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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 462/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 113/2025 del Tribunale di La Spezia, pubblicata in data 04.03.2025, notificata in data 15.04.2025, promossa da:
, c.f. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IA NE e IC IA, entrambi del Foro di La Spezia, in forza di procura specifica posta in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia, Viale Italia n. 269
APPELLANTE contro
Controparte_1
, c.f. in persona della legale rappresentante
[...] P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Vassallo del Foro di Genova in virtù di
[...] procura in calce alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, Piazza Colombo n. 2/2
APPELLATA contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe CP_3 C.F._2
RE del foro di La Spezia, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Sarzana (SP) Via P. Gori n. 17
APPELLATO contro
(già ), c.f. in Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_2 persona del procuratore speciale Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_6 CP_6
1 Togliani del foro di La Spezia, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Spezia, Via
OL AZ n. 47
APPELLATA contro c.f. , in persona del Controparte_7 P.IVA_3
Direttore Generale Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Controparte_8
Romanelli del foro di La Spezia, in forza di mandato posto su foglio separato inserito nella medesima busta telematica contenente la comparsa in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Spezia, Piazza Chiodo n. 20
APPELLATA
e contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_9 C.F._3
AN E. TU del foro di Massa Carrara, come da mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carrara (MS), Via Cavour n. 11
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Vista l'Ordinanza dell'Illmo Giudice, Dott.ssa Valeria Albino, dell'8 ottobre 2025, contenente una proposta conciliativa, la sottoscritta, Avv. IA NE, difensore dell'appellante, signora dichiara che la propria assistita, pro bono pacis, accetta la proposta Parte_1 conciliativa, contenuta nella predetta Ordinanza.
Riservato ogni diritto in caso di non adesione da parte di tutte le parti processuali alla predetta proposta conciliativa.”
PER L'APPELLATA CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE
DELL' CP_1 Controparte_1
“Il sottoscritto avv. Adriano Vassallo, in qualità di difensore dell'appellata
[...]
in virtù di procura in atti, dichiara l'adesione della Controparte_1 propria assistita alla proposta conciliativa formulata dall'Ecc.ma Corte con ordinanza
08.10.2025.”
PER L'APPELLATO CP_3
“L'avv. Giuseppe RE, munito di idonea procura a transigere e conciliare, rinunciare agli atti e accettare le altrui rinunce, dichiara che il Dott. aderisce CP_3 integralmente alla proposta conciliativa formulata dalla Corte Ecc.ma, con l'unica parziale
2 deroga di seguito indicata. Nello specifico l'avv. Giuseppe RE rappresenta che nel rapporto intercorrente fra assicuratore e assicurato, stante la rinuncia alla vittoria delle spese del primo grado nei confronti della parte attrice e appellante, e il Dott. hanno CP_4 CP_3 concordato che, ipotesi di perfezionamento della conciliazione e conseguente estinzione del giudizio, l'Impresa corrisponderà al Dott. ai sensi ed effetti di cui all'art. 1917 comma CP_3
3 c.c., un contributo alle spese di difesa nella misura di € 5,000,00 oltre spese generali, CPA ed IVA, pari a complessivi € 7,295,60. Qualora tutte le parti prestassero adesione all'ipotesi conciliativa, l'avv. Giuseppe RE chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con rinuncia ai termini di rito per le memorie finali. Diversamente, ove una o più parti non aderissero, il Dott. insiste nelle difese svolte in comparsa di CP_3 costituzione e chiede che sia fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, come da note scritte depositate per la precedente udienza.”
PER L'APPELLATA (già ) Controparte_4 Controparte_5
“L'avv. Luca Togliani, munito di idonea procura a transigere e conciliare, rinunciare agli atti e accettare le altrui rinunce, dichiara che aderisce Controparte_4 integralmente alla proposta conciliativa formulata dalla Corte Ecc.ma, con l'unica parziale deroga di seguito indicata. Nello specifico l'avv. Togliani rappresenta che nel rapporto intercorrente fra assicuratore e assicurato, stante la rinuncia alla vittoria delle spese del primo grado nei confronti della parte attrice e appellante, e il Dott. hanno CP_4 CP_3 concordato che, ipotesi di perfezionamento della conciliazione e conseguente estinzione del giudizio, l'Impresa corrisponderà al Dott. ai sensi ed effetti di cui all'art. 1917 comma CP_3
3 c.c., un contributo alle spese di difesa nella misura di € 5,000,00 oltre spese generali, CPA ed IVA, pari a complessivi € 7.295,60. Qualora tutte le parti prestassero adesione all'ipotesi conciliativa, l'avv. Togliani chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con rinuncia ai termini di rito per le memorie finali. Diversamente, ove una o più parti non aderissero, insiste nelle difese svolte in comparsa di costituzione e chiede CP_4 che sia fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.”
