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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7648/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7648 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Anna Radice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Leopardi n. 21;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
CONCLUSIONI
In via principale e nel merito: affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Persona_1 responsabilità genitoriale – congiuntamente – in ordine alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia;
disporre il collocamento della minore in modalità prevalente presso la madre in Desio (MB) via Pirandello
n.6; disporre il seguente diritto di visita per il padre e/o nelle modalità che il Tribunale ritenga più opportune nell'interesse della minore, il padre possa vedere la minore a weekend alternati dal venerdì sera ore 18,30 fino alla domenica sera ore 19,00, uno o due giorni infrasettimanali in base alle esigenze della minore, tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno o la suddivisione paritetica del solo periodo estivo, le vacanze Natalizie e
Pasquali verranno suddivise equamente tra entrambi i genitori ad anni alterni, i ponti e le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza; ordinare che il signor contribuisca al mantenimento della figlia minore con la corresponsione di CP_1 una somma mensile pari ad euro 450,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e/o la diversa maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) così come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Monza in ragione del 50% con la ricorrente;
l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla IGnora;
Parte_1 ammonire parte resistente per la violazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore e condannare parte resistente, il genitore inadempiente, al risarcimento del danno nella somma che il
Tribunale riterrà di giustizia in favore di parte ricorrente;
in ogni caso adottare i provvedimenti opportuni anche d'ufficio ex art. 473 bis n. 39 c.p.c.; condannare il resistente a rifondere alla ricorrente le spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Con pronuncia immediatamente esecutiva.
ISTANZE ISTRUTTORIE
In via istruttoria:
- Ammettersi prova per interpello della IGnora su tutto quanto dedotto in narrativa Parte_1 nel ricorso introduttivo anteposto da Vero che, oltre che dai capitoli di prova formulati di seguito.
pagina 2 di 9 - Ammettersi prova contraria sui capitoli avversari, ove dedotti ed ammessi, anche con i testi che verranno successivamente indicati nei termini di rito.
Si chiede l'ammissione a prova per testi sui seguenti capitoli di prova, espunti eventuali giudizi e/o valutazioni, nonché a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente formulati da controparte:
Vero che è collocata in via prevalente presso la madre dal mese di giugno 2024. PE
Vero che il padre IG. vede la figlia a weekend alternati dal venerdì alla domenica. CP_1
Vero che il padre IG. durante i giorni infrasettimanali vede la figlia il mercoledì dalle 18,30 alle CP_1
20,30.
Vero che la madre IG.ra è solita accompagnare a pallavolo. Parte_1 PE
Vero che la madre IG.ra è solita accompagnare al catechismo. Parte_1 PE
Vero che la madre IG.ra è solita accompagnare a scuola. Parte_1 PE
Vero che il padre chiede spesso alla ricorrente di saltare o di modificare il giorno di visita della figlia infrasettimanale.
Vero che il padre IG. ha saltato il weekend di competenza del mese di febbraio, disinteressandosi CP_1 del recupero.
Vero che la madre ha chiesto al padre la suddivisione del periodo estivo anno 2025.
Vero che il padre IG. terrà la figlia per le vacanze pasquali 2025, solo tre giorni dal venerdì 18 CP_1 aprile a domenica 20 aprile, su quindici giorni di vacanza.
Vero che la madre IG.ra ha dovuto organizzare la domenica di ritiro per la cresima di Parte_1 PE fissata in data 23 marzo 2025, visto il rifiuto del padre di portare la minore.
Vero che la madre IG.ra provvede ad ogni esigenza della minore e si fa carico delle spese Parte_1 straordinarie, chiedendo il versamento il padre.
Vero che la madre IG.ra ha provveduto a pagare interamente la pallavolo per . Parte_1 PE
Vero che la madre IG.ra ha provveduto a pagare interamente le ripetizioni scolastiche per Parte_1
. PE
Vero che la madre IG.ra provvede al mantenimento ordinario della minore, visto che Parte_1 trascorre diverso tempo con la stessa.
