Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 9901/2022 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________ in persona del legale
Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele
Per ___________________
Zummo.
- ricorrente -
C O N T R O
[...]
[...]
[...] Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo.
, in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ermenegildo Mangiapane.
- resistenti -
All'esito dell'udienza del 19/05/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
1
D I S P O S I T I V O
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti convenute, che liquida, per ciascuna, in € 1.312,00 oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/10/2022, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29620180043614857000, notificata l'1/08/2022, avente ad oggetto l'omesso versamento di contributi per il CP_1
periodo dal 2011 al 2018, di complessivo ammontare pari ad € 4.191,63, deducendo l'insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dagli artt. 1 e 4 del
D.P.R. n. 1124/1965 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo , nonché CP_1
la prescrizione dei crediti avanzati dall'Ente Impositore, ed infine il vizio motivazionale della cartella impugnata.
Chiedeva, pertanto, di “annullare e/o revocare e/o rendere comunque inefficace con qualsiasi provvedimento, esattoriale n. 29620180043614857000, notificata al ricorrente in data
01.08.2022 per l'asserito mancato pagamento della somma di € 4.191,63 per il presunto mancato pagamento dei contributi per l'anno 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 CP_1
essendo questo stesso illegittimo, nullo e/o annullabile, inefficace per tutti i motivi di cui in narrativa;
− Ritenere e dichiarare prescritte le somme richieste stante il decorso del termine di legge e la mancata notifica dei titoli presupposti”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'
[...]
e l' contestando nel merito la fondatezza Controparte_2 CP_1
dell'opposizione, di cui chiedevano il rigetto.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Giova, in primo luogo, rilevare l'infondatezza della censura sollevata dalla società ricorrente avente ad oggetto il vizio motivazionale della cartella impugnata,
2 per essere tale atto, ad avviso della stessa, privo della “indicazione dei motivi specifici ed analitici che hanno determinato l'emissione della stessa. Difatti, la cartella non contiene alcun riferimento della tipologia e della natura del pagamento” (cfr. pag 6 al ricorso), atteso che in seno alla detta cartella vengono in realtà indicati la causale, la tipologia di tributo e il periodo di riferimento del debito;
sicché la società ricorrente è stata posta nelle condizioni di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa azionata dall'Ente impositore, e ciò risulta confermato anche dalle difese svolte in seno all'atto introduttivo.
Ciò posto, quanto alla censura afferente alla dedotta insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dagli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 1124/1965 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo , va osservato quanto segue. CP_1
Con la cartella di pagamento impugnata l'Ente impositore ha intimato alla società ricorrente il pagamento dei premi assicurativi per il periodo dal 2011 CP_1
al 2018, di complessivo ammontare pari ad € 4.191,63.
Siffatta pretesa trova il suo fondamento nell'accertamento ispettivo eseguito in data 4/02/2016 dagli Ispettori di vigilanza , conclusosi con il verbale unico di CP_1
accertamento e notificazione n. 201600014 del 16/03/2016, con cui, dopo essere stata acclarata l'omessa denuncia dei soci lavoratori e Parte_2 CP_3
per lo svolgimento dell'attività di agenti di commercio, è stata disposta l'apertura d'ufficio del rapporto assicurativo, reputandosi sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dagli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 1124/1965 (cfr. all. 1 in memoria
). CP_1
Ebbene, proprio in ordine ai detti presupposti per l'insorgenza dell'obbligo assicurativo, va rilevato come la normativa di riferimento preveda, circa il requisito oggettivo della tutela, all'art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), che “È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse
3 non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.
L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresì quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.
L'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:
1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere;
di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
2) di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo;
a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
5) di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;
6) di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia, elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione;
di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione
4 di linee e condotte;
di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
…”.
La norma appena riportata, pertanto, individua nella pericolosità dell'attività lavorativa svolta il requisito oggettivo richiesto ai fini dell'obbligo assicurativo, proseguendo poi con una elencazione non tassativa delle attività per le quali l'assicurazione è obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai primi due commi.
Quanto al diverso e concorrente presupposto soggettivo, l' art. 4 del D.P.R. citato, prevede “Sono compresi nell'assicurazione:
1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente a 1), anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese;
4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro;
gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;
6) il coniuge, i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli affiliati e gli affidati del datore di lavoro che prestano con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2";(24)
7) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera
5 manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2);
…”.
