Art. 27.
Se, a seguito dei fatti di cui ai due articoli precedenti, e' derivata, a favore dell'obbligato al pagamento dei contributi, una minore imposizione contributiva, l'obbligato stesso e' tenuto al pagamento, oltre che del contributo o della parte di esso non versata, anche di mia somma aggiuntiva pari all'importo dei contributi stessi.
Se, a seguito dei fatti di cui ai due articoli precedenti, e' derivata, a favore dell'obbligato al pagamento dei contributi, una minore imposizione contributiva, l'obbligato stesso e' tenuto al pagamento, oltre che del contributo o della parte di esso non versata, anche di mia somma aggiuntiva pari all'importo dei contributi stessi.