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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 23/09/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2934 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 avente ad oggetto opposizione a precetto ex artt. 615, co. 2, e 617, co. 2, c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
06.04.1975, C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Michele C.F._2
Valente, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Potenza alla Via del Gallitello n. 89;
OPPONENTI
E
C.F. e P.IVA e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(denominazione assunta da , in persona del CP_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore, C.F. P.IVA P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Alberto Martorano, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza al Viale Marconi
n. 167;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.09.2017 e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in
[...] data 14.08.2017 da e per essa la mandataria con Controparte_1 CP_3 cui alla prima è stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro
3.576.575,69 (di cui euro 1.311.245,68 per sorte capitale, euro 2.264.190,21 per interessi calcolati alla data del 13.07.2016 al tasso convenzionale, senza capitalizzazione ed entro il tasso soglia, già detratti euro 2.500,00 per anticipi versati), oltre interessi al tasso e dal 14.07.2016 fino al soddisfo e spese successive, stante la sua qualità di fideiussore, e al secondo è stato reso l'avvertimento che, in difetto di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata sul bene oggetto di ipoteca
(fabbricato sito in Ruoti in Catasto al fog. 11, part.lle 271/2, 271/3, 269 e 271/1 costruito sul terreno originariamente indicato al Catasto al fog. 11 part. 156) ai sensi dell'art. 603 c.p.c., stante la qualità di acquirente dell'immobile concesso in ipoteca dal terzo , sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal contratto Controparte_4 di finanziamento a medio termine con garanzia ipotecaria del 29.06.1994 a rogito del Notaio rep. n. 166.357, racc. n. 21.359, chiedendo, previa Persona_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “2) nel merito, ritenuta fondata l'opposizione, per quanto eccepito sub lettera B), accoglierla nei termini prospettati, essendo il credito attivato prescritto;
3) in via subordinata accogliere la presente opposizione per quanto evidenziato sub lettera A)”.
Hanno posto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: 1) erroneità della somma portata dal precetto opposto, in quanto nelle premesse è indicato che la somma mutuata di cui al titolo posto a fondamento dello stesso è pari a Lire
200.000.000, laddove viene intimato il pagamento della complessiva somma di €
3.575.435,89, di cui € 1.311.245,68 per sorte capitale, euro 2.264.190,21 per interessi alla data del 13.07.2016 al tasso convenzionalmente pattuito, senza capitalizzazione ed entro i limiti del tasso soglia, già detratti euro 2.500,00 per anticipi versati, oltre ulteriori interessi, senza indicazione della fonte di detti importi;
2) errata indicazione della quota dell'immobile su cui si minaccia di agire esecutivamente in danno del terzo, poiché il terreno concesso in ipoteca da CP_4
è contraddistinto al catasto al fg. 11, part. 156, ma il fabbricato che si
[...] minaccia di aggredire in catasto al fog. 11, part. 271/2, 271/3, 269 e 271/1 è stato costruito, oltre che su detta particella, anche sulla part. 157, che è stata fusa con la prima dando origine alle particelle 271 e 269, da ciò derivando che l'ipoteca potrebbe afferire solo il 50% del fabbricato, atteso poi che ha Parte_2 acquistato da la quota di ½ del diritto di proprietà di detto Controparte_4 fabbricato, laddove l'esecuzione è minacciata sull'intero; 3) estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Con memoria di costituzione depositata il 12.12.2017 si è costituita CP_1
e, per essa, la mandataria (denominazione assunta da
[...] CP_2 CP_3
, diffusamente contestando le avverse deduzioni, e ha chiesto il rigetto
[...] dell'opposizione. In particolare, ha dedotto che per mero errore materiale è stato indicato nella premessa dell'atto di precetto che la somma mutuata era pari a Lire
200.000.000 e che l'importo corretto di Lire 2.000.000.000 si evince con chiarezza dal titolo esecutivo notificato unitamente al precetto. Inoltre, ha concordato con quanto rappresentato dagli opponenti al secondo motivo di opposizione, esponendo che la quota di spettanza di , poi alienata a , Controparte_4 Parte_2 oggetto dell'ipoteca sull'immobile in Catasto al fol. 11 p.lle 271 e 269 è di 1/2.
