TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia, sez. Lavoro, in persona della Giudice dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 10.1.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione mediante scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nella causa n. 8138/2024 R.G.Lav.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Grasso Parte_1
RICORRENTE
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO rappresentato e difeso dall'Ufficio Scolastico CP_2 [...]
in persona del proprio funzionario Dirigente Controparte_3
delegato del predetto Ufficio Dott. Vito Alfonso;
RESISTENTE
OGGETTO: valutazione servizio militare di leva e del servizio civile resi non in costanza di impiego
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente allega di aver presentato domanda di aggiornamento della sua posizione in graduatoria ATA ai sensi del DM 50/2021 per il triennio 2024/2027 e lamenta la mancata assegnazione del punteggio di 12 punti per il servizio di leva militare e di 6 punti per il servizio civile prestati non in costanza di nomina, essendogli invece stati riconosciuti soli 1,80 punti come previsto dal decreto ministeriale citato per il servizio militare e per il servizio civile prestati non in costanza di rapporto di lavoro
2.Costituendosi in giudizio, l'Amministrazione si oppone all'accoglimento della domanda, sostenendo che il ricorrente non può pretendere il riconoscimento del punteggio indicato, come del resto affermato in alcuni precedenti di merito richiamati e prodotti.
3.Preliminarmente, occorre osservare che la costituzione in giudizio del appare CP_4 correttamente effettuata ai sensi dell'art 417 cpc, espressamente richiamato in atti, sicchè ogni censura formulata in merito dal ricorrente deve qualificarsi destituita di fondamento.
3.1. Nel merito, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento per le motivazioni espresse dalla giurisprudenza di merito e del Consiglio di Stato in recenti pronunce, che questa giudice condivide e che la inducono a rivedere il proprio precedente orientamento.
Cont Trattasi dei precedenti richiamati nella sentenza, prodotta dal , resa in data 6.9.2023 dal
Tribunale di Bari - Sezione Lavoro nel procedimento n. 1275/2023 (Trib. Bari, Sez. lav., 15.9.2022, giud. dott.ssa ; Trib. Bari, Sez. lav., 3.4.2023, giud. dott. De Giorgi;
Trib. Frosinone, Sez. Per_1
lav., 18.4.2023, n. 444, giud. dott.ssa Pastore) e di molti altri, tra i quali la sentenza resa dal
Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, Giudice dott. Tania De Antoniis in data 14.9.2022 nella causa n.
279/2022 R.G.Lav. e la sentenza resa in data 26.5.2022 dalla Corte di Appello di Torino – Sezione
Lavoro nel procedimento n. 57/2022 R.G.L).
Sulla medesima questione si è, altresì, autorevolemente espresso, in senso contrario alla tesi dell'odierno ricorrente, il Consiglio di Stato sez. VII, nella sentenza n.11602 resa in data
29/12/2022 (sulla quale si tornerà).
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a base delle ridette decisioni di merito, che, stante la medesimezza della fattispecie, possono essere poste a base anche della presente decisione.
Occorre distinguere la problematica della mancata valutazione del servizio di leva, ove non espletato in costanza di nomina, dalla diversa problematica afferente il DM 50/2021, che ha valorizzato il servizio di leva e il servizio civile sostitutivo al fine della formazione delle graduatorie anche se espletati non in costanza di rapporto di lavoro, ma ha assegnato a tale ipotesi un punteggio diverso ed inferiore rispetto al servizio di leva o equiparato prestato in costanza di rapporto di lavoro.
Pertanto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione (Cass.
5679/2020, ripresa nelle recenti Cass. 15127/2021 e 15467/2021) richiamate dal ricorrente ed afferenti alla prima problematica, invero non rilevano nel caso di specie, atteso che in ottemperanza ai principi in esse affermati l'amministrazione ha tenuto conto del servizio di leva e civile sostitutivo anche se espletato prima della nomina in ruolo, parificandolo al servizio reso presso enti pubblici come prescritto dall'art. 2050 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare).
