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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
3) Sebastiana Ciardo Consigliere,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2046/2019 R.G., tra:
con sede legale a Roma, via Serchio 7 (c.f. ), CP_1 Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratore speciale di con sede in Roma, Viale Regina Margherita 125 (c.f.: Controparte_2
), e con sede legale in Conegliano (Tv), via P.IVA_2 Parte_2
Alfieri 1 (c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica Felici P.IVA_3 ed Eurialo Felici, elettivamente domiciliata in Bivona, via Roma 78, presso lo studio dell'Avv. Barbara Barone (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e con sede in Napoli, Via Santa Lucia 50 (p. i.v.a. ), in CP_3 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di cessionaria di rappresentata e difesa dall'avv. Ida Sigismondi, elettivamente Parte_2
1 domiciliata in Roma, Via Ovidio 26, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
interveniente ex art. 111 c.p.c.,
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'avv. , C.F._1 Controparte_5 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Marco Polo n. 62, presso lo studio dell'avv. Stefania Ragonese (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuta ed appellante in via incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Ida Sigismondi per CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e difesa, in parziale riforma della impugnata sentenza n.898/2019, emessa dal Tribunale di Agrigento in data 26- 6-2019, non notificata, per tutti i motivi sopra esposti: - rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 314/2016 del Tribunale di Agrigento opposto, ovvero, in ogni caso, dichiarare accertato il credito de quo in favore della odierna appellante con condanna dell'appellata al pagamento della intera somma ingiunta, - in ogni caso con condanna di controparte al pagamento integrale delle spese CTU e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'odierna appellante;
- per l'effetto condannare la Sig.ra alla restituzione, in favore dell'odierna Controparte_4 appellante, delle somme versate dall'appellante, nelle more, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata, in esecuzione della sentenza impugnata, a titolo di spese e compensi di lite ed anche delle spese di CTU”;
avv. per : Controparte_5 Controparte_4
2 “VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO 1) In via preliminare ritenere e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello avversario per i motivi esposti in narrativa. 2) Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità dell'asserito credito in capo a ovvero in capo a . 3) Parte_2 Controparte_2
Gradatamente, senza recesso, senza prestare acquiescenza e per solo scrupolo difensivo, rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto e/o con ogni altra statuizione di legge. In via incidentale condizionata alla denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale: 1) Preliminarmente ritenere e dichiarare prescritto l'asserito credito azionato, essendo decorso il termine di legge. 2) In subordine e senza recesso, ritenere e dichiarare infondata, insussistente e non provata la pretesa azionata da parte appellante, con ogni conseguente statuizione. 3) In subordine e senza recesso, nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito ingiunto ed il grave inadempimento contrattuale di Controparte_2 come sopra specificato. 4) In ulteriore subordine, ritenere e dichiarare il perfetto adempimento delle obbligazioni dell'appellata, la quale, pertanto, nulla deve a parte appellante. 5) Ritenere e dichiarare che il comportamento inadempiente ed in dispregio dei principi di correttezza e buona fede della ha cagionato danni patrimoniali e non Controparte_6 patrimoniali alla consumatrice appellata e, previa quantificazione degli stessi tramite CTU, condannare parte appellante al risarcimento quanto meno di euro 5.000,00 in favore dell'appellata e/o di di quella diversa e/o maggiore somma ritenuta equa e di giustizia dalla Corte di appello;
con interessi e rivalutazione monetaria. 6) In subordine, previa quantificazione dei danni subiti, compensare i suddetti con gli eventuali crediti che la Corte di appello avesse ad accertare a vantaggio di parte appellante. 7) Con vittoria di spese e compensi, di tutti i gradi di giudizio da distrarre in favore dell'istante avvocato antistatario.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2019, nella Parte_3 qualità di procuratore speciale di e di Parte_2 Controparte_2 proponeva appello avverso la sentenza n. 898/2019 Reg. Sent., del 24 giugno 2019, pubblicata il 26 giugno 2019, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1287/2016 R.G..
Con comparsa di risposta depositata il 07 marzo 2020, si costituiva in giudizio
, la quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione e Controparte_4 proponeva appello incidentale condizionato.
3 Con comparsa depositata il 12 marzo 2024, interveniva nel giudizio la CP_3
quale cessionaria della
[...] Parte_2
Rigettate le richieste istruttorie formulate dalla difesa di Controparte_4 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
proponeva opposizione al decreto n. 306/2016, emesso Controparte_4 dal Tribunale di Agrigento il 10/14 marzo 2016, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di €7.881,60, oltre Controparte_2 interessi legali dalla data di messa in mora sino al soddisfo, a fronte di fatture per consumi di energia elettrica rimaste insolute.
