Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 30/04/2026, n. 7881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7881 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07881/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03794/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3794 del 2026, proposto da
SC EN, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Luca Savio De Luca, Eleonora Gaetani, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via DE Rosazza 32;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giulia Russo, Silvia Caldarelli, con domicilio digitale come in atti;
nei confronti
DE LE, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto n. 206/2026 prot. 0015935 del 27.01.2026, emesso dall'Università la Sapienza di Roma -Area Servizi per la Didattica e il Diritto allo Studio;
- del Decreto direttoriale del 24.05.2024, emesso dal Ministero dell'Università e della Ricerca, nella parte in cui all'art. 9, punto 5, afferma che “La mancata consultazione da parte del candidato della propria area riservata esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi pubblicato. Gli avvisi e le notizie caricati nell'area riservata del candidato sul sito www.universitaly.it relativi alla procedura concorsuale, ivi comprese quelle relative alle sedi di assegnazione per lo svolgimento della prova e quelle relative alla graduatoria, hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei candidati” (doc. 2);
- di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale compresa la comunicazione di avvio del procedimento nonché ove occorrer possa
- del Regolamento Studenti dei corsi di specializzazione D.R. n. 3204/2025 e dell'art. 2, comma 5 del medesimo Regolamento;
- della nota (risposta ticket) di CINECA Consorzio Interuniversitario del 24.11.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi Roma La Sapienza, Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa VA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna il decreto con cui l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha dichiarato la sua decadenza dalla Scuola di specializzazione in IA per l'anno accademico 2023/2024, disponendo l'annullamento d'ufficio di tutti gli atti di carriera e la restituzione delle somme percepite a titolo di borsa di studio, quantificate in € 24.784,35.
2. La ricostruzione dei fatti si fonda sulla documentazione prodotta in atti e può così sintetizzarsi.
3. Il ricorrente, a seguito del superamento della procedura nazionale di ammissione alle Scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al Decreto Direttoriale n. 678 del 24 maggio 2024, si immatricolava in data 7 ottobre 2024 presso la Scuola di specializzazione in IA dell'Università La Sapienza, versando la prima rata dei contributi di iscrizione e risultando regolarmente "Iscritto" nel sistema ministeriale Universitaly.
4. Successivamente, il ricorrente partecipava a una sessione straordinaria di recupero posti, apertasi il 9 ottobre 2024, per la specializzazione in Chirurgia vascolare presso l'Università di Milano. In data 18 ottobre 2024 otteneva l'assegnazione a tale sede, ma non perfezionava mai l'immatricolazione presso l'Ateneo milanese entro il termine previsto (17 ottobre 2024, poi prorogato).
5. Con nota del 31 ottobre 2024, il Primario della Scuola di IA, Prof. Evaristo Ettorre, convocava formalmente il ricorrente per la presa di servizio presso il Policlinico Umberto I di Roma, fissandola per il 4 novembre 2024.
6. Con decorrenza dal 4 novembre 2024, il dott. EN iniziava la frequenza del primo anno di specializzazione in IA, svolgendo per l'intero anno accademico le attività formative e assistenziali previste per gli specializzandi: turni assistenziali, gestione diretta di pazienti e relative patologie, prescrizione di terapie, redazione di schede di dimissione, esecuzione di elettrocardiogrammi ed emogasanalisi, discussione di esami ematochimici, giro visite, compilazione di modulistica sanitaria, accompagnamento di pazienti a esami di imaging.
7. A decorrere dal dicembre 2024 (comprensivo della mensilità di novembre), l'Università erogava mensilmente al ricorrente la borsa di studio prevista per gli specializzandi.
8. In data 5 novembre 2025, al termine del primo anno, il ricorrente sosteneva e superava con profitto l'esame annuale per l'ammissione al secondo anno di specializzazione.
9. Solo in data 16 dicembre 2025 — quindi a distanza di oltre un anno dall'immatricolazione e di tredici mesi dall'assegnazione su Chirurgia vascolare — l'Area Servizi per la Didattica e il Diritto allo Studio dell'Università La Sapienza comunicava al ricorrente l'avvio del procedimento di decadenza dallo status di specializzando. Nella comunicazione si riferiva che, dalla verifica amministrativa della posizione del ricorrente sul portale Universitaly, risultava la sua "rinuncia per riassegnazione su altra borsa" a partire dal 18 ottobre 2024.
