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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/05/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, , nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
), , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._2 Parte_3
) e , nato a [...] C.F._3 Parte_4
(AG) il 13.11.1981 (c.f. tutti elettivamente domiciliati in Castronovo di C.F._4
Sicilia via Papa Giovanni XXIII n. 2, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Militello, che li rappresenta e difende per mandato in atti
ricorrenti
contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Controparte_1 C.F._5 domiciliato in San Giovanni Gemini via Filangieri n. 19, presso lo studio dell'Avv. Riccardo Pinella, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
resistente
OGGETTO: merito possessorio
CONCLUSIONE DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza figurata del 30.01.2025 al contenuto delle quali si rinvia SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio costituisce la fase di merito del procedimento possessorio instaurato da Parte_1
, , e nei confronti di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 _1
con ricorso depositato in data 31.12.2018.
[...]
Con il suddetto ricorso, i ricorrenti esponevano:
a) di essere proprietari, quanto a di un fondo rustico in agro di Castronovo di Parte_1
Sicilia, c. da Piana, in catasto N.C.T. Foglio 43, p.lle n. 210, 279 e porzione p.lla n. 209 e, quanto a e , del fondo rustico sito in agro di Castronovo di Sicilia, in catasto Parte_2 Parte_3
N.C.T. Foglio 44 p.lla 65, quest'ultimo concesso in affitto al sig. ; Parte_4
b) di avere sempre avuto accesso ai detti immobili esclusivamente attraverso una stradella che, dopo l'attraversamento della linea ferrata tramite P.L. privato posto al Km 84+380, costeggiava il torrente
Morello al confine con la proprietà del sig. e attraversa la proprietà di Controparte_2 _1
[...]
c) che il resistente nel mese di aprile del 2019 aveva posto, al confine tra il proprio fondo e la stradella, un cancello di ferro con lucchetto e recinzione metallica impedendo di fatto ai ricorrenti di accedere alla stradella che portava alle rispettive proprietà;
d) che tale stato di cose arrecava ingenti danni economici ai ricorrenti, in particolare al sig. Pt_4
, il quale svolgeva esclusivamente attività di coltivatore diretto.
[...]
Chiedevano, pertanto, di essere reintegrati nel pieno ed esclusivo possesso del bene meglio indicato in ricorso ed il ripristino dello stato dei luoghi, oltre la condanna del resistente al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva il resistente il quale contestava in fatto e diritto tutto quanto ex Controparte_1
adverso dedotto. In particolare, esponeva che mai i ricorrenti avevano utilizzato la stradella in parola per accedere ai loro fondi, utilizzando a tal fine un sottopassaggio delle ferrovie dello stato, e che nessun diritto di passaggio era mai stato esercitato;
riferiva, inoltre, che il cancello e la recinzione metallica erano stati collocati su proprietà circa quaranta anni prima e che, nel dicembre _1 del 2016, gli stessi erano stati danneggiati da un'alluvione, che aveva reso necessario il ripristino dello stato dei luoghi.
Il resistente concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso e chiedeva la condanna dei ricorrenti ex art 96 c.p.c. La fase sommaria del giudizio si concludeva, espletata sommaria istruttoria, con ordinanza del 08-
10.07.2019 che, in accoglimento della prospettazione fornita dal resistente, rigettava il ricorso per carenza di prova del cd. corpus possessionis in capo ai ricorrenti, evidenziando “i ricorrenti non hanno assolto al proprio onere probatorio, non avendo comprovato i fatti costituivi della domanda”
e concludendo: “non può ritenersi sufficientemente dimostrata – anche nelle forme attenuate richieste dalla procedura cautelare - una situazione di possesso esistente in capo ai ricorrenti”.
Avverso la predetta ordinanza i ricorrenti proponeva reclamo al Collegio, iscritto al n. 2401/2019
R.G.A.C, che veniva rigettato con ordinanza del 12.05.2020.
Con ricorso depositato il 10.07.2020 i ricorrenti chiedevano la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito per ottenere, con sentenza definitiva, il riconoscimento del proprio diritto di essere reintegrati nel possesso de quo, oltre la condanna del resistente al risarcimento dei danni subiti.
Con memoria del 26.01.2021, con analoghe argomentazioni a quelle contenute nella costituzione depositata in fase sommaria, si costituiva per la fase di merito il resistente, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso spiegate.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., il procedimento veniva ulteriormente istruito a mezzo escussioni testimoniali e licenziamento di CTU;
quindi, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni indicata in epigrafe, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 – ter c.p.c. e con provvedimento del 31.05.2025 veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda possessoria, già formulata nel procedimento cautelare che è stato successivamente riassunto, volta all'eliminazione del cancello di ferro e della recinzione metallica che impedirebbe ai ricorrenti di raggiungere i propri fondi transitando sulla strada interpoderale, attraverso il terreno di proprietà del resistente, va definitivamente rigettata.