Espletata consulenza tecnica di ufficio, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Agrigento così statuiva:
“preliminarmente approva la CTU dell'Ing. del 25/6/2018 per farne Persona_1 parte integrante della presente sentenza. 1) Accoglie la domanda proposta dall'attore con la dispiegata opposizione a decreto ingiuntivo del 15/04/2016 e per l'effetto revoca e dichiara non valido il decreto ingiuntivo n. 306/16 R.D.I. emesso dal Giudice del Tribunale di Agrigento il 10/03/2016 e notificato il 16/03/2016 di €. 7.881,60 con conseguente caducazione di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti degli odierni opponenti. 2) Condanna l'attore opponente nei confronti del convenuto opposto Controparte_4 Parte_3 al pagamento della somma portata dalle restanti fatture per come staggito dal CTU
[...] ed ammontanti ad €. 882,90 oltre interessi al tasso legale dalle scadenze al soddisfo. 3) condanna l'opposto in favore dell'opponente alle spese di giudizio che liquida in €. 3.500,00 oltre IVA e CPA rimborso fortfettario 15% sugli imponibili ed oltre accessori di legge e di rito. 4) Condanna definitivamente l'opposto alle spse di CTU, liquidate in favore del Ing.
in complessive €. 2.500,00 oltre iva e CPA come per legge e poste Persona_1 provvisoriamente a carico della parte attrice come da provvedimento del 4///2018.”
Il primo giudice, accogliendo parzialmente l'opposizione, riteneva, infatti, che il debito ascendesse al minor importo di €882,90 in quanto maturata la prescrizione della fattura n. 2330751741; rilevava, infatti, che trattandosi di bolletta di ciclo a conguaglio pluriennale per consumi riferibili al periodo compreso tra dicembre 2007 ed agosto 2012 trovasse applicazione il termine
4 biennale introdotto della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) e che, pertanto, la suddetta fattura potesse essere contestata e non pagata.
*****
Preliminarmente, va disattesa la questione in ordine alla carenza di legittimazione attiva/titolarità del credito posta dalla difesa di CP_4 rispetto alla
[...] Parte_2
L'appellante ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale con cui, in data 02 gennaio 2019, si comunicava che aveva acquistato in blocco Parte_2 da “i Crediti (i "Crediti") vantati dal Cedente stesso sugli importi Controparte_2 dovuti dal relativo debitore ceduto a fronte dell'erogazione di forniture di energia elettrica, gas naturale e relativi servizi accessori sottoscritti dal Cedente con la propria clientela”.
Chiaro è il riferimento alla categoria dei crediti nei confronti degli utenti a favore dei quali la cedente aveva erogato energia elettrica, cui ricondurre anche il rapporto intrattenuto con Controparte_4
Ad ogni modo, anche a prescindere da ciò, la proposizione del giudizio di impugnazione con unico procuratore sostanziale e con gli stessi procuratori alle liti costituisce essa stessa prova e notificazione (atto notoriamente a forma libera, che può aver luogo anche con l'atto introduttivo o nel corso di un giudizio, ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 20495/2020) al debitore ceduto della cessione del credito.
Nessuna specifica contestazione la ha, invece, avanzato riguardo alla CP_4 successiva e conseguente titolarità del diritto in capo all'ulteriore cessionario
[...]
CP_7
In assenza di estromissione dal giudizio, la legittimazione all'impugnazione compete, poi, sia al cedente che al cessionario a titolo particolare del diritto controverso (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, n. 17479/2023; sez. III, n. 18767/2017).
Venendo al merito, proponendo impugnazione, la censura Parte_3 la sentenza nella parte in cui ha ritenuto il credito di cui all'ingiunzione ed alle sottostanti fatture in gran parte prescritto, applicando al caso di specie il termine
5 di prescrizione biennale previsto dall' art. 1, comma 4, della L. n. 205/2017, secondo cui “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”.
L'appellante, dedotta la genericità dell'eccezione di prescrizione formulata dalla opponente, contesta l'applicazione retroattiva della disposizione, perché disposta ultra petita ed in violazione delle disposizioni transitorie e del principio sancito dall'art. 11 delle preleggi.
In ordine al tema della prescrizione, ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale Controparte_4 reiterando l'eccezione di prescrizione quinquennale e deducendo che, in presenza di una fatturazione con cadenza mensile, il dies a quo decorre, per ogni mese di fornitura, dal primo giorno del mese successivo a quello di erogazione dell'energia, sicchè, stante l'assenza di atti interruttivi prima della notifica del decreto ingiuntivo, il credito per corrispettivi per energia erogata dal dicembre 2007 al marzo 2011 si è estinto per prescrizione.
Merita accoglimento l'appello principale a fronte, invece, della infondatezza di quello incidentale.
In premessa, deve rilevarsi che la eccezione di prescrizione risulta adeguatamente proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (“si eccepisce la prescrizione delle somme pretese da controparte, essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla legge”), in ossequio al principio per cui “L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (Cass. Civ., sez. VI, n. 2503/2023; sez. lav., n. 30303/2021).
