Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/06/2025, n. 939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 939 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4120/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 4110/2018 R.G., passata in decisione all'udienza del 28.11.2024.
Oggetto: - Risarcimento danni -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dagli Avv. T. Della Valle e T. Conte
ATTORE
E
Avv. (c.f. ) CP_1 CP_2 C.F._2
Rappresentato e difeso dagli Avv. M. Lenzi e M. R. Ramundo
CONVENUTI
(p.i.: ) Controparte_3 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. G. R. Cesareo
(p.i.: ) Controparte_4 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv.V. Russi
TERZI CHIAMATI IN GARANZIA
All'udienza del 28.11.2024 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle rispettive deduzioni contenute nei verbali di udienza;
con l'atto introduttivo del presente giudizio, diretto Parte_2 all'accertamento della responsabilità professionale dei convenuti avv. CP_5
e avv. Fortunato Calò e alla condanna degli stessi al risarcimento dei danni da responsabilità professionale, esponeva e deduceva quanto segue: Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 2007 il 7 dicembre 2007 il sig. aveva citato in giudizio dinnanzi a questo Tribunale i suoi nove Parte_3 fratelli (compreso l'odierno attore) per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “I) Dichiarare aperta la successione dei sigg.ri e Persona_1 Persona_2
. II) Riconoscere e dichiarare la lesione della quota di legittima in danno del
[...] sig. III) Riconoscere e dichiarare che le disposizioni Parte_4 testamentarie e le donazioni effettuate dai sigg.ri e Persona_1 Persona_2
sono soggette a riduzione ai sensi degli artt. 554 e 555 c.c.. IV) In
[...] conseguenza disporre la riunione di tutti i beni dei quali i dante causa hanno disposto con testamenti e/o donazioni e per l'effetto disporne la riduzione sino alla reintegrazione della quota di legittima spettante all'attore. V) Disporre altresì la riunione dell'unico bene sul quale si è aperta la successione legittima costituito dall'azienda frantoio oleario sita in Erchie alla via Principe di Napoli n.213. VI) Previa determinazione della massa di tutti i beni che appartenevano ai defunti, stabilire la quota da attribuire ai coeredi. VII) Assegnare al signor Parte_4
la quota di legittima spettante sull'intero asse ereditario come ricostituito.
[...]
VIII) Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente all'azienda frantoio di cui al punto V) sul quale si è aperta la successione legittima. IX) Nel caso di acclarata indivisibilità del suddetto bene procedere alla vendita dello stesso con attribuzione ai coeredi della parte del ricavato corrispondente al proprio diritto. X) Condannare i coeredi che sono in possesso di beni in eccedenza alla quota loro spettante a rendere il conto delle rendite percette e percipiende con gli interessi legali e la rivalutazione sino all'effettivo soddisfo. XI) Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari. XII) Ordinare al Conservatore RR.II. di Brindisi la trascrizione dell'emananda sentenza.”. Per svolgere la propria difesa nel suddetto giudizio, l'odierno attore
[...] aveva conferito mandato agli Avvocati Irene SOLIMEO e Parte_1
Fortunato CALO' i quali, esaminato l'atto di citazione e i documenti loro consegnati, nulla avevano riferito circa l'avvenuta pacifica e incontestata prescrizione del diritto dell'attore (prescrizione facilmente rilevabile dopo una veloce lettura dell'atto di citazione di cui al Doc. n. 1: la morte del padre avveniva il 10/04/1996 e l'atto di citazione veniva notificato ai fratelli nel dicembre dell'anno 2007 - vd. infra) e quindi avevano redatto la rituale comparsa di costituzione e risposta depositandola in data 10/03/2008, difendendosi nel merito, ma senza formulare la decisiva eccezione preliminare di prescrizione. I signori e (in identica Pt_5 CP_6 CP_7 Persona_3 situazione giuridica al fratello ) si erano costituiti in giudizio per il Parte_1 tramite dell'Avv. Carlo TATARANO;
gli altri fratelli -Susanna, , CP_8 CP_9 Per_
, rimanevano contumaci. Per_5
A differenza degli avvocati SOLIMEO e CALO' però, l'Avv. TATARANO, nella Comparsa di Costituzione e Risposta, aveva eccepito l'avvenuta prescrizione dei diritti di parte attrice con riguardo all'eredità paterna. Evidentemente, letta la comparsa di costituzione e risposta del Collega Avv. TATARANO, gli Avv.ti SOLIMEO e CALO' - resisi conto della gravissima
“dimenticanza”- avevano introdotto detta eccezione di prescrizione solo nella memoria ex art. 183 VI comma 6 n. 1) c.p.c. depositata in data 05/05/2008, incorrendo, come è logico, nelle decadenze previste dal codice di procedura civile. La scelta (processualmente corretta) dell'Avv. TATARANO aveva portato a far sì che la posizione dei suoi assistiti - i SIg.ri e CP_6 Pt_5 Parte_6 enisse stralciata dal processo e definita con la sentenza non parziale n.
[...]