PER L'APPELLATA ” Controparte_7
“Nell'interesse dell' si osserva che l'azienda ha provveduto al pagamento CP_7 del capitale e delle spese per cui, salva ogni altra difesa in caso di mancata adesione delle altre parti, aderisce alla proposta conciliativa avanzata a spese compensate.”
PER L'APPELLATO Controparte_9
Il sottoscritto procuratore, a nome e nell'interesse del Dott. nato a [...] il Controparte_9
26/09/1954 (C.F. ) e residente in [...] C.F._3
3 VISTA L'ordinanza pronunziata in data 08.10.2025 dal Consigliere Istruttore, Dott. Valeria
Albino, della Sezione II della Corte d'Appello di Genova, alla luce dei poteri e facoltà conferitegli con la procura in atti ed allegata alla comparsa di risposta, DICHIARA di accettare ed aderire alla proposta transattiva, così come formulata nella suddetta ordinanza dello 08.10.2025, e pertanto che il proprio assistito manifesta la volontà di CONCILIARE E
DEFINIRE la controversia alle condizioni indicate nella succitata proposta conciliativa e più precisamente: eliminazione della statuizione di condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore degli appellati dott. , CP_3
; e , e conseguente Controparte_1 Controparte_4 compensazione delle spese di lite fra le dette parti;
abbandono della causa;
compensazione delle spese di lite del grado di appello fra tutte le parti;
^^^ ^^^ ^^^
IN IPOTESI Di mancata adesione delle altre parti, si RIPORTA a tutte le difese formulate in comparsa di risposta e rassegna le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello, contrariis reiectis: Decidere secondo giustizia per il merito e per le spese”.
-.-.-.-.-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Emerge univocamente dalle congiunte e concordi conclusioni precisate dalla parte appellante e dalle parti appellate che relativamente alla presente controversia giudiziale, – originariamente promossa dai genitori dell'odierna appellante, e Parte_2 Parte_3
nei confronti degli odierni appellati (ad eccezione della terza chiamata
[...] [...]
) per sentire accogliere le proprie domande aventi a oggetto il risarcimento dei CP_4 danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti a causa della inadeguata prestazione sanitaria loro riferibile – che è cessata la materia del contendere a seguito della accettazione della proposta conciliativa del Consigliere Istruttore di cui all'ordinanza del giorno
08.10.2025, prevedente le seguenti condizioni: - eliminazione della statuizione di condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore degli appellati dott. , e CP_3 Controparte_1
, e conseguente compensazione delle spese di lite fra le dette parti;
- Controparte_4 abbandono della causa;
-compensazione delle spese di lite del grado di appello fra tutte le parti.
In merito ai rapporti intercorrenti tra gli appellati e Controparte_4 [...]
la proposta di cui sopra è stata modificata concordemente tra le predette parti CP_3 concordemente mediante la previsione per cui l'Impresa corrisponderà al Dott. ai CP_3
4 sensi ed effetti di cui all'art. 1917 comma 3 c.c., un contributo alle spese di difesa nella misura di € 5.000,00 oltre spese generali, CPA ed IVA, pari a complessivi € 7.295,60.
Posto che le parti, tramite il deposito delle rispettive note, hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa del Consigliere Istruttore – proposta, giova ribadire, modificata nel senso sopra indicato quanto ai rapporti Dott. e CP_3 Controparte_4 tramite la “deroga parziale” di cui si è detto - ed hanno raggiunto in tal modo un accordo per la definizione del giudizio, in conformità alle suddette conclusioni della parte appellante e delle parti appellate, deve dichiararsi cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e reietta, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n.
113/2025 del Tribunale di La Spezia, dato atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e, quindi, dell'accordo tra loro raggiunto nei termini di cui sopra, dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara estinto il giudizio a spese compensate.
