Articolo 27 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 gennaio 1965
Art. 27.
Se, a seguito dei fatti di cui ai due articoli precedenti, e' derivata, a favore dell'obbligato al pagamento dei contributi, una minore imposizione contributiva, l'obbligato stesso e' tenuto al pagamento, oltre che del contributo o della parte di esso non versata, anche di mia somma aggiuntiva pari all'importo dei contributi stessi.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965
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