Infine, ha contestato la fondatezza dell'eccezione avversaria di intervenuta prescrizione del credito, avendo la creditrice azionato con atto di precetto del
12.03.1998 e successivo pignoramento la procedura esecutiva n. R.G.E. 98/1998 dinanzi al Tribunale di Potenza, dichiarata estinta con ordinanza del 4.11.2015.
Instaurato il contraddittorio ed esaurita la trattazione della lite, all'udienza del
5.03.2019 il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 3.04.2025, ove è stato trattenuto in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Va premesso che le doglianze avanzate dalla parte opponente sub 1) e sub 2) costituiscono motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, c.p.c.
Si ritiene, tuttavia, assorbente l'esame della doglianza sub 3), che costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Invero, l'eccepita prescrizione del diritto di credito dell'opposta è fondata.
La parte opposta ha dedotto l'intervenuta interruzione della prescrizione, allegando:
- l'atto di pignoramento del bene immobile ipotecato notificato in data 8.05.1998 a con cui è stata instaurata dinanzi al Tribunale di Potenza la Controparte_4 procedura esecutiva n. R.G.E. 98/1998 dall'originaria mutuante Banca
Mediterranea S.p.a. in danno del terzo datore di ipoteca, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal contratto di finanziamento a medio termine con garanzia ipotecaria del 29.06.1994 a rogito del Notaio (doc. 2 nella Persona_1 produzione dell'opposta);
- l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione il 4.11.2015 a definizione della procedura esecutiva n. R.G.E. 98/1998, con cui ha dichiarato l'improcedibilità dell'espropriazione poiché “i dati riportati sia nell'atto di pignoramento che nella relativa nota di trascrizione erano errati con riguardo alla indicazione del mappale
e, dunque non individuavano un bene che, nel momento in cui gli stessi atti erano stati formati, appartenesse – così come nei medesimi atti descritto – al debitore esecutato” (doc. 5 nella produzione dell'opposta).
La Suprema Corte, Sez. 3, con la sentenza n. 10808 del 05/06/2020, ha espresso i seguenti principi di diritto: “"Il debitore garantito da ipoteca su un bene di un terzo non è legittimato passivo dell'azione esecutiva che abbia ad oggetto tale immobile
e, pertanto, non deve essergli notificato l'atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall'art. 603 cod. proc. civ., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva
l'eccezione in tema di credito fondiario di cui all'art. 41, primo comma, d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385). Tuttavia, ai sensi dell'art. 604, secondo comma, cod. proc. civ., nel corso del processo esecutivo egli deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere sentito anche il terzo proprietario assoggettato all'esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.”. "La notifica di un pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 ss. cod. proc. civ., produce l'effetto di interrompere la prescrizione del credito azionato (art. 2943, primo comma, cod. civ.), e di sospenderne il decorso
(art. 2945, secondo comma, cod. civ.), anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall'art. 604, secondo comma, cod. proc. civ. o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell'esistenza del processo esecutivo e fermo restando che l'effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo ma non sospensivo nel caso di estinzione del procedimento ex art. 2945, terzo comma, cod. civ."”.
L'opposta non ha fornito prova che durante la procedura esecutiva il debitore diretto abbia avuto legale conoscenza (né per essere sentito ai sensi dell'art. 604, secondo comma, cod. proc. civ., né per averne ricevuto notizia dal creditore) dell'esecuzione forzata avviata dalla creditrice contro il terzo datore di ipoteca , Controparte_4 né ha fornito prova di aver compiuto ulteriori atti interruttivi della prescrizione del diritto di credito nei confronti del debitore diretto e/o dei coobbligati in solido. In particolare, non ha prodotto l'atto di precetto che asserisce essere stato notificato in data 12.03.1998.
Pertanto, non si è verificata la condizione alla quale l'atto di pignoramento contro il proprietario del bene ipotecato avrebbe potuto avere effetti sul decorso della prescrizione del credito anche nei confronti del debitore diretto, estraneo all'espropriazione, e con lui, nei confronti del coobbligato in solido.
