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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/06/2024, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2261/2019 r.g. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Roberta Ventrici, per procura alle liti del 02.04.2015, per notar rep. n. Persona_1
153.618 - racc. n. 31486, in virtù del Decreto Dirigenziale di conferimento incarico, in atti;
ATTORE – OPPONENTE
CONTRO in persona del rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Ciro Esposito e Antonio Angrisani, in virtù di procura alle liti allegata al decreto ingiuntivo n. 343/2019 del Tribunale di Catanzaro
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo - Erogazione Contributi Comunitari;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15.02.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 343/2019, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 13/03/2019, notificatogli in data
20/03/2019, con il quale, su istanza della si ingiungeva il pagamento Controparte_1
1 della somma di € 41.408,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo, nonché le spese e competenze della procedura monitoria, asseritamente dovuta per il mancato pagamento da parte dell'ente regionale di una parte del contributo comunitario cui la società ricorrente risultava essere stata ammessa.
Affermava al riguardo che, con Decreto Dirigenziale n. 8445 del 12/07/2011 era stata approvata la graduatoria relativa all'Avviso Pubblico di cui al DDS n. 14020 dell'8/10/2010 “Avviso Pubblico per gli aiuti alle imprese attraverso la concessione di borse lavoro, di incentivi occupazionali sotto forma di integrazione salariale e formazione continua come adattamento alle competenze” nella quale risultava ammessa a finanziamento anche la ditta ingiungente.
Il suddetto avviso era stato strutturato, secondo un “Atto di adesione ed obbligo” sottoscritto dalle parti, in due fasi: con la prima si prevedeva l'espletamento del tirocinio formativo in azienda per la durata di nove mesi, previa sottoscrizione di apposita convenzione;
con la seconda l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei soggetti che avevano espletato l'attività di cui alla fase 1, a seguito della quale la avrebbe erogato un incentivo all'impresa sotto forma di integrazione salariale pari Pt_1 ad una quota percentuale del costo sostenuto, esattamente del 50% (caso di specie) per i soggetti svantaggiati per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi successivi all'assunzione.
Con D.D. n. 17628 dell'11/12/2012, veniva liquidata all'impresa beneficiaria la somma di € 14.931,00, relativa al 1° e 2° trimestre del beneficio riconosciuto, e con successivo D.D. n. 9100 del 18/06/2013 veniva liquidato anche per il 3° trimestre l'importo di euro 8.100,00: per un totale di € 23.031,00.
Nella convenzione si era stabilito che l'impresa si impegnava ad assumere tre dipendenti, di cui due svantaggiati ed un disabile, e a tal fine le veniva concesso a titolo di aiuto un contributo complessivo di
€ 99.920,00. Sennonché la società beneficiaria di fatto assumeva tre soggetti svantaggiati, comportato, ciò la riparametrazione del contributo ammesso a finanziamento che veniva determinato, relativamente al primo anno in € 33.375,00, anziché ad € 39.500,00.
L'impresa beneficiaria trasmetteva la rendicontazione relativa al 1° anno della Fase 1, chiedendo così
l'erogazione di € 39.500,00 e per la Fase 2 di € 43.644,80.
In seguito alla richiesta la per procedere alla liquidazione del dovuto, chiedeva il Parte_1
Documento Unico di Regolarità Contributiva ( che, alla data del 25/03/2015, risultava essere Org_1 irregolare. Per tale motivo, non provvedeva alla liquidazione del contributo.
Ha evidenziato, comunque, che, da una verifica amministrativo-contabile, l'importo rendicontato era sensibilmente inferiore rispetto a quello richiesto dalla società anche perché non risultavano regolarmente tracciati i pagamenti relativi ai lavoratori assunti.
Si costituiva in giudizio contestando i motivi di opposizione. Controparte_1
2 Affermava al riguardo che le irregolarità contributive della società, rilevate dalla erano Parte_1 risalenti al mese marzo 2015 e furono successivamente sanate, tanto che le relative risultanze erano regolari già a partire dall'anno 2016, per cui alcun ostacolo esisteva alla concreta liquidazione di tutte le somme dovute.
Quanto al secondo motivo di opposizione, affermava di avere assunto n. 2 soggetti svantaggiati e n. 1 soggetto molto svantaggiato, di conseguenza l'integrazione dovuta dalla doveva essere Parte_1 erogato nella misura di pari al 50 % delle spese salariali complessivamente sostenute, quantificato complessivamente in € 41.408,00.
Contestava altresì la circostanza che gli importi salariali corrisposti ai lavoratori non fossero stati, in parte, erogati attraverso strumenti tracciabili. Produceva al riguardo documentazione attestante il pagamento mediante bonifici bancari, assegni circolari e assegni bancari, costituenti tutti strumenti di pagamento senz'altro idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.