10. Il ricorrente presentava dettagliate controdeduzioni, evidenziando di non aver mai rinunciato all'iscrizione presso il Corso di IA, di essersi regolarmente immatricolato e di aver svolto con profitto l'attività di specializzazione per l'intero anno accademico, senza che alcuno gli avesse mai eccepito irregolarità.
11. All'esito dell'istruttoria, con il provvedimento impugnato del 27 gennaio 2026, l'Università dichiarava l'avvenuta decadenza del dott. EN dalla qualità di medico specializzando con decorrenza dal 1° novembre 2024. Rilevava, in particolare, che:
- il candidato era stato "pienamente e immediatamente reso edotto" della propria posizione di "Decaduto" tramite l'aggiornamento dell'area riservata del portale Universitaly, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Bando;
- l'attività formativa svolta dal 1° novembre 2024 doveva considerarsi avvenuta "sine titulo";
- la percezione degli emolumenti integrava un'ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.;
- la condotta del ricorrente si configurava come contraria ai principi di autoresponsabilità, buona fede e leale cooperazione con l'Amministrazione.
13. Per l'effetto, l'Università disponeva l'annullamento d'ufficio in autotutela di tutti gli atti di carriera, certificatori e amministrativi connessi all'immatricolazione, e l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di borsa di studio a far data dal 1° novembre 2024, al netto dei contributi di iscrizione versati.
14. Con successiva nota del 3 aprile 2026, depositata in giudizio, l'Ateneo diffidava il ricorrente al pagamento della somma di € 24.784,35 entro 15 giorni, pena l'attivazione dell'azione esecutiva per il recupero coattivo del credito.
15. Avverso tali provvedimenti il ricorrente ha proposto il presente ricorso, articolato in otto censure, deducendo, in particolare:
- violazione degli artt. 4, 9 e 10 del Bando di concorso;
- eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e difetto di istruttoria;
- contraddittorietà dell'azione amministrativa;
- violazione del legittimo affidamento e dei principi di proporzionalità, buona fede e tutela del diritto allo studio (art. 34 Cost.);
- illegittimità della clausola del Bando che attribuisce valore di notifica alla pubblicazione su area riservata;
- nullità della comunicazione di decadenza sul portale Universitaly per difetto dei requisiti di cui all'art. 21-septies L. 241/1990;
- violazione dell'art. 21-nonies L. 241/1990 in tema di autotutela;
- incompetenza del Rettore.
16. Si è costituita in giudizio l'Università La Sapienza, contestando l'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. In particolare, l'Ateneo ha sostenuto:
- la correttezza dell'operato amministrativo, fondato sugli automatismi previsti dal Bando ministeriale;
- l'insussistenza di un affidamento tutelabile, in ragione dell'onere di consultazione dell'area riservata gravante sul candidato;
- la tempestività dell'intervento, consentito dal Regolamento d'Ateneo "in ogni momento";
- l'assenza di interesse del ricorrente alla conservazione del provvedimento, essendo l'attività svolta "sine titulo".
17. Si è, altresì, costituito in giudizio il Ministero intimato, senza tuttavia svolgere difese.
18. All’esito della camera di consiglio del 15 aprile 2026, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione con rituale preavviso alle parti di sentenza in forma semplificata.
19. Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’articolo 60 c.p.a.
20. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei sensi di seguito esposti.
21. La controversia in esame si colloca in un contesto procedimentale complesso, caratterizzato da una disciplina fortemente tecnicizzata e da automatismi informatici funzionali alla gestione centralizzata delle procedure di ammissione alle Scuole di specializzazione medica.
22. In tale ambito, le esigenze di efficienza, certezza e celerità delle procedure si intrecciano con i diritti fondamentali dei candidati, primo fra tutti il diritto allo studio costituzionalmente garantito (art. 34 Cost.), e richiedono all'interprete un'attenta valutazione delle peculiarità del caso concreto, alla luce dei principi generali che governano l'azione amministrativa.