Ed infatti, il DM 44/2011 disapplicato dalle pronunce di legittimità sopra indicate, al pari del
DM 42/2009 oggetto della pronuncia del Consiglio di Stato n. 4343/2015, e del DM 374/2017 oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato n. 8213/2019 e 8234/2019, escludevano del tutto la valutabilità del servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro, a differenza del DM
50/2021, che, al pari del DM 717/2014 per il triennio 2014-2017, al contrario assegna una valutazione anche a tale servizio parificandolo a quello svolto presso enti pubblici e differenziandolo dal servizio di leva o civile sostitutivo svolto in costanza di nomina che viene al contrario parificato al servizio prestato nel profilo specifico per il quale viene stilata la graduatoria
(per un recente positivo vaglio della legittimità del DM 50/2021 si veda TAR Lazio n. 6369/2021, che, sia pure con una motivazione che va precisata nei termini che verranno esposti nel prosieguo, ha rigettato la richiesta del ricorrente afferente a fattispecie del tutto sovrapponibile a quella per la quale si procede).
La distinzione effettuata dal DM 50/2021 non contrasta, dunque, né con i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità (per i quali il servizio di leva, anche se non prestato in costanza di rapporto di lavoro, va in ogni caso valorizzato nella valutazione del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie scolastiche), né con il disposto dell'art. 2050 d.lgs.
66/2010, che in effetti dispone la parificazione di tale servizio a quello prestato presso enti pubblici.
D'altro canto, secondo la lettura fornita dalla Suprema Corte (Cass. 5679/2020 citata), il secondo comma dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 contiene una specificazione della disposizione dettata dal primo comma.
Partendo da tale affermazione della Corte di legittimità, si ritiene di poterne arguire che il primo comma detta il principio di carattere generale valido sia per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro che per quello prestato prima della nomina in servizio, affermando che il servizio di leva ed equiparato va valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio assegnato al servizio prestato negli impieghi civili presso enti pubblici.
Nel caso in cui, peraltro, il servizio sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro, il secondo comma specifica che tale periodo di tempo deve essere considerato “a tutti gli effetti” ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi da pubbliche amministrazioni. Orbene, trattandosi di una norma speciale rispetto al principio generale dettato dal primo comma, si ritiene che essa contenga una regola diversa da quella del comma precedente, che si applica unicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di lavoro;
in caso contrario, saremmo di fronte ad una norma di legge inutile, in quanto l'ipotesi sarebbe già ricompresa nel primo comma. Pertanto,
l'inciso “a tutti gli effetti” deve portare a concludere che, nonostante il lavoratore non abbia prestato effettivamente servizio nel rapporto di lavoro che si interrompe per permettergli di svolgere il servizio militare o civile sostitutivo, in ogni caso il periodo andrà valutato come se il rapporto di lavoro fosse proseguito senza interruzioni, dunque considerando il periodo di servizio di leva o equiparato come servizio specifico nel profilo e nella qualifica di appartenenza già assegnata all'atto dell'immissione in ruolo.
Tale distinzione, oltre che essere del tutto conforme al dettato normativo e in linea con i principi giurisprudenziali sinora elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha anche una sua intrinseca ragionevolezza che permette di superare qualsiasi censura di disparità di trattamento. Ed infatti, come evidenziato nella pronuncia del TAR Lazio n. 6369/2021 sopra richiamata, “con riguardo al servizio di leva in costanza di nomina può infine fondatamente parlarsi di discriminazione, dovendosi ritenere che colui che è temporaneamente assente dall'attività di docenza per assolvere l'obbligo di leva (con diritto alla conservazione del posto) non debba essere penalizzato rispetto a coloro che tale obbligo non hanno dovuto assolvere;
al contrario, una simile considerazione non avrebbe senso nel caso di servizio di leva prestato prima di qualsiasi incarico di docenza, caso in cui il servizio di leva non è differente da altre situazioni, obiettive ed indipendenti dalla volontà del singolo (ad es., la malattia), che potrebbero ritardare l'accesso agli incarichi di insegnamento.”
Nello stesso senso si è di recente efficacemente espresso il Consiglio di Stato sez. VII, nella sentenza n.11602 resa in data 29/12/2022:
“…4. Il collegio condivide il contenuto della sentenza appellata, facendo riferimento ai principi espressi dalla sentenza del Consiglio di Stato VI n° 2743 del 29 aprile 2020. Deve infatti essere valorizzata la lettura sistematica delle seguenti norme:
- l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), il quale recita: "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".
- l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, secondo cui:
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.