Il Tribunale, con ordinanza del 16.09.2019 rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concedendo i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc.; con ordinanza del 18.05.2020 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.02.2024 la causa veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*** *** *** *** ***
La con l'atto introduttivo del giudizio ha inteso opporsi al D.I. 343/2019, emesso dal Parte_1
Tribunale di Catanzaro in data 13/03/2019 con il quale le è stato ingiunto di pagare alla
[...]
la somma di € 41.408,00 quale erogazione di un contributo concesso in Controparte_1 relazione alla richiesta di incentivo salariale presentata il 03.02.2015.
Secondo le prospettazioni dell'Ente opponente la somma non sarebbe dovuta, quantomeno nella misura indicata, sia per errori di calcolo effettuati dalla società in relazione alla qualità dei lavoratori assunti e alla percentuale delle spese rimborsabili, sia per irregolarità nella documentazione contabile che non consentirebbe di verificare i pagamenti effettuati dalla società secondo strumenti tracciabili, ma soprattutto per la presenza al momento della liquidazione di un DURC negativo.
La società opposta, costituendosi ha contestato le deduzioni e i motivi proposti da controparte, adducendo che i calcoli di quanto deve esserle erogato sono esatti, che, al contrario di quanto affermato dall'opponente, ogni pagamento di cui si chiede il rimborso è stato fatto utilizzando strumenti tracciabili e che, la situazione di irregolarità del DURC riscontrata dall'opponente in sede di liquidazione, era stata successivamente sanata, pertanto nulla ostava all'erogazione del contributo.
3 Produceva al riguardo copiosa documentazione attestante i pagamenti effettuati in favore dei lavoratori assunti e un aggiornato al 30.06.2016 che attestava la regolarità contributiva della società. Org_1
Ciò posto, a prescindere dalle argomentazioni riguardanti gli errori di calcolo e quelle concernenti la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla società che, al riguardo, ha depositato copiosa documentazione, non contestata dall'opponente, deve evidenziarsi che, secondo il disposto di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non possono procedere al pagamento e devono segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
L'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, previgente codice dei contratti pubblici) dispone, inoltre, che, in corso di ottenimento da parte della PA di un DURC irregolare, la P.A. può trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempimento. Non vi è dubbio quindi che, tenuto conto della normativa vigente, il pagamento non potesse essere effettuato, se non in presenza della regolarità contributiva attestata dal DURC (Documento unico di Regolarità contributiva). D'altra parte, trattandosi di documentazione di validità temporalmente determinata (90 giorni) l'eventuale esistenza di un DURC regolare al momento della presentazione della domanda, non esimeva la a verificare Pt_1 la regolarità del DURC anche in sede di liquidazione.
Ciò posto, dalla documentazione in atti, risulta che al 25.03.2015 (All.9 fascicolo di parte opponente), data in cui avrebbe dovuto essere effettuata la liquidazione il DURC della società Controparte_1
fosse negativo per l'esistenza di debiti contributivi della società e che, nonostante la
[...] situazione sia stata sanata, come dimostrato dal DURC del 30.06.2016 (All.3 fascicolo di parte opposta) in atti, tale situazione è rimasta immutata alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, come risulta dalla produzione documentale effettuata da parte opponente con le memorie ex art. 183 cpc.
Sul punto l'opposta ha documentato che in data 30.07.2019 ha proposto ricorso avverso le cartelle esattoriali sottese al debito della società e che il Tribunale di Castrovillari, in seno al procedimento n.
2749/2019 RG, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi.
Tuttavia, il fatto che nell'anno 2016 il DURC risultava essere positivo in quanto la società aveva sanato la propria posizione debitoria e che oggi ha dichiarato la regolarità della stessa nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, non dimostra certo che alla data di liquidazione, e a quella odierna la 4 generale regolarità del DURC. Pertanto, l'Ente, che ha riscontrato alla data di liquidazione del contributo, un DURC negativo, situazione che tutt'ora permane, ha legittimamente rifiutato il pagamento.
Le ulteriori questioni proposte da parte opponente restano assorbite dai superiori motivi, in relazione ai quali, va disposta la revoca del Decreto Ingiuntivo.
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, di cui al d.m. n.
