei figli minori, hanno chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti condizioni: “1) disporre
l'affidamento condiviso dei figli minori a favore di entrambi i genitori i quali di conseguenza eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione dei minori e la residenza degli stessi sarà spostata presso l'abitazione della nonna materna sita sempre nel comune di Scafati alla Via
DA AL - Vicinale Giardino n. 18; 2) prendere atto delle condizioni circa il mantenimento, frutto di specifica pattuizione tra i genitori e, per l'effetto, disporre a carico del signor Parte_1
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori CP_1 ed , entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di 300,00, somma annualmente Per_1 Per_2 rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra , alle coordinate Controparte_1 bancarie della stessa. Con l'ulteriore specificazione che l'assegno unico per i minori sarà di esclusiva spettanza della sig.ra ; 3) prendere atto degli accordi raggiunti in ordine Parte_2 al diritto di visita che, compatibilmente con gli impegni di lavoro di ciascun genitore, si rifanno al criterio basilare dell'alternanza e, per l'effetto, disporre che il padre potrà vedere e tenere con se i figli nei week-end a fine settimana alternati, per 3 pomeriggi a settimana dopo l'uscita da scuola e sino alle ore 21:00; durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività quali ad esempio i compleanni e gli onomastici dei minori, i compleanni dei genitori, etc si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Nell'ipotesi di indisponibilità del sig. per incompatibilità Parte_1 coi i turni di lavori i minori potranno restare con i nonni paterni. Ovviamente resta inteso che ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra i genitori ed il calendario sarà di volta in volta concordato tra gli stessi anche tramite sms;
4) disporre, altresì, a carico del sig. Parte_1
l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie quali spese mediche, spese scolastiche, spese per attività sportive, etc. Il tutto come da documentazione giustificativa da presentarsi entro 15 giorni.”
Fissata l'udienza del 2.12.2025 innanzi al Giudice rel. designato per la comparizione delle parti, (giusto decreto presidenziale del 14.10.2025), da celebrarsi mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto ed il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
Al riguardo, ed in punto di diritto, occorre ricordare che in tema di affidamento dei figli minori è principio generale e fondamentale, valevole anche per i figli nati fuori dal matrimonio, quello di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore, con la conseguenza che, ogni provvedimento da adottarsi in suo favore, deve garantire il pieno soddisfacimento del superiore interesse morale e materiale del predetto (Cass. civ. n. 25055/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, le condizioni pattuite dalle parti in relazione all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori (nato a [...] il [...]) ed (nata a [...] Per_1 Per_2
Equense il 23.08.2022), di cui al ricorso congiunto, essendo conformi al suddetto principio generale e, dunque, non in contrasto con le norme imperative, possono essere recepite nei termini indicati nell'atto introduttivo, come richiesto dalle medesime con il deposito telematico delle “dichiarazioni delle parti per la trattazione scritta dell'udienza di comparizione delle parti”, sottoscritte dalle predette, ed allegate alle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti.
Quanto al governo delle spese, tenuto conto della natura del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie il ricorso congiunto alle condizioni pattuite dalle parti in relazione all'affidamento ed al mantenimento dei figli minori (nato a [...] il [...]) ed (nata a [...] Per_1 Per_2
Equense il 23.08.2022), come richiesto dalle medesime con il deposito telematico delle “dichiarazioni delle parti per la trattazione scritta dell'udienza di comparizione delle parti”, sottoscritte dalle predette, ed allegate alle note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire