Rigetto
Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 27/02/2026, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01562/2026REG.PROV.COLL.
N. 00685/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi degli articoli 38 e 60 del codice del processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 685 del 2026, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione prima, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, il consigliere AN DA;
viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato dello Stato Emma Damiani per il Ministero della difesa e dall’avvocato Adriano Garofalo per parte resistente;
per le parti nessuno presente in camera di consiglio.
- Rilevato che, con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per la Puglia ha annullato il provvedimento dello Stato maggiore dell’Esercito italiano prot. n. M_D AB62BE8 REG2025 0072033 del 4 agosto 2025 di rigetto dell’istanza, presentata, ai sensi dell’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da -OMISSIS- (sergente maggiore capo, in servizio presso il 7° Reggimento fanteria Bersaglieri di AL), di sua assegnazione temporanea presso la sede di CC, al fine di assistere il proprio figlio minore, affetto da ritardo globale dello sviluppo con disturbo dello spettro autistico, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità;
- osservato che avverso tale pronuncia il Ministero della difesa ha proposto tempestivo e rituale appello, corredato di istanza cautelare, articolando un unico composito motivo (esteso da pagina 3 a pagina 8 del gravame), compendiato in « VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 33 COMMA 5 L. 104/92 E DELL’ART. 3 L. 241/90 » e sviluppato in 4 paragrafi, recanti altrettante subcensure;
- precisato che l’interessato si è costituito, eccependo l’inammissibilità dell’appello (per asserita formazione di un giudicato interno su un capo della sentenza gravata idoneo di per sé a sorreggerne l’esito) e puntualmente controdeducendo alle doglianze dell’appellante;
- evidenziato che l’impugnazione è ammissibile, in quanto, da un lato, l’appellato fa riferimento ad un profilo argomentativo della sentenza del T.a.r. che non ne rappresenta un capo, bensì un punto e, dall’altro, tale punto (inerente al riscontrato mancato bilanciamento, da parte dell’amministrazione, degli interessi contrapposti) è comunque investito dalla generale critica all’impianto motivazionale della pronuncia di primo grado;
- premesso che:
a) il figlio dell’interessato (di 5 anni di età) è pacificamente e documentatamente affetto da « ritardo globale dello sviluppo con disturbo dello spettro autistico », riconosciuto inabile al 100% e portatore di handicap in stato di gravità;
b) l’interessato è residente a [...](Le), distante 196 chilometri da AL (Ba);
c) conseguentemente l’interessato è ragionevolmente costretto a permanere ad AL durante la settimana e rientrare presso la propria residenza soltanto nei fine settimana in cui non sia di servizio (circostanza non specificamente contestata dall’amministrazione e, quindi, ammessa ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.);
d) la figura paterna è difficilmente surrogabile per il proficuo esito delle terapie a cui è quotidianamente sottoposto il minore presso due centri specialistici di CC e di Copertino (Le);
e) si tratta, dunque, di esigenze assistenziali costanti e di lunga durata;
f) conseguentemente la fattispecie concreta è integralmente sussumibile nel quadro normativo delineato dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992;
- evidenziato che l’impugnazione è infondata in quanto:
a) diversamente da quanto sostenuto dal Ministero, tramite la prima e anche con la terza subcensura, sussiste la generica carenza di un’unità nel ruolo dei sergenti (a prescindere dalla specifica mansione lavorativa) presso la sede di CC, in quanto siffatta circostanza è stata documentata dall’interessato sulla base dello Stato maggiore dell’Esercito italiano della “ circolare per i trasferimenti a istanza di parte con carattere ordinario ” del 2025, dove è riportata una scopertura di un posto nella categoria sottufficiali a CC (il che è già sufficiente, in difetto di prova contraria, a dimostrare la scopertura organica) e comunque non è stata contestata dell’amministrazione né in sede amministrativa, né in primo grado (con conseguente sua definitiva ammissione ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.);
b) in relazione alla prima contestazione del Ministero, la vacanza organica presso la sede di CC non deve riguardare necessariamente una posizione lavorativa con specializzazione identica a quella detenuta dall’interessato, essendo, invece, sufficiente che vi sia la carenza di almeno una posizione nel medesimo ruolo e grado, giacché la puntualizzazione « ove possibile » contenuta nel comma 5 dell’art. 33 della legge n. 241/1992, nonché quella prevista per gli appartenenti alle Forze armate dall’art. 981 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (recante il codice dell’ordinamento militare), subordinante la concessione del beneficio de quo « nel limite (…) delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione », devono essere interpretate nel senso che deve sussistere un’esatta corrispondenza tra il ruolo e il grado e non tra la specifica posizione ricoperta nella sede di provenienza e quelle previste nell’organico della sede di destinazione, salve ulteriori e motivate esigenze organizzative dell’amministrazione (anche con riferimento alla necessità di non privarsi dell’apporto di lavoro a elevata specializzazione e qualificazione, frutto di un lungo addestramento mirato), le quali devono essere motivate in modo specifico e ragionevole e non in modo generico o apodittico, il che, tuttavia, non è riscontrabile nel caso di specie;
c) con riguardo alla seconda subcensura, non è stata effettivamente dimostrata l’indefettibilità del lavoro svolto e della professionalità dell’interessato nella sede di appartenenza in AL, anche alla luce della circostanza che la sua fungibilità è desumibile dalla sostituzione delle mansioni da egli svolte durante sue precedenti missioni operative all’estero; inoltre, non è stata provata l’impossibilità di sostituire l’interessato con uno dei venticinque nuovi sergenti in procinto (al momento dell’adozione del diniego) di essere immessi in ruolo con la sua medesima specializzazione (tecnico informatico e sistemista servizi informatici);
d) in tale quadro, il diniego è illegittimo in mancanza di specifiche, circostanziate e preponderanti esigenze istituzionali, che, invero, l’amministrazione non ha dedotto, con conseguente infondatezza della terza e della quarta subcensura, essendo evidente il radicale deficit motivazionale sul punto, correttamente riscontrato dal T.a.r.;
- considerato, alla stregua di quanto sopra illustrato, che tutte le contestazioni dell’appellante sono infondate, risultando simmetricamente pienamente legittimi, congrui e condivisibili tanto l’ iter motivazionale quanto l’esito decisorio del T.a.r.;
- reputato, pertanto, di dover respingere l’appello;
- precisato che, in applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna dell’amministrazione al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo;
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 685 del 2026, lo respinge.
Condanna il Ministero della difesa a rimborsare a -OMISSIS- le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.000 (tremila), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati Giuseppe Chiaia Noya e Adriano Garofalo, dichiaratisi antistatari.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e agli articoli 52, commi 1, 2 e 5, e 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità della parte privata o di persone comunque ivi citate, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelarne lo stato di salute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
LU IM TI, Presidente FF
AN DA, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
AN Guarracino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN DA | LU IM TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.