Si osserva poi che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945, secondo comma, cod. proc. civ., quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945, terzo comma, cod. proc. civ., l'effetto stesso resterà istantaneo” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12239 del 09/05/2019; cfr. Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 4203 del 25/03/2002); inoltre, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo si estende anche al coobbligato ex art. 1310 c.c. (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del
24/03/2021; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021).
In particolare, con la sopra richiamata sentenza n. 12239 del 09/05/2019 la Suprema
Corte, esaminando un caso di c.d. "estinzione" cd. atipica [poiché diversa dal regime enucleabile dagli artt. 629 e seguenti, cod. proc. civ., per cui è più appropriato parlare di chiusura anticipata del processo esecutivo (Cass.,
10/05/2016, n. 9501)] per causa imputabile al creditore procedente, che ha determinato l'effetto interruttivo istantaneo dell'atto di pignoramento (come l'ipotesi sottoposta all'odierno scrutinio, determinata dalla dichiarazione di improcedibilità enunciata dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del
4.11.2015, certamente imputabile al creditore procedente), ha ritenuto che non si potrebbe invocare in contrario l'art. 1 bis del d.lgs. 17 marzo 1999 n. 64, convertito dalla legge 14 maggio 1999 n. 134, poiché tale norma fu dettata specificatamente in relazione all'introduzione dell'estinzione per mancato deposito della documentazione ipocatastale e risulta eccezionalmente derogatoria della disciplina codicistica rispetto a essa generale (Cass., 22/02/2018, n. 4366, pag. 4) e, come tale, non applicabile fuori dello specifico caso cui si riferisce.
Nel caso in esame, l'espropriazione forzata contro il terzo datore di ipoteca CP_4
astrattamente suscettibile di estendere i propri effetti interruttivi della
[...] prescrizione anche nei confronti del debitore diretto, ebbe inizio a maggio 1998 e si è conclusa nel 2015, allorquando il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'improcedibilità dell'espropriazione poiché i dati riportati sia nell'atto di pignoramento che nella relativa nota di trascrizione erano errati e, dunque non individuavano un bene che, nel momento in cui gli stessi atti erano stati formati, appartenesse al debitore esecutato. La causa di chiusura anticipata del processo esecutivo ravvisata dal giudice dell'esecuzione è certamente ascrivibile al creditore procedente e non può trovare applicazione l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 1 bis del d.lgs. 17 marzo 1999 n. 64, convertito dalla legge 14 maggio 1999 n. 134, come vorrebbe parte opposta.
Consegue che in data 14.08.2017, allorquando l'opposta ha provveduto alla notificazione di un nuovo atto di precetto agli opponenti il credito era oramai estinto, essendo decorsi ben più di dieci anni dall'ultimo atto interruttivo
(pignoramento del 1998) e non potendo la creditrice beneficiare della sospensione di cui all'art. 2945, secondo comma, cod. civ.
Alla luce dei principi di diritto sopra esposti e delle evenienze documentali deve, pertanto, ritenersi che il diritto di credito dell'opposta è prescritto.
In definitiva, l'opposizione va accolta, non avendo l'opposta il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.
147/22, per lo scaglione di valore della controversia (fino a euro 4.000.000,00), nella misura minima in ragione della non complessità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Controparte_1 per essa la mandataria non ha diritto di procedere ad esecuzione CP_2 forzata nei confronti degli opponenti e Parte_1 Parte_2 sulla scorta del contratto di finanziamento a medio termine con
[...] garanzia ipotecaria del 29.06.1994 a rogito del Notaio rep. n. Persona_1
166.357, racc. n. 21.359.
2) CONDANNA l'opposta e per essa la mandataria Controparte_1 al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in CP_2 favore degli opponenti e , Parte_1 Parte_2 che liquida in euro 24.668,00 per compenso professionale, euro 1.719,95 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario, avv.
Michele Valente.