Ciò posto, l'art. 1 della L. n. 205/17 reca, al comma 10, la disciplina intertemporale riguardante le disposizioni di cui al comma 4, prevedendo, per
6 quanto attiene alle forniture di energia elettrica, qui di interesse, che esse si applichino “alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° marzo 2018”.
Tale ultima espressione, come appare evidente dalla sua chiara formulazione e come riconosciuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 15102/2024), va correttamente interpretata nel senso che si deve fare riferimento alle fatture la cui scadenza (di pagamento) è successiva all'01 marzo 2018.
Nel caso di specie, tutte le fatture, risalenti al 2012 ed al 2013, hanno scadenza ampiamente precedente a tale data, sicchè ad esse va applicato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1 n. 4, c.c..
Errata e meritevole di riforma risulta, dunque, la decisione del giudice di primo grado.
Chiarito quanto sopra, occorre verificare se sia, invece, spirato il termine prescrizionale quinquennale.
Esso inizia a decorrere (ove non sia applicabile il disposto della L. n. 205/17), secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dalla scadenza del periodo di consumo", mentre non rileva la data di emissione della fattura (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 15102/2024, citata).
Nel caso in esame, il contratto del 27 settembre 2007 intercorso fra CP_2
e prevedeva, all'art. 6 delle condizioni CP_2 Controparte_4 generali, la fatturazione posticipata trimestrale.
Dunque, per quanto attiene alla più risalente delle forniture oggetto del decreto ingiuntivo, iniziata nel dicembre 2007, il dies a quo è da individuarsi nell'01 marzo 2008.
Il termine prescrizionale quinquennale decorrente da tale data è stato interrotto dall'invio della relativa fattura, n. 2330751741, di €6.998,70.
La circostanza si evince dalla lettera sottoscritta e spedita l'08 aprile 2013, con cui la , nel chiedere la risoluzione del contratto di somministrazione, CP_4 riferiva di avere “già da mesi” inoltrato richiesta di revisione o annullamento di due bollette, fra cui proprio la n. 2330751741.
7 La ricezione da parte della opponente di tale bolletta, contenente l'invito al pagamento dei consumi in essa riportati, sicuramente intervenuta, per espressa ammissione dell'interessata, prima dell'01 marzo 2013, ha dunque interrotto il termine prescrizionale in questione.
Ulteriore evento interruttivo (prima della notifica del decreto ingiuntivo) è poi derivato dal successivo invio della lettera di diffida del 27 aprile 2015, ricevuta il 06 maggio successivo.
Il recapito della missiva presso l'indirizzo della , in Realmonte, via CP_4 dell'Autonomia Siciliana 6 (circostanza che emerge dagli atti e che non è contestata), determina, al di là della individuazione del soggetto cui il plico è stato materialmente consegnato, l'operare della presunzione di conoscenza cui all'art. 1335 c.c..
Nel merito, l'appellante in via principale reitera le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
in sede di appello incidentale, contesta la sussistenza del Controparte_4 credito, deducendo che:
- non ha provato di aver somministrato l'energia Controparte_2 elettrica di cui alle fatture oggetto di causa presso la sua abitazione in Realmonte;
- una volta contestato il quantum dell'energia elettrica somministrata, la mancata dimostrazione, da parte della società appellante, della corretta funzionalità del contatore imporrebbe il rigetto della relativa pretesa creditoria;
- non ha eseguito alcun accertamento sul corretto Controparte_2 funzionamento del contatore, né alcuna verifica sulla corretta registrazione dei consumi;
- non è provato che le somme richieste si riferiscano a consumi effettivi e non presunti, non potendosi quantificare le prestazioni di somministrazione di energia elettrica con metodi induttivi o con il sistema del "consumo presunto", avendo lo stesso c.t.u. evidenziato che si è in presenza di consumi stimati ma non reali;
8 - appare inverosimile per una famiglia di tre persone il consumo fatturato da controparte a conguaglio per l'importo di €6.998,70 con la fattura n. 0000002330751741 del 09.10.2012.
La opponente richiama, inoltre, quanto disposto dalla delibera AEEG n. 200/1999 riguardo alla periodicità della fatturazione ed alla fatturazione in acconto, contestando la fatturazione a conguaglio eseguita con rilevante ritardo da CP_2
Reitera la domanda di risarcimento dei danni - patiti a causa della mancata fatturazione periodica, sulla base di letture effettive, della fornitura di energia elettrica, in violazione delle regole fissate e dei principi di buona fede e correttezza - patrimoniali e non patrimoniali da perdita di chance, per non aver potuto verificare l'esistenza di offerte economiche più vantaggiose proposte in quel periodo da altra società e, conseguentemente, ottenere un risparmio di spesa.
La domanda proposta da mediante la richiesta di emissione di CP_2 decreto ingiuntivo è fondata.
Parte opponente ha mosso contestazioni estremamente generiche riguardo alle fatturazioni operate nei suoi confronti, affermando che l'ente erogatore ha proceduto esclusivamente sulla scorta di consumi presunti.