159/2009 del 23/02/2009, che aveva dichiarato prescritto il diritto di parte attrice alla riduzione delle disposizioni testamentarie. Di contro, il giudizio era continuato nei confronti del SI. Parte_1 non avendo questi, tramite i legali incaricati, sollevato alcuna eccezione
[...] di prescrizione nella comparsa di costituzione e risposta. Una volta avuta notizia della sentenza parziale di stralcio da parte dei propri fratelli, il SI. aveva telefonato all'Avv. SOLIMEO chiedendo Parte_1 il motivo per cui la posizione degli altri convenuti fosse stata definita con sentenza di intervenuta prescrizione e per quale motivo, al contrario, la sua posizione fosse ancora sub iudice. L'Avv. SOLIMEO non aveva dato chiare spiegazioni sul punto, ma aveva rassicurato il SI. del fatto che, al limite, la sua assicurazione R_ professionale unitamente a quella del suo collega CALO' sarebbero per il CP_10 risarcimento del danno. In data 20/01/2015 era stata pubblicata la Sentenza n. 3/2015 con cui il Tribunale di Brindisi aveva condannato l'odierno attore a pagare € 66.940,34 oltre rivalutazione monetaria dal 10/04/1996 ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata in favore del fratello, sig. in ragione delle disposizioni lesive Parte_4 della legittima contenute nei testamenti pubblici ricevuti dal Notaio in data Per_6
11/09/1991 e in data 11/05/1994. Il signor era stato condannato altresì al Parte_1 pagamento di € 12.649,53 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali in favore del fratello SI. in ragione delle disposizioni lesive della Parte_4 legittima dell'attore contenute nel testamento olografo della madre, sig.ra
[...]
. Persona_2
Con la suddetta la sentenza N. 3/2015, infine, il Tribunale aveva condannato il signor a rifondere al signor Parte_1 Parte_4
l'importo di € 5.000,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa a titolo di spese di lite. All'esito del procedimento R.G. 2997/2007 del Tribunale di Brindisi il signor aveva dovuto pure farsi carico del 60% delle spese Parte_1 inerenti le consulenze tecniche d'ufficio espletate in corso di causa. In data 5 marzo 2015, l'Avv. SOLIMEO aveva inviato al signor R_ una comunicazione mediante mail caldeggiando la proposizione di appello alla sentenza n. 3/2015 per il quale, nella stessa sede, si era riservato di redigere un preventivo spese analitico Alcuni giorni dopo, in data 9/03/2015, il signor veva inviato agli R_ odierni convenuti lettera raccomandata, mediante cui aveva: a. contestato il grave inadempimento professionale dei due Avvocati che lo avevano assistito;
b. richiesto il risarcimento di tutti i danni subiti;
c. espresso le proprie perplessità circa l'opportunità di impugnare la sentenza n.3/2015 del Tribunale di Brindisi;
d. precisato che, in ragione del grave inadempimento professionale posto in essere, non avrebbe pagato alcuna somma oltre quelle già corrisposte a titolo di diritti ed onorari per il primo giudizio. In data 18/03/2015 gli Avvocati odierni convenuti avevano riscontrato la missiva del SI. , rivendicando il proprio operato nella convinzione di non aver R_ commesso alcun errore (ed anzi, affermando testualmente “sulla intervenuta prescrizione formulata, a Ns. avviso, correttamente nei termini”) e lo avevano intimato al pagamento della somma di € 21.500,00 a titolo di saldo per l'attività professionale svolta. Il signor in data 9 aprile, quindi aveva revocato il mandato R_ difensivo con effetto immediato chiedendo copia di tutta la documentazione di causa. Sulla scorta del credito accertato giudizialmente era stato notificato ad esso deducente rituale atto di precetto all'odierno per l'importo di € 180.056,36 cui è seguito atto di pignoramento immobiliare. In data 29/09/2017 il signor ed i suoi creditori avevano Parte_1 definito la vertenza tra loro insorta mediante la firma di un accordo transattivo e la contestuale consegna degli assegni circolari per un importo totale di € 155.000,00. Detto era stato corrisposto quanto ad € 130.000,00 in relazione al credito derivante dalla reintegra della quota di legittima sull'eredità del padre, SI. R_ quanto ad € 25.000,00 in relazione alla quota di legittima spettante
[...] sull'eredità della madre SI.ra . Persona_2
Parimenti, per il tramite dello scrivente difensore, il signor Parte_1 veva richiesto agli avvocati SOLIMEO e CALO' il risarcimento di tutti
[...]
i danni patiti e patiendi con PEC trasmessa in data 15/03/2017. Gli odierni convenuti avevano contestato le richieste risarcitorie, comunicando tuttavia gli estremi delle loro polizze professionali. Da ciò era scaturita la comunicazione del 12/04/2017 indirizzata alle compagnie assicuratrici e CP_3
e quali non avevano riscontrato. Controparte_4
Solo a seguito di un ulteriore sollecito del 19/12/2017 le Compagnie avevano ritenuto, per differenti ragioni, di rigettare le richieste del signor Parte_1
[...]