23. Il Collegio ritiene doveroso premettere che la vicenda non è priva di profili di criticità anche sul versante del comportamento del ricorrente.
24. Emerge dagli atti che il dott. EN, dopo essersi regolarmente immatricolato presso la Scuola di IA il 7 ottobre 2024, ha partecipato pochi giorni dopo (9 ottobre 2024) a una sessione straordinaria di riassegnazione, ottenendo in data 18 ottobre 2024 l'assegnazione presso la Scuola di Chirurgia vascolare, senza tuttavia:
- perfezionare l'immatricolazione presso tale nuova sede entro i termini previsti;
- verificare con la dovuta attenzione e tempestività la propria posizione amministrativa sulla piattaforma ministeriale Universitaly.
25. Tale condotta appare connotata da una oggettiva leggerezza nell'utilizzo degli strumenti previsti dalla procedura concorsuale, che il ricorrente — quale soggetto pienamente capace e già laureato in Medicina — avrebbe dovuto gestire con maggiore diligenza, tanto più alla luce della complessità e delicatezza della fase di assegnazione.
26. Non può infatti non rilevarsi che il Bando ministeriale, all'art. 9, comma 5, pone espressamente a carico del candidato l'onere di consultare con regolarità l'area riservata del portale Universitaly, precisando che "la mancata consultazione da parte del candidato della propria area riservata esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi pubblicato".
27. Tale previsione, pur suscettibile di rilievi critici (come si vedrà infra), non è tuttavia priva di ratio, rispondendo a esigenze organizzative e gestionali connesse alla gestione centralizzata di procedure che coinvolgono migliaia di candidati e centinaia di sedi universitarie su tutto il territorio nazionale. L'imposizione di un onere di consultazione periodica costituisce, in tale contesto, uno strumento non irragionevole per garantire la tempestiva conoscenza da parte dei candidati delle assegnazioni, degli scorrimenti e delle eventuali modifiche della propria posizione amministrativa.
28. Deve pertanto riconoscersi che, in una prospettiva meramente astratta, la condotta negligente del ricorrente — il quale, pur avendo partecipato a una fase ulteriore di riassegnazione, non ha poi controllato la propria posizione — ben avrebbe potuto legittimare l'adozione di un tempestivo provvedimento di esclusione o decadenza, in quanto direttamente ricollegabile alla violazione delle regole procedimentali poste a presidio del corretto svolgimento della procedura e della certezza delle assegnazioni.
29. Ciò premesso, il Collegio ritiene, tuttavia, che il profilo decisivo della vicenda non risieda nella negligenza iniziale del ricorrente — che pure sussiste — ma nel comportamento tenuto dall'Amministrazione nei mesi successivi all'assegnazione del 18 ottobre 2024.
30. Ed infatti, nel caso di specie, il provvedimento di decadenza non è stato adottato in immediata connessione temporale con il fatto che ne avrebbe costituito il presupposto (l'assegnazione automatica su altra sede), ma è intervenuto a distanza di oltre un anno, precisamente:
- tredici mesi dopo l'assegnazione su Chirurgia vascolare (18 ottobre 2024);
- quattordici mesi dopo l'immatricolazione presso IA (7 ottobre 2024);
- dodici mesi dopo l'inizio della frequenza (4 novembre 2024).
31. Ma ciò che più rileva è che, in tale lasso temporale, l'Amministrazione non si è limitata a tollerare passivamente la presenza del ricorrente, bensì ha attivamente riconosciuto e consolidato il suo status di specializzando, attraverso una sequenza articolata e inequivoca di comportamenti concludenti:
a) ha convocato formalmente il ricorrente per la presa di servizio, con nota ufficiale del Primario della Scuola datata 31 ottobre 2024;
b) ha consentito e favorito l'inserimento del ricorrente nelle attività formative e assistenziali della Scuola per l'intero anno accademico, senza mai sollevare rilievi o contestazioni sulla legittimità della sua posizione;
c) ha erogato mensilmente, per oltre un anno, la borsa di studio prevista per gli specializzandi, con regolare liquidazione degli emolumenti;
d) ha ammesso il ricorrente a sostenere l'esame annuale di passaggio al secondo anno, in data 5 novembre 2025;
e) ha verbalizzato il superamento di tale esame, dando così atto formale del completamento positivo del primo anno;
f) ha inserito stabilmente il ricorrente nell'organizzazione assistenziale del Policlinico Umberto I, affidandogli mansioni di cura diretta dei pazienti, prescrizione di terapie, gestione di dati sanitari sensibili, compilazione di atti medici.
