Articolo 172 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 171Articolo 173
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15 gennaio 1976
Art. 172.
Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 , e' stabilito per l'anno finanziario 1976, in lire 71.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976