Tanto premesso in fatto, deducevano – in diritto – quanto segue: a) Nell'ambito del procedimento civile R.G. 2997/2007, l'attore, signor Parte_4 ha svolto una azione di riduzione e ha chiesto all'Onorevole Tribunale
[...] di Brindisi volersi dichiarare la lesione della Sua quota di legittima in relazione alla successione della signora e del signor Persona_2 R_
[...]
b) Contrariamente agli altri convenuti, per svolgere le proprie difese il signor Parte_1 si è rivolto agli avvocati CALO' e SOLIMEO i quali, in data
[...]
10/03/2008, hanno depositato rituale comparsa di costituzione e risposta senza eccepire la palese intervenuta prescrizione del diritto dell'attore come, al contrario, giustamente ha fatto l'Avv. TATARANO per conto dei fratelli dell'odierno attore. c) Gli Avvocati SOLIMEO e CALO' hanno sollevato detta eccezione tardivamente, ovvero solo nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1) c.p.c. (come da documentazione allegata). d) In questo senso, il Codice di procedura civile è chiaro: l'art. 167 c.p.c, infatti, così dispone: “A pena di decadenza (il convenuto) deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili di ufficio (quale è quella di intervenuta prescrizione)”. e) Ancor più chiara e tranciante è la Sentenza del Tribunale di Brindisi che, dopo un attento vaglio processuale a suo tempo condotto, a pagina 6 testualmente recita:
“Nel caso in esame le disposizioni testamentarie soggette a riduzione sono quelle in favore dei convenuti: , il quale con testamento per Parte_1 notaio dell'11-9-91 ha ricevuto beni per un valore complessivo di lire Per_6
350.063.300, quindi eccedente per lire 197.575.777 la sua quota di legittima, pari ad euro 152.487,72, e , la quale con testamento per notaio Controparte_11 del 11-5-94 ha ricevuto beni per un valore di lire 27.450.000 ed aveva già Per_6 ricevuto con atti di donazione beni per un valore di lire 213.975.33. CP_12
-il quale con testamento per notaio dell' 11-5-99 ha ricevuto
[...] Per_6 beni per un valore di lire 7.120.000 (oltre a beni ricevuti mediante donazioni per un valore di lire 369.078.000) e che pertanto sarebbe stato esposto alla riduzione per detto importo- ha eccepito tempestivamente la prescrizione dell'azione di riduzione con la conseguenza che nei suoi confronti il diritto alla reintegra dell'attore si è estinto (come già statuito nella sentenza non definitiva in premessa citata). La stessa conseguenza va esclusa con riferimento alla posizione del convenuto , che ha eccepito la prescrizione oltre il Parte_1 termine di decadenza stabilito dal codice di rito” (pagina 6 Sentenza n. 3/15 Tribunale di Brindisi allegata sub. 5). f) Gli avvocati SOLIMEO e CALO' hanno quindi tentato maldestramente di porre rimedio al grave errore professionale commesso mediante la successiva memoria istruttoria. Come prevedibile, tuttavia, il tentativo è risultato del tutto vano e con la sentenza provvisoria n. 159/2009 pubblicata il 10/03/2009 il Tribunale di Brindisi ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e CP_6 Pt_5
dichiarando estinto nei loro confronti il diritto Parte_6 dell'attore alla reintegra della propria quota di riserva con riferimento all'eredità paterna. g) Il diritto del signor nei confronti del fratello Parte_4 Parte_1
invece, non è stato dichiarato prescritto proprio a causa della mancata
[...] proposizione della eccezione di prescrizione nella Comparsa di Costituzione e Risposta, da parte dei difensori CALO' e SOLIMEO, come espressamente dichiarato dallo stesso Tribunale di Brindisi a pagina 6 della Sentenza n. 3/15. La sussistenza nel caso di specie della responsabilità degli odierni convenuti pare davvero indubitabile. h) Poiché il termine prescrizionale decorre dal momento in cui le parti (e quindi anche l'allora attore hanno avuto conoscenza del testamento Parte_4 potenzialmente lesivo (ossia nel caso in esame in data 20.4.1996, data di pubblicazione dei testamenti) da ciò deriva che, al momento della notifica dell'atto di citazione avvenuta nel dicembre 2007, era ampiamente decorso il termine decennale di prescrizione. i) “Incorre”, dunque, “in responsabilità professionale l'avvocato che, nel valutare le chance di esito positivo dell'azione che il cliente intende proporre, omette di rilevare l'intervenuta prescrizione del diritto e di informare lo stesso circa la possibilità di una fondata eccezione in tal senso ad opera di controparte” (Cass. Civ., Sez. II, sentenza 14/11/2002 n.16023). Ciò in considerazione del fatto che,
