Art. 31.
L'art. 74 della legge del bollo 30 dicembre 1923, numero 3268, e' sostituito dal seguente:
Sono soggetti alla sopratassa pari al doppio della tassa, le parti, gli avvocati, i procuratori ed i cancellieri giudiziari per le trasgressioni alle disposizioni relative alla tassa speciale di bollo sulle sentenze e sui provvedimenti presi in camera di consiglio ai sensi dell' art. 737 C.P.C. di cui agli articoli 118, nn. 12 e 13;
119 nn. 10 e 11, e 120, n. 7 della tariffa (allegato A) A carico dei cancellieri giudiziari e' pure dovuta la pena pecuniaria da L. 300 a L. 600 in caso di inadempimento delle prescrizioni di cui all'art. 43 della legge del bollo.
L'art. 74 della legge del bollo 30 dicembre 1923, numero 3268, e' sostituito dal seguente:
Sono soggetti alla sopratassa pari al doppio della tassa, le parti, gli avvocati, i procuratori ed i cancellieri giudiziari per le trasgressioni alle disposizioni relative alla tassa speciale di bollo sulle sentenze e sui provvedimenti presi in camera di consiglio ai sensi dell' art. 737 C.P.C. di cui agli articoli 118, nn. 12 e 13;
119 nn. 10 e 11, e 120, n. 7 della tariffa (allegato A) A carico dei cancellieri giudiziari e' pure dovuta la pena pecuniaria da L. 300 a L. 600 in caso di inadempimento delle prescrizioni di cui all'art. 43 della legge del bollo.