32. Questi non sono atti di mera inerzia o tolleranza, ma comportamenti positivi, reiterati e univoci, posti in essere da organi istituzionali dell'Ateneo (Primario della Scuola, strutture amministrative, commissioni d'esame), che hanno oggettivamente consolidato una situazione di fatto e di diritto incompatibile con la successiva declaratoria di decadenza retroattiva.
33. In particolare, la convocazione formale del 31 ottobre 2024, avvenuta dopo l'assegnazione su Chirurgia vascolare del 18 ottobre, costituisce un atto di riconoscimento inequivoco della permanenza del ricorrente presso la Scuola di IA, che smentisce alla radice la tesi secondo cui la posizione amministrativa del ricorrente sarebbe stata immediatamente e oggettivamente incompatibile con la prosecuzione del rapporto.
34. Ne consegue che, pur a fronte di una originaria condotta negligente del ricorrente, deve ritenersi interrotto quel necessario nesso di immediatezza e consequenzialità tra la violazione delle regole procedurali e la reazione amministrativa, che costituisce presupposto imprescindibile per la legittimità di un provvedimento di natura sostanzialmente espulsiva.
35. Diversamente opinando, si finirebbe per legittimare un esercizio del potere sganciato da ogni limite temporale e del tutto svincolato dal principio di coerenza e autovincolatività dell'azione amministrativa, con la paradossale conseguenza che l'Amministrazione potrebbe, in qualsiasi momento, dichiarare retroattivamente inesistente un rapporto da essa stessa instaurato, riconosciuto e consolidato attraverso comportamenti concludenti protratti nel tempo.
36. Sotto il profilo della qualificazione giuridica, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato, pur formalmente denominato "decreto di decadenza", configura nella sostanza un intervento in autotutela decisoria, volto a rimuovere ex post gli effetti giuridici dell'originaria immatricolazione e della successiva attività formativa svolta per un anno intero.
37. Lo stesso decreto impugnato, del resto, qualifica espressamente l'atto come "annullamento d'ufficio in autotutela di tutti gli atti di carriera, certificatori e amministrativi connessi all'immatricolazione".
38. In quanto tale, esso avrebbe dovuto essere esercitato nel rigoroso rispetto dei principi che regolano l'autotutela amministrativa, e segnatamente:
- del principio di tutela dell'affidamento legittimo del privato;
- del principio di proporzionalità;
- dell'esigenza di adeguato bilanciamento tra interesse pubblico alla rimozione dell'atto e interesse del destinatario alla sua conservazione;
- del rispetto di un termine ragionevole per l'esercizio del potere.
39. Nel caso di specie, tali principi risultano palesemente violati, come si dirà analiticamente nei paragrafi che seguono.
40. Il primo e più rilevante profilo di illegittimità attiene alla violazione del legittimo affidamento del ricorrente.
41. È principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che il legittimo affidamento costituisce un principio generale dell'azione amministrativa, che trae fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e nella collaborazione e buona fede tra Amministrazione e cittadino (art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990).
42. Tale principio opera come limite al potere amministrativo ogni qualvolta l'Amministrazione abbia contribuito, con il proprio comportamento, alla formazione in capo al privato di una ragionevole e legittima aspettativa circa la stabilità di una determinata situazione giuridica.
43. Perché l'affidamento sia tutelabile, è necessario che esso:
- si fondi su comportamenti univoci e concludenti dell'Amministrazione;
- sia qualificato, ossia sorretto da circostanze oggettive che lo rendano meritevole di tutela;
- si sia consolidato attraverso il decorso di un apprezzabile lasso temporale;
- non sia imputabile a dolo o colpa grave del privato.