Vero che il padre ha sottratto la somma di € 100,00 dal salvadanaio di , arrecando sofferenza alla PE figlia
Si indicano a Teste sui capitoli di prova:
residente in [...], sui seguenti capitoli di prova Testimone_1
n.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. residente in [...] sui seguenti capitoli di prova n. Testimone_2
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. pagina 3 di 9 B) Si richiede che l'Ill.mo Tribunale voglia incaricare la competente Guardia di Finanza/Agenzia delle Entrate di effettuare indagini sui redditi dichiarati e/o effettivamente percepiti, sul patrimonio mobiliare e immobiliare del IG. con invito a procedere anche ad indagini CP_1 finanziarie autorizzando l'interrogazione dell'Archivio dei Rapporti allo scopo di individuare gli istituti di credito e gli altri intermediari presso cui la ricorrente intrattiene rapporti continuativi, ha conti correnti e/o conti titoli intestati e/o cointestati, ha delega ad operare o ha effettuato operazioni occasionali, ordinando l'acquisizione di estratti di conto corrente ,estratti conto titoli, estratti conto delle carte di credito e ogni altra documentazione ritenuta necessaria relativamente agli ultimi tre anni.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche a prova contraria.
pagina 4 di 9 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. e 473bis.29 c.p.c. esponeva che dalla Parte_1 unione con nasceva (17.07.2014); che i rapporti afferenti la minore CP_1 PE venivano regolamentati giusto decreto n. cronol. 13875/2022 del 8.9.2022, poi modificato su accordo congiunto in data 27.03.2024, con affido condiviso, collocamento anagrafico presso il padre, ma regime di visite a settimane alterne, mantenimento ordinario della minore gravante su ciascun genitore per i tempi di rispettiva permanenza e ripartizione al 50% dei costi della mensa, delle spese straordinarie e dell'assegno unico;
esponeva che dopo l'accordo il padre si era rifiutato di attuarlo e la minore si era trasferita presso la casa materna;
che egli teneva la minore a fine settimana alternati ed il mercoledì, ma non versava nulla per il suo mantenimento;
esponeva di lavorare come parrucchiera con reddito mensile di euro 1.100; di vivere in immobile di proprietà gravato da muto di euro 390 mensili, oltre ad euro 160 di spese condominiali e che il resistente lavorava con reddito mensile di euro 1600; concludeva domandando il collocamento della minore presso di sé, la regolamentazione dei tempi di visita presso il padre e che egli versasse euro 450 a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, di poter percepire il 100%
l'assegno unico.
Nonostante la ritualità della notifica (ritirata a mani dopo il deposito ex articolo 140 c.p.c.), il resistente non si costituiva, ma compariva personalmente alla udienza del 10.4.2025, ove le parti dichiaravano:
: vivo a Desio in una casa di mia proprietà esclusiva, gravata da mutuo di 392 euro Parte_1 mensili;
vivo con mia figlia, lavoro a Monza come parrucchiera, con reddito mensile di 1150 euro circa, prendo l'assegno unico al 100% che è di euro 230 mensili. Adesso mia figlia sta da me, vede il papà una volta la settimana, a cena, e a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica, ma a volte dal sabato alla domenica e a volta salta. Ho un finanziamento con rata mensile di euro 60.
: vivo a Desio in locazione con canone mensile di 630 euro già comprensivo delle spese condominiali, Email_1 io ho perso il lavoro e adesso lavoro nella mia ex azienda e faccio trasporto medicinali, con reddito mensile di 1300/1400 circa, mi scade il contratto questo mese. Ho qualche arretrato degli affitti, tre mesi. È vero che adesso vedo mia figlia come ha detto la signora. Sto pagando integralmente la mensa che è di 5,50 euro al giorno circa. Sono circa 110 euro al mese per i mesi che va a scuola e poi le ho dato tutto l'assegno unico. Ho un finanziamento Findomestic. Posso dare altri 100 euro al mese.
La mia offerta è poi 200 euro di contributo, la metà della mensa e il 100% dell'assegno unico a lei. Oltre al 50% delle spese straordinarie, dovrò anche cambiare casa perché mi hanno dato disdetta.
Il legale della ricorrente insisteva nelle domande.
*******
Ritenuto che le domande possano trovare accoglimento per i motivi di cui in appresaso: il procedimento di revisione può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla pagina 5 di 9 nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis
Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993).
Ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale.
La prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento di modifica;
l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali in tema di onere probatorio.