Così deciso in Potenza, il 23.09.2025
Il Giudice
dott.ssa. Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2934 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 avente ad oggetto opposizione a precetto ex artt. 615, co. 2, e 617, co. 2, c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
e , nato a [...] il C.F._1 Parte_2
06.04.1975, C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Michele C.F._2
Valente, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Potenza alla Via del Gallitello n. 89;
OPPONENTI
E
C.F. e P.IVA e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1
(denominazione assunta da , in persona del CP_2 CP_3 legale rappresentante pro tempore, C.F. P.IVA P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Alberto Martorano, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza al Viale Marconi
n. 167;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.09.2017 e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto loro notificato in
[...] data 14.08.2017 da e per essa la mandataria con Controparte_1 CP_3 cui alla prima è stato intimato il pagamento della complessiva somma di euro
3.576.575,69 (di cui euro 1.311.245,68 per sorte capitale, euro 2.264.190,21 per interessi calcolati alla data del 13.07.2016 al tasso convenzionale, senza capitalizzazione ed entro il tasso soglia, già detratti euro 2.500,00 per anticipi versati), oltre interessi al tasso e dal 14.07.2016 fino al soddisfo e spese successive, stante la sua qualità di fideiussore, e al secondo è stato reso l'avvertimento che, in difetto di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata sul bene oggetto di ipoteca
(fabbricato sito in Ruoti in Catasto al fog. 11, part.lle 271/2, 271/3, 269 e 271/1 costruito sul terreno originariamente indicato al Catasto al fog. 11 part. 156) ai sensi dell'art. 603 c.p.c., stante la qualità di acquirente dell'immobile concesso in ipoteca dal terzo , sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal contratto Controparte_4 di finanziamento a medio termine con garanzia ipotecaria del 29.06.1994 a rogito del Notaio rep. n. 166.357, racc. n. 21.359, chiedendo, previa Persona_1 sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “2) nel merito, ritenuta fondata l'opposizione, per quanto eccepito sub lettera B), accoglierla nei termini prospettati, essendo il credito attivato prescritto;
3) in via subordinata accogliere la presente opposizione per quanto evidenziato sub lettera A)”.
Hanno posto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: 1) erroneità della somma portata dal precetto opposto, in quanto nelle premesse è indicato che la somma mutuata di cui al titolo posto a fondamento dello stesso è pari a Lire
200.000.000, laddove viene intimato il pagamento della complessiva somma di €
3.575.435,89, di cui € 1.311.245,68 per sorte capitale, euro 2.264.190,21 per interessi alla data del 13.07.2016 al tasso convenzionalmente pattuito, senza capitalizzazione ed entro i limiti del tasso soglia, già detratti euro 2.500,00 per anticipi versati, oltre ulteriori interessi, senza indicazione della fonte di detti importi;
2) errata indicazione della quota dell'immobile su cui si minaccia di agire esecutivamente in danno del terzo, poiché il terreno concesso in ipoteca da CP_4
è contraddistinto al catasto al fg. 11, part. 156, ma il fabbricato che si
[...] minaccia di aggredire in catasto al fog. 11, part. 271/2, 271/3, 269 e 271/1 è stato costruito, oltre che su detta particella, anche sulla part. 157, che è stata fusa con la prima dando origine alle particelle 271 e 269, da ciò derivando che l'ipoteca potrebbe afferire solo il 50% del fabbricato, atteso poi che ha Parte_2 acquistato da la quota di ½ del diritto di proprietà di detto Controparte_4 fabbricato, laddove l'esecuzione è minacciata sull'intero; 3) estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Con memoria di costituzione depositata il 12.12.2017 si è costituita CP_1
e, per essa, la mandataria (denominazione assunta da
[...] CP_2 CP_3
, diffusamente contestando le avverse deduzioni, e ha chiesto il rigetto
[...] dell'opposizione. In particolare, ha dedotto che per mero errore materiale è stato indicato nella premessa dell'atto di precetto che la somma mutuata era pari a Lire
200.000.000 e che l'importo corretto di Lire 2.000.000.000 si evince con chiarezza dal titolo esecutivo notificato unitamente al precetto. Inoltre, ha concordato con quanto rappresentato dagli opponenti al secondo motivo di opposizione, esponendo che la quota di spettanza di , poi alienata a , Controparte_4 Parte_2 oggetto dell'ipoteca sull'immobile in Catasto al fol. 11 p.lle 271 e 269 è di 1/2.