44. Nel caso di specie, tutti questi presupposti sono integrati.
45. L'affidamento del ricorrente non si fonda, infatti, su una mera percezione soggettiva o su una generica aspettativa di conservazione dello status, ma su una realtà fattuale oggettiva e inequivoca, costituita da:
- la convocazione ufficiale per la presa di servizio;
- l'inserimento nelle attività formative per un anno intero;
- l'erogazione mensile della borsa di studio;
- l'ammissione all'esame annuale e la verbalizzazione del suo superamento;
- l'affidamento di mansioni assistenziali dirette su pazienti.
46. Si tratta di comportamenti attivi, reiterati e univoci, posti in essere da organi istituzionali dell'Università, che hanno oggettivamente consolidato la posizione del ricorrente e ingenerato in lui la ragionevole e incolpevole convinzione della piena legittimità del proprio status di specializzando.
47. Non può dirsi che egli fosse in malafede o che avrebbe dovuto dubitare della regolarità della propria posizione: aveva superato il concorso, si era immatricolato nei termini, era stato convocato ufficialmente, svolgeva le attività con profitto, percepiva la borsa di studio. Nessun elemento della realtà fattuale gli segnalava alcuna irregolarità.
48. Né può ritenersi, come sostiene la difesa dell'Università, che l'affidamento sia escluso dall'onere di consultazione dell'area riservata del portale Universitaly.
49. Pur dovendosi riconoscere — come già rilevato — che tale onere risponde a esigenze organizzative non peregrine, esso non può essere interpretato in modo così rigoroso da far prevalere una presunta negligenza informatica su un anno intero di comportamenti amministrativi univoci e conformi alla legittimità dell'iscrizione.
50. Se l'area riservata indicava "Rinuncia per assegnazione su altra borsa", ma nel contempo l'Università per tredici mesi ha convocato, formato, retribuito ed esaminato il ricorrente, è evidente che i comportamenti concreti dell'Amministrazione prevalgono sulla risultanza meramente informatica.
51. In altri termini: l'onere di consultazione non può giungere fino a neutralizzare gli effetti di una condotta amministrativa oggettivamente incompatibile con la pretesa decadenza. Se l'Amministrazione si comporta in modo conforme alla persistenza del rapporto, il candidato ha ragione di confidare in tale comportamento, indipendentemente da quanto risulti su un portale informatico che, evidentemente, non è stato aggiornato in coerenza con la realtà amministrativa.
52. Deve inoltre rilevarsi che la vicenda in esame evidenzia una palese disfunzione nel coordinamento tra il sistema ministeriale centralizzato (Universitaly) e la gestione locale delle immatricolazioni e delle carriere da parte dell'Ateneo. Se è vero, come sostiene l'Università, che l'area riservata del portale indicava sin dal 18 ottobre 2024 la posizione di "decaduto" o "rinuncia per assegnazione su altra borsa", è altrettanto evidente che tale informazione non è stata comunicata, trasmessa o comunque resa operativa nei confronti delle strutture universitarie che hanno poi materialmente gestito il rapporto con il ricorrente: il Primario della Scuola che lo ha convocato, le strutture amministrative che hanno erogato la borsa, le commissioni d'esame che lo hanno ammesso agli esami.
53. Tale scollamento tra risultanza informatica del sistema ministeriale e comportamento amministrativo concreto dell'Ateneo costituisce una disfunzione organizzativa interna all'apparato pubblico, le cui conseguenze non possono essere addossate al privato in buona fede. Non può infatti ritenersi che il candidato, il quale riceve regolare convocazione ufficiale, frequenta le attività, percepisce mensilmente la borsa di studio e sostiene gli esami, debba dare prevalenza a una risultanza informatica — quand’anche conosciuta — rispetto ai comportamenti concreti e univoci dell'Amministrazione con cui quotidianamente interagisce.