Ai fini della decisione della causa occorre poi aggiungere che, in base all'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 1124 del 1965, «Tra le persone assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per l'esercizio delle proprie mansioni si avvalgano non in via occasionale di veicoli a motore da essi personalmente condotti».
Orbene, la compresenza dei presupposti oggettivi e soggettivi appena descritti determina l'insorgenza dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro.
Esaminata la normativa di riferimento, appare opportuno rammentare l'orientamento della Suprema Corte, formatosi proprio sul detto art.7, comma 1 , n.
7 secondo cui “l'art. 4, comma 1, n. 7, prevede testualmente che sono assoggettati all'assicurazione antinfortunistica in materia di lavoro: "i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale oppure non manuale alle condizioni previste dal precedente n. 2";
7. il n. 2 del citato art. 4, dispone che sono assoggettati all'assicurazione antinfortunistica:
"coloro che trovandosi nelle condizioni di cui n. 1, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro altrui, svolto dal socio;
il precedente n. 1 della citata norma, cui fa riferimento il successivo n. 2, contempla: "coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione;
5. dal contesto normativo indicato è dato, quindi, desumere che: a) i soci delle cooperative o di ogni altro tipo di società sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro quando prestano alle dipendenze della società (cosiddetta "dipendenza funzionale") attività lavorativa, in due distinte ipotesi;
b) nella prima ciò avviene quando essi prestino attività lavorativa manuale, ed in tal caso si prescinde dal fatto che tale attività sia prestata in forma subordinata o autonoma, mentre nella
6 seconda ipotesi l'obbligo assicurativo sussiste quando i soci in modo permanente o avventizio prestino attività lavorativa non manuale (e cioè intellettuale) consistente nella sovrintendenza del lavoro altrui all'interno di un rapporto di lavoro subordinato od autonomo;
6. ciò posto, la questione attinente il coordinamento e l'ambito di applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 24, art. 4, nn. 1, 2 e 7, determinò un annoso dibattito in dottrina e all'interno di questa Corte;
7. in particolare, secondo un primo filone giurisprudenziale (Cass. n.
7684/1987-Cass. n. 764/1987) veniva ammessa la tutela anche di coloro che pur non esercitando mansioni manuali, e quindi nell'esercizio di funzioni intellettuali, fossero, comunque, costretti ad un rapporto diretto e manuale con la macchina (orientamento formatosi con riferimento alla prima ipotesi contemplata dell'art. 1, comma 1 T.U. (quello dell'adibizione del lavoratore alla macchina), mentre un secondo filone giurisprudenziale venne a formarsi in relazione alla seconda ipotesi contemplata nel medesimo comma 1 del citato art. 1 (quella del cosiddetto "rischio ambientale") che prevede la copertura assicurativa a protezione di tutti i lavoratori, qualsiasi siano le mansioni espletate;
8. tale contrasto venne risolto, compiutamente, con l'approdo cui pervennero le S.U., con la sentenza n. 3476 del 1994, secondo la quale "l'art. 4
T.U., interpretato alla luce dell'art. 3 Cost. e art. 38 Cost., comma 2, in relazione alle condizioni di rischio ambientale e alle lavorazioni protette, sia in materia di infortuni che di malattia professionale, estende la protezione assicurativa anche ai lavoratori intellettuali, costretti, dall'esercizio delle loro mansioni, a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose";
9. l'orientamento delle S.U. ha trovato, anche, in epoca successiva, significativo avvallo, nelle pronunce della Corte Costituzionale (sent. n. 310 del
1994 - sent. n. 171 del 2002) in base alle quali, con riferimento al sistema di cui al D.P.R. n.
