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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/11/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 711/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 711/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
sito in San Severino Marche, , in Parte_1 Parte_1 persona dell'amministratore p.t. (C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. POLONI OPPONENTE
contro
C.F. ) CP_1 C.F._1
. RO OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: all'udienza del 18.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte opponente: “Il , come sopra difeso e rappresentato, si riporta a tutto quanto Parte_1 dedotto, richiesto, eccepito e argo roduttivo di giudizio e nei successivi atti di questa parte, contestando tutto quanto asserito, dedotto, eccepito e richiesto da controparte nei propri scritti difensivi e tornando ad insistere per tutte le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c. e non accolte, che qui devono intendersi integralmente richiamate e ribadite (e di cui si riporta in calce del presente scritto, uno stralcio parziale, per non aggravarne la lettura) insistendo, altresì, per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'opposizione a decreto ingiuntivo introduttiva del presente giudizio e ribadite, poi, con la memoria 183 comma 6 n.1 c.p.c. (depositata il 20.7.2023), che di seguito si riportano, per facilità di consultazione: “- nel merito, revocare e/o annullare e/o porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 142/2022 del 09.02.2022, R.G. 292/2022, emesso dal Tribunale di Macerata, per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente all'amministratrice qui opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo richiesto ed emesso, e per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- inoltre, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente condannare la qui opposta alla refusione di quanto medio tempore versato dai condomini e al risarcimento del danno per responsabilità professionale e per violazione del trattamento dei dati con richiamo alle ragioni tutte sopra declinate, quantificando l'importo risarcitorio nella somma di € 2.000,00 ovvero in quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa;
- In subordine, qualora si ritenesse dovuta una somma a favore della geometra per le causalità che ne sorreggono la domanda ingiuntiva, limitare CP_2 detto riconoscimento alla somma offerta ba uesto difensore su indicazione e per conto del Parte_2
ed ammontante ad euro 2.000,00; - Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Macerata
[...] Con osservanza Avv. Marco Poloni Reiterazione delle istanze istruttorie: Istanze della memoria 183, comma 6, n.2 c.p.c.: A) Si chiede ammettersi a provare per testi le seguenti circostanze: 1) Vero che lei s i è occupato/a della ricostruzione post - sisma del di San Severino Marche in base a conferimento di incarico del Parte_2
6.12.2019, firmato dall'amministratore 2) Vero c he lei ha poi siglato con il Persona_1 Parte_1 di San Severino Marche, rappresentato d e contratto di presta Persona_1
pagina 1 di 9 lavori da eseguirsi presso il condominio committente denominato Condominio Monte bove n.25, come da contratto c he le si rammostra (mostrare al teste all.22 della presente memoria), dando seguito all'obbligazione contratta;
3) Vero che le istanze, progetti, dichiarazioni , attestazioni e la documentazione integrativa ad assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti
o richiesti, nonché il ritiro degli atti e documenti inerenti la pratica volta all'ottenimento del contributo pubblico per la ricostruzione/ripristino della agibilità del a seguito degli eventi sismici per l'anno 2016, di cui Parte_2 si è detto ai precedenti punti 1 e 2 della presente memoria, qualora non fossero operazioni di sua esclusiva spettanza, sono state effettuate solo dall'amministratore del predetto condominio, 4) Vero che per l'istruttoria della pratica di Persona_1 finanziamento pubblico dell'intervento di miglioramento sismico/ricostruzione, di cui si è detto sopra ai precedenti punti 1, 2 e 3, devono essere inviati documenti al Comune competente da parte dell'amministratore di condominio;
5) Vero che lei si è occupato/a del deposito di tutta la documentazione tecnica necessaria all' istruzione della pratica di ristrutturazione dell'edificio denominato “Condominio Monte Bove n.25” di S. Severino Marche a causa dei danni da sisma 2016 e finalizzato anche alla richiesta di contributo statale, mediante deposito attraverso l'apposito portale prima denominato M.U.D.E. e ora G.E.D.E.S.I.; 6) Vero c he la domanda di finanziamento dell'importo necessario per l'intervento ricostruttivo post-sisma 2016 a favore del Condominio Via Monte Bove n .25 di San Severino Marche è stata presentata dall 'amministratore o, comunque, il predetto amministratore ha assistito i tecnici incaricati ai fini Persona_1 Per_1 della presentazione della domanda amministrativa di finanziamento;
7) Vero che la stipula del contratto di finanziamento con l'istituto di credito Banca Intesa e contestuale sottoscrizione dell'atto di cessione del credito sono stati effettuati dall'amministratore del condominio Monte Bove n.25, 8) Vero che il conto corrente vincolato per Persona_1
l'erogazione del finanziamento per l'intervento è stato inistratore 9) Vero che la Persona_1 valutazione preventiva del livello operativo presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione delle Marche, relativa al condominio Monte Bove n.25, è stata da lei elaborata ed effettuata (si mostri al teste il documento n.8 allegato alla comparsa di costituzione della geometra;
10)Vero che la pratica per la sanatoria delle difformità urbanistiche presenti CP_1 Pt_ nel Condominio verino Marche è stata da lei seguita, compilata e presentata presso il competente Parte_2 Comune;
Si indicano come testi da escutere sui capitoli precedenti l'Arch. , Testimone_1
, iscritta all'Albo Archietti di Macerata al n.658 e l'ing. CodiceFiscale_2 Testimone_2
, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Macerata al n.A876. B) Ribadendo la eccezione di nullità C.F._3 geom. quale amministratrice di condominio, si chiede ammettersi e disporsi CP_1 C.T.U. contabile affinché il C.T.U. nominato (1) determini, sulla base della documentazione presente in atti e degli interventi programmati e progettati all'epoca in cui la geom. riferisce di essere stata amministratrice del CP_1 [...]
di San Severino Marche, il compenso spettante all'amministratore, in base alla normativa vigente all'epoca Parte_2 rdinanza n.76 già versata in atti quale allegato n.6 dell'atto di opposizione di questa parte), per lo svolgimento e l'assistenza del nell'ambito delle procedure di ottenimento dei fondi pubblici per l'intervento e Parte_2 ripristino dell'edificio a seguito ti sismici del 2016, finalizzato all'ottenimento dei contributi per la ricostruzione ai sensi del D.L.189/2016 e s.m.i.; (2) determini, inoltre, il C.T.U. il compenso spettante alla geom. per lo CP_1 specifico lavoro svolto a favore del opponente (dal verbale di nomina quale ammi ddetto Parte_2 condominio all'assemblea del 27.6.2017, sino al 10.10.2019, momento della revoca dell'incarico), suddividendo i compensi per la attività di amministratrice ordinaria da quelli per lo svolgimento delle specifiche attività amministrative effettivamente poste in essere dalla geom. in relazione alla esecuzione dei lavori di miglioramento sismico e all'ottenimento dei CP_1 contributi ai sensi del D. 16 e s.m.i., (3) valuti, altresì, il C.T.U. l'entità del compenso spettante al nuovo amministratore di condominio nominato con verbale assembleare del 10.10.2019, per la rappresentanza e Persona_1 assistenza del ell'ambito delle procedure di ottenimento dei fondi pubblici per l'esecuzione Parte_2 dell'intervento e ripristino dell'edificio a seguito dei noti eventi sismici del 2016, finalizzato all'ottenimento dei contributi per la ricostruzione ai sensi del D.L.189/2016 e s.m.i., sino al termine dell'incarico ricevuto. Reiterazione delle istanze istruttorie: Istanze della memoria 183, comma 6, n.3 c.p.c.: Istanze istruttorie - Per quanto sopra esposto ed in replica alle istanze istruttorie dedotte da controparte con memoria 183, comma 6° n.2, si chiede di essere ammessi a prova per testi avente ad oggetto i seguenti capitoli, indicando come testi l'Arch. in San Severino Marche (MC) Viale Europa Testimone_1
n.43 e l'Ing. in San Severino Marche one n.18: 1) Vero che all'incontro del 9.9.2019 Testimone_2 presso l' geom. tenutosi alla presenza della stessa geometra, dei condomini e dei progettisti, i CP_3 CP_1 condomi denziat ivi alla esecuzione del lavoro svolto dalla geometra e la loro CP_1 intenzione di cambiare avvicendare la geometra con altro professionista;
2) Vero che lei ha siglato con il Parte_2
pagina 2 di 9 in data 11.1.2017 un contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti Parte_2 privati per la ricostruzione post-sisma 2016, come da documento che le si mostra (mostrare al teste il documento n.2 e n.3 allegato alla presente memoria). per parte opposta: “L'Avv. Lamberto Rossi, procuratore della Geom. con le presenti note scritte CP_1 autorizzate dal Giudice in sostituzione dell'udienza di precisazione delle con data 10/07/2024, nel riportarsi a tutto quanto già dedotto e rappresentato nei precedenti scritti e rifiutando il contraddittorio in merito ad eventuali domande nuove e/o alle modifiche di quelle già ex adverso formulate, rileva quanto segue. Con riferimento in particolare all'art.1129 XIV comma c.c., considerato che sia il testo della norma che la giurisprudenza relativa inducono a ritenere che tale disposizione si applichi al compenso dovuto all'amministratore di condominio per lo svolgimento ordinario del proprio incarico (tant'è che si parla di nomina e rinnovo); che la ratio dall'art. 1129 XIV comma c.c. è quella di assicurare la massima trasparenza nella individuazione del corrispettivo dell'amministratore, evitando ai condomini di farsi carico di somme ulteriori e diverse non oggetto di precisa pattuizione;