54. Se l'Università non era a conoscenza della presunta decadenza, o ne era a conoscenza ma non ne ha tenuto conto, o comunque non ha coordinato i propri comportamenti con le risultanze del sistema ministeriale, tale circostanza integra una carenza organizzativa e gestionale che non può ricadere sul destinatario dell'azione amministrativa. Del resto, è principio consolidato che le disfunzioni organizzative dell'amministrazione, i deficit di coordinamento tra diversi uffici o tra diversi livelli amministrativi (nel caso di specie: Ministero e singolo Ateneo), nonché le incongruenze tra sistemi informatici e prassi operative, non possono essere invocate dall'amministrazione a proprio favore per comprimere posizioni giuridiche consolidate del privato in buona fede.
55. La giurisprudenza ha del resto chiarito che, quando l'amministrazione ha contribuito a creare un affidamento legittimo nel privato attraverso atti amministrativi chiari e concordanti, non è possibile imputare al privato la responsabilità per eventuali errori o disfunzioni dell'amministrazione stessa, né invocare il principio di autoresponsabilità per elidere la tutela dell'affidamento.
56. Il provvedimento impugnato risulta altresì viziato per assenza di un interesse pubblico concreto e attuale che giustifichi l'esercizio del potere di autotutela.
57. È principio consolidato che l'interesse pubblico al ripristino della legalità, invocato genericamente dall'Amministrazione, non costituisce di per sé presupposto sufficiente per l'esercizio del potere di autotutela, specie quando l'intervento incide su posizioni ormai consolidate.
58. L'Amministrazione è tenuta a specificare, in concreto, quale pregiudizio derivi dalla conservazione dell'atto viziato e perché tale pregiudizio richieda la rimozione retroattiva dell'atto, piuttosto che altre forme di intervento meno invasive.
59. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato è del tutto privo di tale motivazione.
60. L'Università si è limitata a richiamare in via generale e astratta l'esigenza di "ripristinare la legalità" e di evitare che il ricorrente fruisse di un titolo acquisito "sine titulo". Ma non ha in alcun modo dimostrato quale pregiudizio concreto deriverebbe dalla conservazione dello status del ricorrente.
61. Il Collegio osserva che:
a) non vi è alcuna lesione di interessi di terzi. Dalla documentazione in atti risulta che i posti disponibili presso la Scuola di IA dell'Università La Sapienza per l'a.a. 2023/2024 erano quattordici, ma sono stati effettivamente coperti solo dieci (compreso il ricorrente). Quindi, anche qualora si fosse ritenuto il ricorrente "decaduto", il posto da lui occupato non avrebbe potuto essere assegnato ad altri, non essendovi candidati idonei in lista d'attesa. Di conseguenza, nessun controinteressato risulta leso dalla permanenza del ricorrente nella Scuola;
b) non vi è spreco di risorse pubbliche. La borsa di studio erogata al ricorrente non costituisce un indebito arricchimento, giacché essa è corrispettiva di un'attività formativa e al contempo lavorativa effettivamente svolta. Come si dirà meglio infra, il ricorrente ha prestato servizio assistenziale presso il Policlinico per un anno intero, con evidente utilità per l'organizzazione sanitaria;
c) non vi è compromissione della regolarità della procedura concorsuale. Il ricorrente ha superato regolarmente il concorso di ammissione, è in possesso di tutti i requisiti di legge, si è immatricolato nei termini. L'eventuale irregolarità attiene unicamente agli effetti della partecipazione a una successiva sessione straordinaria, questione che — come si vedrà — presenta profili di obiettiva incertezza interpretativa;
62. In assenza di un pregiudizio concreto, l'interesse pubblico invocato dall'Amministrazione si risolve in una mera esigenza di coerenza formale del sistema informatico, evidentemente inidonea a giustificare la compressione radicale di una posizione ormai consolidata.
63. Del resto, l'art. 21-nonies della L. 241/1990, al comma 1, seconda parte, prescrive espressamente che l'annullamento d'ufficio deve tener conto "degli interessi dei destinatari e dei controinteressati". Tale prescrizione impone all'Amministrazione di svolgere una effettiva ponderazione comparativa tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, dando atto delle ragioni per cui il primo prevale sul secondo. Nel caso di specie, tale ponderazione è del tutto assente.