1124 del 1965, è stato affermato "il principio secondo cui presupposto esclusivo per la
7 configurabilità dell'obbligo assicurativo è l'esposizione al rischio, e ricavandone la tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette, a prescindere dal titolo o dal regime giuridico del lavoro prestato";
10. parallelamente, l'evoluzione legislativa ha inteso allargare il novero delle categorie protette, prevedendo, oltre la copertura assicurativa degli infortuni in ambito domestico, anche l'obbligo assicurativo per i lavoratori parasubordinati e gli sportivi professionisti (L. n. 38 del 2000);
11. dal contesto giurisprudenziale sopra delineato, si evince, pertanto, il superamento del criterio esegetico formale che emerge dal dato letterale recato nel D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, elemento letterale (sussistenza dell'obbligo assicurativo per chi sovrintende al lavoro manuale prestato da altri, solo nell'ipotesi di rapporto subordinato od autonomo) che, alla luce dell'approdo sopra richiamato delle
Sezioni Unite ed alla luce dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, va, invece ricondotto ad un criterio interpretativo oggettivo che faccia, esclusivo, riferimento all'aspetto sostanziale del rapporto (esistenza di un rischio obiettivamente riferibile sia al lavoratore manuale che a quello che sovrintende all'attività svolta dal primo), prescindendo, quindi, dal titolo formale o soggettivo rivestito da colui che sovrintende al lavoro altrui;
12. di conseguenza, l'elemento formale suddetto, va coniugato ed interpretato avuto conto alla sussistenza, nella fattispecie concreta, del requisito sostanziale, così da ritenere l'equivalenza tra le modalità di subordinazione del rapporto di lavoro e l'esposizione al rischio ambientale per il lavoratore manuale e colui che ne sovrintende la prestazione, e ciò, in quanto, una diversa opzione interpretativa del succitato art. 4 del D.P.R., si porrebbe in palese contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., ed, oltretutto, non terrebbe conto del criterio esegetico storico, atteso che l'affermarsi del valore della protezione del lavoratore dal cosiddetto "rischio ambientale" è intervenuto solo in epoca successiva all'entrata in vigore del D.P.R. n. 1124 del 1965;
8 13. nè a confutazione di ciò, appare conferente da parte del ricorrente, invocare alcuni precedenti di questa Corte, solo in apparente contrasto con l'orientamento consolidato dianzi richiamato, poichè tale conclusione si fonda su una non corretta lettura delle sentenze invocate, infatti, le stesse non si pongono in contrasto con l'orientamento formatosi sulle S.U. n. 3476 del
1994 e sulle citate pronunce della Corte costituzionale, in quanto attengono a fattispecie concrete completamente diverse da quella in trattazione;
” (cfr. Cass. Ordinanza n. 23332 del
27/09/2018).
In ordine al detto rapporto di dipendenza funzionale tra i soci e la società, richiamato dalla pronuncia succitata, la giurisprudenza (cfr. ex multis Cass. 2533 del
1981, Cass. n. 291 del 1988, Cass. n. 5382 del 2002, Cass. n. 8225 del 2003, Cass. n.
10653 del 2005, Cass. n. 23332 del 2018 e Cass. n. 30428 del 2019) individua un rapporto particolare di collaborazione tecnica tra socio e società di appartenenza così qualificato: «l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le prestazioni lavorative di soci di una società nell'impresa sociale, pur prescindendo dall'esistenza, o meno, di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato con l'impresa, esige tuttavia la sussistenza di un rapporto di dipendenza funzionale, nel senso che l'attività manuale o di sovrintendenza del lavoro altrui da parte del socio sia svolta con carattere di professionalità, sistematicità e abitualità, anche se discontinuamente, e non già con interventi occasionali ed eccezionali, tenendo conto che la coesistenza nello stesso soggetto della qualità di socio e di lavoratore subordinato alle dipendenze della società, di cui lo stesso fa parte, deve escludersi allorché l'attività svolta dal socio in favore della società si traduce principalmente in prestazione ri-volte a consentire alla società il conseguimento dei suoi fini istituzionali».
Affichè insorga l'obbligo di assicurazione presso l' pertanto, è comunque CP_1
necessaria la sussistenza di un rapporto di dipendenza funzionale intercorrente tra il socio e la società che va oltre rispetto al rapporto sociale e che, rispetto al rapporto tra datore e prestatore di lavoro subordinato, si caratterizza per una dipendenza
9 meno marcata ma fondata pur sempre su una collaborazione tecnica con la società per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il terzo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965 ha contenuto interpretativo ed esemplificativo e, pertanto, non esclude l'estensione della tutela assicurativa ad altri impiegati (così la risalente Cass. n. 6785 del 1983, cui ha fatto seguito Cass. n. 6528 del 1986) e quindi agli agenti di commercio.