Tale circostanza risulta smentita, oltre che da quanto riportato nelle stesse fatture, dagli accertamenti svolti dal c.t.u., il quale ha evidenziato l'effettuazione di letture effettive (in data 01 dicembre 2007, 23 dicembre 2007, 31 marzo 2012, 28 febbraio 2013, 30 aprile 2013 e 14 giugno 2013), dallo stesso riscontrate come corrette, sulla cui scorta sono stati operati i conguagli rispetto alle letture soltanto stimate.
Lo stesso ausiliario ha rimarcato come, a fronte delle generiche doglianze sui consumi dell'opponente, la fattura n. 2330751741 risulti “puntualmente dettagliata”.
La non ha, per il resto, addotto alcun elemento concreto e CP_4 significativo, in termini di differenti consumi pregressi e successivi, di concreto
9 utilizzo dell'energia o altro, da cui desumere, anche solo in via presuntiva o indiziaria, che l'addebito conseguente alle letture ed ai conguagli fosse errato.
In tale contesto, è evidente come la circostanza che le letture non siano state eseguite con la cadenza prevista non incida in alcun modo sulla rilevazione dei consumi.
E, d'altro canto, la pratica della fatturazione sulla scorta di consumi presunti era espressamente consentita dall'art. 5 della delibera 200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
Così come era consentita, secondo quanto previsto dalla stessa deliberazione, all'art. 3, nonché indicato nelle fatture, l'autolettura, di cui l'utente ben avrebbe potuto servirsi, a fronte della ricezione e del pagamento di fatture fondate su quantificazioni forfetarie, per comunicare (oltre che per controllare in prima persona) periodicamente il consumo effettivo.
Nemmeno la ha allegato, adducendo elementi concreti, reali e CP_4 significativi, l'esistenza di vizi di funzionamento del contatore, riguardo al quale deve ritenersi, dunque, operante la presunzione, sia pure semplice, di veridicità (Cass. Civ., sez. III, n. 512/2025; sez. III, n. 836/2021).
Altrettanto indeterminata, oltre che formulata per la prima volta in sede di impugnazione, risulta la censura in ordine ad un presunto mancato rispetto dei listini.
Priva di fondamento risulta, infine, la domanda di risarcimento danni.
La conoscenza/conoscibilità delle tariffe applicate e la possibilità di verificare quotidianamente i propri consumi visionando il contatore da parte della escludono già di per sé che la ritardata fatturazione possa aver CP_4 compromesso in capo alla utente, anche in termini di mera chance, la possibilità di accedere consapevolmente alle offerte alternative rinvenibili sul mercato.
In ogni caso, l'opponente nulla ha allegato, ancor prima che provato, riguardo alla reale esistenza di proposte di altri soggetti esercenti la somministrazione di energia elettrica recanti nel periodo oggetto di causa condizioni più favorevoli di quelle praticate da CP_2
10 Per le ragioni esposte, in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e/o ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
Per quanto sopra, in ragione del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da quest'ultima, soccombente, va condannata al Controparte_4 pagamento, nei confronti di delle spese del primo grado di Parte_3 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €4.100,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €800,00 per la fase di studio della controversia,
€600,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.500,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge e, nei confronti di e di Parte_3 CP_3
di quelle del secondo grado di giudizio, liquidate, secondo i medesimi
[...] parametri, per in complessivi €4.032,50, di cui €3.650,00 per Parte_3 compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €900,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale) ed €382,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per CP_3
in complessivi €2.070,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a
[...]
€26.000,00; €600,00 per la fase di studio della controversia, €470,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Allo stesso modo, le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico di
Controparte_4
A seguito del rigetto dell'appello incidentale, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002,
11 perché versi un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_4 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità
o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto).
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
12
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale proposti, rispettivamente, da quale Parte_3 procuratrice di e e da Controparte_2 Parte_2 Controparte_4 avverso la sentenza n. 898/2019 Reg. Sent., del 24 giugno 2019, pubblicata il 26 giugno 2019, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1287/2016 R.G.., così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 306/2016 del 10/14 marzo 2016, emesso dal Tribunale di Agrigento;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna al pagamento, nei confronti di Controparte_4 Parte_3
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in
[...] complessivi €4.100,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge e, nei confronti di e di Parte_3 CP_3
di quelle del secondo grado di giudizio, che si liquidano, per
[...]
