Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/04/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2703 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. , nato a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
in data 07/05/1964, elettivamente domiciliato in Palermo, via Massimo
D'Azeglio n.27/c, presso l'avv. Ivano La Mantia, che lo rappresenta e di-
fende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
(C.F. ), nata a [...], Controparte_1 C.F._2
in data 19/03/1964, elettivamente domiciliata in Prizzi, via Martiri
D'Ungheria n. 29, presso l'Avv. Giuseppe Cordaro, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
2.automation.olecont
Pt_ E NEI CONFRONTI
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 30/11/2024 parte re-
sistente precisava le proprie conclusioni come note scritte alle quali si rinVia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della sentenza parziale del 15/03/2022, residuano da esa-
minare la domanda di addebito e di mantenimento proposte dalla parte resistete.
In ordine alla prima domanda, si rileva che ai fini dell'addebito della separazione a uno dei coniugi non è di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio,
occorrendo accertare altresì la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a cari-
co di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che le prove acquisite consentano di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o pre-
valente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione dell'incidenza della violazione di uno specifico dovere sul disgregamento familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di am-
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2.automation.olecont ainer biente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interes-
sati.
A tal proposito la Suprema Corte, confermando un consolidato orien-
tamento ermeneutico, ha ribadito che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricolle-
gabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevol-
mente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza adde-
bito” (cfr. Cass. civ. n. 40795/21).
Ora, nel caso di specie, la ricorrente fonda il preteso addebito sull'abbandono arbitrario del tetto coniugale e sull'instaurazione di una nuova relazione sentimentale da parte del ricorrente.
Tuttavia, le prospettazioni di parte resistente, piuttosto che cause de-
terminanti l'intollerabilità della convivenza, appaiono invece conseguenza della volontà unilaterale di parte ricorrente di interrompere il menage co-
niugale.
La stessa parte resistente infatti all'udienza presidenziale ha dichiarato di volersi riconciliare (“Prendo atto della volontà di mio marito di separar-
si, ma io vorrei riconciliarmi […]”, vds. verbale di udienza del 16.9.2021).
In altri termini, le condotte di parte ricorrente non costituiscono causa
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2.automation.olecont ainer della pronunciata separazione, risultando la stessa fondata sulla volontà
del marito di non portare avanti il rapporto coniugale instaurato con la resistente.
Per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conseguenti alla pronuncia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri, tali da fargli mantenere una simile condizione, e che, per-
tanto, sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fat-
tuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici,
diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civ. n. 14840/2006).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del co-
niuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame,
deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a dispo-
sizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la deter-
minazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizio-
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2.automation.olecont ainer ne di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una at-
tendibile ricostruzione delle complessive capacità patrimoniali e reddi-
tuali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. Cass. civ. n. 13592/06).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei co-
niugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valu-
tazione economica (cfr. Cass. civ. n. 234/25, n. 18547/06).
Nel caso in esame è emerso che il ricorrente percepisce un reddito mensile netto di circa 1200 euro e che, di contro, la resistente è priva di un proprio reddito.
Per quanto attiene alle concrete condizioni economiche delle parti, vie-
ne in rilievo il costo del canone di locazione sostenuto dal ricorrente. In-
fatti, sebbene il contratto depositato in atti risulti ormai scaduto, può ra-
gionevolmente presumersi che il ricorrente versi in ogni caso un canone almeno pari a quello indicato in contratto per garantirsi un'abitazione.
Nessuna rilevanza invece può attribuirsi al contratto di mutuo stipula-
to dal ricorrente con Compass e ormai scaduto, né alle somme oggetto di pignoramento, non essendo in alcun modo riconducibile ai bisogni fami-
liari.
Per quanto attiene alle capacità (anche potenziali) reddituali della resi-
stente - e segnatamente alla sua capacità lavorativa- nulla è stato allega-
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2.automation.olecont ainer to.
Tenuto conto quindi di quanto sin qui rilevato e dell'età della resistente
(61 anni), appare equo fissare in euro 300 l'assegno mensile dovuto dal ricorrente alla moglie per il suo mantenimento.
In considerazione del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale reciproca, in assenza di addebito della separazione, si ritengono sussistere i motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese pro-
cessuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla resi-
stente;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1
di parte resistente la complessiva somma di euro 300,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici
ISTAT FOI;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 01/04/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
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