Genova, 05.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA nelle persone dei magistrati: dott. Marcello BRUNO, Presidente dott.ssa Valeria ALBINO, Consigliere relatore dott. Lorenzo Pietro FABRIS, Consigliere riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa d'appello contro la sentenza n. 113/2025 del Tribunale di La Spezia, pubblicata in data 04.03.2025, notificata in data 15.04.2025, promossa da:
, c.f. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
IA NE e IC IA, entrambi del Foro di La Spezia, in forza di procura specifica posta in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in La Spezia, Viale Italia n. 269
APPELLANTE contro
Controparte_1
, c.f. in persona della legale rappresentante
[...] P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Vassallo del Foro di Genova in virtù di
[...] procura in calce alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, Piazza Colombo n. 2/2
APPELLATA contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe CP_3 C.F._2
RE del foro di La Spezia, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Sarzana (SP) Via P. Gori n. 17
APPELLATO contro
(già ), c.f. in Controparte_4 Controparte_5 P.IVA_2 persona del procuratore speciale Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_6 CP_6
1 Togliani del foro di La Spezia, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Spezia, Via
OL AZ n. 47
APPELLATA contro c.f. , in persona del Controparte_7 P.IVA_3
Direttore Generale Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Controparte_8
Romanelli del foro di La Spezia, in forza di mandato posto su foglio separato inserito nella medesima busta telematica contenente la comparsa in appello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in La Spezia, Piazza Chiodo n. 20
APPELLATA
e contro
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_9 C.F._3
AN E. TU del foro di Massa Carrara, come da mandato in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carrara (MS), Via Cavour n. 11
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Vista l'Ordinanza dell'Illmo Giudice, Dott.ssa Valeria Albino, dell'8 ottobre 2025, contenente una proposta conciliativa, la sottoscritta, Avv. IA NE, difensore dell'appellante, signora dichiara che la propria assistita, pro bono pacis, accetta la proposta Parte_1 conciliativa, contenuta nella predetta Ordinanza.
Riservato ogni diritto in caso di non adesione da parte di tutte le parti processuali alla predetta proposta conciliativa.”
PER L'APPELLATA CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE
DELL' CP_1 Controparte_1
“Il sottoscritto avv. Adriano Vassallo, in qualità di difensore dell'appellata
[...]
in virtù di procura in atti, dichiara l'adesione della Controparte_1 propria assistita alla proposta conciliativa formulata dall'Ecc.ma Corte con ordinanza
08.10.2025.”
PER L'APPELLATO CP_3
“L'avv. Giuseppe RE, munito di idonea procura a transigere e conciliare, rinunciare agli atti e accettare le altrui rinunce, dichiara che il Dott. aderisce CP_3 integralmente alla proposta conciliativa formulata dalla Corte Ecc.ma, con l'unica parziale
2 deroga di seguito indicata. Nello specifico l'avv. Giuseppe RE rappresenta che nel rapporto intercorrente fra assicuratore e assicurato, stante la rinuncia alla vittoria delle spese del primo grado nei confronti della parte attrice e appellante, e il Dott. hanno CP_4 CP_3 concordato che, ipotesi di perfezionamento della conciliazione e conseguente estinzione del giudizio, l'Impresa corrisponderà al Dott. ai sensi ed effetti di cui all'art. 1917 comma CP_3
3 c.c., un contributo alle spese di difesa nella misura di € 5,000,00 oltre spese generali, CPA ed IVA, pari a complessivi € 7,295,60. Qualora tutte le parti prestassero adesione all'ipotesi conciliativa, l'avv. Giuseppe RE chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con rinuncia ai termini di rito per le memorie finali. Diversamente, ove una o più parti non aderissero, il Dott. insiste nelle difese svolte in comparsa di CP_3 costituzione e chiede che sia fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, come da note scritte depositate per la precedente udienza.”
PER L'APPELLATA (già ) Controparte_4 Controparte_5
“L'avv. Luca Togliani, munito di idonea procura a transigere e conciliare, rinunciare agli atti e accettare le altrui rinunce, dichiara che aderisce Controparte_4 integralmente alla proposta conciliativa formulata dalla Corte Ecc.ma, con l'unica parziale deroga di seguito indicata. Nello specifico l'avv. Togliani rappresenta che nel rapporto intercorrente fra assicuratore e assicurato, stante la rinuncia alla vittoria delle spese del primo grado nei confronti della parte attrice e appellante, e il Dott. hanno CP_4 CP_3 concordato che, ipotesi di perfezionamento della conciliazione e conseguente estinzione del giudizio, l'Impresa corrisponderà al Dott. ai sensi ed effetti di cui all'art. 1917 comma CP_3
3 c.c., un contributo alle spese di difesa nella misura di € 5,000,00 oltre spese generali, CPA ed IVA, pari a complessivi € 7.295,60. Qualora tutte le parti prestassero adesione all'ipotesi conciliativa, l'avv. Togliani chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con rinuncia ai termini di rito per le memorie finali. Diversamente, ove una o più parti non aderissero, insiste nelle difese svolte in comparsa di costituzione e chiede CP_4 che sia fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.”