che il caso che ci occupa, però, è di natura eccezionale e riguarda un incarico disciplinato da Leggi speciali, quali il D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.ii.mm., nonché 233 (all'11/04/2025) ordinanze del Commissario per la ricostruzione avente natura regolamentare, appositamente previste dal legislatore a seguito dei noti eventi sismici del 2016 ed emanate per gestire le attività di ricostruzione, riparazione e assistenza alla popolazione nei territori colpiti, definendo specifiche procedure e strumenti;
che tale disciplina speciale è stata introdotta con la finalità di favorire ed incentivare la ricostruzione dei paesi danneggiati dagli eventi sismici del 2016 ed agevolare il rientro nelle proprie residenze della popolazione costretta adabbandonare le abitazioni risultate inagibili e, come tale, persegue fini superiori anche di natura pubblicistica;
che le norme speciali e le numerose ordinanze commissariali, in particolare, hanno disciplinato le procedure per richiedere ed ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione ed hanno imposto numerosi adempimenti per la nomina di quei soggetti che rivestono un ruolo attivo nell'attività di ricostruzione, tra cui, oltre ai tecnici ed alle imprese, anche gli amministratori di condominio, prevedendo l'utilizzo di appositi modelli prestabiliti, tra gli altri anche per l'attribuzione degli incarichi e per la redazione di verbali di assemblee condominiali, che poi debbono passare il vaglio dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione per la corretta prosecuzione della procedura;
che il modello di verbale di nomina utilizzato dalla Geom. è proprio quello compreso tra gli allegati del sito del CP_1 Commissario per la ricostruzione contenente quelli da utilizzare nella procedura di riconoscimento del contributo pubblico per la ricostruzione, individuato nel Mod. DA.04.2 – VERBALE ASSEMBLEA CONDOMINIO COSTITUITO (https://sisma2016.gov.it/allegati-rcr/); che è indubbio, pertanto, che nel caso di specie l'art.1129 XIV comma c.c. debba essere interpretato in considerazione del contenuto e della ratio delle norme speciali per la ricostruzione;
che in tale contesto, risulta evidente di come la Geom. abbia pienamente rispettato la normativa prevista per l'incarico di CP_1 amministratore di condominio e co o siano state garantite perfettamente le tutele e le garanzie sottese all'art.1129 XIV comma c.c. a favore dei condomini, che non avranno alcun esborso essendo il contributo interamente a carico dello stato;
che le somme relative al compenso maturato dall'amministratore Geom. ricomprese nel contributo CP_1 pubblico per la ricostruzione sono accreditate sul conto corrente dedicato intestato al condominio e se il condominio non provvederà al pagamento dell'amministratore, tali somme rimarranno nella disponibilità dei condomini, che le andranno a percepire, arricchendosi indebitamente del relativo importo in danno dell'avente diritto che ha prestato la propria opera in loro favore;
ciò premesso, 1) reitera la richiesta di ammissione delle seguenti istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art.183 VI comma c.p.c. del 19/09/2023, chiedendo che la causa venga rimessa in fase istruttoria: a) RICHIESTA DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO per accertare l'importo del compenso dovuto alla Geom. CP_1 per l'incarico di amministratrice del condominio di San Severino Marche svolto per il periodo ricompreso Parte_1 tra il 27/06/2017 ed il 10/10/2019, relati l'effettiva attività prestata e anche a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento del condominio;
b) ISTANZA DI AMMISSIONE DI PROVA TESTIMONIALE con ammissione di tutte le n.13 domande articolate nella seconda memoria ex art.183 VI comma c.p.c. del 19/09/2023, con tutti i testi ivi indicati;
2) subordinatamente, precisa le proprie conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 14/06/2022 e precisate nella prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c. del 26/06/2023, di seguito interamente ritrascritte: “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis, -in via preliminare di merito, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.142/2022 del 09/02/2022 (R.G. n.292/2022) del Tribunale di Macerata non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, nè di pronta soluzione;
in via Parte_3 principale, rigettare l'avversa opposizione e l'avversa domanda riconvenzionale in quanto completamente i fatto ed in diritto per tutti i motivi sovraesposti, e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto
pagina 3 di 9 n.142/2022 del 09/02/2022 (R.G. n.292/2022) del Tribunale di Macerata, nonché condannare il Controparte_4
al pagamento in favore della Geom. dell'ulteriore importo di €.1.061,80 relativo
[...] CP_1 tuale dei compensi dell'amministratore e determinato ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 126 del 28 aprile 2022; , in Via subordinata, rigettare l'avversa Controparte_5 opposizione e l'avversa domanda riconvenzionale in quanto compl in fatto ed in diritto per tutti i motivi sovraesposti e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto n.142/2022 del 09/02/2022 (R.G. n.292/2022) del Tribunale di Macerata;
, in Via ulteriormente subordinata, rigettare l'avversa Parte_4 opposizione e l'avversa domanda riconvenzionale in quanto completamente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sovraesposti e, accertato e dichiarato il diritto di credito della Geom. per le prestazioni professionali svolte in CP_1 qualità di amministratore di condominio in favore del S. Severino Marche nel periodo Parte_5 compreso tra il 27/06/2017 ed il 10/10/2019, ribuite, determinare il relativo corrispettivo e condannare l'Attore-opponente al pagamento di quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa e ritenuta di Giustizia, ricompresa comunque nello scaglione di valore individuato tra €. 5.200,01 ed €. 26.000,00, anche a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento del condominio;
con vittoria di spese e compensi professionali”.
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Pa Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sito in San Severino Marche, Parte_2
[...]
in persona dell'amministratore p.t. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
o dal Tribunale di Macerata in data 09.02.2022 con il quale, su istanza di CP_1 gli veniva ingiunto di pagare a somma di € 11.829,14 a titolo di compenso per l'attività di
[...] re svolta nel periodo che va dal 27.06.2017 al 10.10.2019, oltre interessi e spese della fase monitoria. In fatto esponeva: che con verbale del 27.06.2017 l'assemblea dei condomini nominava la opposta amministratrice del condomino di , conferendole al contempo l'incarico di Parte_1 provvedere alla gestione amministrativa della pratica volta all'ottenimento del contributo pubblico per la ricostruzione, così come previsto e disciplinato dall'ordinanza sulla ricostruzione del 07.04.2017 n. 9: che in occasione dell'accettazione della nomina, la opposta non indicava il proprio compenso, limitandosi a riferire che il compenso dell'amministratore sarebbe stato ricompreso all'interno del contributo per la ricostruzione;
che in data 15.11.2018 la opposta convocava, su richiesta dei condomini, un'assemblea straordinaria con cui veniva dato mandato ai tecnici/progettisti - già nominati nel corso della prima assemblea - di predisporre il progetto per la ricostruzione del fabbricato, con previsione di “demolizione e ricostruzione”; che, con ordinanza n. 76 del 23.05.2019, il Commissario per la ricostruzione provvedeva a modificare – secondo una previsione al ribasso rispetto a quanto precedentemente previsto con l'art 8 dell'O/20171- la percentuale di compenso erogabile a favore degli amministratori dei condomini;
che a seguito della suddetta modifica la opposta comunicava ai condomini che il proprio compenso sarebbe stato da intendersi per intero e che, pertanto, avrebbero dovuto provvedere al pagamento degli oneri di amministrazione per la quota parte non più ricompresa nel contributo pubblico;
che, ritenendo opportuno avere dei chiarimenti al riguardo - e vista la protratta inadempienza dell'amministratrice nel formalizzare gli aspetti di propria afferenza, nonostante, tra l'altro, le varie sollecitudini fatte dai condomini stessi (si veda sotto) – quest'ultimi, all'unanimità, inviavano all'amministratrice, in data 15.09.2019, richiesta di convocazione di un'assemblea straordinaria onde deliberare sull'eventuale rinnovo e sull'attività medio tempore compiuta dall'opposta a favore del Condominio;
che la opposta inviava missiva di convocazione dell' assemblea straordinaria, fissando all'uopo la data del 10.10.2019, onde discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno:1) Compenso amministratrice geom. 2) Revoca amministratrice di CP_1 condominio e nomina nuovo amministratore;