Nel caso di specie, con un primo provvedimento del 8.9.2022 il Tribunale di Monza, stante l'elevata conflittualità tra le parti, disponeva l'affido della minore al Comune di Desio, la collocava presso il padre come già disposto all'esito della CTU, per non stravolgerne le abitudini di vita, rilevava in ogni caso che la ricorrente era maggiormente normativa e che il padre tendeva ad intromettersi nella relazione madre figlia, poneva a carico della odierna ricorrente un contributo al mantenimento della figlia di euro 200, oltre al 50% delle spese straordinarie (documento 3 ricorrente).
L'ultima regolamentazione dei rapporti tra le parti, su conclusioni congiunte recepite dal decreto 27.3.2024
Tribunale di Monza (documento 4 ricorrente), prevedeva il collocamento anagrafico presso il padre, e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso i genitori a settimane alterne, con ripartizione al 50% dei costi di mantenimento della minore e dell'assegno unico.
Secondo le allegazioni della ricorrente, subito dopo il decreto il resistente avrebbe inottemperato gli accordi, omettendo di tenere con sé la minore, se non nel corso dei fine settimana e si sarebbe PE dunque trasferita presso la madre.
Le allegazioni della ricorrente trovano una prima conferma nei files audio prodotti in giudizio, dai quali emerge che il resistente lamenta problemi di lavoro, di aver perso l'occupazione e di averne trovata un'altra, con conseguenti impegni lavorativi che gli inibiscono di tenere con sé la minore per tempi ampi;
egli fa riferimento ad una gestione di nei soli fine settimana e lamenta anche difficoltà economiche PE
(documenti 13 e 15 ricorrente).
Dalla relazione dei servizi sociali in vista della udienza del 10.4.2025 emerge che le parti sono state lungamente seguite dai servizi fin dal 2019, hanno effettuato un proficuo percorso di coordinazione genitoriale, fino ad organizzarsi per la gestione della figlia a settimane alterne;
dopo la perdita di lavoro di
, ed il reperimento di nuova occupazione, i suoi orari lavorativi non gli consentivano di gestire più CP_1
con tali modalità; la minore è stata dunque collocata in via prevalente presso la madre;
il padre PE lamenta però l'impossibilità di assumere nuovi oneri economici.
pagina 6 di 9 Egli ha infatti perso il lavoro nel 2024 e non è ancora riuscito a trovare un'occupazione stabile;
oggi trasporta farmaci sul territorio, ma presenta molti debiti anche per canoni di locazione non corrisposti ed utenze;
la situazione economica gli avrebbe inibito la costituzione in giudizio.
Le parti riportano in ogni caso una situazione della minore serena, siccome la relazione tra i genitori;
agli operatori la minore ha riferito di trovarsi bene presso la madre e che il padre oggi ha meno tempo per lei.
Gli operatori evidenziano l'assenza di pregiudizi per la minore nell'attuale situazione.
Alla udienza del 10.4.2025 il resistente, comparso personalmente, ha confermato quanto già dichiarato ai servizi sociali, ed allegato dalla ricorrente.
Deve dunque ritenersi provato che ad oggi la minore permanga essenzialmente presso l'abitazione materna e trascorra con il padre soltanto alcuni fine settimana;
le condizioni devono dunque essere modificate ed attuate alla realtà fattuale.
Quanto agli aspetti economici, la ricorrente è parrucchiera e nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito di euro 15.707 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1.150 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Vive in immobile di proprietà gravato da mutuo di euro 390, oltre ad euro 160 mensili di spese condominiali.
Percepisce il 100% dell'assegno unico, pari ad euro 230, e rimborsa finanziamento di euro 60.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 270.
Dall'esame degli estratti di conto corrente non emergono né gli emolumenti, né prelievi di denaro contante, il che induce a pensare che ella ne abbia a disposizione per altre vie.