“sebbene l'obbligazione contratta dall'avvocato nell'esercizio della propria attività sia un'obbligazione di mezzi e non di risultato, l'accertamento di un'eventuale prescrizione è da considerare dall'esercente la professione legale adempimento rutinario, preliminare già all'iniziale sommaria disamina degli elementi essenziali della questione affidatagli. Ne consegue che la mancata percezione di una situazione di prescrizione costituisce un'ipotesi di ignoranza di istituti elementari ovvero di incuria o di imperizia, suscettibile di configurare la responsabilità del professionista per inadempimento dell'obbligazione assunta” (Cass. 1997, n. 7618). j) In conclusione, gli avvocati SOLIMEO e CALO', sono incorsi in responsabilità professionale poiché “nel valutare le chance di esito positivo del cliente che intende procedere” (nel caso di specie che necessitava di difendersi) hanno omesso “di rilevare l'intervenuta prescrizione del diritto di informare lo stesso circa la possibilità di una fondata eccezione in tal senso ad opera di controparte” (Cass. Civ. Sez. II, sentenza 14.11.2002 n. 16023). k) Da ciò consegue che la condotta degli odierni convenuti integra “un'ipotesi di ignoranza di istituti elementari ovvero di incuria o di imperizia, suscettibile di configurare la responsabilità del professionista per inadempimento dell'obbligazione assunta” (Cass. Civ. Sez. II, sentenza 14.11.2002 n. 16023). l) Pertanto, gli Avvocati SOLIMEO e CALO', avendo svolto le proprie obbligazioni in modo assolutamente errato con colpa grave professionale, non hanno più diritto ad alcun compenso economico e, anzi, i denari loro versati dovranno essere restituiti. Tanto esposto e dedotto, citavano i predetti avvocati e Calò a comparire CP_1 davanti a questo tribunale, chiedendo nei loro confronti l'accertamento della grave colpa professionale dedotta e la condanna in solido al risarcimento dei danni nella misura di complessivi euro 135.180,88 oltre interessi e rivalutazione e oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali. Entrambi gli avvocati convenuti si costituivano ed eccepivano, nel merito, che l'attore aveva loro manifestato il proprio intendimento di rifondere al germano attore quanto fosse risultato eventualmente a suo credito a titolo di lesione di legittima;
ciò, a suo dire, per non dovere “essere grato ad alcuno” per il futuro. Soggiungevano che quanto innanzi è comprovato dal contenuto della comparsa di costituzione in quel giudizio redatta nell'interesse dell'odierno attore, che a pag. 3 testualmente recita:
“… tanto non si può confermare da parte paterna, in quanto sulla base della documentazione in atti, in ultimo nella detta relazione tecnica, effettivamente, lo stesso risulta escluso dalla eredità paterna. Di conseguenza, visto che ciascun erede tutt'oggi conserva la quota di legittima lesa al sig. , l'importo che Parte_4
l'odierno convenuto (al pari degli altri eredi), dovrebbe versare all'erede legittimario, è pari ad € 8.288, 75”. Precisavano che quanto innanzi è in linea con le conclusioni rassegnate nella stessa comparsa “…dichiarare tenuto il sig. Parte_1
a versare al sig. la somma di € 8.288,75, nel caso in
[...] Parte_4 cui l'Ill.mo Giudice, non dovesse ritenere di includere ai fini del calcolo della legittima, i fondi ricevuti dall'attore, anche se con atti di compravendita, per le ragioni di cui in narrativa”. Tuttavia, soggiungevano che tale argomentazione non è finalizzata ad escludere l'errore in cui sono incorsi i convenuti, ma a contenere la rilevanza dello stesso ai fini di una riduzione dell'importo preteso di cui contestavano l'ammontare, evidenziando che l'eccezione di prescrizione non si conciliava con le suddette richieste del (relativamente al voluto riconoscimento del diritto alla reintegra della Pt_4 legittima a beneficio del coerede attore). Infine, precisavano che, in osservanza del principio codificato dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine ai doveri gravanti sul legale che assuma la difesa in giudizio, essi convenuti, per mero scrupolo avevano ritenuto comunque opportuno spiegare la eccezione di prescrizione con le memorie ex art. 183 comma VI n.1.
Concludevano per la limitazione del quantum del danno da risarcire agli attori nella misura indicata in premessa. Inoltre, chiamavano in garanzia le rispettive compagnie di assicurazioni (Assicurazioni dei Lloyd's per l'avv. e CP_1 [...] per l'avv. Calò) in forza delle rispettive polizze di Parte_7 assicurazione per i rischi derivanti dalla responsabilità professionale di avvocato.
L'Assicurazione dei Lloyd's si costituiva ed eccepiva che l'impugnazione della sentenza (iniziativa che era stata rifiutata dall'odierno attore) avrebbe potuto diminuire la quantificazione della quota dovuta a titolo di reintegra della legittima e ridurre così anche l'eventuale condanna del sig. Inoltre, deduceva ed eccepiva quanto Pt_4 segue:
- l'analisi delle tempistiche dimostra che la condotta dell' è stata Parte_8 caratterizzata da una volontarietà che trascende la fattispecie della colpa grave, e che è esattamente qualificabile (nel rapporto assicurativo e, quindi, civilisticamente) in termini di dolo.
- Ed, infatti, in data 13/01/2015 e, quindi, appena 10 giorni dopo la pubblicazione della sentenza di condanna, l'avv. Solimeo stipulava la Polizza n. AE000026109 nella totale consapevolezza di un grave errore professionale e di una (praticamente certa) richiesta di risarcimento del danno da parte del sig. avvedendosi di Pt_4 non dichiarare alcunché agli Assicuratori.