3) Varie ed eventuali;
che, al contempo, la opposta, inviava ai condomini altra missiva con la quale, contestando la decisione di voler deliberare in merito all'eventuale rinnovo/revoca della sua nomina, trasmetteva il preventivo/nota spese, quantificando le proprie pagina 4 di 9 spettanze nell'importo totale, comprensivo di spese e di IVA, di € 11.279,21; che, con missiva del 01.10.2019, i condomini contestavano la legittimità e il quantum della pretesa anche in ragione delle varie irregolarità riscontrate e, al contempo, chiedevano all'amministratrice, in relazione a quanto previsto dall'O/20193, di avere compiuta dimostrazione dell'attività svolta a favore del Condominio e di dettagliare in merito alle asserite spese sostenute, considerando anche quanto dalla stessa già percepito nel corso del mandato a titolo di anticipo per “spese non ricomprese nel contributo”; che all'assemblea del 10.10.2019, i condomini, non avendo ricevuto chiarimenti in merito a quanto evidenziato con la missiva inviata in data 1.10.2019, all'unanimità, decidevano di non approvare il conto presentato dalla opposta e in ragione di ciò e elle gravi irregolarità riscontrate nella gestione deliberavano la revoca della opposta dalla carica di amministratore;
che all'atto del passaggio delle consegne, avvenuto in data 21.10.2019, la opposta si limitava a consegnare il registro delle delibere assembleari ed il fondo cassa in contanti ed il nuovo amministratore si avvedeva che alcuna documentazione era stata depositata dall'opposta all'ufficio tecnico per la ricostruzione e che la scadenza ultima per la presentazione del progetto all'ufficio competente, onde non perdere la continuità del Contributo per l'Autonoma Sistemazione medio tempore erogato a favore dei proprietari degli immobili inagibili, era dicembre 2019; che in data 31/12/2019, l' acquisiva, con CP_6 il nr. di protocollo 0097991, la documentazione utile per l'avvio della procedura di riconoscimento del contributo per la ricostruzione;
che in data 10/04/2021 l' comunicava al Tecnico-Procuratore (Arch. CP_6
) – il pre-decreto di ammissibilità del finanziamento secondo un costo Testimone_1 ale pari ad € 1.089.829,07, di cui € 248.959,60 a titolo di “finiture interne” e dunque per lavori di afferenza dei singoli proprietari/condomini; che il progetto di ricostruzione e demolizione del fabbricato condominiale, così come presentato all' in data 31.12.2019 era CP_6 attualmente in fase di revisione da parte dei tecnici progettisti del Parte_6 essendosi prospettata la necessità di provvedere alla modifica del recente intervento del MIBAC;
che il decreto definitivo non era stato ancora emesso e che alcun contributo era stato erogato;
che i lavori di demolizione e ricostruzione non erano ancora iniziati. Tanto esposto in fatto, il contestava la domanda di pagamento formulando sostanzialmente quattro motivi di Parte_2 opposiz rimo eccepiva la nullità della delibera di nomina contenuta nel verbale di assemblea ex art 1129 c.c. ai sensi del quale “l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”, con la conseguenza che alcun compenso era dovuto per l'attività svolta. Con il secondo eccepiva che la opposta si era resa responsabile di gravi irregolarità in quanto a) aveva omesso di aprire il conto corrente intestato al
, benchè a ciò autorizzata sin dal 27.06.20217; b) aveva omesso di far transitare sul predetto Parte_2 me ricevute dai singoli condomini, siccome previsto dall'art 1129, comma 7 e 12 n. 3) c.c.; c) aveva omesso di istituire il registro di contabilità di cui all'art 1130, comma 1 n 7), c.c. in cui avrebbero dovuto essere annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita;
d) aveva omesso di redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e di convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni ai sensi dell'art 1130 comma 1 n. 10) c.c. con la conseguenza che il compenso richiesto dalla opposta non poteva ritenersi riconosciuto. Contestava le singole voci di spesa indicate dalla opposta, quantificate nell'importo di € 580,00 per spese di cancelleria, viaggio e telefoniche ed € 120,00 per visure catastali, per difetto di prova, Relativamente al compenso preteso per la presentazione della scia in sanataria - € 950,00 – eccepiva che la scia era stata predisposta dall' Architetto/Procuratore e che la opposta si era limitata a Testimone_1 presentarla all'uffico tecnico del Comune di san Se somma pretesa doveva ritenersi eccessiva. Con il terzo motivo, concernente il compenso richiesto dalla opposta per l'attività svolta nella pratica volta all'ottenimento del contributo per la ricostruzione, eccepiva 1) che alcun compenso era dovuto in quanto l'art. 4 dell'O/2019 prevedeva espressamente che Il contributo di cui all'art. 2 è riconosciuto (...) solo laddove l'amministratore sia stato nominato in attuazione dell'articolo 1129 del codice civile, di talchè stante la nullità della delibera alcun compenso era dovuto;
2) che la opposta non aveva fornito dimostrazione dell'attività professionale svolta ed anzi era documentale che alla data del passaggio delle consegne alcuna documentazione era stata depositata presso l'ufficio tecnico;
3) che il pagina 5 di 9 credito era comunque inesigibile in quanto l'erogazione del compenso era subordinato ai sensi dell'art 3 comma 2 della ordinanza del 2019 all'approvazione degli astati di avanzamento dei lavori e nella specie i lavori non ertano iniziati;
4) che comunque il compenso doveva essere calcolato sulla base della normativa in vigore alla data della cessazione dell'incarico, con la conseguenza che la maggiorazione di € 429,30 non era comunque dovuta. In via rinconvenzionale, proponeva domanda di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito a causa ed in conseguenza della condotta tenuta dalla convenuta per mala gestio nonché per aver trasmesso all'Ufficio per la ricostruzione della Regione Marche copia del ricorso e del decreto ingiuntivo qui opposto chiedendo che la pratica di concessione del contributo venisse bloccata in attesa del proprio pagamento, con conseguente violazione del diritto alla riservatezza, dell'art. 11 del cit. codice privacy e del diritto all'immagine. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuire: nel merito, revocare e/o annullare e/o porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 142/2022 del 09.02.2022 emesso dal Tribunale di Macerata, per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente all'amministratrice qui opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo richiesto ed emesso, e per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione. inoltre, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente condannare la qui opposta alla refusione di quanto medio tempore versato dai condomini e al risarcimento del danno per responsabilità professionale e per violazione del trattamento dei dati con richiamo alle ragioni tutte sopra declinate, quantificando l'importo risarcitorio nella somma di € 2.000,00 ovvero in quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Si costituiva l'opposta che, contestata l'avversa opposizione, ne chiedeva il rigetto. In particolare, contestava l'eccepita nullità della delibera di nomina esponendo che l'amministratore ed i condomini avevano concordato che il compenso dell'amministratore per l'opera prestata fosse quello individuato all'interno del contributo per la ricostruzione, calcolato secondo i criteri di legge. Contestava la esistenza delle gravi irregolarità dedotte dall'opponente, esponendo che poiché il condominio era inagibile non vi erano spese da sostenere, essendo anche tutte le utenze staccate, di talchè non occorreva tenere una contabilità ordinaria e che i condomini, al fine di risparmiare il costo annuo di almeno €.160,00, decidevano e chiedevano all'amministratore di non aprire subito il conto corrente condominiale, ma di attendere l'approvazione ed il deposito del progetto, in quando le uniche operazioni da sostenere erano le spese postali per l'invio di convocazioni assembleari e l'operazione straordinaria, preliminare all'approvazione del progetto, del pagamento della sanatoria relativa agli abusi edilizi riscontrati nelle proprietà comuni ed esclusive. Quindi eccepiva che con pec in data 21.10.2019 essa opposta aveva trasmesso al nuovo amministratore la ulteriore documentazione che lo stesso aveva rifiutato di prendere in consegna, tra cui il registro di contabilità condominiale dal 01/01/2017 al 18/10/2019, il rendiconto gestione straordinaria sisma dal 27/06/2017 al 10/10/2019, la ricevuta spese postali e la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria e della sanzione relativi alla pratica di sanatoria e che il suddetto l rendiconto non erra stato in alcun modo contestato. Contestava la eccepita inesigibilità del credito in quanto per effetto della revoca della nomina essa opposta aveva diritto al pagamento del compenso pattuito in ragione dell'attività espletata durante la vigenza dell'incarico da calcolare con l'aumento percentuale del 6% sancito dalle O.P.C.M. n° 118 del 07/09/2021 e n° 121 del 30/09/2021 e del 20% previsto dall'ordinanza n° 126 del 28/04/2022. Contestava l'eccepito inadempimento esponendo: che essa opposta, i condomini ed i tecnici incaricati Ing. ed Arch. creavano immediatamente in data 24/05/2017, Testimone_2 Testimone_1 addirittura pri a formale tsapp” finalizzato al tempestivo aggiornamento dei condomini sullo svolgimento delle pratiche sisma, dedicando loro un canale a disposizione per ricevere ed inviare ogni comunicazione e/o notizia inerente il condominio, nonché per concordare le date delle assemblee condominiali e le date dei vari incontri informali con scopo informativo circa gli adempimenti e le possibili soluzioni adottabili, come risulta dall'allegato documento di cronologia chat;