L'attuale condizione occupazionale e reddituale del resistente sono ignote;
dalla relazione dei servizi sociali emerge che egli avrebbe perso il lavoro e reperito poi soltanto occupazioni precarie, maturando debiti per canone di locazione e utenze;
oggi i genitori lo avrebbero raggiunto dalla Sicilia, nell'impossibilità economica per di affrontare le relative spese di viaggio. CP_1
Alla udienza del 10.4.2025 ha dichiarato di lavorare con contratto a termine e reddito di euro 1400, di vivere in locazione con canone mensile di euro 630.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile residua è di euro
270.
si è dichiarato disponibile a pagare euro 200 mensili, oltre al 50% della mensa (euro 55 mensili), CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, con tutto l'assegno unico in capo alla ricorrente.
Alla luce di quanto precede, considerato che anche l'eventuale condizione di disoccupazione non lo esimerebbe dal contribuire al mantenimento della minore, in una misura atta a soddisfarne le principali esigenze di vita, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., deve dunque essere determinato come in pagina 7 di 9 dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda, poiché la minore vive presso la madre da epoca anteriore.
L'intero importo dell'assegno unico verrà percepito della madre, in quanto collocataria prevalente della figlia.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Definitivamente Pronunciando sull'epigrafato ricorso e ferme restando le ulteriori statuizioni di cui al decreto 27.3.2024 del Tribunale di Monza:
-colloca la minore presso la madre;
-dispone che il padre possa vederla e tenerla con sé a fine settimana alternati dal venerdì alle 18 alla domenica alle 21.30; un giorno ogni settimana (in difetto di migliore accordo il mercoledì) dalle 18 alle
21.30; tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
una settimana durante le vacanze Natalizie, alternando di anno in anno il periodo 23/30 dicembre con quello 31 dicembre /6 gennaio;
ad anni alterni con la madre il giorno di
Pasqua o il lunedì dopo Pasqua;
i ponti e le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza;
- con decorrenza novembre 2024 pone a carico del resistente l'importo di euro 250,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2025 e con riferimento al mese di novembre 2024. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le pagina 8 di 9 sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro
(es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non
è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
-. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico;
-spese di lite irripetibili.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Laura Gaggiotti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7648 /2024 promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 con l'avvocato Anna Radice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Leopardi n. 21;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
CONCLUSIONI
In via principale e nel merito: affidare la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Persona_1 responsabilità genitoriale – congiuntamente – in ordine alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della figlia;
disporre il collocamento della minore in modalità prevalente presso la madre in Desio (MB) via Pirandello
n.6; disporre il seguente diritto di visita per il padre e/o nelle modalità che il Tribunale ritenga più opportune nell'interesse della minore, il padre possa vedere la minore a weekend alternati dal venerdì sera ore 18,30 fino alla domenica sera ore 19,00, uno o due giorni infrasettimanali in base alle esigenze della minore, tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno o la suddivisione paritetica del solo periodo estivo, le vacanze Natalizie e
Pasquali verranno suddivise equamente tra entrambi i genitori ad anni alterni, i ponti e le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza; ordinare che il signor contribuisca al mantenimento della figlia minore con la corresponsione di CP_1 una somma mensile pari ad euro 450,00, entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, e/o la diversa maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà di giustizia, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive) così come previste dalle Linee Guida del Tribunale di Monza in ragione del 50% con la ricorrente;
l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla IGnora;
Parte_1 ammonire parte resistente per la violazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della minore e condannare parte resistente, il genitore inadempiente, al risarcimento del danno nella somma che il
Tribunale riterrà di giustizia in favore di parte ricorrente;
in ogni caso adottare i provvedimenti opportuni anche d'ufficio ex art. 473 bis n. 39 c.p.c.; condannare il resistente a rifondere alla ricorrente le spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Con pronuncia immediatamente esecutiva.
ISTANZE ISTRUTTORIE
In via istruttoria:
- Ammettersi prova per interpello della IGnora su tutto quanto dedotto in narrativa Parte_1 nel ricorso introduttivo anteposto da Vero che, oltre che dai capitoli di prova formulati di seguito.
pagina 2 di 9 - Ammettersi prova contraria sui capitoli avversari, ove dedotti ed ammessi, anche con i testi che verranno successivamente indicati nei termini di rito.
Si chiede l'ammissione a prova per testi sui seguenti capitoli di prova, espunti eventuali giudizi e/o valutazioni, nonché a prova contraria sui capitoli di prova eventualmente formulati da controparte:
Vero che è collocata in via prevalente presso la madre dal mese di giugno 2024. PE
Vero che il padre IG. vede la figlia a weekend alternati dal venerdì alla domenica. CP_1
Vero che il padre IG. durante i giorni infrasettimanali vede la figlia il mercoledì dalle 18,30 alle CP_1
20,30.