Tali norme stabiliscono la misura ed i termini entro cui il servizio prestato può essere riconosciuto valido.
Sarebbe ingiustificato che il servizio di leva fosse valutato come indice d'idoneità all'insegnamento, a scapito di chi ha maggiori titoli pertinenti all'attività da svolgere, atteso che una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza" (Cons. Stato, Sez. II, 22 novembre 2011, n. 4259; 17 giugno 2015, n. 2314, da ultimo 13 dicembre 2017, n. 2612).
In definitiva, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro indipendente dalla volontà del cittadino lavoratore. Un effettivo pregiudizio alla
"posizione di lavoro" (art. 52 Cost.) del docente deriva solamente qualora questi, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si consumerebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio nell'interesse della Nazione. Per le ragioni anzidette, non può dirsi illegittima la minore valenza della considerazione del servizio militare (ovvero sostitutivo) prestato, una volta conseguito il titolo di studio richiesto ma in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, ai fini della immissione nelle graduatorie più volte menzionate.
Infatti tale necessaria minore valenza corrisponde alla corretta e logica differenziazione operata a livello legislativo dall'art. 2050 del d. lgs. n° 66 del 2010, secondo cui:
a) i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici;
b) ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
Al contrario se si considerasse il servizio militare prestato non in costanza di nomina al pari di quello prestato durante il rapporto di lavoro che costringe l'interessato ad assentarsi dall'attività didattica per assolvere all'obbligo di leva, l'attribuzione di punteggio non sarebbe giustificata dal curriculum professionale del candidato.
Infatti la tabella dei punteggi (ordinanza ministeriale n° 50 del 2021) che è a base della valutazione attribuisce 6 punti per i servizi svolti nella scuola e 0,60 punti per servizi svolti in qualsiasi ente pubblico.
È ovvio che il servizio prestato quale militare non in costanza di nomina presso la scuola deve avere il medesimo punteggio che deve essere riconosciuto a chi ha prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica.
In tal modo il servizio militare svolto non in costanza di nomina presso la scuola trova comunque riconoscimento.
Aderire alla tesi degli appellanti significherebbe operare una discriminazione verso i dipendenti statali che non può trovare ingresso.
Ossia risulta ragionevole e corretto attribuire a coloro che hanno prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. In tale prospettiva il servizio militare è, nell'uno come nell'altro caso, valutato nel contesto del curriculum professionale e non si pone un contrasto con la giurisprudenza della sezione richiamata dagli appellanti perché il servizio di leva è valutato in costanza o meno del rapporto di lavoro, salva la necessaria diversa modulazione del punteggio.
L'appello deve pertanto essere respinto”.
In senso conforme si è espressa la Suprema Corte, formulando il seguente principio di diritto:
“«in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza
fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto» ( Cass nr 14489/2023).
In definitiva, se il servizio è prestato dopo la nomina in ruolo e in pendenza dello specifico rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica, vi è stata un'interruzione del servizio prestato nel profilo specifico per causa di forza maggiore che non può penalizzare il lavoratore nella futura valutazione della durata del periodo di lavoro prestato;
al contrario, nel caso in cui il servizio di leva o equiparato sia stato prestato prima dell'immissione in ruolo, esso va parificato a qualsiasi altro periodo di servizio prestato presso altri enti pubblici, avendo il lavoratore comunque fornito la propria attività in favore dello Stato.
Trattasi di due fattispecie del tutto distinte che legittimano la diversa valutazione prevista nel
DM censurato nell'atto introduttivo.
Ne consegue che appare del tutto legittima la previsione contenuta alla lettera A) delle avvertenze poste in epigrafe alle tabelle di valutazione di cui all'allegato A del DM 50/2021 laddove si afferma che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”
Alla luce dei suesposti principi, deve ritenersi del tutto corretta la valutazione del servizio militare prestato non in costanza di rapporto di lavoro e del servizio civile in termini conformi alla normativa vigente, sicché null'altro può pretendere il ricorrente a tale titolo.
La domanda deve, pertanto, essere rigettata.
4.La obiettiva difficoltà della materia trattata, resa evidente dalla esistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno opposto, sia nella giurisprudenza di merito (anche di questa Sezione), che in quella amministrativa, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia, in data 10.1.2025
LA GIUDICE
Angela Vitarelli