In ordine ai viaggiatori e piazzisti di cui al comma 3 dell'art. 4 citato, poi, giova richiamare la giurisprudenza di merito (Corte appello Bari sez. lav., 30/03/2022,
n.572), che sulla scorta dell'orientamento della Corte di Cassazione, ha chiarito come : “Una volta affermato il carattere non tassativo, ma esemplificativo dell'elencazione
(cfr. Corte Cost. sent. n. 152 del 1969 e sent. 114 del 1977, in cui si specifica che, escluso il carattere tassativo dell'elencazione, è “questione di mero fatto” stabilire se lavoratori non indicati dalla norma si avvalgono non in via occasionale dei veicoli a motore da essi condotti e sono soggetti agli stessi rischi), la disposizione ha assunto un carattere puramente oggettivo, in quanto designa un'attività – ossia quella della conduzione di veicoli a motore – che è considerata pericolosa di per sé, da chiunque esercitata.
Co.ì mutato il contenuto precettivo nella norma, essa costituisce un'ulteriore ipotesi di attività pericolosa e la sua corretta collocazione sistematica sarebbe sotto l'art. 1, comma 3, in aggiunta alle attività intrinsecamente pericolose ivi nominate. Si è infatti spiegato (cfr. ancora Cass. n. 16364 del
2002) che la necessità di un'apposita disposizione per la guida dei veicoli a motore, in aggiunta a quella di cui al lo comma dell'art. 1, che già tutela in via generale il lavoro presso le macchine, deriva da una duplice esigenza: a) sul piano soggettivo, un'apposita disposizione si imponeva per la specificazione relativa al carattere impiegatizio, necessaria in contrapposizione all'opera manuale di cui all'art. 4, con cui si designava al tempo il lavoro operaio;
b) sul piano oggettivo, la disposizione è necessaria perché essa prevede un rischio ulteriore rispetto a quello previsto dal comma 1, e cioè non solo quello derivante dal veicolo a motore cui è addetta la persona tutelata, ma anche quello derivante dagli altri veicoli, condotti da terzi utenti della strada, rispetto ai quali la persona tutelata
10 non può qualificarsi addetto, ai sensi del comma 1; si tratta, in altri termini, del rischio connesso alla circolazione stradale, quale fatto indipendente dalla persona tutelata.
Si può quindi comprendere come la Cassazione (cfr. sent. n. 10896 del 1993) abbia parlato a tale riguardo di “rischio ambientale”, inteso come il rischio della circolazione stradale, quale situazione ambientale fluida (costituita dalle strutture e dal flusso della circolazione stradale) nella quale la persona tutelata, con il suo veicolo, è immersa.
La ratio dell'interpretazione estensiva dell'art. 4, comma 3, risiede dunque non nella riconduzione della guida di veicoli a motori nel “rischio macchinistico”, ma nel principio di parità di tutela degli altri lavoratori dipendenti conducenti di veicoli a motori a parità di rischio rispetto ai commessi viaggiatori, ai piazzisti ed agli agenti delle imposte di consumo.
In quest'ottica di evoluzione interpretativa del senso della disposizione si è ritenuto che, affinché operi l'estensione della tutela assicurativa ad altri impiegati, è necessario che questi assumano un rischio assimilabile a quelli dei lavoratori indicati dalla norma, ossia quei dipendenti che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, si avvalgono non in via occasionale, per l'esercizio delle proprie mansioni, di veicoli a motore da essi personalmente condotti, sempreché ricorrano la
“non occasionalità” dell'uso del veicolo per l'esercizio dell'attività lavorativa e la conduzione personale del veicolo stesso, «… intesa la prima condizione nel senso di uso non eccezionale ma sistematico ed abituale, ancorché non continuativo ma accessorio e strumentale, o quantitativamente marginale, rispetto all'attività intellettuale» (così testualmente si esprimono le già citate Cass. n. 6785 del 1983
e la con-forme Cass. n. 6528 del 1986)”.
Ebbene, alla luce dei detti principi, considerato l'art. 4, comma 3, cit., fa riferimento a commessi viaggiatori e piazzisti, figure professionali che di norma utilizzano in maniera abituale i veicoli a motore per gli spostamenti al fine di relazionarsi con i clienti ovvero reperirne altri, deve concludersi, come sopra visto, che l'estensione soggettiva della tutela assicurativa presuppone un uso del veicolo non occasionale, ossia un utilizzo “sistematico” ed “abituale”, benché accessorio e quantitativamente marginale rispetto all'attività intellettuale.