Vero che la madre IG.ra è solita accompagnare a pallavolo. Parte_1 PE
Vero che la madre IG.ra è solita accompagnare al catechismo. Parte_1 PE
Vero che la madre IG.ra è solita accompagnare a scuola. Parte_1 PE
Vero che il padre chiede spesso alla ricorrente di saltare o di modificare il giorno di visita della figlia infrasettimanale.
Vero che il padre IG. ha saltato il weekend di competenza del mese di febbraio, disinteressandosi CP_1 del recupero.
Vero che la madre ha chiesto al padre la suddivisione del periodo estivo anno 2025.
Vero che il padre IG. terrà la figlia per le vacanze pasquali 2025, solo tre giorni dal venerdì 18 CP_1 aprile a domenica 20 aprile, su quindici giorni di vacanza.
Vero che la madre IG.ra ha dovuto organizzare la domenica di ritiro per la cresima di Parte_1 PE fissata in data 23 marzo 2025, visto il rifiuto del padre di portare la minore.
Vero che la madre IG.ra provvede ad ogni esigenza della minore e si fa carico delle spese Parte_1 straordinarie, chiedendo il versamento il padre.
Vero che la madre IG.ra ha provveduto a pagare interamente la pallavolo per . Parte_1 PE
Vero che la madre IG.ra ha provveduto a pagare interamente le ripetizioni scolastiche per Parte_1
. PE
Vero che la madre IG.ra provvede al mantenimento ordinario della minore, visto che Parte_1 trascorre diverso tempo con la stessa.
Vero che il padre ha sottratto la somma di € 100,00 dal salvadanaio di , arrecando sofferenza alla PE figlia
Si indicano a Teste sui capitoli di prova:
residente in [...], sui seguenti capitoli di prova Testimone_1
n.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. residente in [...] sui seguenti capitoli di prova n. Testimone_2
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. pagina 3 di 9 B) Si richiede che l'Ill.mo Tribunale voglia incaricare la competente Guardia di Finanza/Agenzia delle Entrate di effettuare indagini sui redditi dichiarati e/o effettivamente percepiti, sul patrimonio mobiliare e immobiliare del IG. con invito a procedere anche ad indagini CP_1 finanziarie autorizzando l'interrogazione dell'Archivio dei Rapporti allo scopo di individuare gli istituti di credito e gli altri intermediari presso cui la ricorrente intrattiene rapporti continuativi, ha conti correnti e/o conti titoli intestati e/o cointestati, ha delega ad operare o ha effettuato operazioni occasionali, ordinando l'acquisizione di estratti di conto corrente ,estratti conto titoli, estratti conto delle carte di credito e ogni altra documentazione ritenuta necessaria relativamente agli ultimi tre anni.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche a prova contraria.
pagina 4 di 9 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. e 473bis.29 c.p.c. esponeva che dalla Parte_1 unione con nasceva (17.07.2014); che i rapporti afferenti la minore CP_1 PE venivano regolamentati giusto decreto n. cronol. 13875/2022 del 8.9.2022, poi modificato su accordo congiunto in data 27.03.2024, con affido condiviso, collocamento anagrafico presso il padre, ma regime di visite a settimane alterne, mantenimento ordinario della minore gravante su ciascun genitore per i tempi di rispettiva permanenza e ripartizione al 50% dei costi della mensa, delle spese straordinarie e dell'assegno unico;
esponeva che dopo l'accordo il padre si era rifiutato di attuarlo e la minore si era trasferita presso la casa materna;
che egli teneva la minore a fine settimana alternati ed il mercoledì, ma non versava nulla per il suo mantenimento;
esponeva di lavorare come parrucchiera con reddito mensile di euro 1.100; di vivere in immobile di proprietà gravato da muto di euro 390 mensili, oltre ad euro 160 di spese condominiali e che il resistente lavorava con reddito mensile di euro 1600; concludeva domandando il collocamento della minore presso di sé, la regolamentazione dei tempi di visita presso il padre e che egli versasse euro 450 a titolo di contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, di poter percepire il 100%
l'assegno unico.