in complessivi €4.032,50, di cui €3.650,00 per compensi ed Parte_3
€382,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per in complessivi €2.070,00 per compensi, oltre CPA, CP_3
IVA e rimborso forfetario come per legge;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico di Controparte_4
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché versi un ulteriore Controparte_4 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 07 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
13
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
3) Sebastiana Ciardo Consigliere,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2046/2019 R.G., tra:
con sede legale a Roma, via Serchio 7 (c.f. ), CP_1 Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratore speciale di con sede in Roma, Viale Regina Margherita 125 (c.f.: Controparte_2
), e con sede legale in Conegliano (Tv), via P.IVA_2 Parte_2
Alfieri 1 (c.f. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federica Felici P.IVA_3 ed Eurialo Felici, elettivamente domiciliata in Bivona, via Roma 78, presso lo studio dell'Avv. Barbara Barone (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante,
e con sede in Napoli, Via Santa Lucia 50 (p. i.v.a. ), in CP_3 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di cessionaria di rappresentata e difesa dall'avv. Ida Sigismondi, elettivamente Parte_2
1 domiciliata in Roma, Via Ovidio 26, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
interveniente ex art. 111 c.p.c.,
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'avv. , C.F._1 Controparte_5 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Marco Polo n. 62, presso lo studio dell'avv. Stefania Ragonese (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuta ed appellante in via incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Ida Sigismondi per CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e difesa, in parziale riforma della impugnata sentenza n.898/2019, emessa dal Tribunale di Agrigento in data 26- 6-2019, non notificata, per tutti i motivi sopra esposti: - rigettare l'opposizione e per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 314/2016 del Tribunale di Agrigento opposto, ovvero, in ogni caso, dichiarare accertato il credito de quo in favore della odierna appellante con condanna dell'appellata al pagamento della intera somma ingiunta, - in ogni caso con condanna di controparte al pagamento integrale delle spese CTU e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'odierna appellante;
- per l'effetto condannare la Sig.ra alla restituzione, in favore dell'odierna Controparte_4 appellante, delle somme versate dall'appellante, nelle more, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata, in esecuzione della sentenza impugnata, a titolo di spese e compensi di lite ed anche delle spese di CTU”;
avv. per : Controparte_5 Controparte_4
2 “VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO 1) In via preliminare ritenere e dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello avversario per i motivi esposti in narrativa. 2) Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva e di titolarità dell'asserito credito in capo a ovvero in capo a . 3) Parte_2 Controparte_2
Gradatamente, senza recesso, senza prestare acquiescenza e per solo scrupolo difensivo, rigettare l'appello avversario perché infondato in fatto ed in diritto e/o con ogni altra statuizione di legge. In via incidentale condizionata alla denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale: 1) Preliminarmente ritenere e dichiarare prescritto l'asserito credito azionato, essendo decorso il termine di legge. 2) In subordine e senza recesso, ritenere e dichiarare infondata, insussistente e non provata la pretesa azionata da parte appellante, con ogni conseguente statuizione. 3) In subordine e senza recesso, nel merito, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito ingiunto ed il grave inadempimento contrattuale di Controparte_2 come sopra specificato. 4) In ulteriore subordine, ritenere e dichiarare il perfetto adempimento delle obbligazioni dell'appellata, la quale, pertanto, nulla deve a parte appellante. 5) Ritenere e dichiarare che il comportamento inadempiente ed in dispregio dei principi di correttezza e buona fede della ha cagionato danni patrimoniali e non Controparte_6 patrimoniali alla consumatrice appellata e, previa quantificazione degli stessi tramite CTU, condannare parte appellante al risarcimento quanto meno di euro 5.000,00 in favore dell'appellata e/o di di quella diversa e/o maggiore somma ritenuta equa e di giustizia dalla Corte di appello;
con interessi e rivalutazione monetaria. 6) In subordine, previa quantificazione dei danni subiti, compensare i suddetti con gli eventuali crediti che la Corte di appello avesse ad accertare a vantaggio di parte appellante. 7) Con vittoria di spese e compensi, di tutti i gradi di giudizio da distrarre in favore dell'istante avvocato antistatario.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2019, nella Parte_3 qualità di procuratore speciale di e di Parte_2 Controparte_2 proponeva appello avverso la sentenza n. 898/2019 Reg. Sent., del 24 giugno 2019, pubblicata il 26 giugno 2019, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1287/2016 R.G..
Con comparsa di risposta depositata il 07 marzo 2020, si costituiva in giudizio
, la quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione e Controparte_4 proponeva appello incidentale condizionato.
3 Con comparsa depositata il 12 marzo 2024, interveniva nel giudizio la CP_3
quale cessionaria della
[...] Parte_2
Rigettate le richieste istruttorie formulate dalla difesa di Controparte_4 all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
proponeva opposizione al decreto n. 306/2016, emesso Controparte_4 dal Tribunale di Agrigento il 10/14 marzo 2016, con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di €7.881,60, oltre Controparte_2 interessi legali dalla data di messa in mora sino al soddisfo, a fronte di fatture per consumi di energia elettrica rimaste insolute.