64. Un ulteriore profilo, che conferma sotto diversa angolazione la carenza di interesse pubblico all'annullamento, attiene alla natura dell'attività svolta dal ricorrente e alle conseguenze della sua qualificazione ex post come "sine titulo".
65. Risulta pacifico in atti che il dott. EN, nel corso dell'anno accademico, ha svolto prestazioni assistenziali effettive nell'ambito dell'organizzazione sanitaria del Policlinico Umberto I: turni assistenziali, gestione diretta di pazienti, prescrizione di terapie, esecuzione di esami diagnostici, redazione di schede di dimissione.
66. Tali prestazioni, svolte sotto la supervisione della Scuola e nell'ambito del percorso formativo, hanno comportato per l'Amministrazione una concreta utilità, in quanto hanno contribuito al funzionamento del servizio sanitario universitario.
67. Il rapporto di specializzazione medica, infatti, non si configura come un rapporto meramente formativo, ma presenta una natura mista, formativa e al contempo lavorativa: lo specializzando, mentre apprende, presta anche servizio assistenziale, sotto forma di attività clinica diretta su pazienti. La borsa di studio che gli viene corrisposta remunera non solo la partecipazione alla formazione, ma anche — e soprattutto — l'attività lavorativa prestata.
68. In tale contesto, la qualificazione ex post di tale attività come "sine titulo", accompagnata dalla richiesta di restituzione integrale delle somme corrisposte (€ 24.784,35), conduce a un esito complessivamente irragionevole e iniquo, in quanto determina uno squilibrio manifesto tra prestazione resa e utilità acquisita.
69. L'Amministrazione, infatti, per un verso acquisisce definitivamente il vantaggio derivante dall'attività prestata dal ricorrente (servizio assistenziale reso ai pazienti), ma per altro verso pretende di disconoscere retroattivamente ogni effetto del rapporto, richiedendo la restituzione delle somme corrisposte a titolo di borsa.
70. Tale esito non appare compatibile con i principi generali dell'ordinamento in tema di indebito, i quali escludono la ripetibilità della prestazione quando essa abbia comportato un'utilità definitivamente acquisita dal soggetto obbligato alla restituzione, in assenza di dolo o colpa grave del percipiente (cfr. art. 2041 c.c. in tema di arricchimento senza causa).
71. Nel caso di specie, il ricorrente ha prestato servizio in buona fede, confidando legittimamente nella regolarità della propria posizione sulla base dei comportamenti univoci dell'Università. Pretendere ora la restituzione integrale delle somme, a fronte di un'utilità concreta e irreversibile acquisita dall'Amministrazione, determina un risultato manifestamente sproporzionato e ingiusto.
72. Tale profilo conferma, sotto ulteriore angolazione, la carenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento retroattivo della carriera, nonché la sproporzione della misura adottata.
73. Il provvedimento impugnato è, infatti, viziato anche per violazione del principio di proporzionalità.
74. Il principio di proporzionalità, quale principio generale dell'azione amministrativa, impone che la misura adottata sia adeguata, necessaria e non eccessiva rispetto allo scopo perseguito.
75. Nel caso di specie, l'Amministrazione ha disposto una misura di massimo rigore:
- decadenza con efficacia retroattiva al 1° novembre 2024;
- annullamento integrale di tutti gli atti di carriera;
- perdita di un anno intero di formazione specialistica;
- obbligo di restituzione di quasi 25.000 euro.
76. Tale misura non appare proporzionata, in quanto:
a) incide su un diritto fondamentale, quale il diritto allo studio costituzionalmente garantito (art. 34 Cost.), determinando la perdita irreversibile di un anno di formazione regolarmente completato;
b) non considera l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il superamento con profitto dell'esame annuale, che attestano il conseguimento degli obiettivi didattici previsti per il primo anno;
c) non tiene conto dell'assenza di dolo o colpa grave del ricorrente, il quale, come rilevato, ha confidato legittimamente nei comportamenti univoci dell'Amministrazione;
d) non valuta soluzioni alternative meno invasive, quali ad esempio la sanatoria della posizione, la regolarizzazione amministrativa, o comunque il riconoscimento degli effetti dell'attività svolta, eventualmente accompagnato da sanzioni amministrative proporzionate;
e) produce conseguenze irreversibili e gravissime per la carriera professionale del ricorrente, che vede vanificato un anno intero di lavoro, di studio e di impegno.