Nonostante la ritualità della notifica (ritirata a mani dopo il deposito ex articolo 140 c.p.c.), il resistente non si costituiva, ma compariva personalmente alla udienza del 10.4.2025, ove le parti dichiaravano:
: vivo a Desio in una casa di mia proprietà esclusiva, gravata da mutuo di 392 euro Parte_1 mensili;
vivo con mia figlia, lavoro a Monza come parrucchiera, con reddito mensile di 1150 euro circa, prendo l'assegno unico al 100% che è di euro 230 mensili. Adesso mia figlia sta da me, vede il papà una volta la settimana, a cena, e a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica, ma a volte dal sabato alla domenica e a volta salta. Ho un finanziamento con rata mensile di euro 60.
: vivo a Desio in locazione con canone mensile di 630 euro già comprensivo delle spese condominiali, Email_1 io ho perso il lavoro e adesso lavoro nella mia ex azienda e faccio trasporto medicinali, con reddito mensile di 1300/1400 circa, mi scade il contratto questo mese. Ho qualche arretrato degli affitti, tre mesi. È vero che adesso vedo mia figlia come ha detto la signora. Sto pagando integralmente la mensa che è di 5,50 euro al giorno circa. Sono circa 110 euro al mese per i mesi che va a scuola e poi le ho dato tutto l'assegno unico. Ho un finanziamento Findomestic. Posso dare altri 100 euro al mese.
La mia offerta è poi 200 euro di contributo, la metà della mensa e il 100% dell'assegno unico a lei. Oltre al 50% delle spese straordinarie, dovrò anche cambiare casa perché mi hanno dato disdetta.
Il legale della ricorrente insisteva nelle domande.
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Ritenuto che le domande possano trovare accoglimento per i motivi di cui in appresaso: il procedimento di revisione può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla pagina 5 di 9 nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis
Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993).
Ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale.
La prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento di modifica;
l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali in tema di onere probatorio.
Nel caso di specie, con un primo provvedimento del 8.9.2022 il Tribunale di Monza, stante l'elevata conflittualità tra le parti, disponeva l'affido della minore al Comune di Desio, la collocava presso il padre come già disposto all'esito della CTU, per non stravolgerne le abitudini di vita, rilevava in ogni caso che la ricorrente era maggiormente normativa e che il padre tendeva ad intromettersi nella relazione madre figlia, poneva a carico della odierna ricorrente un contributo al mantenimento della figlia di euro 200, oltre al 50% delle spese straordinarie (documento 3 ricorrente).
L'ultima regolamentazione dei rapporti tra le parti, su conclusioni congiunte recepite dal decreto 27.3.2024
Tribunale di Monza (documento 4 ricorrente), prevedeva il collocamento anagrafico presso il padre, e la regolamentazione dei tempi di permanenza presso i genitori a settimane alterne, con ripartizione al 50% dei costi di mantenimento della minore e dell'assegno unico.
Secondo le allegazioni della ricorrente, subito dopo il decreto il resistente avrebbe inottemperato gli accordi, omettendo di tenere con sé la minore, se non nel corso dei fine settimana e si sarebbe PE dunque trasferita presso la madre.
Le allegazioni della ricorrente trovano una prima conferma nei files audio prodotti in giudizio, dai quali emerge che il resistente lamenta problemi di lavoro, di aver perso l'occupazione e di averne trovata un'altra, con conseguenti impegni lavorativi che gli inibiscono di tenere con sé la minore per tempi ampi;
egli fa riferimento ad una gestione di nei soli fine settimana e lamenta anche difficoltà economiche PE
(documenti 13 e 15 ricorrente).
Dalla relazione dei servizi sociali in vista della udienza del 10.4.2025 emerge che le parti sono state lungamente seguite dai servizi fin dal 2019, hanno effettuato un proficuo percorso di coordinazione genitoriale, fino ad organizzarsi per la gestione della figlia a settimane alterne;
dopo la perdita di lavoro di
, ed il reperimento di nuova occupazione, i suoi orari lavorativi non gli consentivano di gestire più CP_1
con tali modalità; la minore è stata dunque collocata in via prevalente presso la madre;
il padre PE lamenta però l'impossibilità di assumere nuovi oneri economici.
pagina 6 di 9 Egli ha infatti perso il lavoro nel 2024 e non è ancora riuscito a trovare un'occupazione stabile;
oggi trasporta farmaci sul territorio, ma presenta molti debiti anche per canoni di locazione non corrisposti ed utenze;
la situazione economica gli avrebbe inibito la costituzione in giudizio.