PER L'APPELLATA ” Controparte_7
“Nell'interesse dell' si osserva che l'azienda ha provveduto al pagamento CP_7 del capitale e delle spese per cui, salva ogni altra difesa in caso di mancata adesione delle altre parti, aderisce alla proposta conciliativa avanzata a spese compensate.”
PER L'APPELLATO Controparte_9
Il sottoscritto procuratore, a nome e nell'interesse del Dott. nato a [...] il Controparte_9
26/09/1954 (C.F. ) e residente in [...] C.F._3
3 VISTA L'ordinanza pronunziata in data 08.10.2025 dal Consigliere Istruttore, Dott. Valeria
Albino, della Sezione II della Corte d'Appello di Genova, alla luce dei poteri e facoltà conferitegli con la procura in atti ed allegata alla comparsa di risposta, DICHIARA di accettare ed aderire alla proposta transattiva, così come formulata nella suddetta ordinanza dello 08.10.2025, e pertanto che il proprio assistito manifesta la volontà di CONCILIARE E
DEFINIRE la controversia alle condizioni indicate nella succitata proposta conciliativa e più precisamente: eliminazione della statuizione di condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore degli appellati dott. , CP_3
; e , e conseguente Controparte_1 Controparte_4 compensazione delle spese di lite fra le dette parti;
abbandono della causa;
compensazione delle spese di lite del grado di appello fra tutte le parti;
^^^ ^^^ ^^^
IN IPOTESI Di mancata adesione delle altre parti, si RIPORTA a tutte le difese formulate in comparsa di risposta e rassegna le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'Ecc.ma Corte
d'Appello, contrariis reiectis: Decidere secondo giustizia per il merito e per le spese”.
-.-.-.-.-
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Emerge univocamente dalle congiunte e concordi conclusioni precisate dalla parte appellante e dalle parti appellate che relativamente alla presente controversia giudiziale, – originariamente promossa dai genitori dell'odierna appellante, e Parte_2 Parte_3
nei confronti degli odierni appellati (ad eccezione della terza chiamata
[...] [...]
) per sentire accogliere le proprie domande aventi a oggetto il risarcimento dei CP_4 danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti a causa della inadeguata prestazione sanitaria loro riferibile – che è cessata la materia del contendere a seguito della accettazione della proposta conciliativa del Consigliere Istruttore di cui all'ordinanza del giorno
08.10.2025, prevedente le seguenti condizioni: - eliminazione della statuizione di condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore degli appellati dott. , e CP_3 Controparte_1
, e conseguente compensazione delle spese di lite fra le dette parti;
- Controparte_4 abbandono della causa;
-compensazione delle spese di lite del grado di appello fra tutte le parti.
In merito ai rapporti intercorrenti tra gli appellati e Controparte_4 [...]
la proposta di cui sopra è stata modificata concordemente tra le predette parti CP_3 concordemente mediante la previsione per cui l'Impresa corrisponderà al Dott. ai CP_3
4 sensi ed effetti di cui all'art. 1917 comma 3 c.c., un contributo alle spese di difesa nella misura di € 5.000,00 oltre spese generali, CPA ed IVA, pari a complessivi € 7.295,60.
Posto che le parti, tramite il deposito delle rispettive note, hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa del Consigliere Istruttore – proposta, giova ribadire, modificata nel senso sopra indicato quanto ai rapporti Dott. e CP_3 Controparte_4 tramite la “deroga parziale” di cui si è detto - ed hanno raggiunto in tal modo un accordo per la definizione del giudizio, in conformità alle suddette conclusioni della parte appellante e delle parti appellate, deve dichiararsi cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e reietta, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n.
113/2025 del Tribunale di La Spezia, dato atto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e, quindi, dell'accordo tra loro raggiunto nei termini di cui sopra, dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara estinto il giudizio a spese compensate.
Genova, 05.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Albino Dott. Marcello Bruno
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