- si eccepisce l'annullamento del contratto assicurativo per dolo contrattuale, ex art. 1439 cod. civ., giacché è di solare evidenza che l'Assicurata ha indotto gli Assicuratori a stipulare la Polizza (ammesso che avrebbero dato il loro consenso) con un premio certamente di importo più basso rispetto a quello che avrebbero concordato se avessero conosciuto il reale stato delle cose e ad accettare poi il pagamento del premio, nella totale ignoranza della insorgenza del Sinistro.
- Con il suo comportamento reticente, l'avv. Solimeo ha ulteriormente indotto in errore gli che hanno acconsentito inoltre a retrodatare il periodo di CP_3 efficacia della Polizza (30/12/2004), cosa che non avrebbero mai assentito nell'ipotesi in cui fossero stati resi edotti della reale situazione.
- E' indubbio che il comportamento dell' è doloso in quanto la stessa ha Parte_8 tenuto una condotta cosciente e volontaria, omissiva, nel caso di specie, diretta a trarre in inganno gli Assicuratori e a trasformare l'assicurazione in uno strumento che le avrebbe consentito di conseguire un vantaggio ingiusto.
- Per le medesime ragioni di fatto si eccepisce la inoperatività della garanzia, ai sensi dell'art. 1892 cod. civ. e del Paragrafo Esclusioni della polizza;
in particolare, eccepiva la perdita del diritto all'indennizzo per inadempimento degli obblighi informativi in fase di stipula del contratto assicurativo;
ciò in forza del Paragrafo
“Esclusioni” della Polizza n. AE000026109, ove è stabilito che l'assicurazione non opera "per Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza di questo contratto che l' conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, Parte_9 oltre a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui” (cfr. p. 3, doc. 06). Per “Circostanza”, ai sensi del Paragrafo delle Definizioni, Sezione A, della Polizza deve intendersi “a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di un assicurato;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un Assicurato, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimenti;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un sia a conoscenza e che potrebbe Parte_9 ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti”. Pertanto, concludeva per il rigetto della chiamata in garanzia.
si costituiva ed eccepiva quanto segue: Parte_10
- Improcedibilità per omesso espletamento della procedura di mediazione;
- Come emerge dalla lettura delle carte processuali, e come risulta documentalmente comprovato dalle allegazioni delle parti, il presunto errore professionale del quale l'Avv. Calò viene chiamato in questa sede a rispondere si sarebbe verificato nel marzo del 2008 (precisamente in data 10.3.2008, data in cui il predetto professonista ebbe a depositare, agli atti del giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Brindisi, la comparsa di costituzione in cui omise di formulare tempestiva e rituale eccezione di prescrizione in favore del suo cliente, sig. . Pt_4 - Come parimenti risulta documentato, dunque, la polizza de qua, operante in regime claims made, prevede una copertura pregressa per un periodo di anni cinque dalla sottoscrizione della polizza stessa;
periodo che decorre, in caso di precedente copertura assicurativa senza soluzione di continuità, a far data dal periodo di efficacia della prima di tali coperture.
- Nel caso di specie, dunque, essendo stata la prima polizza sottoscritta dal Calò, e rinnovatasi senza soluzione di continuità sino alla garanzia de qua, stipulata in data 9.9.2014, la garanzia prestata dalla odierna deducente risulta estesa a
“comportamenti colposi” posti in essere dall'assicurato entro e non antecedentemente al 9.9.2009.
- Per tale innegabile e documentale motivo, quindi, l'evento di danno relativo alla posizione dell'istante pur essendo stato denunciato in costanza di rapporto Pt_4 in data 12.4.2017 (giova peraltro evidenziare che tale sinistro è stato aperto dalla soltanto a seguito di diffida ricevuta dalla controparte, e non già a seguito di CP_4 denuncia resa dall'assicurato; il che senza dubbio costituisce pacifica violazione degli obblighi contrattuali gravanti in capo a quest'ultimo), non può considerarsi ricompreso nell'alveo di operatività della garanzia prestata dalla odierna deducente, in quanto relativo e rinveniente da un (allo stato peraltro meramente presunto) comportamento colposo posto in essere dall'assicurato in epoca (marzo 2008) antecedente alla copertura pregressa quinquennale (settembre 2009) espressamente pattuita in contratto.
- Per l'effetto, dunque, ed in tutta evidenza, la garanzia prestata dalla odierna deducente non può e non potrà, per nessun motivo, considerarsi operante, rispetto alla vicenda ed all'evento di danno che qui ci occupa. Né, peraltro, a diversa conclusione appare potersi giungere considerando che la citata norma contrattuale (art.