Infine, ha contestato la fondatezza dell'eccezione avversaria di intervenuta prescrizione del credito, avendo la creditrice azionato con atto di precetto del
12.03.1998 e successivo pignoramento la procedura esecutiva n. R.G.E. 98/1998 dinanzi al Tribunale di Potenza, dichiarata estinta con ordinanza del 4.11.2015.
Instaurato il contraddittorio ed esaurita la trattazione della lite, all'udienza del
5.03.2019 il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del 3.04.2025, ove è stato trattenuto in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Va premesso che le doglianze avanzate dalla parte opponente sub 1) e sub 2) costituiscono motivi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, c.p.c.
Si ritiene, tuttavia, assorbente l'esame della doglianza sub 3), che costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Invero, l'eccepita prescrizione del diritto di credito dell'opposta è fondata.
La parte opposta ha dedotto l'intervenuta interruzione della prescrizione, allegando:
- l'atto di pignoramento del bene immobile ipotecato notificato in data 8.05.1998 a con cui è stata instaurata dinanzi al Tribunale di Potenza la Controparte_4 procedura esecutiva n. R.G.E. 98/1998 dall'originaria mutuante Banca
Mediterranea S.p.a. in danno del terzo datore di ipoteca, sulla scorta del titolo esecutivo costituito dal contratto di finanziamento a medio termine con garanzia ipotecaria del 29.06.1994 a rogito del Notaio (doc. 2 nella Persona_1 produzione dell'opposta);
- l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione il 4.11.2015 a definizione della procedura esecutiva n. R.G.E. 98/1998, con cui ha dichiarato l'improcedibilità dell'espropriazione poiché “i dati riportati sia nell'atto di pignoramento che nella relativa nota di trascrizione erano errati con riguardo alla indicazione del mappale
e, dunque non individuavano un bene che, nel momento in cui gli stessi atti erano stati formati, appartenesse – così come nei medesimi atti descritto – al debitore esecutato” (doc. 5 nella produzione dell'opposta).
La Suprema Corte, Sez. 3, con la sentenza n. 10808 del 05/06/2020, ha espresso i seguenti principi di diritto: “"Il debitore garantito da ipoteca su un bene di un terzo non è legittimato passivo dell'azione esecutiva che abbia ad oggetto tale immobile
e, pertanto, non deve essergli notificato l'atto di pignoramento, ma soltanto, come previsto dall'art. 603 cod. proc. civ., il precetto e il titolo esecutivo (fatta salva
l'eccezione in tema di credito fondiario di cui all'art. 41, primo comma, d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385). Tuttavia, ai sensi dell'art. 604, secondo comma, cod. proc. civ., nel corso del processo esecutivo egli deve essere sentito tutte le volte in cui deve essere sentito anche il terzo proprietario assoggettato all'esecuzione e tale omissione dà luogo ad un vizio della procedura che, fintanto che la stessa non sia conclusa, può essere fatto valere con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.”. "La notifica di un pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 ss. cod. proc. civ., produce l'effetto di interrompere la prescrizione del credito azionato (art. 2943, primo comma, cod. civ.), e di sospenderne il decorso
(art. 2945, secondo comma, cod. civ.), anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall'art. 604, secondo comma, cod. proc. civ. o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell'esistenza del processo esecutivo e fermo restando che l'effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo ma non sospensivo nel caso di estinzione del procedimento ex art. 2945, terzo comma, cod. civ."”.
L'opposta non ha fornito prova che durante la procedura esecutiva il debitore diretto abbia avuto legale conoscenza (né per essere sentito ai sensi dell'art. 604, secondo comma, cod. proc. civ., né per averne ricevuto notizia dal creditore) dell'esecuzione forzata avviata dalla creditrice contro il terzo datore di ipoteca , Controparte_4 né ha fornito prova di aver compiuto ulteriori atti interruttivi della prescrizione del diritto di credito nei confronti del debitore diretto e/o dei coobbligati in solido. In particolare, non ha prodotto l'atto di precetto che asserisce essere stato notificato in data 12.03.1998.