Espletata consulenza tecnica di ufficio, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Agrigento così statuiva:
“preliminarmente approva la CTU dell'Ing. del 25/6/2018 per farne Persona_1 parte integrante della presente sentenza. 1) Accoglie la domanda proposta dall'attore con la dispiegata opposizione a decreto ingiuntivo del 15/04/2016 e per l'effetto revoca e dichiara non valido il decreto ingiuntivo n. 306/16 R.D.I. emesso dal Giudice del Tribunale di Agrigento il 10/03/2016 e notificato il 16/03/2016 di €. 7.881,60 con conseguente caducazione di ogni e qualsivoglia efficacia giuridica nei confronti degli odierni opponenti. 2) Condanna l'attore opponente nei confronti del convenuto opposto Controparte_4 Parte_3 al pagamento della somma portata dalle restanti fatture per come staggito dal CTU
[...] ed ammontanti ad €. 882,90 oltre interessi al tasso legale dalle scadenze al soddisfo. 3) condanna l'opposto in favore dell'opponente alle spese di giudizio che liquida in €. 3.500,00 oltre IVA e CPA rimborso fortfettario 15% sugli imponibili ed oltre accessori di legge e di rito. 4) Condanna definitivamente l'opposto alle spse di CTU, liquidate in favore del Ing.
in complessive €. 2.500,00 oltre iva e CPA come per legge e poste Persona_1 provvisoriamente a carico della parte attrice come da provvedimento del 4///2018.”
Il primo giudice, accogliendo parzialmente l'opposizione, riteneva, infatti, che il debito ascendesse al minor importo di €882,90 in quanto maturata la prescrizione della fattura n. 2330751741; rilevava, infatti, che trattandosi di bolletta di ciclo a conguaglio pluriennale per consumi riferibili al periodo compreso tra dicembre 2007 ed agosto 2012 trovasse applicazione il termine
4 biennale introdotto della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017) e che, pertanto, la suddetta fattura potesse essere contestata e non pagata.
*****
Preliminarmente, va disattesa la questione in ordine alla carenza di legittimazione attiva/titolarità del credito posta dalla difesa di CP_4 rispetto alla
[...] Parte_2
L'appellante ha prodotto l'estratto della Gazzetta Ufficiale con cui, in data 02 gennaio 2019, si comunicava che aveva acquistato in blocco Parte_2 da “i Crediti (i "Crediti") vantati dal Cedente stesso sugli importi Controparte_2 dovuti dal relativo debitore ceduto a fronte dell'erogazione di forniture di energia elettrica, gas naturale e relativi servizi accessori sottoscritti dal Cedente con la propria clientela”.
Chiaro è il riferimento alla categoria dei crediti nei confronti degli utenti a favore dei quali la cedente aveva erogato energia elettrica, cui ricondurre anche il rapporto intrattenuto con Controparte_4
Ad ogni modo, anche a prescindere da ciò, la proposizione del giudizio di impugnazione con unico procuratore sostanziale e con gli stessi procuratori alle liti costituisce essa stessa prova e notificazione (atto notoriamente a forma libera, che può aver luogo anche con l'atto introduttivo o nel corso di un giudizio, ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 20495/2020) al debitore ceduto della cessione del credito.
Nessuna specifica contestazione la ha, invece, avanzato riguardo alla CP_4 successiva e conseguente titolarità del diritto in capo all'ulteriore cessionario
[...]
CP_7
In assenza di estromissione dal giudizio, la legittimazione all'impugnazione compete, poi, sia al cedente che al cessionario a titolo particolare del diritto controverso (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, n. 17479/2023; sez. III, n. 18767/2017).
Venendo al merito, proponendo impugnazione, la censura Parte_3 la sentenza nella parte in cui ha ritenuto il credito di cui all'ingiunzione ed alle sottostanti fatture in gran parte prescritto, applicando al caso di specie il termine
5 di prescrizione biennale previsto dall' art. 1, comma 4, della L. n. 205/2017, secondo cui “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera”.
L'appellante, dedotta la genericità dell'eccezione di prescrizione formulata dalla opponente, contesta l'applicazione retroattiva della disposizione, perché disposta ultra petita ed in violazione delle disposizioni transitorie e del principio sancito dall'art. 11 delle preleggi.
In ordine al tema della prescrizione, ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale Controparte_4 reiterando l'eccezione di prescrizione quinquennale e deducendo che, in presenza di una fatturazione con cadenza mensile, il dies a quo decorre, per ogni mese di fornitura, dal primo giorno del mese successivo a quello di erogazione dell'energia, sicchè, stante l'assenza di atti interruttivi prima della notifica del decreto ingiuntivo, il credito per corrispettivi per energia erogata dal dicembre 2007 al marzo 2011 si è estinto per prescrizione.
Merita accoglimento l'appello principale a fronte, invece, della infondatezza di quello incidentale.
In premessa, deve rilevarsi che la eccezione di prescrizione risulta adeguatamente proposta in sede di opposizione al decreto ingiuntivo (“si eccepisce la prescrizione delle somme pretese da controparte, essendo decorso il termine quinquennale previsto dalla legge”), in ossequio al principio per cui “L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (Cass. Civ., sez. VI, n. 2503/2023; sez. lav., n. 30303/2021).