che in data 27/06/2017 si teneva presso lo studio di essa opposta l'assemblea condominiale avente ad oggetto le nomine dell'amministratore e dei tecnici incaricati per la realizzazione del progetto di ricostruzione;
che in data 16/08/2017 essa opposta provvedeva alla formale tempestiva costituzione del condominio Parte_1
pagina 6 di 9 presso l'Agenzia delle Entrate, con acquisizione del relativo codice fiscale;
che in data Parte_2 21/11/2017 essa opposta sottoscriveva la sanatoria relativa agli abusi edilizi, assumendosi quale rappresentante legale del ogni conseguente responsabilità di natura civile e penale e Parte_2 provvedeva alla raccolta dei fondi tra i condomini per le corrispondenti quote di competenza al fine del pagamento delle sanzioni ed effettuava il relativo versamento;
che prima dell'espletamento della pratica di sanatoria, venivano tenuti incontro informali tra i condomini, l'amministratore ed i tecnici incaricati per la sua valutazione ed illustrazione;
che in data 06/07/2018 essa opposta presentava all'Ufficio per la ricostruzione la richiesta per la valutazione del livello operativo mentre in data 09/08/2018 si recava personalmente presso l'Ufficio per la ricostruzione in Località Caccamo di Serrapetrona per conferire con l'istruttore incaricato della attività di valutazione del livello operativo e verificare lo stato di avanzamento della pratica, aggiornando via whatsapp i condomini;
che in data 15/11/2018 alle 18:30 si teneva una assemblea condominiale alla presenza dei condomini, dell'amministratore e dei tecnici incaricati durante la quale si discuteva e veniva votato all'unanimità l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio condominiale;
che in data 25/06/2019 si svolgeva un incontro tra l'amministratore, i tecnici e la ditta GI. nelle persone di ed , per definire i tempi e i costi dell'opera di CP_7 Persona_2 Persona_3 demolizione e ricostruzione e in tale occasione essa opposta richiedeva alla GI. la redazione CP_7 specifica di un capitolato speciale d'appalto al fine di tutelare i condomini da eve nti di prezzi e/o modifiche di materiali pattuiti, che veniva realizzato e consegnato all'amministratrice, come risulta dalle mail GI. del 21/06/2019 e del 20/07/2019 e dal capitolato di appalto;
che in data 16/07/2019 si CP_7 teneva un incontro presso lo studio dell'Ing. tra l'amministratore, i condomini ed i tecnici Testimone_2 per discutere e valutare i costi in relazione al uta dalla ditta GI. che essa opposta CP_7 procedeva alla redazione di due contratti con i i progettisti, Ing. Arch. Testimone_2 Testimone_1 ed Ing. con il geologo dott. i rispe Persona_4 Controparte_8 29/08/2019 ed in data 11/09/2019; In data 09/09/2019 si teneva un ulteriore incontro informale nello studio dell'amministratore, tra il medesimo ed i condomini al fine di fornire ulteriori spiegazioni ed illustrazioni sul prosieguo dell'attività finalizzata al riconoscimento del contributo;
che pertanto, alcun ritardo vi era stato nel portare avanti la pratica per la ricostruzione;
che alla data del 10.10.2019 il progetto di ricostruzione non era stato depositato solo perché non ancora completato dai tecnici. Contestava infine la domanda riconvenzionale per difetto di prova del danno e della condotta colposa ascritta ad essa convenuta sia con riguardo ai fatti di mala gestio che con riguardo alla dedotta violazione della riservatezza. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis, -in via preliminare di merito, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.142/2022 del 09/02/2022 (R.G. n.292/2022) del Tribunale di Macerata non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
, in via principale, rigettare l'avversa opposizione e l'avversa domanda riconvenzionale in quanto Parte_3 completamente inf tto ed in diritto per tutti i motivi sovraesposti, e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposton.142/2022 del 09/02/2022 (R.G. n.292/2022) del Tribunale di Macerata, nonché condannare il al pagamento in favore della Geom. dell'ulteriore importo Controparte_4 CP_1 di €.1.061,80relativo all'aumento percentuale dei compensi dell'amministratore di condominio come determinato ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 126 del 28 aprile 2022; -sempre nel in Via Pt_3 subordinata, rigettare l'avversa opposizione e l'avversa domanda riconvenzionale in quanto completamente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sovraesposti e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposton.142/2022 del 09/02/2022 (R.G. n.292/2022) del Tribunale di Macerata;
-ancora nel Merito, in Via ulteriormente subordinata, rigettare l'avversa opposizione e l'avversa domanda riconvenzionale in quanto completamente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sovraesposti e,accertato e dichiarato il diritto di credito della Geom. CP_1 per le prestazioni professionali svolte in qualità di amministratore di condominio in favore del Condomi
[...] Monte Bove n.25 di S. Severino Marche nel periodo compreso tra il 27/06/2017 ed il 10/10/2019, come descritte in narrativa,e non retribuite, determinare il relativo corrispettivo e condannare l'Attore-opponente al pagamento di quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa e ritenuta di Giustizia, ricompresa comunque nello scaglione di valore individuato tra €.5.200,01ed€.26.000,00. con vittoria di spese e compensi professionali”.
pagina 7 di 9 Con la memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'opponente cointestava gli asseriti incontri informali tra condomini e amministratore e tecnici incaricati, l'evento del 9.8.2018 descritto nella comparsa, l'evento del 15.11.2018 ore 18:30, l'incontro tra amministratore, tecnici e GI. del 25.6.2019, l'incontro presso CP_7 lo studio dell'ing. del 16.7.2019, l'incontro inform .2019, in quanto non avvenuti o Testimone_2 avvenuti con modalità totalmente difformi e, comunque, non provati. Precisava che tutta la attività prodromica all'avvio della procedura per il riconoscimento del contributo per la ricostruzione e che ha condotto al pre-decreto di ammissibilità del finanziamento comunicato in data 10.4.2021 era stata seguita, amministrata e depositata solo ed esclusivamente dal nuovo amministratore in data 31.12.2019 con protocollo 0097991. Contestava la domanda proposta dalla opposta di parametrare il compenso alla maggiorazione prevista dalle ordinanze emanate dopo la cessazione dell'incarico e, addirittura, dopo il deposito del ricorso monitorio. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite e con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Diritto L'opposizione è fondata e, pertanto va accolta, va accolta. Al riguardo, va premesso che, ai sensi dell'art. 1129, co. 14, c.c., l'amministratore del condominio, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ai fini della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso e delle singole voci delle quali lo stesso si compone specificazione che non può, invece, ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto (cfr. Cass. n. 12927/2022). Il procedimento di stipula del contratto tra amministratore e condominio, infatti, deve necessariamente prevedere la presentazione di una proposta scritta da parte del primo (che si sostanzia nel c.d. preventivo) e una conforme accettazione della stessa da parte della maggioranza della compagine condominiale, la quale deve, ovviamente, risultare dalla relativa deliberazione di nomina riportata nel verbale assembleare. Nell'ipotesi in cui il suddetto preventivo manchi, quindi, il non deve pagare Parte_2 alcun compenso all'amministratore, poiché il credito non è esigibile be à sia stata prestata in modo professionale. Con riguardo al caso in esame, il opponente ha - tra l'altro - eccepito Parte_2 l'illegittimità della pretesa creditoria azionata dall'opposta a causa dell'assenza di un documento recante la specifica indicazione del compenso preteso dall'amministratore. La delibera assembleare del 27.06.2017 (v. doc. 1 fascicolo opponente) contiene la nomina della opposta come amministratore del condominio opponente, la accettazione della nomina ed il conferimento alla quale amministratore, dell'incarico di seguire la pratica volta all'ottenimento dei contributi per la CP_1 one a seguito del sisma del 2016. Detta delibera, tuttavia, a non contiene, neppure per relationem, il riferimento all'importo dovuto a titolo di compenso. Priva di rilievo è la circostanza per cui nel verbale di assemblea del 10.10.2019 e nell'allegato A i condomini abbiano dichiarato di non voler approvare il compenso richiesto dal geom. in quanto maggiorato rispetto a quanto concordato atteso che ciò CP_1 che, nella specie, difetta è la p all'atto della nomina e dell'accettazione, l'importo richiesto a titolo di compenso sia stato specificato, siccome previsto dal novellato disposto dell'art 1129 c.c.. Pertanto, la delibera di nomina della opposta quale amministratore del opponente deve Parte_2 ritenersi nulla, per violazione dell'art. 1129, co. 14, c.c.. Da ciò consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, difettando la validità del titolo negoziale posto alla base della domanda monitoria.