147/2022, valore della causa compreso tra € 25.001,00 ed € 52.000,00, in favore della Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il D.I. n.343/2019, Parte_1 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 13/03/2019;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alle Controparte_1 spese di lite in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore che si Parte_1 liquidano in € 3.809,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
Catanzaro, lì 31 maggio 2024
IL GIUDICE
dott.ssa Song DAMIANI
5
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2261/2019 r.g. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Roberta Ventrici, per procura alle liti del 02.04.2015, per notar rep. n. Persona_1
153.618 - racc. n. 31486, in virtù del Decreto Dirigenziale di conferimento incarico, in atti;
ATTORE – OPPONENTE
CONTRO in persona del rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Ciro Esposito e Antonio Angrisani, in virtù di procura alle liti allegata al decreto ingiuntivo n. 343/2019 del Tribunale di Catanzaro
CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo - Erogazione Contributi Comunitari;
Conclusioni delle parti: all'udienza del 15.02.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 343/2019, emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 13/03/2019, notificatogli in data
20/03/2019, con il quale, su istanza della si ingiungeva il pagamento Controparte_1
1 della somma di € 41.408,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo, nonché le spese e competenze della procedura monitoria, asseritamente dovuta per il mancato pagamento da parte dell'ente regionale di una parte del contributo comunitario cui la società ricorrente risultava essere stata ammessa.
Affermava al riguardo che, con Decreto Dirigenziale n. 8445 del 12/07/2011 era stata approvata la graduatoria relativa all'Avviso Pubblico di cui al DDS n. 14020 dell'8/10/2010 “Avviso Pubblico per gli aiuti alle imprese attraverso la concessione di borse lavoro, di incentivi occupazionali sotto forma di integrazione salariale e formazione continua come adattamento alle competenze” nella quale risultava ammessa a finanziamento anche la ditta ingiungente.
Il suddetto avviso era stato strutturato, secondo un “Atto di adesione ed obbligo” sottoscritto dalle parti, in due fasi: con la prima si prevedeva l'espletamento del tirocinio formativo in azienda per la durata di nove mesi, previa sottoscrizione di apposita convenzione;
con la seconda l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei soggetti che avevano espletato l'attività di cui alla fase 1, a seguito della quale la avrebbe erogato un incentivo all'impresa sotto forma di integrazione salariale pari Pt_1 ad una quota percentuale del costo sostenuto, esattamente del 50% (caso di specie) per i soggetti svantaggiati per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi successivi all'assunzione.
Con D.D. n. 17628 dell'11/12/2012, veniva liquidata all'impresa beneficiaria la somma di € 14.931,00, relativa al 1° e 2° trimestre del beneficio riconosciuto, e con successivo D.D. n. 9100 del 18/06/2013 veniva liquidato anche per il 3° trimestre l'importo di euro 8.100,00: per un totale di € 23.031,00.
Nella convenzione si era stabilito che l'impresa si impegnava ad assumere tre dipendenti, di cui due svantaggiati ed un disabile, e a tal fine le veniva concesso a titolo di aiuto un contributo complessivo di
€ 99.920,00. Sennonché la società beneficiaria di fatto assumeva tre soggetti svantaggiati, comportato, ciò la riparametrazione del contributo ammesso a finanziamento che veniva determinato, relativamente al primo anno in € 33.375,00, anziché ad € 39.500,00.
L'impresa beneficiaria trasmetteva la rendicontazione relativa al 1° anno della Fase 1, chiedendo così
l'erogazione di € 39.500,00 e per la Fase 2 di € 43.644,80.
In seguito alla richiesta la per procedere alla liquidazione del dovuto, chiedeva il Parte_1
Documento Unico di Regolarità Contributiva ( che, alla data del 25/03/2015, risultava essere Org_1 irregolare. Per tale motivo, non provvedeva alla liquidazione del contributo.
Ha evidenziato, comunque, che, da una verifica amministrativo-contabile, l'importo rendicontato era sensibilmente inferiore rispetto a quello richiesto dalla società anche perché non risultavano regolarmente tracciati i pagamenti relativi ai lavoratori assunti.
Si costituiva in giudizio contestando i motivi di opposizione. Controparte_1
2 Affermava al riguardo che le irregolarità contributive della società, rilevate dalla erano Parte_1 risalenti al mese marzo 2015 e furono successivamente sanate, tanto che le relative risultanze erano regolari già a partire dall'anno 2016, per cui alcun ostacolo esisteva alla concreta liquidazione di tutte le somme dovute.
Quanto al secondo motivo di opposizione, affermava di avere assunto n. 2 soggetti svantaggiati e n. 1 soggetto molto svantaggiato, di conseguenza l'integrazione dovuta dalla doveva essere Parte_1 erogato nella misura di pari al 50 % delle spese salariali complessivamente sostenute, quantificato complessivamente in € 41.408,00.
Contestava altresì la circostanza che gli importi salariali corrisposti ai lavoratori non fossero stati, in parte, erogati attraverso strumenti tracciabili. Produceva al riguardo documentazione attestante il pagamento mediante bonifici bancari, assegni circolari e assegni bancari, costituenti tutti strumenti di pagamento senz'altro idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010.