Ciò posto, l'art. 1 della L. n. 205/17 reca, al comma 10, la disciplina intertemporale riguardante le disposizioni di cui al comma 4, prevedendo, per
6 quanto attiene alle forniture di energia elettrica, qui di interesse, che esse si applichino “alle fatture la cui scadenza è successiva al 1° marzo 2018”.
Tale ultima espressione, come appare evidente dalla sua chiara formulazione e come riconosciuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 15102/2024), va correttamente interpretata nel senso che si deve fare riferimento alle fatture la cui scadenza (di pagamento) è successiva all'01 marzo 2018.
Nel caso di specie, tutte le fatture, risalenti al 2012 ed al 2013, hanno scadenza ampiamente precedente a tale data, sicchè ad esse va applicato il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1 n. 4, c.c..
Errata e meritevole di riforma risulta, dunque, la decisione del giudice di primo grado.
Chiarito quanto sopra, occorre verificare se sia, invece, spirato il termine prescrizionale quinquennale.
Esso inizia a decorrere (ove non sia applicabile il disposto della L. n. 205/17), secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dalla scadenza del periodo di consumo", mentre non rileva la data di emissione della fattura (cfr. Cass. Civ., sez. I, n. 15102/2024, citata).
Nel caso in esame, il contratto del 27 settembre 2007 intercorso fra CP_2
e prevedeva, all'art. 6 delle condizioni CP_2 Controparte_4 generali, la fatturazione posticipata trimestrale.
Dunque, per quanto attiene alla più risalente delle forniture oggetto del decreto ingiuntivo, iniziata nel dicembre 2007, il dies a quo è da individuarsi nell'01 marzo 2008.
Il termine prescrizionale quinquennale decorrente da tale data è stato interrotto dall'invio della relativa fattura, n. 2330751741, di €6.998,70.
La circostanza si evince dalla lettera sottoscritta e spedita l'08 aprile 2013, con cui la , nel chiedere la risoluzione del contratto di somministrazione, CP_4 riferiva di avere “già da mesi” inoltrato richiesta di revisione o annullamento di due bollette, fra cui proprio la n. 2330751741.
7 La ricezione da parte della opponente di tale bolletta, contenente l'invito al pagamento dei consumi in essa riportati, sicuramente intervenuta, per espressa ammissione dell'interessata, prima dell'01 marzo 2013, ha dunque interrotto il termine prescrizionale in questione.
Ulteriore evento interruttivo (prima della notifica del decreto ingiuntivo) è poi derivato dal successivo invio della lettera di diffida del 27 aprile 2015, ricevuta il 06 maggio successivo.
Il recapito della missiva presso l'indirizzo della , in Realmonte, via CP_4 dell'Autonomia Siciliana 6 (circostanza che emerge dagli atti e che non è contestata), determina, al di là della individuazione del soggetto cui il plico è stato materialmente consegnato, l'operare della presunzione di conoscenza cui all'art. 1335 c.c..
Nel merito, l'appellante in via principale reitera le proprie conclusioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
in sede di appello incidentale, contesta la sussistenza del Controparte_4 credito, deducendo che:
- non ha provato di aver somministrato l'energia Controparte_2 elettrica di cui alle fatture oggetto di causa presso la sua abitazione in Realmonte;
- una volta contestato il quantum dell'energia elettrica somministrata, la mancata dimostrazione, da parte della società appellante, della corretta funzionalità del contatore imporrebbe il rigetto della relativa pretesa creditoria;
- non ha eseguito alcun accertamento sul corretto Controparte_2 funzionamento del contatore, né alcuna verifica sulla corretta registrazione dei consumi;
- non è provato che le somme richieste si riferiscano a consumi effettivi e non presunti, non potendosi quantificare le prestazioni di somministrazione di energia elettrica con metodi induttivi o con il sistema del "consumo presunto", avendo lo stesso c.t.u. evidenziato che si è in presenza di consumi stimati ma non reali;
8 - appare inverosimile per una famiglia di tre persone il consumo fatturato da controparte a conguaglio per l'importo di €6.998,70 con la fattura n. 0000002330751741 del 09.10.2012.
La opponente richiama, inoltre, quanto disposto dalla delibera AEEG n. 200/1999 riguardo alla periodicità della fatturazione ed alla fatturazione in acconto, contestando la fatturazione a conguaglio eseguita con rilevante ritardo da CP_2
Reitera la domanda di risarcimento dei danni - patiti a causa della mancata fatturazione periodica, sulla base di letture effettive, della fornitura di energia elettrica, in violazione delle regole fissate e dei principi di buona fede e correttezza - patrimoniali e non patrimoniali da perdita di chance, per non aver potuto verificare l'esistenza di offerte economiche più vantaggiose proposte in quel periodo da altra società e, conseguentemente, ottenere un risparmio di spesa.
La domanda proposta da mediante la richiesta di emissione di CP_2 decreto ingiuntivo è fondata.
Parte opponente ha mosso contestazioni estremamente generiche riguardo alle fatturazioni operate nei suoi confronti, affermando che l'ente erogatore ha proceduto esclusivamente sulla scorta di consumi presunti.