11 Nel caso in esame, dall'esame del verbale unico di accertamento e notificazione n. 201600014 del 16/03/2016 (cfr. all. 1 in memoria ), emerge che CP_1 [...]
e siano gli unici soci della e Pt_2 CP_3 Parte_1
che abbiano svolto in favore di quest'ultima l'attività di agente di commercio
(“attività di viaggiatori e piazzisti senza consegna merce”), mediante l'utilizzo delle autovetture in uso alla società medesima, con carattere di professionalità, sistematicità e abitualità, al fine di conseguire lo scopo sociale della produzione di servizi (“rappresentanza con o senza deposito di ditte italiane ed estere di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio”).
Sebbene nel verbale di accertamento non siano specificate le modalità e la frequenza con cui i soci utilizzavano le autovetture aziendali per ragioni connesse alla realizzazione dell'attività sociale, deve notarsi come, in primo luogo, possa ritenersi massima di esperienza (ex art. 115 c.p.c.) quella per cui gli agenti di commercio si spostino con frequenza per reperire clienti o incontrarli per lo svolgimento della loro attività.
Nella specie, poi, l'utilizzo “non occasionale” dei veicoli a motore da parte dei due soci, appare provato dalle spese per carburante sostenute di importo significato anche sino a 8.000 euro per anno (cfr. allegati al verbale ispettivo, quadro D dei modelli unici).
Del resto, le succitate circostanze, riscontrate dagli Ispettori di vigilanza e riportate nel verbale unico di accertamento e notificazione, non hanno neppure formato oggetto di specifiche contestazioni nel corso del presente giudizio da parte della società ricorrente.
Può, dunque, affermarsi che fra i soci e e la Parte_2 CP_3
società ricorrente, per il periodo oggetto di causa, vi sia stato un rapporto di dipendenza funzionale finalizzato alla realizzazione dello scopo sociale, e che nello svolgimento dell'attività di agenzia - svolta con carattere di professionalità, sistematicità e abitualità e inquadrabile nella categoria “attività di viaggiatori e piazzisti
12 senza consegna merce” -, gli stessi siano stati esposti ad un rischio ambientale legato all'utilizzo e alla guida delle autovetture, risultando pertanto entrambi sussistenti i presupposti richiesti dal D.P.R. n. 1124/1965 ai fini dell'insorgenza dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro.
Né infine può rilevare la circostanza addotta dalla società ricorrente, secondo cui i soci e sarebbero regolarmente iscritti presso Parte_2 CP_3
l'RC (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio).
Al riguardo, è sufficiente evidenziare come l'obbligo assicurativo sorge di diritto in capo alla società ricorrente in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 1 e 4 DPR n. 1124/65; sicché l'eventuale versamento di contributi da parte dei detti soci in favore dell'RC non rileva ai fini della iscrizione in questione, bensì attiene a profili differenti relativi alla erogazione (in futuro in presenza dei relativi presupposti) di prestazioni previdenziali nel rapporto tra i soci stessi e l'Ente che si occupa della previdenza integrativa degli associati.
Sotto altro profilo, va poi rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla società ricorrente, avendo l'Ente Impositore interrotto il decorso del detto termine mediante la notifica dapprima di apposita diffida ex art. 16 del D.P.R. n. 1124/1965 recapitata in data 12/02/2016, del successivo verbale di accertamento e notificazione n. 201600014 recapitato il 16/03/2016, e poi della successiva nota datata 11/07/2017, avente ad oggetto “Certificato di assicurazione.
Conteggio e richiesta di pagamento del premio dovuto” (cfr. all.ti 1 e 2 in memoria , la CP_1
cui ricezione non ha formato oggetto di espressa contestazione;
sicché le somme sottese alla cartella di pagamento non possono dirsi ad oggi prescritte.
In conclusione, sussistendo nel caso in esame l'obbligo assicurativo ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 1124/1965, la posizione assicurativa è stata correttamente attivata, e una volta acclarata l'insussistenza dell'eccepita prescrizione,
13 la somma di € 4.191,63 a titolo di premi, interessi e sanzioni, richiesta dall'Ente impositore con la cartella impugnata è oggi dovuta da parte della società ricorrente.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da €
1.101,00 a € 5.200,00)
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 30/05/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
14