2.8 C.G.A.) prevede altresì, come già evidenziato, che “… se l'assicurato aveva stipulato con e per il medesimo rischio una polizza o più polizze in CP_4 successione nel tempo sostituite dalla presente senza nessuna interruzione della garanzia, il contratto è operante anche per i sinistri originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (cinque anni), ma che comunque non siano antecedenti al periodo di efficacia previsto dalla prima polizza sottoscritta”; e facendo a tal proposito riferimento a precedente garanzia prestata dalla deducente in favore del convenuto CP_4
Avv. Calò. Vero è che, infatti, tale precedente garanzia (polizza n.815.03.4370) risulta cessata in data 27.2.2014, e che vi è stata dunque una rilevante “interruzione della garanzia” (circa sette mesi) nel periodo intercorso tra la cessazione del richiamato contratto e la successiva riattivazione della copertura assicurativa con la polizza richiamata sub n.1 che precede, avvenuta solo in data 9.9.2014: circostanza questa per l'appunto e senz'altro idonea ad escludere che tale precedente contratto possa consentire la copertura di sinistri, quale quello per cui è causa, “… originati da comportamenti colposi posti in essere in epoca anteriore a quella di cui al precedente paragrafo (cinque anni)”. Pertanto, anche concludeva per il rigetto della chiamata in garanzia. CP_4 Prodotta varia documentazione, esperita la procedura di mediazione, da ultimo la causa era trattenuta per la decisione definitiva, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
La difesa dell'attore, con le memorie ex art. 183 co. 1 cpc, ha precisato quanto segue: “Si contesta fermamente l'assunto secondo il quale l'attore avrebbe
“manifestato con fermezza il proprio intendimento di rifondere al germano attore quanto fosse risultato eventualmente a suo credito a titolo di lesione di legittima. Ciò, a suo dire, per non dovere essere grato ad alcuno per il futuro”; argomentazione introdotta da tutte le parti in causa verso la quale, oltre a contestarla, si offrono le seguenti osservazioni. Anche se così fosse stato, il dovere e l'obbligo del Professionista in forza di specifica Procura, nello svolgimento del proprio mandato difensivo, non avrebbe potuto esimerlo dalla proposizione della eccezione di prescrizione, concetto giuridico di base che un Avvocato non poteva non conoscere e che non doveva omettere di scrivere nella comparsa di costituzione della causa a suo tempo subita. Se, poi, l'odierno attore avesse voluto comunque consegnare la somma di euro 8.288,75 al fratello, ben avrebbe potuto farlo lo stesso. Ma un conto è una obbligazione naturale, ossia la volontà di adempiere ad una obbligazione prescritta, un altro conto è subire una Sentenza di importi così rilevanti da aver costretto il SI. alla (s)vendita di un immobile per far fronte a R_ quanto stabilito dal Tribunale. Ed ancora: le conclusioni a cui sono giunti gli Avvocati CALO' e SOLIMEO' nella comparsa di costituzione e risposta del 10/03/2008 in cui al punto b) dichiaravano:
“Sempre nel merito, in via subordinata, dichiarare tenuto il sig. Parte_1
a versare al sig. la somma di euro 8.288,75, nel caso
[...] Parte_4 in cui, l'ill.mo Giudice, non dovesse ritenere di includere ai fini del calcolo della legittima, i fondi ricevuti dall'attore, anche se con atti compravendita, per le ragioni di cui in narrativa” sono comunque il frutto di una errata prospettazione dei fatti che i Colleghi hanno descritto all'allora proprio cliente e odierno attore. In primis si rileva che quella era una domanda subordinata perché con la domanda principale si chiedeva di “respingere la domanda formulata dall'attore”. Ma ad ogni buon conto, se gli stessi gli Avv.ti CALO' e SOLIMEO, una volta letto l'atto di citazione, avessero prospettato al cliente la possibilità di svolgere una eccezione di prescrizione (rectius: se avessero avuto conoscenza dell'istituto della prescrizione), certamente le conclusioni sarebbero state del tutto differenti”.
Dunque, a fronte delle argomentazioni difensive dei due avvocati convenuti, in ordine alla dedotta circostanza, secondo cui l'attore avrebbe manifestato il proprio intendimento di rifondere al germano attore quanto fosse risultato a suo credito a titolo di lesione di legittima, lo stesso attore, con le richiamte difese contenute nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, ha contestato detta circostanza (“Si contesta fermamente l'assunto secondo il quale l'attore avrebbe “manifestato con fermezza il proprio intendimento di rifondere al germano attore quanto fosse risultato eventualmente a suo credito a titolo di lesione di legittima”) ed ha anche precisato che i due avvocati convenuti non gli avevano mai illustrato la possibilità di formulare l'eccezione di prescrizione del diritto di reintegrazione della quota di legittima rivendicata dal coerede
Parte_3
A fronte di dette contestazioni e precisazioni formulate dalla difesa dell'attore, a loro volta i due convenuti non hanno fornito alcuna prova sia in ordine alla circostanza secondo cui l'attore avrebbe loro manifestato il proprio intendimento di rifondere al germano attore quanto fosse risultato a suo credito a titolo di lesione di legittima, sia in ordine al fatto che essi avvocati avessero illustrato all'odierno attore la possibilità di difendersi vittoriosamente con l'eccezione di prescrizione nel giudizio nel quale era stato convenuto per lesione di legittima.