pagina 8 di 9 L'opponente ha formulato domanda riconvenzionale. In ragione della ragione più liquida, la domanda va disattesa per difetto di prova del danno causalmente riconducibile ai fatti di mala gestio asseritamente ascritti alla opposta così come alla comunicazione fatta dalla opposta all'Ufficio per la ricostruzione della pronuncia del decreto ingiuntivo nei confronti della opponente onde evitare il pagamento della parte del contributo destinato a remunerare l'attività dell'amministratore.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
2. compensa le spese di lite. Macerata, 19 novembre 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 711/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
sito in San Severino Marche, , in Parte_1 Parte_1 persona dell'amministratore p.t. (C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. POLONI OPPONENTE
contro
C.F. ) CP_1 C.F._1
. RO OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: all'udienza del 18.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte opponente: “Il , come sopra difeso e rappresentato, si riporta a tutto quanto Parte_1 dedotto, richiesto, eccepito e argo roduttivo di giudizio e nei successivi atti di questa parte, contestando tutto quanto asserito, dedotto, eccepito e richiesto da controparte nei propri scritti difensivi e tornando ad insistere per tutte le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 e 3 c.p.c. e non accolte, che qui devono intendersi integralmente richiamate e ribadite (e di cui si riporta in calce del presente scritto, uno stralcio parziale, per non aggravarne la lettura) insistendo, altresì, per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'opposizione a decreto ingiuntivo introduttiva del presente giudizio e ribadite, poi, con la memoria 183 comma 6 n.1 c.p.c. (depositata il 20.7.2023), che di seguito si riportano, per facilità di consultazione: “- nel merito, revocare e/o annullare e/o porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 142/2022 del 09.02.2022, R.G. 292/2022, emesso dal Tribunale di Macerata, per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente all'amministratrice qui opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo richiesto ed emesso, e per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- inoltre, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente condannare la qui opposta alla refusione di quanto medio tempore versato dai condomini e al risarcimento del danno per responsabilità professionale e per violazione del trattamento dei dati con richiamo alle ragioni tutte sopra declinate, quantificando l'importo risarcitorio nella somma di € 2.000,00 ovvero in quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa;
- In subordine, qualora si ritenesse dovuta una somma a favore della geometra per le causalità che ne sorreggono la domanda ingiuntiva, limitare CP_2 detto riconoscimento alla somma offerta ba uesto difensore su indicazione e per conto del Parte_2
ed ammontante ad euro 2.000,00; - Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Macerata
[...] Con osservanza Avv. Marco Poloni Reiterazione delle istanze istruttorie: Istanze della memoria 183, comma 6, n.2 c.p.c.: A) Si chiede ammettersi a provare per testi le seguenti circostanze: 1) Vero che lei s i è occupato/a della ricostruzione post - sisma del di San Severino Marche in base a conferimento di incarico del Parte_2
6.12.2019, firmato dall'amministratore 2) Vero c he lei ha poi siglato con il Persona_1 Parte_1 di San Severino Marche, rappresentato d e contratto di presta Persona_1
pagina 1 di 9 lavori da eseguirsi presso il condominio committente denominato Condominio Monte bove n.25, come da contratto c he le si rammostra (mostrare al teste all.22 della presente memoria), dando seguito all'obbligazione contratta;
3) Vero che le istanze, progetti, dichiarazioni , attestazioni e la documentazione integrativa ad assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti
o richiesti, nonché il ritiro degli atti e documenti inerenti la pratica volta all'ottenimento del contributo pubblico per la ricostruzione/ripristino della agibilità del a seguito degli eventi sismici per l'anno 2016, di cui Parte_2 si è detto ai precedenti punti 1 e 2 della presente memoria, qualora non fossero operazioni di sua esclusiva spettanza, sono state effettuate solo dall'amministratore del predetto condominio, 4) Vero che per l'istruttoria della pratica di Persona_1 finanziamento pubblico dell'intervento di miglioramento sismico/ricostruzione, di cui si è detto sopra ai precedenti punti 1, 2 e 3, devono essere inviati documenti al Comune competente da parte dell'amministratore di condominio;
5) Vero che lei si è occupato/a del deposito di tutta la documentazione tecnica necessaria all' istruzione della pratica di ristrutturazione dell'edificio denominato “Condominio Monte Bove n.25” di S. Severino Marche a causa dei danni da sisma 2016 e finalizzato anche alla richiesta di contributo statale, mediante deposito attraverso l'apposito portale prima denominato M.U.D.E. e ora G.E.D.E.S.I.; 6) Vero c he la domanda di finanziamento dell'importo necessario per l'intervento ricostruttivo post-sisma 2016 a favore del Condominio Via Monte Bove n .25 di San Severino Marche è stata presentata dall 'amministratore o, comunque, il predetto amministratore ha assistito i tecnici incaricati ai fini Persona_1 Per_1 della presentazione della domanda amministrativa di finanziamento;
7) Vero che la stipula del contratto di finanziamento con l'istituto di credito Banca Intesa e contestuale sottoscrizione dell'atto di cessione del credito sono stati effettuati dall'amministratore del condominio Monte Bove n.25, 8) Vero che il conto corrente vincolato per Persona_1
l'erogazione del finanziamento per l'intervento è stato inistratore 9) Vero che la Persona_1 valutazione preventiva del livello operativo presso l'Ufficio Speciale per la ricostruzione delle Marche, relativa al condominio Monte Bove n.25, è stata da lei elaborata ed effettuata (si mostri al teste il documento n.8 allegato alla comparsa di costituzione della geometra;
10)Vero che la pratica per la sanatoria delle difformità urbanistiche presenti CP_1 Pt_ nel Condominio verino Marche è stata da lei seguita, compilata e presentata presso il competente Parte_2 Comune;
Si indicano come testi da escutere sui capitoli precedenti l'Arch. , Testimone_1
, iscritta all'Albo Archietti di Macerata al n.658 e l'ing. CodiceFiscale_2 Testimone_2
, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Macerata al n.A876. B) Ribadendo la eccezione di nullità C.F._3 geom. quale amministratrice di condominio, si chiede ammettersi e disporsi CP_1 C.T.U. contabile affinché il C.T.U. nominato (1) determini, sulla base della documentazione presente in atti e degli interventi programmati e progettati all'epoca in cui la geom. riferisce di essere stata amministratrice del CP_1 [...]
di San Severino Marche, il compenso spettante all'amministratore, in base alla normativa vigente all'epoca Parte_2 rdinanza n.76 già versata in atti quale allegato n.6 dell'atto di opposizione di questa parte), per lo svolgimento e l'assistenza del nell'ambito delle procedure di ottenimento dei fondi pubblici per l'intervento e Parte_2 ripristino dell'edificio a seguito ti sismici del 2016, finalizzato all'ottenimento dei contributi per la ricostruzione ai sensi del D.L.189/2016 e s.m.i.; (2) determini, inoltre, il C.T.U. il compenso spettante alla geom. per lo CP_1 specifico lavoro svolto a favore del opponente (dal verbale di nomina quale ammi ddetto Parte_2 condominio all'assemblea del 27.6.2017, sino al 10.10.2019, momento della revoca dell'incarico), suddividendo i compensi per la attività di amministratrice ordinaria da quelli per lo svolgimento delle specifiche attività amministrative effettivamente poste in essere dalla geom. in relazione alla esecuzione dei lavori di miglioramento sismico e all'ottenimento dei CP_1 contributi ai sensi del D. 16 e s.m.i., (3) valuti, altresì, il C.T.U. l'entità del compenso spettante al nuovo amministratore di condominio nominato con verbale assembleare del 10.10.2019, per la rappresentanza e Persona_1 assistenza del ell'ambito delle procedure di ottenimento dei fondi pubblici per l'esecuzione Parte_2 dell'intervento e ripristino dell'edificio a seguito dei noti eventi sismici del 2016, finalizzato all'ottenimento dei contributi per la ricostruzione ai sensi del D.L.189/2016 e s.m.i., sino al termine dell'incarico ricevuto. Reiterazione delle istanze istruttorie: Istanze della memoria 183, comma 6, n.3 c.p.c.: Istanze istruttorie - Per quanto sopra esposto ed in replica alle istanze istruttorie dedotte da controparte con memoria 183, comma 6° n.2, si chiede di essere ammessi a prova per testi avente ad oggetto i seguenti capitoli, indicando come testi l'Arch. in San Severino Marche (MC) Viale Europa Testimone_1
n.43 e l'Ing. in San Severino Marche one n.18: 1) Vero che all'incontro del 9.9.2019 Testimone_2 presso l' geom. tenutosi alla presenza della stessa geometra, dei condomini e dei progettisti, i CP_3 CP_1 condomi denziat ivi alla esecuzione del lavoro svolto dalla geometra e la loro CP_1 intenzione di cambiare avvicendare la geometra con altro professionista;
2) Vero che lei ha siglato con il Parte_2