Il Tribunale, con ordinanza del 16.09.2019 rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concedendo i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc.; con ordinanza del 18.05.2020 rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15.02.2024 la causa veniva trattenuta a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
*** *** *** *** ***
La con l'atto introduttivo del giudizio ha inteso opporsi al D.I. 343/2019, emesso dal Parte_1
Tribunale di Catanzaro in data 13/03/2019 con il quale le è stato ingiunto di pagare alla
[...]
la somma di € 41.408,00 quale erogazione di un contributo concesso in Controparte_1 relazione alla richiesta di incentivo salariale presentata il 03.02.2015.
Secondo le prospettazioni dell'Ente opponente la somma non sarebbe dovuta, quantomeno nella misura indicata, sia per errori di calcolo effettuati dalla società in relazione alla qualità dei lavoratori assunti e alla percentuale delle spese rimborsabili, sia per irregolarità nella documentazione contabile che non consentirebbe di verificare i pagamenti effettuati dalla società secondo strumenti tracciabili, ma soprattutto per la presenza al momento della liquidazione di un DURC negativo.
La società opposta, costituendosi ha contestato le deduzioni e i motivi proposti da controparte, adducendo che i calcoli di quanto deve esserle erogato sono esatti, che, al contrario di quanto affermato dall'opponente, ogni pagamento di cui si chiede il rimborso è stato fatto utilizzando strumenti tracciabili e che, la situazione di irregolarità del DURC riscontrata dall'opponente in sede di liquidazione, era stata successivamente sanata, pertanto nulla ostava all'erogazione del contributo.
3 Produceva al riguardo copiosa documentazione attestante i pagamenti effettuati in favore dei lavoratori assunti e un aggiornato al 30.06.2016 che attestava la regolarità contributiva della società. Org_1
Ciò posto, a prescindere dalle argomentazioni riguardanti gli errori di calcolo e quelle concernenti la tracciabilità dei pagamenti effettuati dalla società che, al riguardo, ha depositato copiosa documentazione, non contestata dall'opponente, deve evidenziarsi che, secondo il disposto di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, devono verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non possono procedere al pagamento e devono segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
L'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, previgente codice dei contratti pubblici) dispone, inoltre, che, in corso di ottenimento da parte della PA di un DURC irregolare, la P.A. può trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempimento. Non vi è dubbio quindi che, tenuto conto della normativa vigente, il pagamento non potesse essere effettuato, se non in presenza della regolarità contributiva attestata dal DURC (Documento unico di Regolarità contributiva). D'altra parte, trattandosi di documentazione di validità temporalmente determinata (90 giorni) l'eventuale esistenza di un DURC regolare al momento della presentazione della domanda, non esimeva la a verificare Pt_1 la regolarità del DURC anche in sede di liquidazione.
Ciò posto, dalla documentazione in atti, risulta che al 25.03.2015 (All.9 fascicolo di parte opponente), data in cui avrebbe dovuto essere effettuata la liquidazione il DURC della società Controparte_1
fosse negativo per l'esistenza di debiti contributivi della società e che, nonostante la
[...] situazione sia stata sanata, come dimostrato dal DURC del 30.06.2016 (All.3 fascicolo di parte opposta) in atti, tale situazione è rimasta immutata alla data di proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, come risulta dalla produzione documentale effettuata da parte opponente con le memorie ex art. 183 cpc.
Sul punto l'opposta ha documentato che in data 30.07.2019 ha proposto ricorso avverso le cartelle esattoriali sottese al debito della società e che il Tribunale di Castrovillari, in seno al procedimento n.
2749/2019 RG, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi.
Tuttavia, il fatto che nell'anno 2016 il DURC risultava essere positivo in quanto la società aveva sanato la propria posizione debitoria e che oggi ha dichiarato la regolarità della stessa nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, non dimostra certo che alla data di liquidazione, e a quella odierna la 4 generale regolarità del DURC. Pertanto, l'Ente, che ha riscontrato alla data di liquidazione del contributo, un DURC negativo, situazione che tutt'ora permane, ha legittimamente rifiutato il pagamento.
Le ulteriori questioni proposte da parte opponente restano assorbite dai superiori motivi, in relazione ai quali, va disposta la revoca del Decreto Ingiuntivo.
Le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate, di cui al d.m. n.
147/2022, valore della causa compreso tra € 25.001,00 ed € 52.000,00, in favore della Parte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il D.I. n.343/2019, Parte_1 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 13/03/2019;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alle Controparte_1 spese di lite in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore che si Parte_1 liquidano in € 3.809,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, I.v.a. e C.p.a. come per legge.
Catanzaro, lì 31 maggio 2024
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