Ed infatti, alla luce delle argomentazioni svolte dalle parti nel corso del giudizio di merito e dell'ulteriore istruttoria, si ritengono condivisibili le conclusioni di cui all'ordinanza del 08-
10.07.2019, conclusiva della fase sommaria, nella quale il G.I. già aveva messo in evidenza la mancanza di prova del corpus possessionis, ovvero della sussistenza di una relazione materiale con il bene oggetto del giudizio, avente esplicazione in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, e comprendendo, cioè, i segni esteriori e l'esercizio di fatto delle facoltà più pregnanti e significative di un tale diritto. In punto di diritto, appare opportuno ribadire che, in base al disposto dell'art. 1168 c.c., l'azione di reintegrazione è concessa al soggetto possessore, il quale sia stato violentemente o clandestinamente spogliato del possesso, entro l'anno dal sofferto spoglio, ed a chi abbia la detenzione della cosa, tranne che per ragioni di servizio o di ospitalità. Presupposti dell'azione di reintegrazione nel possesso sono, da un lato, l'esistenza di una situazione possessoria e, dall'altro lato, il compimento di un atto di privazione/molestia di tale possesso, posto in essere con il corrispondente “animus”. Nel giudizio possessorio assume, dunque, rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio e della turbativa, con la conseguenza che per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo o abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (in tal senso Cassazione civile sez. II, 7 ottobre 1991
n. 10470). La sussistenza del possesso può dirsi acclarata quando ricorrono, al contempo, i requisiti del corpus possessionis (relazione materiale col bene) e dell'animus possidendi (intenzione di comportarsi da proprietario o da titolare di altro diritto reale sul bene).
Orbene, se già nella fase sommaria il G.I. aveva evidenziato che le testimonianze rese avevano condotto a “non ritenersi sufficientemente dimostrata – anche nelle forme attenuate richieste dalla procedura cautelare - una situazione di possesso esistente in capo ai ricorrenti”, le ulteriori dichiarazioni assunte nel presente giudizio di merito confermano il quadro probatorio già emerso nella fase sommaria, non essendo emersi elementi tali da consentire una diversa interpretazione delle circostanze oggetto del presente giudizio.
Invero, deve evidenziarsi come gli esiti dell'istruttoria espletata appaiono contraddittori. Infatti, il teste di parte ricorrente sig. , escusso all'udienza del 07.03.2024 ha affermato “in Testimone_1
relazione al capitolo G preciso che recinzione e cancello sono stati posti prima della curva della strada principale ed impediscono quindi di accedere alla stradella” e che “sulla strada principale prima del 2018 non sono mai stati apposti cancelli”. Inoltre, il teste di parte ricorrente sig.
[...]
ha dichiarato “mi recavo sul fondo negli anni 2013, 2014, perché seguivo la coltura Testimone_2 del o altre colture erbacee, fino a quando non è stato impedito l'accesso, perché adesso non si Pt_5 può entrare”; inoltre, in relazione alle foto ad esso mostrate, allegate al verbale di udienza, ha affermato “si vede, inoltre, in bianco la strada che porta ai fabbricati si vede chiaramente CP_3 una strada in terra battuta che passa fianco alla strada ferrata e che porta alla proprietà . Parte_2
(cfr. verbale di udienza del 07.03.2024).
Per conto, il teste di parte resistente, sig. anch'esso escusso all'udienza del Testimone_3
07.03.2024, dopo aver precisato di frequentare i luoghi “molto spesso in virtù del legame di parentela”, ha affermato: “Io penso che il cancello e la recinzione siano dove si trovano ora da più di trent'anni; lo so perché come già detto frequento i luoghi”. Il Teste, inoltre, nel confermare il cap.
D) ha precisato “Si è vero;
non ricordo di preciso il mese in cui c'è stata l'alluvione, era inverno. Il cancello era stato un po' abbattuto ed anche qualche parte di recinzione”. Infine, anche l'ulteriore teste escusso per la parte resistente, sig. , ha confermato la circostanza della Testimone_4
preesistenza del cancello sui luoghi, avendo dichiarato, con riferimento al cap. D), di aver personalmente aiutato il unitamente al Sig. , a riparare il cancello a seguito _1 Tes_5 del danneggiamento subito a causa dell'alluvione. Lo stesso, peraltro, su specifica domanda, ha affermato: “io mi sono recato sulla proprietà di anche prima dell'alluvione e c'era già il _1 cancello. Passando la ferrovia dopo circa 6/8 metri c'è il cancello” (cfr. verbale di udienza del
07.03.2024).