pagina 2 di 9 in data 11.1.2017 un contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti Parte_2 privati per la ricostruzione post-sisma 2016, come da documento che le si mostra (mostrare al teste il documento n.2 e n.3 allegato alla presente memoria). per parte opposta: “L'Avv. Lamberto Rossi, procuratore della Geom. con le presenti note scritte CP_1 autorizzate dal Giudice in sostituzione dell'udienza di precisazione delle con data 10/07/2024, nel riportarsi a tutto quanto già dedotto e rappresentato nei precedenti scritti e rifiutando il contraddittorio in merito ad eventuali domande nuove e/o alle modifiche di quelle già ex adverso formulate, rileva quanto segue. Con riferimento in particolare all'art.1129 XIV comma c.c., considerato che sia il testo della norma che la giurisprudenza relativa inducono a ritenere che tale disposizione si applichi al compenso dovuto all'amministratore di condominio per lo svolgimento ordinario del proprio incarico (tant'è che si parla di nomina e rinnovo); che la ratio dall'art. 1129 XIV comma c.c. è quella di assicurare la massima trasparenza nella individuazione del corrispettivo dell'amministratore, evitando ai condomini di farsi carico di somme ulteriori e diverse non oggetto di precisa pattuizione;
che il caso che ci occupa, però, è di natura eccezionale e riguarda un incarico disciplinato da Leggi speciali, quali il D.L. 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 e ss.ii.mm., nonché 233 (all'11/04/2025) ordinanze del Commissario per la ricostruzione avente natura regolamentare, appositamente previste dal legislatore a seguito dei noti eventi sismici del 2016 ed emanate per gestire le attività di ricostruzione, riparazione e assistenza alla popolazione nei territori colpiti, definendo specifiche procedure e strumenti;
che tale disciplina speciale è stata introdotta con la finalità di favorire ed incentivare la ricostruzione dei paesi danneggiati dagli eventi sismici del 2016 ed agevolare il rientro nelle proprie residenze della popolazione costretta adabbandonare le abitazioni risultate inagibili e, come tale, persegue fini superiori anche di natura pubblicistica;
che le norme speciali e le numerose ordinanze commissariali, in particolare, hanno disciplinato le procedure per richiedere ed ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione ed hanno imposto numerosi adempimenti per la nomina di quei soggetti che rivestono un ruolo attivo nell'attività di ricostruzione, tra cui, oltre ai tecnici ed alle imprese, anche gli amministratori di condominio, prevedendo l'utilizzo di appositi modelli prestabiliti, tra gli altri anche per l'attribuzione degli incarichi e per la redazione di verbali di assemblee condominiali, che poi debbono passare il vaglio dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione per la corretta prosecuzione della procedura;
che il modello di verbale di nomina utilizzato dalla Geom. è proprio quello compreso tra gli allegati del sito del CP_1 Commissario per la ricostruzione contenente quelli da utilizzare nella procedura di riconoscimento del contributo pubblico per la ricostruzione, individuato nel Mod. DA.04.2 – VERBALE ASSEMBLEA CONDOMINIO COSTITUITO (https://sisma2016.gov.it/allegati-rcr/); che è indubbio, pertanto, che nel caso di specie l'art.1129 XIV comma c.c. debba essere interpretato in considerazione del contenuto e della ratio delle norme speciali per la ricostruzione;
che in tale contesto, risulta evidente di come la Geom. abbia pienamente rispettato la normativa prevista per l'incarico di CP_1 amministratore di condominio e co o siano state garantite perfettamente le tutele e le garanzie sottese all'art.1129 XIV comma c.c. a favore dei condomini, che non avranno alcun esborso essendo il contributo interamente a carico dello stato;
che le somme relative al compenso maturato dall'amministratore Geom. ricomprese nel contributo CP_1 pubblico per la ricostruzione sono accreditate sul conto corrente dedicato intestato al condominio e se il condominio non provvederà al pagamento dell'amministratore, tali somme rimarranno nella disponibilità dei condomini, che le andranno a percepire, arricchendosi indebitamente del relativo importo in danno dell'avente diritto che ha prestato la propria opera in loro favore;
ciò premesso, 1) reitera la richiesta di ammissione delle seguenti istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art.183 VI comma c.p.c. del 19/09/2023, chiedendo che la causa venga rimessa in fase istruttoria: a) RICHIESTA DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO per accertare l'importo del compenso dovuto alla Geom. CP_1 per l'incarico di amministratrice del condominio di San Severino Marche svolto per il periodo ricompreso Parte_1 tra il 27/06/2017 ed il 10/10/2019, relati l'effettiva attività prestata e anche a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento del condominio;
b) ISTANZA DI AMMISSIONE DI PROVA TESTIMONIALE con ammissione di tutte le n.13 domande articolate nella seconda memoria ex art.183 VI comma c.p.c. del 19/09/2023, con tutti i testi ivi indicati;
2) subordinatamente, precisa le proprie conclusioni come rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta del 14/06/2022 e precisate nella prima memoria ex art.183 VI comma c.p.c. del 26/06/2023, di seguito interamente ritrascritte: “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis, -in via preliminare di merito, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.142/2022 del 09/02/2022 (R.G. n.292/2022) del Tribunale di Macerata non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, nè di pronta soluzione;
in via Parte_3 principale, rigettare l'avversa opposizione e l'avversa domanda riconvenzionale in quanto completamente i fatto ed in diritto per tutti i motivi sovraesposti, e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto
pagina 3 di 9 n.142/2022 del 09/02/2022 (R.G. n.292/2022) del Tribunale di Macerata, nonché condannare il Controparte_4
al pagamento in favore della Geom. dell'ulteriore importo di €.1.061,80 relativo
[...] CP_1 tuale dei compensi dell'amministratore e determinato ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 126 del 28 aprile 2022; , in Via subordinata, rigettare l'avversa Controparte_5 opposizione e l'avversa domanda riconvenzionale in quanto compl in fatto ed in diritto per tutti i motivi sovraesposti e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto n.142/2022 del 09/02/2022 (R.G. n.292/2022) del Tribunale di Macerata;
, in Via ulteriormente subordinata, rigettare l'avversa Parte_4 opposizione e l'avversa domanda riconvenzionale in quanto completamente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sovraesposti e, accertato e dichiarato il diritto di credito della Geom. per le prestazioni professionali svolte in CP_1 qualità di amministratore di condominio in favore del S. Severino Marche nel periodo Parte_5 compreso tra il 27/06/2017 ed il 10/10/2019, ribuite, determinare il relativo corrispettivo e condannare l'Attore-opponente al pagamento di quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa e ritenuta di Giustizia, ricompresa comunque nello scaglione di valore individuato tra €. 5.200,01 ed €. 26.000,00, anche a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento del condominio;
con vittoria di spese e compensi professionali”.
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Pa Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sito in San Severino Marche, Parte_2
[...]
in persona dell'amministratore p.t. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
o dal Tribunale di Macerata in data 09.02.2022 con il quale, su istanza di CP_1 gli veniva ingiunto di pagare a somma di € 11.829,14 a titolo di compenso per l'attività di
[...] re svolta nel periodo che va dal 27.06.2017 al 10.10.2019, oltre interessi e spese della fase monitoria. In fatto esponeva: che con verbale del 27.06.2017 l'assemblea dei condomini nominava la opposta amministratrice del condomino di , conferendole al contempo l'incarico di Parte_1 provvedere alla gestione amministrativa della pratica volta all'ottenimento del contributo pubblico per la ricostruzione, così come previsto e disciplinato dall'ordinanza sulla ricostruzione del 07.04.2017 n. 9: che in occasione dell'accettazione della nomina, la opposta non indicava il proprio compenso, limitandosi a riferire che il compenso dell'amministratore sarebbe stato ricompreso all'interno del contributo per la ricostruzione;
che in data 15.11.2018 la opposta convocava, su richiesta dei condomini, un'assemblea straordinaria con cui veniva dato mandato ai tecnici/progettisti - già nominati nel corso della prima assemblea - di predisporre il progetto per la ricostruzione del fabbricato, con previsione di “demolizione e ricostruzione”; che, con ordinanza n. 76 del 23.05.2019, il Commissario per la ricostruzione provvedeva a modificare – secondo una previsione al ribasso rispetto a quanto precedentemente previsto con l'art 8 dell'O/20171- la percentuale di compenso erogabile a favore degli amministratori dei condomini;
che a seguito della suddetta modifica la opposta comunicava ai condomini che il proprio compenso sarebbe stato da intendersi per intero e che, pertanto, avrebbero dovuto provvedere al pagamento degli oneri di amministrazione per la quota parte non più ricompresa nel contributo pubblico;
che, ritenendo opportuno avere dei chiarimenti al riguardo - e vista la protratta inadempienza dell'amministratrice nel formalizzare gli aspetti di propria afferenza, nonostante, tra l'altro, le varie sollecitudini fatte dai condomini stessi (si veda sotto) – quest'ultimi, all'unanimità, inviavano all'amministratrice, in data 15.09.2019, richiesta di convocazione di un'assemblea straordinaria onde deliberare sull'eventuale rinnovo e sull'attività medio tempore compiuta dall'opposta a favore del Condominio;
che la opposta inviava missiva di convocazione dell' assemblea straordinaria, fissando all'uopo la data del 10.10.2019, onde discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno:1) Compenso amministratrice geom. 2) Revoca amministratrice di CP_1 condominio e nomina nuovo amministratore;
3) Varie ed eventuali;