Pertanto, non si è verificata la condizione alla quale l'atto di pignoramento contro il proprietario del bene ipotecato avrebbe potuto avere effetti sul decorso della prescrizione del credito anche nei confronti del debitore diretto, estraneo all'espropriazione, e con lui, nei confronti del coobbligato in solido.
Si osserva poi che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945, secondo comma, cod. proc. civ., quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945, terzo comma, cod. proc. civ., l'effetto stesso resterà istantaneo” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12239 del 09/05/2019; cfr. Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 4203 del 25/03/2002); inoltre, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo si estende anche al coobbligato ex art. 1310 c.c. (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del
24/03/2021; Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8217 del 24/03/2021).
In particolare, con la sopra richiamata sentenza n. 12239 del 09/05/2019 la Suprema
Corte, esaminando un caso di c.d. "estinzione" cd. atipica [poiché diversa dal regime enucleabile dagli artt. 629 e seguenti, cod. proc. civ., per cui è più appropriato parlare di chiusura anticipata del processo esecutivo (Cass.,
10/05/2016, n. 9501)] per causa imputabile al creditore procedente, che ha determinato l'effetto interruttivo istantaneo dell'atto di pignoramento (come l'ipotesi sottoposta all'odierno scrutinio, determinata dalla dichiarazione di improcedibilità enunciata dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza del
4.11.2015, certamente imputabile al creditore procedente), ha ritenuto che non si potrebbe invocare in contrario l'art. 1 bis del d.lgs. 17 marzo 1999 n. 64, convertito dalla legge 14 maggio 1999 n. 134, poiché tale norma fu dettata specificatamente in relazione all'introduzione dell'estinzione per mancato deposito della documentazione ipocatastale e risulta eccezionalmente derogatoria della disciplina codicistica rispetto a essa generale (Cass., 22/02/2018, n. 4366, pag. 4) e, come tale, non applicabile fuori dello specifico caso cui si riferisce.
Nel caso in esame, l'espropriazione forzata contro il terzo datore di ipoteca CP_4
astrattamente suscettibile di estendere i propri effetti interruttivi della
[...] prescrizione anche nei confronti del debitore diretto, ebbe inizio a maggio 1998 e si è conclusa nel 2015, allorquando il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'improcedibilità dell'espropriazione poiché i dati riportati sia nell'atto di pignoramento che nella relativa nota di trascrizione erano errati e, dunque non individuavano un bene che, nel momento in cui gli stessi atti erano stati formati, appartenesse al debitore esecutato. La causa di chiusura anticipata del processo esecutivo ravvisata dal giudice dell'esecuzione è certamente ascrivibile al creditore procedente e non può trovare applicazione l'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 1 bis del d.lgs. 17 marzo 1999 n. 64, convertito dalla legge 14 maggio 1999 n. 134, come vorrebbe parte opposta.
Consegue che in data 14.08.2017, allorquando l'opposta ha provveduto alla notificazione di un nuovo atto di precetto agli opponenti il credito era oramai estinto, essendo decorsi ben più di dieci anni dall'ultimo atto interruttivo
(pignoramento del 1998) e non potendo la creditrice beneficiare della sospensione di cui all'art. 2945, secondo comma, cod. civ.
Alla luce dei principi di diritto sopra esposti e delle evenienze documentali deve, pertanto, ritenersi che il diritto di credito dell'opposta è prescritto.
In definitiva, l'opposizione va accolta, non avendo l'opposta il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.
147/22, per lo scaglione di valore della controversia (fino a euro 4.000.000,00), nella misura minima in ragione della non complessità della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Controparte_1 per essa la mandataria non ha diritto di procedere ad esecuzione CP_2 forzata nei confronti degli opponenti e Parte_1 Parte_2 sulla scorta del contratto di finanziamento a medio termine con
[...] garanzia ipotecaria del 29.06.1994 a rogito del Notaio rep. n. Persona_1
166.357, racc. n. 21.359.
2) CONDANNA l'opposta e per essa la mandataria Controparte_1 al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in CP_2 favore degli opponenti e , Parte_1 Parte_2 che liquida in euro 24.668,00 per compenso professionale, euro 1.719,95 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario, avv.
Michele Valente.
Così deciso in Potenza, il 23.09.2025
Il Giudice
dott.ssa. Angela Alborino