Orbene, in applicazione dell'orientamento emerso in sede di giurisprudenza di legittimità secondo cui “qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass. Civ.
Sent. n. 4773 del 10/03/2015), deve ritenersi che la domanda formulata dagli attori, fondata sulla asserita sussistenza della stradella che, attraversando la proprietà , costeggia la Controparte_1
linea ferrata (a sinistra con direzione Palermo) e costituirebbe l'unico accesso ai fondi attorei, non risulta adeguatamente provata.
Peraltro, deve ulteriormente essere osservato che nemmeno le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, svolta nel corso del procedimento, hanno consentito di accertare l'effettiva esistenza della stradella in questione, asseritamente occlusa dal resistente, che condurrebbe, una volta superato il cancello apposto dal ai fondi di proprietà dei ricorrenti. Invero, il tecnico nominato, ing. _1
, dopo avere descritto lo stato dei luoghi e le rispettive proprietà, ha affermato: “Per Testimone_6
come riferito in precedenza, oltrepassato il passaggio a livello ferroviario presente alla pk 84+380, svoltando sulla sinistra (in direzione Nord), ci si ritrova dinnanzi ad un cancello metallico di recente manifattura che introduce all'interno della proprietà del resistente […] Quindi la stradella prosegue con un tratto rettilineo di circa 35 ml che termina nella corte esterna di un casolare di cui il sig. è comproprietario […] Per come si è avuto modo di verificare in sede di Controparte_1 sopralluogo, allo stato la stradella in questione non raggiunge il fondo dei ricorrenti”.
Il consulente ha avuto modo di accertare, tramite l'analisi delle viste satellitari e delle ortofoto aeree prodotte dal Dipartimento Regionale Territorio Ambiente, esclusivamente, la presenza di “segni di una traccia rotabile che dalla curva volgente a destra si dirama parallelamente alla linea ferroviaria consentendo il raggiungimento della particella n.65”. Tale circostanza, tuttavia, valutata unitamente alla copiosa documentazione fotografica allegata in atti, non consente di ritenere sufficientemente provata l'esistenza della stradella che dal fondo conduce, in via esclusiva, alla proprietà dei _1
ricorrenti. Del resto, anche a volere considerare diversamente, quindi possibile che le tracce rotabili individuate dal CTU siano compatibili con l'attraversamento da parte dei ricorrenti del fondo non è emersa, per come sopradetto, la prova che tale attraversamento sia stato utilizzato _1
negli anni dai ricorrenti per raggiungere i propri fondi.
Sulla scorta di tali considerazioni, e rilevato che non è stata fornita alcuna prova ulteriore dell'effettivo passaggio da parte dei ricorrenti sul fondo di proprietà del resistente, sintomatico dello stato di possesso dagli stessi vantato, non può essere ravvisato, in capo agli stessi, il cd. corpus possessionis, ove si consideri che, secondo costante giurisprudenza, ai fini della prova del requisito in questione, benché non sia necessario provare l'esplicazione di continui e concreti atti di godimento ed esercizio del possesso, occorre pur sempre dimostrare che il bene posseduto, in relazione alla sua natura e destinazione economico–sociale, possa ritenersi nella virtuale disponibilità del possessore
(cfr. Cass. civ. n. 6472/1997 e n. 4360/1995).
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell'azione possessoria per insussistenza del requisito del corpus possessionis, rimanendo assorbita ogni ulteriore questione.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., le spese del presente giudizio di merito vanno poste a carico dei ricorrenti e vengono liquidate come in dispositivo in base a DM
55/2014 come integrato da DM 147/2022 (scaglione fino ad euro 1.100,00 - valori medi).
Va mantenuta ferma, inoltre, la condanna alle spese relativa alla fase sommaria del procedimento, già disposta con l'ordinanza sopra menzionata.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dei ricorrenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
-Rigetta la domanda possessoria avanzata da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e ;
[...] Parte_4
-Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del resistente, delle spese processuali relative al presente giudizio di merito, che liquida in complessivi € 662,00 per compensi professionali, oltre
I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta.
-Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico dei ricorrenti.
Così deciso in Termini Imerese, il 26.5.2025.
Il Giudice
D.ssa Claudia Musola