Le parti riportano in ogni caso una situazione della minore serena, siccome la relazione tra i genitori;
agli operatori la minore ha riferito di trovarsi bene presso la madre e che il padre oggi ha meno tempo per lei.
Gli operatori evidenziano l'assenza di pregiudizi per la minore nell'attuale situazione.
Alla udienza del 10.4.2025 il resistente, comparso personalmente, ha confermato quanto già dichiarato ai servizi sociali, ed allegato dalla ricorrente.
Deve dunque ritenersi provato che ad oggi la minore permanga essenzialmente presso l'abitazione materna e trascorra con il padre soltanto alcuni fine settimana;
le condizioni devono dunque essere modificate ed attuate alla realtà fattuale.
Quanto agli aspetti economici, la ricorrente è parrucchiera e nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito di euro 15.707 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1.150 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Vive in immobile di proprietà gravato da mutuo di euro 390, oltre ad euro 160 mensili di spese condominiali.
Percepisce il 100% dell'assegno unico, pari ad euro 230, e rimborsa finanziamento di euro 60.
Considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 270.
Dall'esame degli estratti di conto corrente non emergono né gli emolumenti, né prelievi di denaro contante, il che induce a pensare che ella ne abbia a disposizione per altre vie.
L'attuale condizione occupazionale e reddituale del resistente sono ignote;
dalla relazione dei servizi sociali emerge che egli avrebbe perso il lavoro e reperito poi soltanto occupazioni precarie, maturando debiti per canone di locazione e utenze;
oggi i genitori lo avrebbero raggiunto dalla Sicilia, nell'impossibilità economica per di affrontare le relative spese di viaggio. CP_1
Alla udienza del 10.4.2025 ha dichiarato di lavorare con contratto a termine e reddito di euro 1400, di vivere in locazione con canone mensile di euro 630.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze la sua disponibilità mensile residua è di euro
270.
si è dichiarato disponibile a pagare euro 200 mensili, oltre al 50% della mensa (euro 55 mensili), CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, con tutto l'assegno unico in capo alla ricorrente.
Alla luce di quanto precede, considerato che anche l'eventuale condizione di disoccupazione non lo esimerebbe dal contribuire al mantenimento della minore, in una misura atta a soddisfarne le principali esigenze di vita, visti i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., deve dunque essere determinato come in pagina 7 di 9 dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda, poiché la minore vive presso la madre da epoca anteriore.
L'intero importo dell'assegno unico verrà percepito della madre, in quanto collocataria prevalente della figlia.
Le spese di lite sono irripetibili, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Definitivamente Pronunciando sull'epigrafato ricorso e ferme restando le ulteriori statuizioni di cui al decreto 27.3.2024 del Tribunale di Monza:
-colloca la minore presso la madre;
-dispone che il padre possa vederla e tenerla con sé a fine settimana alternati dal venerdì alle 18 alla domenica alle 21.30; un giorno ogni settimana (in difetto di migliore accordo il mercoledì) dalle 18 alle
21.30; tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordare con l'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno;
una settimana durante le vacanze Natalizie, alternando di anno in anno il periodo 23/30 dicembre con quello 31 dicembre /6 gennaio;
ad anni alterni con la madre il giorno di
Pasqua o il lunedì dopo Pasqua;
i ponti e le altre festività seguiranno il criterio dell'alternanza;
- con decorrenza novembre 2024 pone a carico del resistente l'importo di euro 250,00, da versarsi alla ricorrente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2025 e con riferimento al mese di novembre 2024. Pone inoltre a carico del resistente il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive della figlia, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le pagina 8 di 9 sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro
(es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non
è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
-. dispone che la ricorrente percepisca il 100% dell'assegno unico;
-spese di lite irripetibili.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.4.2025
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
Il Presidente
Laura Gaggiotti
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