77. La giurisprudenza ha più volte affermato che, in presenza di irregolarità formali che non inficiano la sostanza del percorso formativo, l'Amministrazione non può esercitare il potere di autotutela in modo automatico e vincolato, ma deve valutare la proporzionalità della misura rispetto all'interesse pubblico e all'affidamento del privato.
78. Il provvedimento impugnato è inoltre viziato per violazione del termine ragionevole prescritto dall'art. 21-nonies della L. 241/1990.
79. La norma citata dispone che il potere di annullamento d'ufficio deve essere esercitato "entro un termine ragionevole" e che tale termine, nei casi di provvedimenti attributivi di vantaggi economici, non può essere superiore a dodici mesi.
80. Pur trattandosi di previsione dettata con riferimento specifico ai provvedimenti "attributivi di vantaggi economici", la giurisprudenza ha chiarito che il principio del termine ragionevole vale in generale per tutti gli interventi in autotutela che incidono su posizioni consolidate, dovendo l'Amministrazione intervenire tempestivamente quando rileva l'esistenza di vizi dell'atto originario.
81. Nel caso di specie, il procedimento di decadenza è stato avviato oltre tredici mesi dopo l'evento che ne avrebbe costituito il presupposto (l'assegnazione su Chirurgia vascolare del 18 ottobre 2024), e il provvedimento finale è intervenuto oltre quindici mesi dopo tale data.
82. Il provvedimento impugnato è infine viziato per manifesta contraddittorietà dell'azione amministrativa.
83. Non è infatti coerente che l'Università:
- affermi che il ricorrente era "decaduto" sin dal 18 ottobre 2024;
- ma, al contempo, ne abbia per oltre un anno riconosciuto e avallato lo status di specializzando, inserendolo nelle attività formative, erogandogli la borsa, ammettendolo agli esami.
84. Tale contraddizione viola i principi di coerenza, autovincolatività, correttezza e buona fede che devono ispirare l'azione amministrativa (art. 97 Cost. e art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990).
85. L'Amministrazione non può invocare a proprio favore una presunta "decadenza automatica" se poi, nei fatti, si è comportata in modo del tutto incompatibile con tale assunto, consolidando attivamente la posizione del ricorrente.
86. L'accoglimento del ricorso sui profili sin qui esaminati assorbe l'esame delle ulteriori censure dedotte dal ricorrente.
87. In definitiva, pur a fronte di una condotta inizialmente negligente del ricorrente, che ha partecipato a una sessione straordinaria senza poi verificare compiutamente gli effetti sulla propria posizione, deve riconoscersi che l'Amministrazione, con il proprio comportamento successivo, protratto per oltre un anno, ha consolidato una situazione giuridica non più comprimibile attraverso un intervento tardivo, radicale e retroattivo, in assenza dei necessari presupposti.
88. Il legittimo affidamento del ricorrente, l'assenza di un interesse pubblico concreto alla rimozione dell'atto, la manifesta sproporzione della misura, la violazione del termine ragionevole e la contraddittorietà dell'azione amministrativa rendono il provvedimento impugnato illegittimo.
89. Il ricorso deve pertanto essere accolto e il decreto di decadenza deve essere annullato, con conseguente permanenza del ricorrente nello status di specializzando e diritto a proseguire la frequenza del secondo anno del corso e la fruizione della borsa di studio.
90. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione:
- della peculiarità e complessità della vicenda;
- della condotta non del tutto esente da rilievi del ricorrente nella fase iniziale della procedura;
- della novità e complessità delle questioni interpretative relative all'applicazione degli automatismi previsti dal Bando ministeriale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) annulla il Decreto Rettorale n. 206/2026 prot. 0015935 del 27 gennaio 2026, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la richiesta di pagamento del 3 aprile 2026, con le conseguenze di cui in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN ST, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
VA VI, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| VA VI | EN ST |
IL SEGRETARIO