che, al contempo, la opposta, inviava ai condomini altra missiva con la quale, contestando la decisione di voler deliberare in merito all'eventuale rinnovo/revoca della sua nomina, trasmetteva il preventivo/nota spese, quantificando le proprie pagina 4 di 9 spettanze nell'importo totale, comprensivo di spese e di IVA, di € 11.279,21; che, con missiva del 01.10.2019, i condomini contestavano la legittimità e il quantum della pretesa anche in ragione delle varie irregolarità riscontrate e, al contempo, chiedevano all'amministratrice, in relazione a quanto previsto dall'O/20193, di avere compiuta dimostrazione dell'attività svolta a favore del Condominio e di dettagliare in merito alle asserite spese sostenute, considerando anche quanto dalla stessa già percepito nel corso del mandato a titolo di anticipo per “spese non ricomprese nel contributo”; che all'assemblea del 10.10.2019, i condomini, non avendo ricevuto chiarimenti in merito a quanto evidenziato con la missiva inviata in data 1.10.2019, all'unanimità, decidevano di non approvare il conto presentato dalla opposta e in ragione di ciò e elle gravi irregolarità riscontrate nella gestione deliberavano la revoca della opposta dalla carica di amministratore;
che all'atto del passaggio delle consegne, avvenuto in data 21.10.2019, la opposta si limitava a consegnare il registro delle delibere assembleari ed il fondo cassa in contanti ed il nuovo amministratore si avvedeva che alcuna documentazione era stata depositata dall'opposta all'ufficio tecnico per la ricostruzione e che la scadenza ultima per la presentazione del progetto all'ufficio competente, onde non perdere la continuità del Contributo per l'Autonoma Sistemazione medio tempore erogato a favore dei proprietari degli immobili inagibili, era dicembre 2019; che in data 31/12/2019, l' acquisiva, con CP_6 il nr. di protocollo 0097991, la documentazione utile per l'avvio della procedura di riconoscimento del contributo per la ricostruzione;
che in data 10/04/2021 l' comunicava al Tecnico-Procuratore (Arch. CP_6
) – il pre-decreto di ammissibilità del finanziamento secondo un costo Testimone_1 ale pari ad € 1.089.829,07, di cui € 248.959,60 a titolo di “finiture interne” e dunque per lavori di afferenza dei singoli proprietari/condomini; che il progetto di ricostruzione e demolizione del fabbricato condominiale, così come presentato all' in data 31.12.2019 era CP_6 attualmente in fase di revisione da parte dei tecnici progettisti del Parte_6 essendosi prospettata la necessità di provvedere alla modifica del recente intervento del MIBAC;
che il decreto definitivo non era stato ancora emesso e che alcun contributo era stato erogato;
che i lavori di demolizione e ricostruzione non erano ancora iniziati. Tanto esposto in fatto, il contestava la domanda di pagamento formulando sostanzialmente quattro motivi di Parte_2 opposiz rimo eccepiva la nullità della delibera di nomina contenuta nel verbale di assemblea ex art 1129 c.c. ai sensi del quale “l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”, con la conseguenza che alcun compenso era dovuto per l'attività svolta. Con il secondo eccepiva che la opposta si era resa responsabile di gravi irregolarità in quanto a) aveva omesso di aprire il conto corrente intestato al
, benchè a ciò autorizzata sin dal 27.06.20217; b) aveva omesso di far transitare sul predetto Parte_2 me ricevute dai singoli condomini, siccome previsto dall'art 1129, comma 7 e 12 n. 3) c.c.; c) aveva omesso di istituire il registro di contabilità di cui all'art 1130, comma 1 n 7), c.c. in cui avrebbero dovuto essere annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita;
d) aveva omesso di redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e di convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni ai sensi dell'art 1130 comma 1 n. 10) c.c. con la conseguenza che il compenso richiesto dalla opposta non poteva ritenersi riconosciuto. Contestava le singole voci di spesa indicate dalla opposta, quantificate nell'importo di € 580,00 per spese di cancelleria, viaggio e telefoniche ed € 120,00 per visure catastali, per difetto di prova, Relativamente al compenso preteso per la presentazione della scia in sanataria - € 950,00 – eccepiva che la scia era stata predisposta dall' Architetto/Procuratore e che la opposta si era limitata a Testimone_1 presentarla all'uffico tecnico del Comune di san Se somma pretesa doveva ritenersi eccessiva. Con il terzo motivo, concernente il compenso richiesto dalla opposta per l'attività svolta nella pratica volta all'ottenimento del contributo per la ricostruzione, eccepiva 1) che alcun compenso era dovuto in quanto l'art. 4 dell'O/2019 prevedeva espressamente che Il contributo di cui all'art. 2 è riconosciuto (...) solo laddove l'amministratore sia stato nominato in attuazione dell'articolo 1129 del codice civile, di talchè stante la nullità della delibera alcun compenso era dovuto;
2) che la opposta non aveva fornito dimostrazione dell'attività professionale svolta ed anzi era documentale che alla data del passaggio delle consegne alcuna documentazione era stata depositata presso l'ufficio tecnico;
3) che il pagina 5 di 9 credito era comunque inesigibile in quanto l'erogazione del compenso era subordinato ai sensi dell'art 3 comma 2 della ordinanza del 2019 all'approvazione degli astati di avanzamento dei lavori e nella specie i lavori non ertano iniziati;
4) che comunque il compenso doveva essere calcolato sulla base della normativa in vigore alla data della cessazione dell'incarico, con la conseguenza che la maggiorazione di € 429,30 non era comunque dovuta. In via rinconvenzionale, proponeva domanda di risarcimento del danno non patrimoniale asseritamente subito a causa ed in conseguenza della condotta tenuta dalla convenuta per mala gestio nonché per aver trasmesso all'Ufficio per la ricostruzione della Regione Marche copia del ricorso e del decreto ingiuntivo qui opposto chiedendo che la pratica di concessione del contributo venisse bloccata in attesa del proprio pagamento, con conseguente violazione del diritto alla riservatezza, dell'art. 11 del cit. codice privacy e del diritto all'immagine. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così statuire: nel merito, revocare e/o annullare e/o porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 142/2022 del 09.02.2022 emesso dal Tribunale di Macerata, per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente all'amministratrice qui opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo richiesto ed emesso, e per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così come formulate nel relativo ricorso per ingiunzione. inoltre, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente condannare la qui opposta alla refusione di quanto medio tempore versato dai condomini e al risarcimento del danno per responsabilità professionale e per violazione del trattamento dei dati con richiamo alle ragioni tutte sopra declinate, quantificando l'importo risarcitorio nella somma di € 2.000,00 ovvero in quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Si costituiva l'opposta che, contestata l'avversa opposizione, ne chiedeva il rigetto. In particolare, contestava l'eccepita nullità della delibera di nomina esponendo che l'amministratore ed i condomini avevano concordato che il compenso dell'amministratore per l'opera prestata fosse quello individuato all'interno del contributo per la ricostruzione, calcolato secondo i criteri di legge. Contestava la esistenza delle gravi irregolarità dedotte dall'opponente, esponendo che poiché il condominio era inagibile non vi erano spese da sostenere, essendo anche tutte le utenze staccate, di talchè non occorreva tenere una contabilità ordinaria e che i condomini, al fine di risparmiare il costo annuo di almeno €.160,00, decidevano e chiedevano all'amministratore di non aprire subito il conto corrente condominiale, ma di attendere l'approvazione ed il deposito del progetto, in quando le uniche operazioni da sostenere erano le spese postali per l'invio di convocazioni assembleari e l'operazione straordinaria, preliminare all'approvazione del progetto, del pagamento della sanatoria relativa agli abusi edilizi riscontrati nelle proprietà comuni ed esclusive. Quindi eccepiva che con pec in data 21.10.2019 essa opposta aveva trasmesso al nuovo amministratore la ulteriore documentazione che lo stesso aveva rifiutato di prendere in consegna, tra cui il registro di contabilità condominiale dal 01/01/2017 al 18/10/2019, il rendiconto gestione straordinaria sisma dal 27/06/2017 al 10/10/2019, la ricevuta spese postali e la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria e della sanzione relativi alla pratica di sanatoria e che il suddetto l rendiconto non erra stato in alcun modo contestato. Contestava la eccepita inesigibilità del credito in quanto per effetto della revoca della nomina essa opposta aveva diritto al pagamento del compenso pattuito in ragione dell'attività espletata durante la vigenza dell'incarico da calcolare con l'aumento percentuale del 6% sancito dalle O.P.C.M. n° 118 del 07/09/2021 e n° 121 del 30/09/2021 e del 20% previsto dall'ordinanza n° 126 del 28/04/2022. Contestava l'eccepito inadempimento esponendo: che essa opposta, i condomini ed i tecnici incaricati Ing. ed Arch. creavano immediatamente in data 24/05/2017, Testimone_2 Testimone_1 addirittura pri a formale tsapp” finalizzato al tempestivo aggiornamento dei condomini sullo svolgimento delle pratiche sisma, dedicando loro un canale a disposizione per ricevere ed inviare ogni comunicazione e/o notizia inerente il condominio, nonché per concordare le date delle assemblee condominiali e le date dei vari incontri informali con scopo informativo circa gli adempimenti e le possibili soluzioni adottabili, come risulta dall'allegato documento di cronologia chat;
che in data 27/06/2017 si teneva presso lo studio di essa opposta l'assemblea condominiale avente ad oggetto le nomine dell'amministratore e dei tecnici incaricati per la realizzazione del progetto di ricostruzione;
