CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 17/02/2026, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2737/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7799/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Sas - Codice fiscale ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 20240013185 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2241/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Comune di sant'Antimo impugnando il sollecito di pagamento,in epigrafe indicato,che affermava ricevuto in data 22.01.2025,relativo all'avviso di accertamento n. 1750, asseritamente riferito alla TARI anno 2015.
A fondamento del ricorso deduceva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto,la prescrizione della pretesa azionata e la violazione del diritto di accesso.
Il Comune di Sant'Antimo,pur ritualmente convenuto in giudizio,non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, per tale ragione,deve essere accolto per intervenuta prescrizione non risultando comprovata, dal resistente Comune,pur ritualmente evocato in giudizio, la notifica dell'avviso di accertamento richiamato nel gravato sollecito di pagamento notificato il 22.01.2025,con riferimento ad un tributo relativo all'anno 2015 e sottoposto a termine di prescrizione quinquiennale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Sant' Antimo al pagamento delle spese, che liquida in euro
250,00,oltre IVA e CPA,da liquidarsi a favore del difensore di parte ricorrente, in atti nominato,dichiaratosi antistatario.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TAMMARO ALFREDO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7799/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Sas - Codice fiscale ricorrente
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 20240013185 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2241/2026 depositato il
09/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Comune di sant'Antimo impugnando il sollecito di pagamento,in epigrafe indicato,che affermava ricevuto in data 22.01.2025,relativo all'avviso di accertamento n. 1750, asseritamente riferito alla TARI anno 2015.
A fondamento del ricorso deduceva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto,la prescrizione della pretesa azionata e la violazione del diritto di accesso.
Il Comune di Sant'Antimo,pur ritualmente convenuto in giudizio,non si costituiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, per tale ragione,deve essere accolto per intervenuta prescrizione non risultando comprovata, dal resistente Comune,pur ritualmente evocato in giudizio, la notifica dell'avviso di accertamento richiamato nel gravato sollecito di pagamento notificato il 22.01.2025,con riferimento ad un tributo relativo all'anno 2015 e sottoposto a termine di prescrizione quinquiennale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il Comune di Sant' Antimo al pagamento delle spese, che liquida in euro
250,00,oltre IVA e CPA,da liquidarsi a favore del difensore di parte ricorrente, in atti nominato,dichiaratosi antistatario.