In sostanza, i due avvocati convenuti si sono difesi riconoscendo il loro errore tecnico di difesa per l'omessa tempestiva formulazione dell'eccezione di prescrizione, limitandosi ad argomentare su due circostanze a loro discarico: a) che all'epoca del giudizio e in particolare all'epoca della redazione della comparsa di risposta e delle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc la girisprudenza di legittimità era ancora divisa (prima che intervenissero le Sezoni Unite della Cassazione) sul tema dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione con le memorie difensive ex art. 183 co. 6 n. 1 e che pertanto essi avevano formulato detta eccezione proprio con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 1, così incorrendo senza colpa nella pronuncia di tardività dell'eccezione nella sentenza che definì quel giudizio. b) Pur non volendosi escludere l'errore in cui erano incorsi, i convenuti contestano l'ammontare del risarcimento richiesto dall'attore, in considerazione del fatto che la proposizione dell'eccezione di prescrizione non si conciliava con le suddette richieste del in ordine al riconoscimento del diritto della sua Pt_4 controparte alla reintegra della quota di legittima. La prima delle due argomentazioni difensive proposte dai due avvocati convenuti è priva di fondamento giuridico, in considerazione del fatto che proprio l'incertezza degli orientameti della giurisprudenza di legittimà dell'epoca sul tema della possibilità o meno di formulare (in modo tempestivo) l'eccezione di prescrizione non immediatamente con la comparsa di risposta ma successivamente, ossia con le memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc, e proprio l'esistenza di precedenti giurisprudenziali che (prima dell'intervento delle Sezioni Unite della Cassaione, che avrebbero poi affermato la tardività della proposizione di detta eccezione con le memorie ex art. 183 co.6 n. 1 cpc) affermavano la tardività della proposizione di detta eccezione dopo la comparsa di costituzione, costituiscono elementi oggettivi che avrebbero dovuto indurre i due avvocati ad impostare con prudenza e diligenza le difese per conto del loro assistito, contemplando il rischio di una pronuncia di tardività dell'eccezione di prescrizione proposta solo con le meorie ex art. 183 cpc, così da determinarsi a formulare detta eccezione alla prima difesa utile e cioè con la comparsa di costituzione, così da pevenire e scongiurare eventuali pronuncie di tardività e inammissibilità di detta eccezione.
Anche la seconda argomentazione difensiva (in ordine alla richiesta di una congrua limitazione del quantum del risarcimento invocato dall'attore) è priva di fondamento, in quanto si basa esclusivamente sulla circostanza non dimostrata dai convenuti che l'attore avesse loro manifestato il proprio intendimento di rifondere al germano quanto fosse risultato eventualmente a suo credito a titolo di lesione di legittima.
In conclusione, risultando dimostrata la circostanza che i due avvocati convenuti svolsero con imperizia e imprudenza la difesa tecnica per conto dell'odierno attore, omettendo sia di riferire al proprio assistito la possibilità di vincere la causa con l'eccezione di prescrizione e sia omettendo di proporre detta eccezione tempestivamente fin dalla comparsa di risposta, deve essere affermata la responsabilità per colpa professionale dei convenuti.
Risulta infatti pacifico fra le parti, oltre che provato su base documentale, che la suddetta eccezione era fondata e, ove tempestivamente proposta, avrebbe portato alla vittoria dell'odierno attore nel giudizio nel quale era stato convenuto.
Il quantum del risarcimento deve essere limitato all'importo liquidato in danno dell'odierno attore (anche per spese processuali) con la sentenza n. 3/2015 del Tribunale di Brindisi, che definì il giudizio nel quale egli era stato convenuto per lesione di legittima relativamente all successione testamentaria del de cuius R_
; non potendosi includere nel danno oggetto del presente giudizio anche i
[...] maggiori esborsi sostenuti dall'odierno attore in consegunza di accordi transattivi successivamente intercorsi con la sua controparte processuale.
Detto danno ammonta ai seguenti importi, come di seguito liquidati: a) all'ammontare della condanna dell'odierno attore, pronunciata nella sentenza n. 3/2015 del Tribunale di Brindisi, al pagamento di euro 66.940,34 (per la violazione della legittima dei coeredi) oltre rivalutazione monetaria dal 10.04.1996 e con gli interessi legali dal 20.10.2014 (data della sentenza) da calclarsi sulla predetta somma annualmente rivalutata;
b) ad euro 5.000,00 oltre spese generali forfettarie, IVA e Cap, cui è stato condannato in quel giudizio;
c) al 60% delle spese di CTU, cui è stato condannato l'attore in quel giudizio. Sul totale delle somme come innanzi liquidate dovranno aggiungersi gli interessi legali di mora dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Deve essere rigettata la domanda di garanzia proposta dall'Avv. Solimento contro per l'avv. , in forza di polizza di assicurazione Controparte_3 CP_1 per i rischi derivanti dalla responsabilità professionale di avvocato.
E' documentalmente provato che l'Avv. stipulò la Polizza n. CP_1
AE000026109 in data 13/01/2015, cioè appena 10 giorni dopo la pubblicazione della sentenza di condanna dell'odierno attore e dunque nella totale consapevolezza del grave errore professionale che egli aveva commesso in danno di Parte_1
e di una sicura azione di risarcimento del danno da parte dello stesso sig.