che in data 16/08/2017 essa opposta provvedeva alla formale tempestiva costituzione del condominio Parte_1
pagina 6 di 9 presso l'Agenzia delle Entrate, con acquisizione del relativo codice fiscale;
che in data Parte_2 21/11/2017 essa opposta sottoscriveva la sanatoria relativa agli abusi edilizi, assumendosi quale rappresentante legale del ogni conseguente responsabilità di natura civile e penale e Parte_2 provvedeva alla raccolta dei fondi tra i condomini per le corrispondenti quote di competenza al fine del pagamento delle sanzioni ed effettuava il relativo versamento;
che prima dell'espletamento della pratica di sanatoria, venivano tenuti incontro informali tra i condomini, l'amministratore ed i tecnici incaricati per la sua valutazione ed illustrazione;
che in data 06/07/2018 essa opposta presentava all'Ufficio per la ricostruzione la richiesta per la valutazione del livello operativo mentre in data 09/08/2018 si recava personalmente presso l'Ufficio per la ricostruzione in Località Caccamo di Serrapetrona per conferire con l'istruttore incaricato della attività di valutazione del livello operativo e verificare lo stato di avanzamento della pratica, aggiornando via whatsapp i condomini;
che in data 15/11/2018 alle 18:30 si teneva una assemblea condominiale alla presenza dei condomini, dell'amministratore e dei tecnici incaricati durante la quale si discuteva e veniva votato all'unanimità l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio condominiale;
che in data 25/06/2019 si svolgeva un incontro tra l'amministratore, i tecnici e la ditta GI. nelle persone di ed , per definire i tempi e i costi dell'opera di CP_7 Persona_2 Persona_3 demolizione e ricostruzione e in tale occasione essa opposta richiedeva alla GI. la redazione CP_7 specifica di un capitolato speciale d'appalto al fine di tutelare i condomini da eve nti di prezzi e/o modifiche di materiali pattuiti, che veniva realizzato e consegnato all'amministratrice, come risulta dalle mail GI. del 21/06/2019 e del 20/07/2019 e dal capitolato di appalto;
che in data 16/07/2019 si CP_7 teneva un incontro presso lo studio dell'Ing. tra l'amministratore, i condomini ed i tecnici Testimone_2 per discutere e valutare i costi in relazione al uta dalla ditta GI. che essa opposta CP_7 procedeva alla redazione di due contratti con i i progettisti, Ing. Arch. Testimone_2 Testimone_1 ed Ing. con il geologo dott. i rispe Persona_4 Controparte_8 29/08/2019 ed in data 11/09/2019; In data 09/09/2019 si teneva un ulteriore incontro informale nello studio dell'amministratore, tra il medesimo ed i condomini al fine di fornire ulteriori spiegazioni ed illustrazioni sul prosieguo dell'attività finalizzata al riconoscimento del contributo;
che pertanto, alcun ritardo vi era stato nel portare avanti la pratica per la ricostruzione;
che alla data del 10.10.2019 il progetto di ricostruzione non era stato depositato solo perché non ancora completato dai tecnici. Contestava infine la domanda riconvenzionale per difetto di prova del danno e della condotta colposa ascritta ad essa convenuta sia con riguardo ai fatti di mala gestio che con riguardo alla dedotta violazione della riservatezza. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Tribunale adito, contrariis rejectis, -in via preliminare di merito, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.142/2022 del 09/02/2022 (R.G. n.292/2022) del Tribunale di Macerata non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
, in via principale, rigettare l'avversa opposizione e l'avversa domanda riconvenzionale in quanto Parte_3 completamente inf tto ed in diritto per tutti i motivi sovraesposti, e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposton.142/2022 del 09/02/2022 (R.G. n.292/2022) del Tribunale di Macerata, nonché condannare il al pagamento in favore della Geom. dell'ulteriore importo Controparte_4 CP_1 di €.1.061,80relativo all'aumento percentuale dei compensi dell'amministratore di condominio come determinato ai sensi dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 126 del 28 aprile 2022; -sempre nel in Via Pt_3 subordinata, rigettare l'avversa opposizione e l'avversa domanda riconvenzionale in quanto completamente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sovraesposti e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo opposton.142/2022 del 09/02/2022 (R.G. n.292/2022) del Tribunale di Macerata;
-ancora nel Merito, in Via ulteriormente subordinata, rigettare l'avversa opposizione e l'avversa domanda riconvenzionale in quanto completamente infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi sovraesposti e,accertato e dichiarato il diritto di credito della Geom. CP_1 per le prestazioni professionali svolte in qualità di amministratore di condominio in favore del Condomi
[...] Monte Bove n.25 di S. Severino Marche nel periodo compreso tra il 27/06/2017 ed il 10/10/2019, come descritte in narrativa,e non retribuite, determinare il relativo corrispettivo e condannare l'Attore-opponente al pagamento di quella somma maggiore o minore accertata in corso di causa e ritenuta di Giustizia, ricompresa comunque nello scaglione di valore individuato tra €.5.200,01ed€.26.000,00. con vittoria di spese e compensi professionali”.
pagina 7 di 9 Con la memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'opponente cointestava gli asseriti incontri informali tra condomini e amministratore e tecnici incaricati, l'evento del 9.8.2018 descritto nella comparsa, l'evento del 15.11.2018 ore 18:30, l'incontro tra amministratore, tecnici e GI. del 25.6.2019, l'incontro presso CP_7 lo studio dell'ing. del 16.7.2019, l'incontro inform .2019, in quanto non avvenuti o Testimone_2 avvenuti con modalità totalmente difformi e, comunque, non provati. Precisava che tutta la attività prodromica all'avvio della procedura per il riconoscimento del contributo per la ricostruzione e che ha condotto al pre-decreto di ammissibilità del finanziamento comunicato in data 10.4.2021 era stata seguita, amministrata e depositata solo ed esclusivamente dal nuovo amministratore in data 31.12.2019 con protocollo 0097991. Contestava la domanda proposta dalla opposta di parametrare il compenso alla maggiorazione prevista dalle ordinanze emanate dopo la cessazione dell'incarico e, addirittura, dopo il deposito del ricorso monitorio. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite e con assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Diritto L'opposizione è fondata e, pertanto va accolta, va accolta. Al riguardo, va premesso che, ai sensi dell'art. 1129, co. 14, c.c., l'amministratore del condominio, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ai fini della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, il requisito formale della nomina sussiste in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso e delle singole voci delle quali lo stesso si compone specificazione che non può, invece, ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto (cfr. Cass. n. 12927/2022). Il procedimento di stipula del contratto tra amministratore e condominio, infatti, deve necessariamente prevedere la presentazione di una proposta scritta da parte del primo (che si sostanzia nel c.d. preventivo) e una conforme accettazione della stessa da parte della maggioranza della compagine condominiale, la quale deve, ovviamente, risultare dalla relativa deliberazione di nomina riportata nel verbale assembleare. Nell'ipotesi in cui il suddetto preventivo manchi, quindi, il non deve pagare Parte_2 alcun compenso all'amministratore, poiché il credito non è esigibile be à sia stata prestata in modo professionale. Con riguardo al caso in esame, il opponente ha - tra l'altro - eccepito Parte_2 l'illegittimità della pretesa creditoria azionata dall'opposta a causa dell'assenza di un documento recante la specifica indicazione del compenso preteso dall'amministratore. La delibera assembleare del 27.06.2017 (v. doc. 1 fascicolo opponente) contiene la nomina della opposta come amministratore del condominio opponente, la accettazione della nomina ed il conferimento alla quale amministratore, dell'incarico di seguire la pratica volta all'ottenimento dei contributi per la CP_1 one a seguito del sisma del 2016. Detta delibera, tuttavia, a non contiene, neppure per relationem, il riferimento all'importo dovuto a titolo di compenso. Priva di rilievo è la circostanza per cui nel verbale di assemblea del 10.10.2019 e nell'allegato A i condomini abbiano dichiarato di non voler approvare il compenso richiesto dal geom. in quanto maggiorato rispetto a quanto concordato atteso che ciò CP_1 che, nella specie, difetta è la p all'atto della nomina e dell'accettazione, l'importo richiesto a titolo di compenso sia stato specificato, siccome previsto dal novellato disposto dell'art 1129 c.c.. Pertanto, la delibera di nomina della opposta quale amministratore del opponente deve Parte_2 ritenersi nulla, per violazione dell'art. 1129, co. 14, c.c.. Da ciò consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, difettando la validità del titolo negoziale posto alla base della domanda monitoria.
pagina 8 di 9 L'opponente ha formulato domanda riconvenzionale. In ragione della ragione più liquida, la domanda va disattesa per difetto di prova del danno causalmente riconducibile ai fatti di mala gestio asseritamente ascritti alla opposta così come alla comunicazione fatta dalla opposta all'Ufficio per la ricostruzione della pronuncia del decreto ingiuntivo nei confronti della opponente onde evitare il pagamento della parte del contributo destinato a remunerare l'attività dell'amministratore.
Le spese di lite, stante la soccombenza reciproca, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
2. compensa le spese di lite. Macerata, 19 novembre 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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