Tale circostanza risulta smentita, oltre che da quanto riportato nelle stesse fatture, dagli accertamenti svolti dal c.t.u., il quale ha evidenziato l'effettuazione di letture effettive (in data 01 dicembre 2007, 23 dicembre 2007, 31 marzo 2012, 28 febbraio 2013, 30 aprile 2013 e 14 giugno 2013), dallo stesso riscontrate come corrette, sulla cui scorta sono stati operati i conguagli rispetto alle letture soltanto stimate.
Lo stesso ausiliario ha rimarcato come, a fronte delle generiche doglianze sui consumi dell'opponente, la fattura n. 2330751741 risulti “puntualmente dettagliata”.
La non ha, per il resto, addotto alcun elemento concreto e CP_4 significativo, in termini di differenti consumi pregressi e successivi, di concreto
9 utilizzo dell'energia o altro, da cui desumere, anche solo in via presuntiva o indiziaria, che l'addebito conseguente alle letture ed ai conguagli fosse errato.
In tale contesto, è evidente come la circostanza che le letture non siano state eseguite con la cadenza prevista non incida in alcun modo sulla rilevazione dei consumi.
E, d'altro canto, la pratica della fatturazione sulla scorta di consumi presunti era espressamente consentita dall'art. 5 della delibera 200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas.
Così come era consentita, secondo quanto previsto dalla stessa deliberazione, all'art. 3, nonché indicato nelle fatture, l'autolettura, di cui l'utente ben avrebbe potuto servirsi, a fronte della ricezione e del pagamento di fatture fondate su quantificazioni forfetarie, per comunicare (oltre che per controllare in prima persona) periodicamente il consumo effettivo.
Nemmeno la ha allegato, adducendo elementi concreti, reali e CP_4 significativi, l'esistenza di vizi di funzionamento del contatore, riguardo al quale deve ritenersi, dunque, operante la presunzione, sia pure semplice, di veridicità (Cass. Civ., sez. III, n. 512/2025; sez. III, n. 836/2021).
Altrettanto indeterminata, oltre che formulata per la prima volta in sede di impugnazione, risulta la censura in ordine ad un presunto mancato rispetto dei listini.
Priva di fondamento risulta, infine, la domanda di risarcimento danni.
La conoscenza/conoscibilità delle tariffe applicate e la possibilità di verificare quotidianamente i propri consumi visionando il contatore da parte della escludono già di per sé che la ritardata fatturazione possa aver CP_4 compromesso in capo alla utente, anche in termini di mera chance, la possibilità di accedere consapevolmente alle offerte alternative rinvenibili sul mercato.
In ogni caso, l'opponente nulla ha allegato, ancor prima che provato, riguardo alla reale esistenza di proposte di altri soggetti esercenti la somministrazione di energia elettrica recanti nel periodo oggetto di causa condizioni più favorevoli di quelle praticate da CP_2
10 Per le ragioni esposte, in riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e/o ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
Per quanto sopra, in ragione del rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da quest'ultima, soccombente, va condannata al Controparte_4 pagamento, nei confronti di delle spese del primo grado di Parte_3 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €4.100,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €800,00 per la fase di studio della controversia,
€600,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.500,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge e, nei confronti di e di Parte_3 CP_3
di quelle del secondo grado di giudizio, liquidate, secondo i medesimi
[...] parametri, per in complessivi €4.032,50, di cui €3.650,00 per Parte_3 compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €900,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €950,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.000,00 per la fase decisionale) ed €382,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per CP_3
in complessivi €2.070,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a
[...]
€26.000,00; €600,00 per la fase di studio della controversia, €470,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €1.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Allo stesso modo, le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico di
Controparte_4
A seguito del rigetto dell'appello incidentale, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002,
11 perché versi un ulteriore importo a titolo di contributo Controparte_4 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità
o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto).
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
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p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale proposti, rispettivamente, da quale Parte_3 procuratrice di e e da Controparte_2 Parte_2 Controparte_4 avverso la sentenza n. 898/2019 Reg. Sent., del 24 giugno 2019, pubblicata il 26 giugno 2019, emessa dal Tribunale di Agrigento nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1287/2016 R.G.., così provvede:
- in accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 306/2016 del 10/14 marzo 2016, emesso dal Tribunale di Agrigento;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna al pagamento, nei confronti di Controparte_4 Parte_3
delle spese del primo grado di giudizio, che si liquidano in
[...] complessivi €4.100,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge e, nei confronti di e di Parte_3 CP_3
di quelle del secondo grado di giudizio, che si liquidano, per
[...]
in complessivi €4.032,50, di cui €3.650,00 per compensi ed Parte_3
€382,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per in complessivi €2.070,00 per compensi, oltre CPA, CP_3
IVA e rimborso forfetario come per legge;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico di Controparte_4
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché versi un ulteriore Controparte_4 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 07 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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