[...]
senza tuttavia dichiarare alcunché agli Assicuratori. Pt_4
Pertanto è fonadata l'eccezione secondo cui l'Avv. Solimento, con il suo comportamento reticente, indusse in errore gli che, di conseguenza, CP_3 acconsentirono a retrodatare il periodo di efficacia della Polizza (30/12/2004), cosa che non avrebbero mai concesso nell'ipotesi in cui fossero stati resi edotti della reale situazione. Di conseguenza, opera la fattispecie di esclusione della copertura assicurativa contempalata nel Paragrafo Esclusioni della polizza. In particolare, ricorre la perdita del diritto all'indennizzo per inadempimento degli obblighi informativi in fase di stipula del contratto assicurativo, come prevista nel Paragrafo “Esclusioni” della Polizza n. AE000026109, ove è stabilito che l'assicurazione non opera "per Richieste di Risarcimento causate da, connesse o conseguenti in tutto o in parte a circostanze esistenti prima o alla data di decorrenza di questo contratto che l' Parte_9 conosceva o delle quali poteva avere ragionevolmente conoscenza, oltre a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lui”. Per “Circostanza”, ai sensi del Paragrafo delle Definizioni, Sezione A, della Polizza deve intendersi “a) qualsiasi manifestazione dell'intenzione di avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti di un assicurato;
b) qualsiasi rilievo o contestazione diretti, scritti, espressi, riguardanti la condotta di un Assicurato, da cui possa trarne origine una richiesta di risarcimenti;
c) qualsiasi errore, omissione, atto o fatto di cui un sia a Parte_9 conoscenza e che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad una richiesta di risarcimento nei suoi confronti”.
Deve essere, invece, accolta la domanda di garanzia proposta dall'Avv. Calò nei confronti di La polizza assicurativa stipulata dall'Avv. Controparte_4
Calò in data 27.2.2008 (n. 81503 43070) copre i danni procurati a terzi per responsabilità profesionale di avvocato per il periodo dal 27.2.2008 fino al 27.2.2014 e pertanto copre i fatti oggetto di causa, considerato che l'errore professionale dell'avv. Calò si è verificato il 10.3.2008, data in cui il predetto professonista ebbe a depositare agli atti del giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Brindisi la comparsa di costituzione, nella quale aveva omesso di formulare tempestiva e rituale eccezione di prescrizione in favore del suo cliente sig. Pt_4
Del tutto irrilevante è la circostanza che successivamente alla cessazione di efficacia di detta polizza assicurativa (avvenuta in data 27.2.2014) l'avv. Calò stipulò una nuova polizza con la stessa in data 09.09.2014 (la n. CP_4
2016.03.2260622), la cui copertura retroagiva fino al cinque anni prima e cioè fino al 9.9.2014 (dunque senza coprire il sinistro oggetto di causa). Infatti, la copertura assicurativa per l'evento oggetto di causa è garantita dall'efficacia della prima polizza assicurativa, stiplata in data 27.2.2008, che opera pienamente per il periodo in cui si verificò il sinistro, ovverosia (come già detto) il giorno 10.3.2008.
Pertanto, la deve essere condannata a Parte_7 Controparte_4 tenere indenne l'Avv. Fortunato Calò da quanto lo stesso sarà chiamato a pagare in favore dell'attore in esecuzione della presente sentenza. Parte_1
Alla soccombenza segue la condanna in solido degli Avvocati e CP_5
Calò Fortunato alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore
[...]
, nella misura di complessivi euro di cui euro 800,00 per spese ed Parte_1 euro 14.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, nonché la condamma dell'Avv. alla rifusione delle spse processuali in CP_5 favore di nella misura di complessivi euro 14.000,00 per Controparte_3 compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, ed infine la condanna di alla rifusione delle sepse processuali in favore Parte_7 dell'Avv. Calò Fortunato, nella misura di complessivi euro 14.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocartica, definitivamente pronunciandosi, dichiara i convenuti avvocati Solimento Irene e Calò Fortunato responsabili professionalmente per il danno arrecato all'attore Parte_1 nel patrocinare, per conto di quest'ultimo, il giudizio conclusosi con la sent.
[...]
n. 3/2015 del Tribunale di Brindisi. Per l'effetto, condanna in solido gli stessi Avvocati
e Calò Fortunato al pagamento in favore dell'attore CP_5 Parte_1 delle seguenti somme di danaro, a titolo di risarcimento dei danni:
[...]
d) euro 66.940,34, oltre rivalutazione monetaria dal 10.04.1996 e con gli interessi legali dal 20.10.2014 da calclarsi sulla predetta somma annualmente rivalutata;
e) euro 5.000,00 oltre spese generali forfettarie, IVA e Cap, per spese processuali liquidate nella suddetta sentenza n. 3/2015 di questo Tribunale;
f) il 60% delle spese di CTU come liquidate nella sentenza n. 3/2015 di questo Tribunale;
il tutto oltre agli interessi legali di mora (da calcolarsi sul totale delle suddette somme come innanzi liquidate) con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. Condanna in solido gli Avvocati e Calò Fortunato alla rifusione CP_5 delle spese processuali in favore dell'attore , nella misura Parte_1 di complessivi euro 14.800,00 di cui euro 800,00 per spese ed euro 14.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Condamma l'Avv. alla rifusione delle spse processuali in favore CP_5 di nella misura di complessivi euro 14.000,00 per compensi Controparte_3 di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Condanna la in persona del legale Parte_7 rappresentante pro tempore, alla rifusione delle sepse processuali in favore dell'Avv. Calò Fortunato, nella misura di complessivi euro 14.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi,16.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo